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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/10/2025, n. 5615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5615 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati: DE SANTIS Dott. Cecilia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3372 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza dell'11. 2. 2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c. TRA
C.F. e P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore
Dott. con sede in Torino, via Nizza n. 262/26, rappresentata Parte_2
e difesa, in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello (All. D), in via disgiunta tra loro, dagli Avv.ti Alessandro Villani (C.F.
– pec , C.F._1 Email_1
AN NZ (C.F. – pec C.F._2
, entrambi del Foro di Milano, Email_2
IZ TO (C.F. – pec: , C.F._3 Email_3
del Foro di Napoli, nonché (C.F. – pec: Controparte_1 C.F._4
del Foro di Roma, presso lo Studio della quale è Email_4
elettivamente domiciliata in Roma, Via Fedele Lamperti n. 12 (di seguito anche
“ o l'“Appellante”) Parte_1
APPELLANTE
E
r.g. n. 1 Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione a precetto - Appello avverso la sentenza n. 21502 emessa dal Tribunale di Roma in data 8 novembre 2018
CONCLUSIONI: All'udienza dell'11. 2. 2025 parte appellante ha precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Roma così decideva:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la somma dovuta precettata, quanto agli interessi di legge, va ridotta a quelli legali calcolati ex articolo 1284 c.c. comma
1;
- Condanna al pagamento in favore Parte_1
della della somma di euro 4015,00 per spese legali oltre iva e Parte_3
cpa ed euro 602,25 per spese generali.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione in appello in data 8 maggio 2019 aveva Parte_1
convenuto per chiedere la riforma della sentenza del Tribunale di Parte_3
Roma di cui in epigrafe;
nelle more, la società appellata è stata Parte_3
dichiarata fallita dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 694/2019 pubblicata in data 10 ottobre 2019, evento di cui i procuratori di parte appellata avevano dato atto con nota depositata in data 11 novembre 2019; pertanto, alla prima udienza in data 17 dicembre 2019, la Corte d'Appello di Roma aveva dichiarato l'interruzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 43 L. Fall.
Con atto di riassunzione in data 30 dicembre 2019, aveva chiesto a Parte_1
questa Corte, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., di fissare udienza per la prosecuzione r.g. n. 2 del giudizio;
e, provvedendo sul ricorso era stata fissata l'udienza del 20 ottobre
2020 per il prosieguo, assegnando a termine sino al 29 maggio 2020 Parte_1
per la notifica alla parte appellata del ricorso e del pedissequo decreto.
Il ricorso in riassunzione depositato da ed il successivo Parte_1
provvedimento di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati al
, in persona dei curatori, in data 28 maggio 2020. Controparte_2
All'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 11 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con termine di 30 giorni per il deposito di comparse conclusionali e termine di 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
In data 14. 3. 2025 l'appellante, attesa la pressoché totale incapienza della procedura fallimentare – in cui si è regolarmente insinuata, Pt_3 Parte_1
ha depositato atto di rinuncia agli atti, non avendo più interesse alla prosecuzione del presente procedimento. - Né né, Parte_3
successivamente, il si erano mai costituiti nel presente Controparte_2
giudizio, ed ai fini dell'efficacia della rinuncia di non è necessaria Parte_1
alcuna accettazione della controparte appellata.
Deve quindi prendersi atto che l'appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio di appello ed ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio.
Trattandosi di mera rinuncia agli atti del giudizio di appello si dovrà provvedere alla sola dichiarazione di estinzione del giudizio di appello ex art. 359 e 306
c.p.c., rimanendo ferma la già pronunciata sentenza di I grado.
Infatti, a norma dell'art. 310 c.p.c., l'estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze di merito eventualmente pronunciate nel corso della vicenda processuale;
ne deriva che la rinuncia agli atti compiuta nel giudizio di appello, promosso avverso una sentenza di primo grado che ha accolto, pur in parte, una domanda, investe solo gli atti del procedimento di gravame, comportando il passaggio in giudicato della decisione di prime cure r.g. n. 3 (cfr. tra le tante, Cass. civ., sez. trib., 02-04-2003, n. 5026; Cass. civ., sez. II, 03-
08-1999, n. 8387).
Il giudizio di appello, ex art. 359 e 306 c.p.c., va quindi dichiarato estinto.
Non va disposto nulla sulle spese non essendosi costituita alcuna parte nel presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 21502 emessa dal
Tribunale di Roma in data 8 novembre 2018, così provvede:
A) Dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
B) Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dr. Biagio Roberto Cimini Dr. Cecilia De Santis
r.g. n. 4