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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 4170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4170 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'udienza del 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 284 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2025, vertente
TRA
, in persona del legale rapp.nte p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Valeria Parte_1
IN e OR di MO, elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
, Controparte_1 Controparte_2
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 773/2025 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 22/01/2025. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso presentato da e con cui questi ultimi avevano chiamato in Controparte_1 Controparte_2
giudizio formulando le seguenti conclusioni “Accertare e dichiarare: la nullita' Controparte_3
delle clausole contenute nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, in cui si limitano
l'indennita' di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di Euro 12,80 per i macchinisti, nel caso di specie ed Euro 4,50 per Controparte_2
i capotreno (nel caso di specie ) e dell'art. 77 punto 2.4 del CCNL Mobilità Area Controparte_1
Attività Ferroviarie 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità di assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
nell'art. 30.6 del medesimo CCNL laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
Accertare e dichiarare: il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie goduto, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile previste dall'art. 77 punto 2 del CCNL Mobilità Area
Attività Ferroviaria 2012 e 2016 (assenza dalla residenza) e dell'art. 31 punto 4 tabella B e punto 5 dei Contratti aziendali FS 2012 e 2016 (indennità di utilizzazione professionale), calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
Condannare:
, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle differenze CP_3
dovute per le ragioni di cui sopra (indennità di assenza della residenza e indennità di utilizzazione professionale) pari rispettivamente ad Euro delle somme dovute dal 18 luglio 2007 ad oggi pari ad
€ 10.362,96 (diecimilatrecentosassantadueuro/96) in favore del ed € Parte_2
16.983,60 (sedicimilanovecentottantatreuuro/60) in favore del Macchinista Controparte_2
ovvero della minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia per i fatti e titoli sopra esposti, anche in applicazione degli artt. 36 Cost. e 2095 C.C. e, comunque, anche in via equitativa, con rivalutazione monetaria e gli interessi di legge di maturazione dei singoli diritti ex art 429 c.p.c. e fino all'integrale soddisfo” con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice di primo grado ha accolto le domande avanzate dai ricorrenti dichiarando la nullità delle clausole contrattuali dedotte, segnatamente dell'art. 31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80 per il macchinista e di € 4,50 per il capotreno;
dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art. 31.6 del CCNL 2012 e dell'art. 30.6 del CCNL 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi negli stessi indicati, condannando, per l'effetto, la resistente alla corresponsione della somma di euro 16.983,60 in favore di , di euro 10.362,96 in Controparte_2
favore di a titolo di differenze retributive feriali spettanti, oltre rivalutazione Controparte_1
monetaria ed interessi legali. Ha condannato altresì la società resistente al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello lamentando l'erroneità della Controparte_3
sentenza impugnata per a) violazione e falsa applicazione dell'art. 36, co. 3, Cost., dell'art. 2109, co.
2, cod.civ., degli artt. 10 D. Lgs. 66/2003, dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, nonché erronea applicazione dei principi espressi dalla CGUE e dalla Suprema Corte;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 7, dir. CE 88/2003 e degli artt. 1362 e seguenti c.c. in relazione agli artt. 31, ca
2012 e art. 31, ca 2016 , 77 punto 2 CCNL 2012 e 2016 - erronea applicazione dei principi dettati dalla CGUE;
c) violazione e falsa applicazione dell'art. 7, dir. CE 88/2003, dell'art. 10, d. lgs.
66/2003, e dell'artt. 2019 c.c., erronea applicazione dei principi sanciti dalla CGUE in tema di dissuasività della retribuzione corrisposta durante ferie;
d) violazione e falsa applicazione dell'art. 7, dir. CE 88/2003, dell'art. 10, d. lgs. 66/2003, e dell'artt. 2019 c.c. - violazione dell'art. 27 CCNL AF
e dell'68 p. 6 CCNL AF– erronea applicazione dei principi sanciti dalla CGUE e dalla Suprema Corta in tema di conteggi delle giornate di ferie;
Violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4 c.c. in combinato disposto con l'art. 18, commi 1 e 2, l. 300/1970 come modificato dalla l. 92/2012.
Ha, pertanto, concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza e il rigetto delle domande avversarie.
All'udienza del 30/10/2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 181 c.p.c., con comunicazione della cancelleria, all'udienza del 6/11/2025, udienza successivamente rinviata d'ufficio a quella del 04.12.2025.
All'odierna udienza nessuno è comparso e la causa è stata decisa come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio. Va considerato, infatti, che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009;
Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio
2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza del 30/10/2025 che alla successiva udienza non sono comparsi né parte appellante né le parti appellate deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Le ragioni poste a fondamento della decisione ed il complessivo comportamento processuale delle parti giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma lì 04 dicembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Salerno, Magistrato Ordinario in tirocinio.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'udienza del 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 284 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2025, vertente
TRA
, in persona del legale rapp.nte p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Valeria Parte_1
IN e OR di MO, elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
, Controparte_1 Controparte_2
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 773/2025 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 22/01/2025. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso presentato da e con cui questi ultimi avevano chiamato in Controparte_1 Controparte_2
giudizio formulando le seguenti conclusioni “Accertare e dichiarare: la nullita' Controparte_3
delle clausole contenute nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, in cui si limitano
l'indennita' di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di Euro 12,80 per i macchinisti, nel caso di specie ed Euro 4,50 per Controparte_2
i capotreno (nel caso di specie ) e dell'art. 77 punto 2.4 del CCNL Mobilità Area Controparte_1
Attività Ferroviarie 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità di assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
nell'art. 30.6 del medesimo CCNL laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
Accertare e dichiarare: il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie goduto, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile previste dall'art. 77 punto 2 del CCNL Mobilità Area
Attività Ferroviaria 2012 e 2016 (assenza dalla residenza) e dell'art. 31 punto 4 tabella B e punto 5 dei Contratti aziendali FS 2012 e 2016 (indennità di utilizzazione professionale), calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
Condannare:
, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle differenze CP_3
dovute per le ragioni di cui sopra (indennità di assenza della residenza e indennità di utilizzazione professionale) pari rispettivamente ad Euro delle somme dovute dal 18 luglio 2007 ad oggi pari ad
€ 10.362,96 (diecimilatrecentosassantadueuro/96) in favore del ed € Parte_2
16.983,60 (sedicimilanovecentottantatreuuro/60) in favore del Macchinista Controparte_2
ovvero della minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia per i fatti e titoli sopra esposti, anche in applicazione degli artt. 36 Cost. e 2095 C.C. e, comunque, anche in via equitativa, con rivalutazione monetaria e gli interessi di legge di maturazione dei singoli diritti ex art 429 c.p.c. e fino all'integrale soddisfo” con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice di primo grado ha accolto le domande avanzate dai ricorrenti dichiarando la nullità delle clausole contrattuali dedotte, segnatamente dell'art. 31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80 per il macchinista e di € 4,50 per il capotreno;
dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art. 31.6 del CCNL 2012 e dell'art. 30.6 del CCNL 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi negli stessi indicati, condannando, per l'effetto, la resistente alla corresponsione della somma di euro 16.983,60 in favore di , di euro 10.362,96 in Controparte_2
favore di a titolo di differenze retributive feriali spettanti, oltre rivalutazione Controparte_1
monetaria ed interessi legali. Ha condannato altresì la società resistente al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello lamentando l'erroneità della Controparte_3
sentenza impugnata per a) violazione e falsa applicazione dell'art. 36, co. 3, Cost., dell'art. 2109, co.
2, cod.civ., degli artt. 10 D. Lgs. 66/2003, dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, nonché erronea applicazione dei principi espressi dalla CGUE e dalla Suprema Corte;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 7, dir. CE 88/2003 e degli artt. 1362 e seguenti c.c. in relazione agli artt. 31, ca
2012 e art. 31, ca 2016 , 77 punto 2 CCNL 2012 e 2016 - erronea applicazione dei principi dettati dalla CGUE;
c) violazione e falsa applicazione dell'art. 7, dir. CE 88/2003, dell'art. 10, d. lgs.
66/2003, e dell'artt. 2019 c.c., erronea applicazione dei principi sanciti dalla CGUE in tema di dissuasività della retribuzione corrisposta durante ferie;
d) violazione e falsa applicazione dell'art. 7, dir. CE 88/2003, dell'art. 10, d. lgs. 66/2003, e dell'artt. 2019 c.c. - violazione dell'art. 27 CCNL AF
e dell'68 p. 6 CCNL AF– erronea applicazione dei principi sanciti dalla CGUE e dalla Suprema Corta in tema di conteggi delle giornate di ferie;
Violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4 c.c. in combinato disposto con l'art. 18, commi 1 e 2, l. 300/1970 come modificato dalla l. 92/2012.
Ha, pertanto, concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza e il rigetto delle domande avversarie.
All'udienza del 30/10/2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 181 c.p.c., con comunicazione della cancelleria, all'udienza del 6/11/2025, udienza successivamente rinviata d'ufficio a quella del 04.12.2025.
All'odierna udienza nessuno è comparso e la causa è stata decisa come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio. Va considerato, infatti, che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009;
Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio
2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza del 30/10/2025 che alla successiva udienza non sono comparsi né parte appellante né le parti appellate deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Le ragioni poste a fondamento della decisione ed il complessivo comportamento processuale delle parti giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma lì 04 dicembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Salerno, Magistrato Ordinario in tirocinio.