Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/03/2026, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02105/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03008/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3008 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Liana Nesta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Caserta, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato in favore del Sig. -OMISSIS- in data 01/01/2024 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione -UTG/Prefettura di Caserta - su istanza del 27/03/2023 - Codice pratica n.P-CE/L/Q/2023/109770 emesso in data 08.04.2025 e notificato in data 09.04.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa MA ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato il 3 giugno 2025 e depositato il 16 giugno 2026, il ricorrente impugna il provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in suo favore, adottato in data 8 aprile 2025 e conosciuto in data 9 aprile 2025.
Il ricorrente espone che: - è entrato in Italia in data 31 marzo 2024 a seguito di rilascio del nulla osta in data 1 gennaio 2024 e del visto ottenuto in data 28 marzo 2024; - il datore di lavoro si rivolgeva alla propria organizzazione di categoria, la Confagricoltura, che, in data 18.04.2024, inoltrava richiesta di appuntamento presso lo sportello per procedere alla regolarizzazione del soggiorno del ricorrente e di altri 19 lavoratori per i quali era stata presentata richiesta di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale; - a distanza di mesi, si appurava che, nonostante il sig. -OMISSIS- avesse presentato richiesta di nulla osta solo per 20 lavoratori, risultavano oltre 300 domande di nulla osta a suo nome; - il datore di lavoro, ribadiva che, come valutato dal suo consulente del lavoro, era nelle condizioni economiche per poter assumere i 20 cittadini stranieri per i quali aveva fatto effettivamente richiesta di nulla osta; - nelle more, il ricorrente, che aveva evidentemente necessità di svolgere attività lavorativa per mantenersi in Italia e sostenere la sua famiglia nello Sri Lanka, stipulava contratto di lavoro con altro datore a Salerno; - il sig. -OMISSIS- presentava richiesta di riesame, evidenziando la sua estraneità alla truffa perpetrata a suo danno e ribadendo il suo interesse a concludere l’iter procedurale per l’assunzione di 20 dipendenti; - il lavoratore, odierno ricorrente, tramite il difensore, presentava istanza di accesso agli atti e la Prefettura, nel fissare la data per l’accesso presso l’ufficio, trasmetteva, ai fini della notifica al lavoratore, il provvedimento di revoca del nulla osta adottato in data 8 aprile 2025.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento di revoca impugnato per difetto di istruttoria e di motivazione; ingiustizia manifesta; violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buona fede; violazione dell’art. 5 TUI e delle circolari in materia; violazione dei principi comunitari e costituzionali con riferimento all'art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'U.E. e degli artt. 24 e 97 Cost.; violazione degli artt. 3, 7, 10, 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990.
In particolare, il ricorrente deduce che è entrato legittimamente in Italia e non aveva potuto avere contezza del preavviso di revoca; il datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta ha comunque insistito per la stipula del contratto di soggiorno per 20 lavoratori effettivamente richiesti tra cui il ricorrente; in ogni caso, visti i ritardi, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno con l’originario datore di lavoro, il ricorrente ha sottoscritto contratto di lavoro con altro datore e la mancata formalizzazione dell’originario rapporto di lavoro con il datore originario non può andare a danno del lavoratore in buona fede; nel caso di specie l'istante ha instaurato rapporto di lavoro con altra ditta, con contratto attualmente a tempo determinato ma con volontà del datore di lavoro di trasformarlo in contratto a tempo indeterminato allorquando venga definita la sua posizione di soggiorno sul territorio nazionale, e questa circostanza può costituire elemento sopravvenuto sanante ex art. 5 comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998; l’Amministrazione avrebbe dovuto tener conto della proficua integrazione dello straniero sul territorio nazionale.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, argomentando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 2174 del 2025, il collegio ha accolto l’istanza cautelare.
In vista dell’udienza di merito, le parti non hanno depositato ulteriori memorie né documentazione.
Il ricorso è fondato e va accolto, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di questo Tar che, anche sulla scorta delle decisioni del Consiglio di Stato in relazione al valore delle sopravvenienze in materia di immigrazione ex art. 5 TUI, ha ritenuto che nel caso di buona fede del cittadino straniero - il cui nulla osta sia stato oggetto di revoca dopo un lungo lasso temporale dall’ingresso- e di avvenuta assunzione dello stesso da parte di altro datore di lavoro, si determini una particolare condizione soggettiva in capo al lavoratore straniero che merita di essere tutelata, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza; e ciò non potendosi addebitare al lavoratore le mancanze del datore di lavoro e dovendosi valorizzare invece il positivo inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale (cfr. TAR Campania, sent. n. 1572 del 2025, n. 7323 del 2025 e n. 8310 del 2025; cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 1977 del 2025).
L'Amministrazione, invece, oltre a non aver adeguatamente approfondito la circostanza rappresentata dall’originario datore richiedente il nulla osta di voler comunque procedere all’assunzione di 20 lavoratori effettivamente richiesti, non ha operato quel bilanciamento di interessi che la giurisprudenza, anche di questa Sezione, ritiene doveroso in fattispecie analoghe quando il lavoratore in buona fede dimostri di aver trovato una effettiva e seria nuova occasione di lavoro.
Per quanto sopra, pertanto, il provvedimento impugnato va annullato.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e altri soggetti citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI DE, Presidente
CC Vampa, Primo Referendario
MA ZI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA ZI | TI DE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.