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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1745/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1745/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 in proprio,
APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 in proprio,
APPELLATO
C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. , CP_3 C.F._4
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 23 IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 864/2022; oggetto: comunione.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 25 marzo 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27.08.2019, il signor conveniva in CP_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Forlì i fratelli Parte_1 Controparte_2
e allegando, tra l'altro:
[...] CP_3
− che la madre, signora era deceduta il 20.08.2007; Persona_1
− che il padre, signor era deceduto il 26.12.2016; CP_2
− che l'eredità indivisa di entrambi era attualmente oggetto di causa di divisione pendente dinanzi al medesimo Tribunale;
− che la presente causa aveva per oggetto l'impugnazione ex art. 1109 c.c. delle deliberazioni assembleari assunte dai comunisti delle eredità indivise dei genitori, di cui ai verbali: a) 08.04.2019, ore 17:30; b) e c)
30.04.2019, ore 17:30 e 18:30; d) 28.05.2019, ore 17:30; e) 04.06.2019, ore 16:00;
− che le deliberazioni erano state approvate dai tre coeredi convenuti senza considerare le richieste/critiche dell'attore, coerede di minoranza, allo scopo esclusivo di tutela dei loro personali interessi e contro quelli della massa e a scopi intimidatori nei confronti dello stesso signor
CP_1
− che la deliberazione del giorno 08.04.2019, che prevedeva che le chiavi di tutti gli appartamenti comuni, sino al permanere della comunione indivisa, dovevano essere detenute esclusivamente dall'amministratore, signora e/o dagli amministratori successivamente Controparte_4
pagina 2 di 23 nominati (punto 1.), era invalida, in quanto ciascun comproprietario aveva diritto di disporne, con eccezione di quelli concessi in locazione;
− che la deliberazione del giorno 08.04.2019, che prevedeva, con norma di valore regolamentare ex art. 1106 c.c., che l'accesso dei comunisti/condomini agli immobili comuni, in considerazione che la maggior parte era locata a terzi, sarebbe potuto avvenire solo dietro motivata e specifica richiesta rivolta all'amministratore, il quale avrebbe dovuto convocare l'assemblea (punto 2.), era invalida, in quanto ciascun comproprietario poteva esercitare il controllo in qualità di locatore;
− che i due punti avevano lo scopo di occultare l'operato dell'amministratrice, impedendo all'attore di verificare direttamente la condizione degli immobili;
− che la deliberazione del giorno 08.04.2019, che prevedeva che l'amministratrice acquisisse immediatamente le chiavi dell'immobile sito in Milano Marittima, II Traversa sul mare n. 26, oggetto di presunto contratto di comodato a favore del signor (punto 3.), era CP_1
invalida, in quanto il comodatario aveva una titolarità autonoma rispetto alla posizione dei comproprietari, i quali avevano diritto di esercitare un diritto di controllo sull'immobile, ma non un diritto di accesso “invito domino”;
− che la deliberazione del giorno 08.04.2019, che prevedeva che per i beni mobili custoditi dal signor come da deliberazioni Controparte_2
precedentemente assunte e non impugnate, l'amministratrice fosse tenuta a relazionare succintamente la comunione senza altra formalità
(punto 4.), era invalida, in quanto violava il diritto elementare di accesso dell'attore che avrebbe dovuto poter prendere visione di detti beni;
− che la deliberazione del giorno 08.04.2019, che prevedeva che, in ipotesi di concessa autorizzazione alla vendita da parte del Giudice nella pagina 3 di 23 causa di divisione, si sarebbe dovuto incaricare un perito, scelto nell'albo del Tribunale, al fine di procedere alla ricognizione dei beni e/o a ogni altra operazione utile alla vendita (punto 5.), era invalida, in quanto trattavasi di assurdità logica e giuridica su ipotesi, peraltro, neppure verificatasi;
− che la deliberazione del giorno 08.04.2019, che conferiva incarico all'amministratrice di valutare la liceità sotto il profilo sia civile, sia penale, delle iniziative assunte dal signor (frequenti CP_1 diffide “surreali” e di contenuto offensivo) (punto 6.), era invalida, in quanto contraria all'art. 24 Cost.;
− che la deliberazione del giorno 30.04.2019, ore 17:30, che respingeva la pretesa dall'avv. di ottenere ¼ della somma utilizzata CP_1
dalla cassa comune per il pagamento delle spese di soccombenza nella causa decisa con sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.
2752/2018 (parti + altri/Tassinari/Gurioli/Comune di Parte_1
Castrocaro Terme), era invalida per quanto di seguito riportato nell'atto di citazione con riferimento all'appropriazione di somme giacenti sul conto dell'eredità illecitamente destinate al pagamento di CP_2
spese personali dei tre coeredi;
− che le deliberazioni del giorno 30.04.2019, ore 18:30 (punto 1., 2., 3, 4), che stabilivano la necessità che, nel caso in cui il comproprietario intendesse proporre querela per reati riguardanti le parti o i beni comuni, dovesse convocare l'assemblea, spettando il relativo potere all'ente, che avrebbe dovuto esprimersi con specifica deliberazione, e non al singolo condomino detentore di quota comunitaria, con la precisazione che, ove il destinatario della querela fosse stato l'amministratore, questi avrebbe dovuto essere revocato configurandosi un'ipotesi di conflitto di interessi, sicché ogni istanza punitiva espressa in difformità ai punti precedenti non sarebbe stata considerata pagina 4 di 23 espressione della volontà delle comunioni indivise, erano invalide, in quanto non si poteva negare l'esercizio del diritto di denuncia – querela al comunista che deducesse un danno personale, come, peraltro, già stabilito dal G.I.P. con provvedimento del 17.04.2019;
− che le deliberazioni del giorno 28.05.2019, ore 17:30 (punto 2., 3, 4, 5.,
6., 7.), con le quali si compensava la temporanea indisponibilità dei cassa dell'eredità con prelievi da effettuarsi dal c/c Per_1
dell'eredità a ristoro del danno emergente subito dai CP_2
signori , e individuando anche i Pt_1 CP_3 Controparte_2
criteri di calcolo delle spettanze, i titoli dei prelievi e le modalità di reintegro e di rendicontazione, erano invalide perché la finalità perseguita dalla maggioranza era quella di appropriarsi della quota degli utili dell'attore, costruendo infondate ragioni di credito in capo alla comunione a carico dello stesso signor a fronte del CP_1
presunto vantaggio tratto dal godimento/utilizzo degli immobili di
Madonna di Campiglio e di Bologna, via Valdonica n. 14;
− che le deliberazioni del giorno 04.06.2025, ore 19:00, riguardante l'approvazione della relazione sulla gestione del compendio ereditario di e di al 31.03.2019, nonché le spese CP_2 Persona_1
sostenute anche mediante rimborso di oneri esposti da altri comproprietari (punti 1., 2., 3., 4., 5., 6), era invalida per le irregolarità contenute in tale relazione, indicate in citazione;
− che, in particolare, veniva impugnata l'approvazione delle spese di trasloco dell'Impresa AB Daniel, riguardanti i beni mobili contenuti nell'appartamento donato a dal padre, CP_2 CP_2
del quale quest'ultimo è stato usufruttario in vita, che, dopo la morte del de cuius, erano stati trasferiti, senza il consenso del coerede di minoranza, presso altre unità immobiliari delle quali, peraltro, era pure comproprietario senza, tuttavia, che gli fosse consentito l'accesso;
pagina 5 di 23 − che l'amministratrice aveva pagato la fattura emessa dalla ditta
AB per il titolo di cui sopra, per l'importo di Euro 3.050,00, e l'attore intendeva impugnare tale disposizione, oltre a chiedere la condanna degli altri comproprietari alla restituzione della quota di sua spettanza pari a Euro 762,50;
− che la maggioranza non poteva deliberare l'uso indiretto dell'immobile di Madonna di Campiglio, in quanto vi era opposizione dell'attore, il quale, pertanto, chiedeva al giudice di determinare l'uso promiscuo e turnario del medesimo;
− che le delibere impugnate erano invalide per conflitto di interesse, abuso della maggioranza, abuso e/o eccesso di potere;
− che, con particolare riferimento alla domanda di rimborso della somma di Euro 649,06, per una quota in capo a ciascun coerede di Euro 216,36,
a causa dell'appropriazione delle somme giacenti sul conto dell'eredità illecitamente destinate a pagare le spese processuali CP_2
personali dei tre coeredi di maggioranza in forza di sentenza della Corte
d'Appello di Bologna n. 2752/2018, si censurava la condotta dell'amministratrice, la quale non aveva tenuto conto del contenuto di tale decisione, che non aveva posto a carico del signor CP_1
alcun obbligo di pagamento.
L'attore concludeva chiedendo che: a) fossero dichiarate invalide le deliberazioni assembleari descritte in atti;
b) fosse determinato il diritto di ciascun erede all'uso promiscuo dell'immobile di Madonna di Campiglio, con indicazione delle modalità d'uso; c) fossero condannati i convenuti al risarcimento dei danni subiti dall'attore per il mancato godimento dell'appartamento di Madonna di Campiglio dal momento della richiesta;
d) fossero condannati i convenuti al rimborso della somma complessiva di
Euro 649,06, ripartita pro quota, prelevata dal conto corrente dell'eredità
e) fossero condannati i convenuti al rimborso in favore CP_2
pagina 6 di 23 dell'attore della somma di Euro 762,50, pari alla quota di spettanza relativa al pagamento illegittimo della fattura di Euro 3.050,00 emessa dall'impresa
Calbucci; f) fossero condannati i convenuti agli ulteriori danni subiti dall'attore derivanti dalle deliberazioni sopra descritte.
Si costituiva il signor chiedendo il rigetto delle domande Parte_1
attoree e proponendo domanda riconvenzionale, deducendo, tra l'altro:
− che le domande dell'attore si fondavano sul presunto vizio per eccesso di potere delle deliberazioni impugnate;
− che difettava financo l'allegazione, oltre che la prova, dei fatti integranti tale vizio;
− che il giudice non aveva il potere di controllare la convenienza dell'affare postulato nella deliberazione;
− che il Tribunale di Forlì aveva già respinto precedenti iniziative assunte dall'attore sui medesimi presupposti;
− che non era circostanza dannosa per la comunione, ma anzi opportuna, che le chiavi dell'immobile fossero detenute dall'amministratore;
− che nessun condomino doveva avere le chiavi, ma solo l'amministratore (gestore) e il locatario (occupante);
− che la richiesta delle chiavi di immobile soggetto a comodato non integrava gli estremi di cui all'art. 1109 c.c.;
− che con riferimento ai beni mobili custoditi da Controparte_2
il giudice avrebbe dovuto provvedere sull'istanza di vendita
[...]
degli stessi e le relative questioni erano già state oggetto di precedenti deliberazioni;
inoltre, il Tribunale di Forlì si era già pronunciato sul punto, escludendo che vi fosse pericolo per detti beni e, quindi, per la comunione;
pagina 7 di 23 − che la deliberazione relativa alla nomina di un perito in caso di autorizzazione alla vendita da parte del giudice non aveva avuto esecuzione perché non era ancora intervenuta la pronuncia;
− che l'oggetto della deliberazione riguardante la tutela dell'amministratrice dalla persecuzione perpetrata nei suoi confronti dal signor era lecito e non violava l'art. 1109 c.c.; CP_1
− che la richiesta di rimborso di Euro 649,06 era risibile, trattandosi di spese relative a una controversia inserita nel verbale di inventario di sicché le relative spese, quale debito ereditario, CP_2 dovevano essere regolate ai sensi dell'art. 495 c.c.;
− che la deliberazione regolatrice del potere di querela riguardava solo ed esclusivamente i beni comuni e l'iniziativa che, sul punto, sarebbe eventualmente spettata all'ente, e non il danno personale del
; Parte_2
− che detta deliberazione ricalcava pedissequamente la costante giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui la querela costituisce atto di straordinaria amministrazione e il suo esercizio in ambito condominiale presupponeva l'approvazione qualificata in sede assembleare;
− che il verbale dell'assemblea del 28.05.2019 affermava un principio per il quale era già stata esclusa l'ipotesi di violazione dell'art. 1109
c.c., ossia che i debiti tributari potevano e, anzi, dovevano essere soddisfatti con denaro comune;
inoltre, non si comprendeva perché le imposte, anticipate dai coeredi in relazione a un immobile occupato da (Madonna di Campiglio), non dovessero CP_1
essere rimborsate, anche in considerazione del fatto che non sussisteva prova alcuna delle migliorie e delle spese sostenute in proprio dall'attore;
pagina 8 di 23 − che anche per l'immobile di Bologna non era in dubbio che il signor ne avesse avuto la gestione;
CP_1
− che la delibera di approvazione del rendiconto era stata sottoposta a censura non specifica e, in ogni caso, l'attore disponeva di tutte le informazioni necessarie;
− che, in particolare, oltre a quanto già precisato con riguardo alle spese relative alla causa definita dalla Corte d'Appello di Bologna, le spese di pubblicazione del testamento erano a carico della massa per legge, così come erano legittime quelle relative al trasloco dei beni custoditi nell'immobile di proprietà esclusiva di
[...]
CP_2
− che la domanda relativa all'uso promiscuo dell'immobile non era di competenza del G.O., bensì del giudice della volontaria giurisdizione;
− che, inoltre, vi era contestazione sull'entità della quota di spettanza dell'istante, sicché non sarebbe stato possibile determinare il periodo d'uso corrispondente;
− che, in via riconvenzionale, il convenuto aveva interesse ad agire per la consegna delle chiavi quantomeno all'amministratore della cosa comune, in esecuzione della legittima deliberazione del giorno
08.04.2019;
− che, sempre in via riconvenzionale, si chiedeva la condanna generica dell'attore al risarcimento del danno perché la sua condotta ostracistica poneva in serio pericolo immobili ed altre proprietà.
Si sono costituiti i signori e svolgendo CP_3 Controparte_2
difese e conclusioni coerenti con quelle del fratello senza, tuttavia, Parte_1
proporre domande riconvenzionali.
pagina 9 di 23 In corso di causa, tutte le parti hanno poi formulato istanze di cancellazione di espressione offensive e/o sconvenienti contenute nei rispettivi atti, con condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 864 depositata il 29.09.2022, richiamata la giurisprudenza in tema di inapplicabilità alle situazioni afferenti la comunione del diritto reale di proprietà della questione dell'eccesso di potere, stabiliva che le deliberazioni dell'assemblea dei comunisti potevano essere impugnate per i soli motivi strettamente previsti dall'art. 1109 c.c., norma di cui il primo giudice offriva una efficace sintesi, esaminando, poi, i singoli profili di impugnazione.
Quanto alle deliberazioni 08.04.2019 (punti 1., 2., 3., 4., 5., 6.), rilevava che i punti 1. e 2. riguardavano la consegna delle chiavi degli immobili in comunione all'amministratore, da qualificarsi come decisione di ordinaria amministrazione e, pertanto, suscettibile di impugnazione ai sensi dell'art. 1109, n. 1), c.c., con onere di allegazione e dimostrazione della sussistenza di un grave pregiudizio oggettivo per la cosa comune: tale pregiudizio non si rinveniva nel caso in esame, ma, semmai, si poteva riscontrare un detrimento di carattere meramente soggettivo per il comproprietario dissenziente e, perciò, irrilevante, in quanto lo strumento utilizzabile per ottenere tutela era lo scioglimento della comunione e non l'impugnazione della deliberazione.
Analoghe considerazioni valevano per il punto 3., non rilevando l'interesse del comodatario o del conduttore, bensì quello della cosa comune.
Anche per quanto atteneva ai punti 4. e 5. (adempimenti preliminari alla futura vendita), riconducibile alla ordinaria amministrazione, non sussistevano profili di grave pregiudizio oggettivo.
Nulla era, invece, la decisione di cui al punto 6. (valutazione delle iniziative da assumere nei confronti dell'attore per la presunta persecuzione perpetrata a danno dell'amministratrice), in quanto non riguardante la gestione del bene pagina 10 di 23 comune, bensì espressione dei conflitti personali tra comproprietari, elemento che esuberava dall'oggetto di pertinenza dell'assemblea ex art. 1105 c.c.
L'impugnazione del punto 1. della deliberazione 30.04.2019 (ore 17:30), relativo al rimborso della quota di Euro 649,06 per spese di soccombenza, fuoriusciva dal perimetro delineato dall'art. 1109 c.c., attenendo, più propriamente, alla divisione ereditaria, e non appariva pregiudizievole dell'interesse della massa, ferme le determinazioni che avrebbero potuto essere assunte in sede di scioglimento della comunione.
Nulle erano le decisioni assunte il 30.04.2019 (ore 18:30), punti 1., 2., 3., 4., in quanto l'oggetto non era costituito dalla amministrazione, gestione, fruizione, manutenzione, utilizzo, conservazione o disposizione del bene comune, esulando dalle previsioni dell'art. 1109 c.c., in quanto incidenti sul bene in comunione, bensì sulla persona dei comproprietari disciplinando un diritto soggettivo del partecipante alla comunione regolato dalla legge (diritto di proporre denuncia-querela).
Le deliberazioni del giorno 28.05.2019 (punto 2., 3, 4, 5., 6., 7.), con le quali si compensava la temporanea indisponibilità di cassa dell'eredità con Per_1
prelievi da effettuarsi dal c/c dell'eredità non erano illegittime, CP_2
in quanto atti di ordinaria gestione, non gravemente pregiudizievoli per gli interessi della massa, alla luce del fatto che era previsto che i prelevamenti fossero reintegrati, ferma restando ogni determinazione in sede divisoria.
Le deliberazioni del giorno 04.06.2019 (punto 1., 2., 3, 4, 5., 6.) non si appalesavano illegittime, riguardando la gestione del patrimonio comune e non implicando atti dispositivi o economicamente rilevanti (si contestavano fatture di valore pari a Euro 3.000,00 ca.), e, quindi, non tali da arrecare grave pregiudizio per i beni comuni.
La domanda avente per oggetto la determinazione del diritto di ciascun erede all'uso promiscuo dell'immobile di Madonna di Campiglio, con relativa pagina 11 di 23 indicazione delle turnazioni, era inammissibile perché da rimettere al giudice della volontaria giurisdizione ai sensi dell'art. 1105, quarto comma, c.c.
Meritevole di accoglimento era la domanda riconvenzionale formulata dal signor relativa alla consegna delle chiavi dell'appartamento di Parte_1
Milano Marittima, in quanto le deliberazioni erano vincolanti anche per la minoranza dissenziente.
Generica e, quindi, infondata, era, invece, la domanda riconvenzionale di condanna generica al risarcimento del danno.
Quanto, infine, alle reciproche richieste di cancellazione di espressioni sconvenienti e offensive ex art. 89 c.p.c., con conseguente condanna al risarcimento del danno, nulla disponeva il Tribunale, avendo constatato che l'utilizzo di tali espressioni, talvolta sconvenienti e, comunque, sovrabbondanti, connotava la strategia di tutte le parti in causa, in un contesto di aspra e diffusa conflittualità.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto appello principale il signor per Parte_1
i seguenti motivi
1. Non è condivisibile la decisione in ordine al rigetto della richiesta di cancellazione delle pesanti espressioni offensive contenute negli atti del signor CP_1
Nel corso del processo di primo grado, l'appellante è stato investito di continue ingiurie e diffamazioni, liquidate in poche righe dal Tribunale, nonostante si trattasse di espressioni non coerenti con la materia del contendere, come riconosciuto anche dal primo giudice.
Nella decisione impugnata, il mancato accoglimento dell'istanza e della domanda risarcitoria è giustificato con la presunta reciprocità delle offese.
pagina 12 di 23 Premesso che la reciprocità non escluderebbe di per sé la sanzionabilità delle espressioni offensive, nel caso in esame quelle utilizzate dal signor non erano tali e, comunque, concernevano ed erano coerenti Parte_1
con la materia del contendere.
2. La deliberazione regolamentatrice del diritto di querela nell'interesse della massa è legittima.
La decisione contraria del Tribunale è frutto di un equivoco, perché la querela disciplinata dalla delibera in oggetto era una facoltà riconosciuta all'ente della comunione e non al singolo partecipante.
Erra, inoltre, il primo giudice quando nega che non esisterebbe un ente diverso rispetto ai singoli partecipanti alla comunione.
La consolidata giurisprudenza, ignorata nella sentenza impugnata, afferma, invece, il contrario.
Inoltre, non si tratta di deliberazione idonea ad arrecare grave pregiudizio alla cosa comune.
3. Ingiusta è anche la declaratoria di illegittimità della deliberazione volta a salvaguardare l'amministratrice dalle iniziative di disturbo poste in essere dal signor tali da ostacolare il corretto esercizio CP_1
della gestione del compendio ereditario.
A tacere del fatto che le norme sull'eccesso di potere o sull'abuso di maggioranza non si applicano alla comunione, ma solo al condominio, la decisione dell'ente non esorbita dal perimetro dell'art. 1105 c.c., facendo riferimento non a contrasti personali tra coeredi, bensì a conflitti derivanti dall'interpretazione e applicazione di delibere precedentemente e regolarmente assunte ai sensi dell'art. 1105 c.c.
4. La compensazione delle spese di lite è ingiusta, non configurandosi soccombenza reciproca e, comunque, dovendo il giudice valutare quale parte sia più soccombente dell'altra.
pagina 13 di 23 Si è costituito il signor chiedendo il rigetto dell'appello CP_1
principale in quanto infondato in fatto e in diritto e proponendo impugnazione incidentale per i seguenti motivi
1. La sentenza appellata è errata e illogica nella parte in cui ha affermato non pregiudizievole nell'interesse della massa il pagamento di spese personali dei tre coeredi, conseguenti alla soccombenza nel giudizio deciso dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 2752/2018.
Si tratta di un'ipotesi di radicale nullità della relativa deliberazione, in quanto gli altri comproprietari hanno utilizzato somme della comunione per pagare propri debiti personalissimi che nulla hanno a che fare con la massa.
2. Il Tribunale ha errato nel non ritenere viziata la deliberazione con la quale è stato approvato il pagamento di Euro 3.050,00 in favore dell'impresa Calbucci per il trasporto dei beni mobili custoditi dal signor nell'immobile di sua esclusiva proprietà, Controparte_2
in altre unità di proprietà comune, trattandosi, invece, di debito personale dello stesso custode.
3. Il Tribunale ha errato nel non ritenere viziate le deliberazioni con le quali è stata compensata la temporanea indisponibilità di cassa dell'eredità con prelievi da effettuarsi dal c/c dell'eredità Per_1
a ristoro del presunto danno emergente subito dai signori CP_2
, e individuando anche i criteri di Pt_1 CP_3 Controparte_2
calcolo delle spettanze, i titoli dei prelievi e le modalità di reintegro e di rendicontazione, perché la finalità perseguita dalla maggioranza era quella di appropriarsi della quota degli utili dell'attore, costruendo infondate ragioni di credito in capo alla comunione a carico dello stesso signor a fronte del presunto vantaggio tratto dal CP_1
pagina 14 di 23 godimento/utilizzo degli immobili di Madonna di Campiglio e di
Bologna, via Valdonica n. 14.
4. All'accoglimento dell'appello incidentale deve conseguire la condanna dell'appellante principale e di eventuali appellanti adesivi alla refusione delle spese di lite.
Non si sono costituiti i signori e e, CP_3 Controparte_2
pertanto, se ne dichiara la contumacia.
Le parti costituite hanno precisato le conclusioni con note scritte per l'udienza del 25 marzo 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione.
∞ ∞ ∞
Il primo motivo di appello principale non merita accoglimento.
Le conclusioni del primo giudice sono, infatti, condivisibili, anche alla luce dell'ampia discrezionalità concessa al giudicante nella valutazione del carattere sconveniente e offensivo delle espressioni utilizzate, nonché nella eventuale conseguente condanna al risarcimento del danno (conff.: Cass. civ., ord. n.
38730/2021; Cass. civ., ord. n. 14364/2018).
Non è controvertibile che la presente controversia si inserisca in un contesto di conflittualità intensa, come emerge dalle numerose controversie intercorse e ancora in corso tra le parti, espressamente richiamate e/o documentate in corso di causa.
Tale particolare condizione ha determinato in tutti i contendenti un atteggiamento di reciproca forte opposizione e l'utilizzo di strumenti non sempre appropriati, come dimostra anche la consistenza degli atti depositati sia nella prima fase, sia nel presente grado di appello, definiti opportunamente
“sovrabbondanti” dal Tribunale.
Si tratta, dunque, di una strategia “condivisa” che certamente deborda nell'uso di espressioni sconvenienti e non sempre rispettose del principio di continenza rispetto all'oggetto della causa, ma che non consente di giungere a conclusioni pagina 15 di 23 diverse da quelle già assunte, con più che adeguata motivazione, dal primo giudice.
∞ ∞ ∞
Il secondo motivo di impugnazione principale non è fondato.
Sostiene il signor come in primo grado, che il contenuto della Parte_1
deliberazione sarebbe stato equivocato, poiché la decisione avrebbe per oggetto non il potere di ciascun comproprietario di proporre querela in caso di lesione di un proprio diritto, bensì la regolamentazione dell'esercizio del diritto di proporre querela da parte dell'ente della comunione, riconducendo, quindi, la declaratoria di illegittimità a un “misunde(r)standing”.
La censura non è condivisibile.
Quand'anche fosse possibile per l'ente comune, in analogia con quanto previsto dalla giurisprudenza per il condominio, proporre querela in proprio, quale soggetto giuridico autonomo, la lettera della deliberazione di cui si controverte non consente di interpretarla nel senso prospettato dall'appellante.
Il punto 1. della decisione, che regge anche le successive determinazioni, verbatim recita: “…quando uno dei comunisti delle eredità indivise…intenda evidenziare fatti di sottrazione, alterazione, danneggiamento, etc., o comunque altri reati inerenti le parti o i beni comuni…dovrà convocare l'assemblea…”.
Se ne desume che la limitazione è apposta al diritto del singolo e non a quello eventualmente riconoscibile in capo all'ente.
La deliberazione individua la comunione, ossia i beni che la compongono, quale oggetto del reato per il quale il singolo partecipante vuole procedere, e non l'ente quale soggetto che intende assumere l'iniziativa.
Né è fondata la tesi secondo cui la deliberazione sarebbe, comunque, valida perché non arrecherebbe alcun pregiudizio, tantomeno grave, alla cosa comune, sul presupposto che non si possono applicare le norme sull'eccesso di potere o sull'abuso di maggioranza alla comunione pro indiviso, ma solo al condominio (conf. Cass. civ., sent. n. 2299/2022).
pagina 16 di 23 Per essere valide è comunque necessario che le deliberazioni siano assunte in conformità all'art. 1105 c.c., ossia che le decisioni riguardino l'amministrazione della cosa comune.
La limitazione del potere di iniziativa penale del singolo comproprietario non rientra nell'ambito della norma sopra richiamata e, pertanto, è da considerarsi radicalmente nulla e inefficace, come correttamente stabilito dal primo giudice.
∞ ∞ ∞
Il terzo motivo di appello non può essere accolto.
Il conferimento di un incarico al legale per contrastare le presunte azioni di disturbo rivolte dal signor all'amministratore mediante invio di CP_1
numerose missive è atto di straordinaria amministrazione e, in quanto tale, è soggetto a quanto disposto dall'art. 1109, n. 3), c.c. e, quindi, dall'art. 1108, primo e secondo comma, c.c.
Esso, infatti, non mira direttamente alla conservazione del patrimonio, che ben può essere gestito e amministrato semplicemente ignorando la corrispondenza indesiderata, anche perché non è stata fornita alcuna prova in ordine a come l'invio di corrispondenza da parte del signor abbia ostacolato il CP_1
corretto esercizio della gestione del compendio ereditario.
Per l'effetto, considerato che si tratta di attività evidentemente contraria all'interesse del partecipante alla comunione la deliberazione CP_1 avrebbe dovuta essere adottata all'unanimità e non con la maggioranza qualificata stabilita dal primo comma dell'art. 1108 c.c.
Ovviamente, non ogni iniziativa nei confronti del singolo comproprietario richiede l'unanimità, ché, altrimenti, essa non sarebbe mai raggiunta, potendosi adottare a maggioranza quelle che, come sopra precisato, hanno lo scopo di conservare e preservare il patrimonio comune, tra le quali non rientra l'azione prospettata nella decisione impugnata.
∞ ∞ ∞
pagina 17 di 23 Quanto al quarto e ultimo motivo di appello, il regolamento delle spese seguirà alla disamina dell'appello incidentale.
Tuttavia, si osserva sin d'ora che il principio applicabile al caso in esame è quello sancito da Cass. civ., SS.UU., sent. n. 32061/2022, secondo cui non può essere condannata alla refusione delle spese di lite la parte anche solo parzialmente vittoriosa.
∞ ∞ ∞
Il primo motivo di appello incidentale non è fondato.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto che la deliberazione con la quale è stato disposto il pagamento delle spese dei tre coeredi soccombenti nel giudizio deciso dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 2752/2018 non sia illegittima.
Nel caso in esame, infatti, non si configura l'ipotesi di radicale nullità della relativa deliberazione prospettata dal signor CP_1
I debiti che sono stati pagati, infatti, sono riconducibili alla ordinaria amministrazione e gestione del patrimonio comune, considerato che, come documentato, i tre coeredi soccombenti sono subentrati in causa in qualità di eredi del de cuius che della controversia era parte attrice e CP_2
appellante, tant'è che detto contenzioso era stato preso in considerazione nella redazione dell'“inventario” dei beni del defunto.
Non può, quindi, ritenersi che la decisione assunta dall'ente sia estranea alla comunione, non rilevando, in questo contesto, la circostanza che il signor non avesse inteso costituirsi nel giudizio. CP_1
Una volta ricondotta nell'alveo della amministrazione e della gestione della cosa comune, la disposizione, consideratane l'entità relativamente modesta rispetto al patrimonio in comunione (l'appellante incidentale chiede la restituzione della complessiva somma di Euro 649,06), non configura l'ipotesi del grave pregiudizio sanzionata dall'art. 1109, n. 3), c.c.
pagina 18 di 23 ∞ ∞ ∞
Anche il secondo motivo di impugnazione incidentale deve essere respinto.
La censura ha per oggetto la deliberazione con la quale è stato approvato il pagamento di Euro 3.050,00 in favore dell'impresa Calbucci per il trasporto dei beni mobili in comunione custoditi dal signor Controparte_2
nell'immobile di sua esclusiva proprietà, in altre unità di proprietà comune.
Parte appellante sostiene che si tratti di debito personale dello stesso custode e, pertanto, il pagamento sia illecito.
Tale ricostruzione non trova riscontro alcuno nella documentazione prodotta in atti, dovendosi, invece, ritenere che il trasloco dei beni mobili comuni già custoditi presso l'immobile di proprietà di un dei comunisti sia atto legittimo e senz'altro riconducibile all'attività di (corretta) amministrazione e gestione della cosa comune.
Né si comprende perché la movimentazione di beni appartenenti alla comunione sia da qualificarsi come debito personale del custode.
Infine, anche l'entità della disposizione esclude che sussistano i presupposti stabiliti dall'art. 1109, n. 3), c.c.
∞ ∞ ∞
Merita, invece, accoglimento il terzo motivo di appello incidentale.
Le deliberazioni con le quali è stata compensata la temporanea indisponibilità di cassa dell'eredità con prelievi da effettuarsi dal c/c dell'eredità Per_1
a ristoro del presunto danno emergente subito dai signori , CP_2 Pt_1
e individuando anche i criteri di calcolo delle CP_3 Controparte_2
spettanze, i titoli dei prelievi e le modalità di reintegro e di rendicontazione, sono nulle.
Alla morte dei coniugi e si sono costituite Persona_1 CP_2
due distinte comunioni indivise, come pacificamente affermato da tutte le parti e ratificato financo in sede assembleare dai partecipanti.
pagina 19 di 23 Le deliberazioni di cui si discute hanno stabilito che, per far fronte alle ragioni di danno vantate dai signori e Parte_1 CP_3 Controparte_2
a fronte dei pagamenti da questi effettuati nell'interesse della comunione l'amministratore della comunione fosse autorizzato a mettere Per_1 CP_1
a disposizione il denaro necessario.
Il presupposto di tale operazione sarebbero le ragioni di credito vantate dalla comunione nei confronti del signor a fronte del Per_1 CP_1
presunto vantaggio tratto dal godimento/utilizzo degli immobili di Madonna di
Campiglio e di Bologna, via Valdonica n. 14: da un lato, quindi, l'appellante incidentale avrebbe utilizzato in via esclusiva ed escludente detti immobili per un determinato periodo di tempo, dall'altro, gli altri comproprietari ne avrebbero sostenuto i costi (prevalentemente di natura fiscale nella loro prospettazione).
Tale presupposto è inidoneo, di per sé, a giustificare il trasferimento di denaro da una comunione all'altra, in quanto non può essere l'assemblea a maggioranza a stabilire l'esistenza di un'obbligazione a danno del comunista di minoranza, che dovrà, invece, essere accertata in sede giudiziale ovvero riconosciuta e adempiuta spontaneamente dal presunto obbligato;
in mancanza, nessuna obbligazione può essere posta a fondamento del finanziamento effettuato a favore della comunione sicché sono irrilevanti tutte le Per_1
allegazioni /deduzioni riguardanti tale questione che non può, né deve essere affrontata in questa sede, peraltro in assenza di specifica domanda di accertamento e/o di condanna.
Fatta questa premessa, occorre valutare se il trasferimento di denaro da un patrimonio all'altro costituisca ordinario atto di gestione e amministrazione del bene comune ovvero se esso, in quanto atto di straordinaria amministrazione, possa essere adottato a maggioranza.
Ritiene la Corte che, alla luce delle considerazioni già svolte in motivazione, la decisione di finanziare la comunione con denaro proveniente dalla Per_1
pagina 20 di 23 comunione sia da qualificarsi come di straordinaria CP_2
amministrazione, integrando atto dispositivo del denaro in giacenza sul conto corrente comune, potenzialmente significativo, considerato che il presunto debito vantato nei confronti del signor supera Euro 100.000,00 CP_1
e che, comunque, il danno emergente non è quantificato con precisione nella pur lunghissima decisione assembleare oggetto di impugnazione;
l'amministratore sarebbe, così, autorizzato a coprire oneri di notevole entità a favore della comunione incapiente.
Evidente che l'interesse dell'appellante incidentale ne sarebbe pregiudicato, perché le somme sarebbero rimborsabili solo a favore dei signori Parte_1
e sicché, in mancanza di assenso di tutti i CP_3 Controparte_2
comunisti, le deliberazioni che hanno costruito il meccanismo di finanziamento sono invalide per violazione dell'art. 1109, n. 3) c.c. e dell'art. 1108, secondo comma, c.c.
Né rileva la circostanza che detto meccanismo preveda il rimborso all'eredità delle somme versate, non essendovi, da un lato, alcuna garanzia in tal senso, e, dall'altra, certezza sui tempi di esecuzione del rimborso.
La comunione non avrebbe, quindi, alcun interesse a erogare CP_2
tali somme, se non per soddisfare interessi economici dei partecipanti alla comunione che hanno approvato le delibere in questione.
∞ ∞ ∞
Il quarto motivo di appello incidentale resta assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite di cui di seguito.
∞ ∞ ∞
L'accoglimento del terzo motivo di appello incidentale non modifica in modo significativo il complessivo esito del giudizio che ha visto tutte le parti coinvolte reciprocamente vittoriose e, specularmente, reciprocamente soccombenti.
pagina 21 di 23 Permangono, quindi, i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite sia per il primo grado, nei confronti di tutte le parti, sia per la presente fase, nei confronti delle sole parti costituite, non dovendosi disporre alcunché nei rapporti tra l'appellante incidentale e i contumaci.
Sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti del signor Parte_1
appellante principale, dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
∞ ∞ ∞
Si dà atto, infine, che l'avv. ha depositato il 10.10.2025 “Istanza di Parte_1 astensione del giudice ex art. 51 c.p.c.”, resa disponibile il 13.10.2025, con la quale, in estrema sintesi, si invita il relatore ad astenersi in quanto titolare di un interesse in causa costituito dal fatto che, in qualità di giudice ausiliario di
Corte d'Appello (c.d. GOA), avrebbe interesse a conservare la propria posizione a fini economici e professionali, in violazione di quanto deciso dalla
Consulta con sentenza n. 41/2021.
L'invito all'astensione non merita di essere accolto.
L'istanza è, infatti, infondata, perché, in primo luogo, la sentenza della Corte
Costituzionale, ha stabilito che la funzione dei GOA fosse prorogata sino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura, richiamando il termine indicato nell'art. 32 del d.lgs. n. 116/2017, ossia il
31.10.2025.
Infatti, come noto, la legge 51/2025, rubricata “Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria”, è sì entrata in vigore in data 01.05.2025, ma l'esecuzione delle modifiche, ossia il riordino del ruolo e delle funzioni, mutuando l'espressione utilizzata dalla Consulta è tuttora “in progress” e la sua conclusione è prevista per la fine di ottobre 2026, sicché l'attività del GOA
è senz'altro legittima, in quanto svolta, con riferimento al presente giudizio, entro il termine indicato dalla stessa Corte Costituzionale.
Inoltre, è vigente il d.l. n. 117/2025, convertito con legge n. 148/2025, che ha prorogato sino al 31.10.2026, coerentemente con l'attuazione in corso del pagina 22 di 23 riordino della magistratura onoraria e, quindi, con il differimento del relativo termine in un primo momento indicato nel 31.10.2025, il momento in cui i
GOA cesseranno dalla funzione, sicché, fino a quando tale norma sarà in vigore, non potrebbe sussistere alcun motivo di astensione in capo al giudice ausiliario.
Infine, il motivo di astensione indicato dall'istante non ha per oggetto un effettivo interesse nella causa del relatore, ai sensi dell'art. 51, primo comma,
n, 1), c.p.c., come, invece, sostenuto nell'istanza, non potendo questo essere ricondotto alla teorica conservazione della funzione di giudice ausiliario che, peraltro, non dipende dal singolo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in parziale accoglimento dell'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara la nullità delle deliberazioni di cui all'Ordine del Giorno 21.05.2019 e verbale assembleare del 28.05.2019 (punti
2., 3., 4., 5., 6., 7.); conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
II – compensa integralmente le spese di lite anche per la presente fase;
III – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti del signor Pt_1
appellante principale, dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n.
[...]
115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1745/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 in proprio,
APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 in proprio,
APPELLATO
C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. , CP_3 C.F._4
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 23 IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 864/2022; oggetto: comunione.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 25 marzo 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27.08.2019, il signor conveniva in CP_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Forlì i fratelli Parte_1 Controparte_2
e allegando, tra l'altro:
[...] CP_3
− che la madre, signora era deceduta il 20.08.2007; Persona_1
− che il padre, signor era deceduto il 26.12.2016; CP_2
− che l'eredità indivisa di entrambi era attualmente oggetto di causa di divisione pendente dinanzi al medesimo Tribunale;
− che la presente causa aveva per oggetto l'impugnazione ex art. 1109 c.c. delle deliberazioni assembleari assunte dai comunisti delle eredità indivise dei genitori, di cui ai verbali: a) 08.04.2019, ore 17:30; b) e c)
30.04.2019, ore 17:30 e 18:30; d) 28.05.2019, ore 17:30; e) 04.06.2019, ore 16:00;
− che le deliberazioni erano state approvate dai tre coeredi convenuti senza considerare le richieste/critiche dell'attore, coerede di minoranza, allo scopo esclusivo di tutela dei loro personali interessi e contro quelli della massa e a scopi intimidatori nei confronti dello stesso signor
CP_1
− che la deliberazione del giorno 08.04.2019, che prevedeva che le chiavi di tutti gli appartamenti comuni, sino al permanere della comunione indivisa, dovevano essere detenute esclusivamente dall'amministratore, signora e/o dagli amministratori successivamente Controparte_4
pagina 2 di 23 nominati (punto 1.), era invalida, in quanto ciascun comproprietario aveva diritto di disporne, con eccezione di quelli concessi in locazione;
− che la deliberazione del giorno 08.04.2019, che prevedeva, con norma di valore regolamentare ex art. 1106 c.c., che l'accesso dei comunisti/condomini agli immobili comuni, in considerazione che la maggior parte era locata a terzi, sarebbe potuto avvenire solo dietro motivata e specifica richiesta rivolta all'amministratore, il quale avrebbe dovuto convocare l'assemblea (punto 2.), era invalida, in quanto ciascun comproprietario poteva esercitare il controllo in qualità di locatore;
− che i due punti avevano lo scopo di occultare l'operato dell'amministratrice, impedendo all'attore di verificare direttamente la condizione degli immobili;
− che la deliberazione del giorno 08.04.2019, che prevedeva che l'amministratrice acquisisse immediatamente le chiavi dell'immobile sito in Milano Marittima, II Traversa sul mare n. 26, oggetto di presunto contratto di comodato a favore del signor (punto 3.), era CP_1
invalida, in quanto il comodatario aveva una titolarità autonoma rispetto alla posizione dei comproprietari, i quali avevano diritto di esercitare un diritto di controllo sull'immobile, ma non un diritto di accesso “invito domino”;
− che la deliberazione del giorno 08.04.2019, che prevedeva che per i beni mobili custoditi dal signor come da deliberazioni Controparte_2
precedentemente assunte e non impugnate, l'amministratrice fosse tenuta a relazionare succintamente la comunione senza altra formalità
(punto 4.), era invalida, in quanto violava il diritto elementare di accesso dell'attore che avrebbe dovuto poter prendere visione di detti beni;
− che la deliberazione del giorno 08.04.2019, che prevedeva che, in ipotesi di concessa autorizzazione alla vendita da parte del Giudice nella pagina 3 di 23 causa di divisione, si sarebbe dovuto incaricare un perito, scelto nell'albo del Tribunale, al fine di procedere alla ricognizione dei beni e/o a ogni altra operazione utile alla vendita (punto 5.), era invalida, in quanto trattavasi di assurdità logica e giuridica su ipotesi, peraltro, neppure verificatasi;
− che la deliberazione del giorno 08.04.2019, che conferiva incarico all'amministratrice di valutare la liceità sotto il profilo sia civile, sia penale, delle iniziative assunte dal signor (frequenti CP_1 diffide “surreali” e di contenuto offensivo) (punto 6.), era invalida, in quanto contraria all'art. 24 Cost.;
− che la deliberazione del giorno 30.04.2019, ore 17:30, che respingeva la pretesa dall'avv. di ottenere ¼ della somma utilizzata CP_1
dalla cassa comune per il pagamento delle spese di soccombenza nella causa decisa con sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.
2752/2018 (parti + altri/Tassinari/Gurioli/Comune di Parte_1
Castrocaro Terme), era invalida per quanto di seguito riportato nell'atto di citazione con riferimento all'appropriazione di somme giacenti sul conto dell'eredità illecitamente destinate al pagamento di CP_2
spese personali dei tre coeredi;
− che le deliberazioni del giorno 30.04.2019, ore 18:30 (punto 1., 2., 3, 4), che stabilivano la necessità che, nel caso in cui il comproprietario intendesse proporre querela per reati riguardanti le parti o i beni comuni, dovesse convocare l'assemblea, spettando il relativo potere all'ente, che avrebbe dovuto esprimersi con specifica deliberazione, e non al singolo condomino detentore di quota comunitaria, con la precisazione che, ove il destinatario della querela fosse stato l'amministratore, questi avrebbe dovuto essere revocato configurandosi un'ipotesi di conflitto di interessi, sicché ogni istanza punitiva espressa in difformità ai punti precedenti non sarebbe stata considerata pagina 4 di 23 espressione della volontà delle comunioni indivise, erano invalide, in quanto non si poteva negare l'esercizio del diritto di denuncia – querela al comunista che deducesse un danno personale, come, peraltro, già stabilito dal G.I.P. con provvedimento del 17.04.2019;
− che le deliberazioni del giorno 28.05.2019, ore 17:30 (punto 2., 3, 4, 5.,
6., 7.), con le quali si compensava la temporanea indisponibilità dei cassa dell'eredità con prelievi da effettuarsi dal c/c Per_1
dell'eredità a ristoro del danno emergente subito dai CP_2
signori , e individuando anche i Pt_1 CP_3 Controparte_2
criteri di calcolo delle spettanze, i titoli dei prelievi e le modalità di reintegro e di rendicontazione, erano invalide perché la finalità perseguita dalla maggioranza era quella di appropriarsi della quota degli utili dell'attore, costruendo infondate ragioni di credito in capo alla comunione a carico dello stesso signor a fronte del CP_1
presunto vantaggio tratto dal godimento/utilizzo degli immobili di
Madonna di Campiglio e di Bologna, via Valdonica n. 14;
− che le deliberazioni del giorno 04.06.2025, ore 19:00, riguardante l'approvazione della relazione sulla gestione del compendio ereditario di e di al 31.03.2019, nonché le spese CP_2 Persona_1
sostenute anche mediante rimborso di oneri esposti da altri comproprietari (punti 1., 2., 3., 4., 5., 6), era invalida per le irregolarità contenute in tale relazione, indicate in citazione;
− che, in particolare, veniva impugnata l'approvazione delle spese di trasloco dell'Impresa AB Daniel, riguardanti i beni mobili contenuti nell'appartamento donato a dal padre, CP_2 CP_2
del quale quest'ultimo è stato usufruttario in vita, che, dopo la morte del de cuius, erano stati trasferiti, senza il consenso del coerede di minoranza, presso altre unità immobiliari delle quali, peraltro, era pure comproprietario senza, tuttavia, che gli fosse consentito l'accesso;
pagina 5 di 23 − che l'amministratrice aveva pagato la fattura emessa dalla ditta
AB per il titolo di cui sopra, per l'importo di Euro 3.050,00, e l'attore intendeva impugnare tale disposizione, oltre a chiedere la condanna degli altri comproprietari alla restituzione della quota di sua spettanza pari a Euro 762,50;
− che la maggioranza non poteva deliberare l'uso indiretto dell'immobile di Madonna di Campiglio, in quanto vi era opposizione dell'attore, il quale, pertanto, chiedeva al giudice di determinare l'uso promiscuo e turnario del medesimo;
− che le delibere impugnate erano invalide per conflitto di interesse, abuso della maggioranza, abuso e/o eccesso di potere;
− che, con particolare riferimento alla domanda di rimborso della somma di Euro 649,06, per una quota in capo a ciascun coerede di Euro 216,36,
a causa dell'appropriazione delle somme giacenti sul conto dell'eredità illecitamente destinate a pagare le spese processuali CP_2
personali dei tre coeredi di maggioranza in forza di sentenza della Corte
d'Appello di Bologna n. 2752/2018, si censurava la condotta dell'amministratrice, la quale non aveva tenuto conto del contenuto di tale decisione, che non aveva posto a carico del signor CP_1
alcun obbligo di pagamento.
L'attore concludeva chiedendo che: a) fossero dichiarate invalide le deliberazioni assembleari descritte in atti;
b) fosse determinato il diritto di ciascun erede all'uso promiscuo dell'immobile di Madonna di Campiglio, con indicazione delle modalità d'uso; c) fossero condannati i convenuti al risarcimento dei danni subiti dall'attore per il mancato godimento dell'appartamento di Madonna di Campiglio dal momento della richiesta;
d) fossero condannati i convenuti al rimborso della somma complessiva di
Euro 649,06, ripartita pro quota, prelevata dal conto corrente dell'eredità
e) fossero condannati i convenuti al rimborso in favore CP_2
pagina 6 di 23 dell'attore della somma di Euro 762,50, pari alla quota di spettanza relativa al pagamento illegittimo della fattura di Euro 3.050,00 emessa dall'impresa
Calbucci; f) fossero condannati i convenuti agli ulteriori danni subiti dall'attore derivanti dalle deliberazioni sopra descritte.
Si costituiva il signor chiedendo il rigetto delle domande Parte_1
attoree e proponendo domanda riconvenzionale, deducendo, tra l'altro:
− che le domande dell'attore si fondavano sul presunto vizio per eccesso di potere delle deliberazioni impugnate;
− che difettava financo l'allegazione, oltre che la prova, dei fatti integranti tale vizio;
− che il giudice non aveva il potere di controllare la convenienza dell'affare postulato nella deliberazione;
− che il Tribunale di Forlì aveva già respinto precedenti iniziative assunte dall'attore sui medesimi presupposti;
− che non era circostanza dannosa per la comunione, ma anzi opportuna, che le chiavi dell'immobile fossero detenute dall'amministratore;
− che nessun condomino doveva avere le chiavi, ma solo l'amministratore (gestore) e il locatario (occupante);
− che la richiesta delle chiavi di immobile soggetto a comodato non integrava gli estremi di cui all'art. 1109 c.c.;
− che con riferimento ai beni mobili custoditi da Controparte_2
il giudice avrebbe dovuto provvedere sull'istanza di vendita
[...]
degli stessi e le relative questioni erano già state oggetto di precedenti deliberazioni;
inoltre, il Tribunale di Forlì si era già pronunciato sul punto, escludendo che vi fosse pericolo per detti beni e, quindi, per la comunione;
pagina 7 di 23 − che la deliberazione relativa alla nomina di un perito in caso di autorizzazione alla vendita da parte del giudice non aveva avuto esecuzione perché non era ancora intervenuta la pronuncia;
− che l'oggetto della deliberazione riguardante la tutela dell'amministratrice dalla persecuzione perpetrata nei suoi confronti dal signor era lecito e non violava l'art. 1109 c.c.; CP_1
− che la richiesta di rimborso di Euro 649,06 era risibile, trattandosi di spese relative a una controversia inserita nel verbale di inventario di sicché le relative spese, quale debito ereditario, CP_2 dovevano essere regolate ai sensi dell'art. 495 c.c.;
− che la deliberazione regolatrice del potere di querela riguardava solo ed esclusivamente i beni comuni e l'iniziativa che, sul punto, sarebbe eventualmente spettata all'ente, e non il danno personale del
; Parte_2
− che detta deliberazione ricalcava pedissequamente la costante giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui la querela costituisce atto di straordinaria amministrazione e il suo esercizio in ambito condominiale presupponeva l'approvazione qualificata in sede assembleare;
− che il verbale dell'assemblea del 28.05.2019 affermava un principio per il quale era già stata esclusa l'ipotesi di violazione dell'art. 1109
c.c., ossia che i debiti tributari potevano e, anzi, dovevano essere soddisfatti con denaro comune;
inoltre, non si comprendeva perché le imposte, anticipate dai coeredi in relazione a un immobile occupato da (Madonna di Campiglio), non dovessero CP_1
essere rimborsate, anche in considerazione del fatto che non sussisteva prova alcuna delle migliorie e delle spese sostenute in proprio dall'attore;
pagina 8 di 23 − che anche per l'immobile di Bologna non era in dubbio che il signor ne avesse avuto la gestione;
CP_1
− che la delibera di approvazione del rendiconto era stata sottoposta a censura non specifica e, in ogni caso, l'attore disponeva di tutte le informazioni necessarie;
− che, in particolare, oltre a quanto già precisato con riguardo alle spese relative alla causa definita dalla Corte d'Appello di Bologna, le spese di pubblicazione del testamento erano a carico della massa per legge, così come erano legittime quelle relative al trasloco dei beni custoditi nell'immobile di proprietà esclusiva di
[...]
CP_2
− che la domanda relativa all'uso promiscuo dell'immobile non era di competenza del G.O., bensì del giudice della volontaria giurisdizione;
− che, inoltre, vi era contestazione sull'entità della quota di spettanza dell'istante, sicché non sarebbe stato possibile determinare il periodo d'uso corrispondente;
− che, in via riconvenzionale, il convenuto aveva interesse ad agire per la consegna delle chiavi quantomeno all'amministratore della cosa comune, in esecuzione della legittima deliberazione del giorno
08.04.2019;
− che, sempre in via riconvenzionale, si chiedeva la condanna generica dell'attore al risarcimento del danno perché la sua condotta ostracistica poneva in serio pericolo immobili ed altre proprietà.
Si sono costituiti i signori e svolgendo CP_3 Controparte_2
difese e conclusioni coerenti con quelle del fratello senza, tuttavia, Parte_1
proporre domande riconvenzionali.
pagina 9 di 23 In corso di causa, tutte le parti hanno poi formulato istanze di cancellazione di espressione offensive e/o sconvenienti contenute nei rispettivi atti, con condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 864 depositata il 29.09.2022, richiamata la giurisprudenza in tema di inapplicabilità alle situazioni afferenti la comunione del diritto reale di proprietà della questione dell'eccesso di potere, stabiliva che le deliberazioni dell'assemblea dei comunisti potevano essere impugnate per i soli motivi strettamente previsti dall'art. 1109 c.c., norma di cui il primo giudice offriva una efficace sintesi, esaminando, poi, i singoli profili di impugnazione.
Quanto alle deliberazioni 08.04.2019 (punti 1., 2., 3., 4., 5., 6.), rilevava che i punti 1. e 2. riguardavano la consegna delle chiavi degli immobili in comunione all'amministratore, da qualificarsi come decisione di ordinaria amministrazione e, pertanto, suscettibile di impugnazione ai sensi dell'art. 1109, n. 1), c.c., con onere di allegazione e dimostrazione della sussistenza di un grave pregiudizio oggettivo per la cosa comune: tale pregiudizio non si rinveniva nel caso in esame, ma, semmai, si poteva riscontrare un detrimento di carattere meramente soggettivo per il comproprietario dissenziente e, perciò, irrilevante, in quanto lo strumento utilizzabile per ottenere tutela era lo scioglimento della comunione e non l'impugnazione della deliberazione.
Analoghe considerazioni valevano per il punto 3., non rilevando l'interesse del comodatario o del conduttore, bensì quello della cosa comune.
Anche per quanto atteneva ai punti 4. e 5. (adempimenti preliminari alla futura vendita), riconducibile alla ordinaria amministrazione, non sussistevano profili di grave pregiudizio oggettivo.
Nulla era, invece, la decisione di cui al punto 6. (valutazione delle iniziative da assumere nei confronti dell'attore per la presunta persecuzione perpetrata a danno dell'amministratrice), in quanto non riguardante la gestione del bene pagina 10 di 23 comune, bensì espressione dei conflitti personali tra comproprietari, elemento che esuberava dall'oggetto di pertinenza dell'assemblea ex art. 1105 c.c.
L'impugnazione del punto 1. della deliberazione 30.04.2019 (ore 17:30), relativo al rimborso della quota di Euro 649,06 per spese di soccombenza, fuoriusciva dal perimetro delineato dall'art. 1109 c.c., attenendo, più propriamente, alla divisione ereditaria, e non appariva pregiudizievole dell'interesse della massa, ferme le determinazioni che avrebbero potuto essere assunte in sede di scioglimento della comunione.
Nulle erano le decisioni assunte il 30.04.2019 (ore 18:30), punti 1., 2., 3., 4., in quanto l'oggetto non era costituito dalla amministrazione, gestione, fruizione, manutenzione, utilizzo, conservazione o disposizione del bene comune, esulando dalle previsioni dell'art. 1109 c.c., in quanto incidenti sul bene in comunione, bensì sulla persona dei comproprietari disciplinando un diritto soggettivo del partecipante alla comunione regolato dalla legge (diritto di proporre denuncia-querela).
Le deliberazioni del giorno 28.05.2019 (punto 2., 3, 4, 5., 6., 7.), con le quali si compensava la temporanea indisponibilità di cassa dell'eredità con Per_1
prelievi da effettuarsi dal c/c dell'eredità non erano illegittime, CP_2
in quanto atti di ordinaria gestione, non gravemente pregiudizievoli per gli interessi della massa, alla luce del fatto che era previsto che i prelevamenti fossero reintegrati, ferma restando ogni determinazione in sede divisoria.
Le deliberazioni del giorno 04.06.2019 (punto 1., 2., 3, 4, 5., 6.) non si appalesavano illegittime, riguardando la gestione del patrimonio comune e non implicando atti dispositivi o economicamente rilevanti (si contestavano fatture di valore pari a Euro 3.000,00 ca.), e, quindi, non tali da arrecare grave pregiudizio per i beni comuni.
La domanda avente per oggetto la determinazione del diritto di ciascun erede all'uso promiscuo dell'immobile di Madonna di Campiglio, con relativa pagina 11 di 23 indicazione delle turnazioni, era inammissibile perché da rimettere al giudice della volontaria giurisdizione ai sensi dell'art. 1105, quarto comma, c.c.
Meritevole di accoglimento era la domanda riconvenzionale formulata dal signor relativa alla consegna delle chiavi dell'appartamento di Parte_1
Milano Marittima, in quanto le deliberazioni erano vincolanti anche per la minoranza dissenziente.
Generica e, quindi, infondata, era, invece, la domanda riconvenzionale di condanna generica al risarcimento del danno.
Quanto, infine, alle reciproche richieste di cancellazione di espressioni sconvenienti e offensive ex art. 89 c.p.c., con conseguente condanna al risarcimento del danno, nulla disponeva il Tribunale, avendo constatato che l'utilizzo di tali espressioni, talvolta sconvenienti e, comunque, sovrabbondanti, connotava la strategia di tutte le parti in causa, in un contesto di aspra e diffusa conflittualità.
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Avverso tale decisione ha proposto appello principale il signor per Parte_1
i seguenti motivi
1. Non è condivisibile la decisione in ordine al rigetto della richiesta di cancellazione delle pesanti espressioni offensive contenute negli atti del signor CP_1
Nel corso del processo di primo grado, l'appellante è stato investito di continue ingiurie e diffamazioni, liquidate in poche righe dal Tribunale, nonostante si trattasse di espressioni non coerenti con la materia del contendere, come riconosciuto anche dal primo giudice.
Nella decisione impugnata, il mancato accoglimento dell'istanza e della domanda risarcitoria è giustificato con la presunta reciprocità delle offese.
pagina 12 di 23 Premesso che la reciprocità non escluderebbe di per sé la sanzionabilità delle espressioni offensive, nel caso in esame quelle utilizzate dal signor non erano tali e, comunque, concernevano ed erano coerenti Parte_1
con la materia del contendere.
2. La deliberazione regolamentatrice del diritto di querela nell'interesse della massa è legittima.
La decisione contraria del Tribunale è frutto di un equivoco, perché la querela disciplinata dalla delibera in oggetto era una facoltà riconosciuta all'ente della comunione e non al singolo partecipante.
Erra, inoltre, il primo giudice quando nega che non esisterebbe un ente diverso rispetto ai singoli partecipanti alla comunione.
La consolidata giurisprudenza, ignorata nella sentenza impugnata, afferma, invece, il contrario.
Inoltre, non si tratta di deliberazione idonea ad arrecare grave pregiudizio alla cosa comune.
3. Ingiusta è anche la declaratoria di illegittimità della deliberazione volta a salvaguardare l'amministratrice dalle iniziative di disturbo poste in essere dal signor tali da ostacolare il corretto esercizio CP_1
della gestione del compendio ereditario.
A tacere del fatto che le norme sull'eccesso di potere o sull'abuso di maggioranza non si applicano alla comunione, ma solo al condominio, la decisione dell'ente non esorbita dal perimetro dell'art. 1105 c.c., facendo riferimento non a contrasti personali tra coeredi, bensì a conflitti derivanti dall'interpretazione e applicazione di delibere precedentemente e regolarmente assunte ai sensi dell'art. 1105 c.c.
4. La compensazione delle spese di lite è ingiusta, non configurandosi soccombenza reciproca e, comunque, dovendo il giudice valutare quale parte sia più soccombente dell'altra.
pagina 13 di 23 Si è costituito il signor chiedendo il rigetto dell'appello CP_1
principale in quanto infondato in fatto e in diritto e proponendo impugnazione incidentale per i seguenti motivi
1. La sentenza appellata è errata e illogica nella parte in cui ha affermato non pregiudizievole nell'interesse della massa il pagamento di spese personali dei tre coeredi, conseguenti alla soccombenza nel giudizio deciso dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 2752/2018.
Si tratta di un'ipotesi di radicale nullità della relativa deliberazione, in quanto gli altri comproprietari hanno utilizzato somme della comunione per pagare propri debiti personalissimi che nulla hanno a che fare con la massa.
2. Il Tribunale ha errato nel non ritenere viziata la deliberazione con la quale è stato approvato il pagamento di Euro 3.050,00 in favore dell'impresa Calbucci per il trasporto dei beni mobili custoditi dal signor nell'immobile di sua esclusiva proprietà, Controparte_2
in altre unità di proprietà comune, trattandosi, invece, di debito personale dello stesso custode.
3. Il Tribunale ha errato nel non ritenere viziate le deliberazioni con le quali è stata compensata la temporanea indisponibilità di cassa dell'eredità con prelievi da effettuarsi dal c/c dell'eredità Per_1
a ristoro del presunto danno emergente subito dai signori CP_2
, e individuando anche i criteri di Pt_1 CP_3 Controparte_2
calcolo delle spettanze, i titoli dei prelievi e le modalità di reintegro e di rendicontazione, perché la finalità perseguita dalla maggioranza era quella di appropriarsi della quota degli utili dell'attore, costruendo infondate ragioni di credito in capo alla comunione a carico dello stesso signor a fronte del presunto vantaggio tratto dal CP_1
pagina 14 di 23 godimento/utilizzo degli immobili di Madonna di Campiglio e di
Bologna, via Valdonica n. 14.
4. All'accoglimento dell'appello incidentale deve conseguire la condanna dell'appellante principale e di eventuali appellanti adesivi alla refusione delle spese di lite.
Non si sono costituiti i signori e e, CP_3 Controparte_2
pertanto, se ne dichiara la contumacia.
Le parti costituite hanno precisato le conclusioni con note scritte per l'udienza del 25 marzo 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione.
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Il primo motivo di appello principale non merita accoglimento.
Le conclusioni del primo giudice sono, infatti, condivisibili, anche alla luce dell'ampia discrezionalità concessa al giudicante nella valutazione del carattere sconveniente e offensivo delle espressioni utilizzate, nonché nella eventuale conseguente condanna al risarcimento del danno (conff.: Cass. civ., ord. n.
38730/2021; Cass. civ., ord. n. 14364/2018).
Non è controvertibile che la presente controversia si inserisca in un contesto di conflittualità intensa, come emerge dalle numerose controversie intercorse e ancora in corso tra le parti, espressamente richiamate e/o documentate in corso di causa.
Tale particolare condizione ha determinato in tutti i contendenti un atteggiamento di reciproca forte opposizione e l'utilizzo di strumenti non sempre appropriati, come dimostra anche la consistenza degli atti depositati sia nella prima fase, sia nel presente grado di appello, definiti opportunamente
“sovrabbondanti” dal Tribunale.
Si tratta, dunque, di una strategia “condivisa” che certamente deborda nell'uso di espressioni sconvenienti e non sempre rispettose del principio di continenza rispetto all'oggetto della causa, ma che non consente di giungere a conclusioni pagina 15 di 23 diverse da quelle già assunte, con più che adeguata motivazione, dal primo giudice.
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Il secondo motivo di impugnazione principale non è fondato.
Sostiene il signor come in primo grado, che il contenuto della Parte_1
deliberazione sarebbe stato equivocato, poiché la decisione avrebbe per oggetto non il potere di ciascun comproprietario di proporre querela in caso di lesione di un proprio diritto, bensì la regolamentazione dell'esercizio del diritto di proporre querela da parte dell'ente della comunione, riconducendo, quindi, la declaratoria di illegittimità a un “misunde(r)standing”.
La censura non è condivisibile.
Quand'anche fosse possibile per l'ente comune, in analogia con quanto previsto dalla giurisprudenza per il condominio, proporre querela in proprio, quale soggetto giuridico autonomo, la lettera della deliberazione di cui si controverte non consente di interpretarla nel senso prospettato dall'appellante.
Il punto 1. della decisione, che regge anche le successive determinazioni, verbatim recita: “…quando uno dei comunisti delle eredità indivise…intenda evidenziare fatti di sottrazione, alterazione, danneggiamento, etc., o comunque altri reati inerenti le parti o i beni comuni…dovrà convocare l'assemblea…”.
Se ne desume che la limitazione è apposta al diritto del singolo e non a quello eventualmente riconoscibile in capo all'ente.
La deliberazione individua la comunione, ossia i beni che la compongono, quale oggetto del reato per il quale il singolo partecipante vuole procedere, e non l'ente quale soggetto che intende assumere l'iniziativa.
Né è fondata la tesi secondo cui la deliberazione sarebbe, comunque, valida perché non arrecherebbe alcun pregiudizio, tantomeno grave, alla cosa comune, sul presupposto che non si possono applicare le norme sull'eccesso di potere o sull'abuso di maggioranza alla comunione pro indiviso, ma solo al condominio (conf. Cass. civ., sent. n. 2299/2022).
pagina 16 di 23 Per essere valide è comunque necessario che le deliberazioni siano assunte in conformità all'art. 1105 c.c., ossia che le decisioni riguardino l'amministrazione della cosa comune.
La limitazione del potere di iniziativa penale del singolo comproprietario non rientra nell'ambito della norma sopra richiamata e, pertanto, è da considerarsi radicalmente nulla e inefficace, come correttamente stabilito dal primo giudice.
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Il terzo motivo di appello non può essere accolto.
Il conferimento di un incarico al legale per contrastare le presunte azioni di disturbo rivolte dal signor all'amministratore mediante invio di CP_1
numerose missive è atto di straordinaria amministrazione e, in quanto tale, è soggetto a quanto disposto dall'art. 1109, n. 3), c.c. e, quindi, dall'art. 1108, primo e secondo comma, c.c.
Esso, infatti, non mira direttamente alla conservazione del patrimonio, che ben può essere gestito e amministrato semplicemente ignorando la corrispondenza indesiderata, anche perché non è stata fornita alcuna prova in ordine a come l'invio di corrispondenza da parte del signor abbia ostacolato il CP_1
corretto esercizio della gestione del compendio ereditario.
Per l'effetto, considerato che si tratta di attività evidentemente contraria all'interesse del partecipante alla comunione la deliberazione CP_1 avrebbe dovuta essere adottata all'unanimità e non con la maggioranza qualificata stabilita dal primo comma dell'art. 1108 c.c.
Ovviamente, non ogni iniziativa nei confronti del singolo comproprietario richiede l'unanimità, ché, altrimenti, essa non sarebbe mai raggiunta, potendosi adottare a maggioranza quelle che, come sopra precisato, hanno lo scopo di conservare e preservare il patrimonio comune, tra le quali non rientra l'azione prospettata nella decisione impugnata.
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pagina 17 di 23 Quanto al quarto e ultimo motivo di appello, il regolamento delle spese seguirà alla disamina dell'appello incidentale.
Tuttavia, si osserva sin d'ora che il principio applicabile al caso in esame è quello sancito da Cass. civ., SS.UU., sent. n. 32061/2022, secondo cui non può essere condannata alla refusione delle spese di lite la parte anche solo parzialmente vittoriosa.
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Il primo motivo di appello incidentale non è fondato.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto che la deliberazione con la quale è stato disposto il pagamento delle spese dei tre coeredi soccombenti nel giudizio deciso dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 2752/2018 non sia illegittima.
Nel caso in esame, infatti, non si configura l'ipotesi di radicale nullità della relativa deliberazione prospettata dal signor CP_1
I debiti che sono stati pagati, infatti, sono riconducibili alla ordinaria amministrazione e gestione del patrimonio comune, considerato che, come documentato, i tre coeredi soccombenti sono subentrati in causa in qualità di eredi del de cuius che della controversia era parte attrice e CP_2
appellante, tant'è che detto contenzioso era stato preso in considerazione nella redazione dell'“inventario” dei beni del defunto.
Non può, quindi, ritenersi che la decisione assunta dall'ente sia estranea alla comunione, non rilevando, in questo contesto, la circostanza che il signor non avesse inteso costituirsi nel giudizio. CP_1
Una volta ricondotta nell'alveo della amministrazione e della gestione della cosa comune, la disposizione, consideratane l'entità relativamente modesta rispetto al patrimonio in comunione (l'appellante incidentale chiede la restituzione della complessiva somma di Euro 649,06), non configura l'ipotesi del grave pregiudizio sanzionata dall'art. 1109, n. 3), c.c.
pagina 18 di 23 ∞ ∞ ∞
Anche il secondo motivo di impugnazione incidentale deve essere respinto.
La censura ha per oggetto la deliberazione con la quale è stato approvato il pagamento di Euro 3.050,00 in favore dell'impresa Calbucci per il trasporto dei beni mobili in comunione custoditi dal signor Controparte_2
nell'immobile di sua esclusiva proprietà, in altre unità di proprietà comune.
Parte appellante sostiene che si tratti di debito personale dello stesso custode e, pertanto, il pagamento sia illecito.
Tale ricostruzione non trova riscontro alcuno nella documentazione prodotta in atti, dovendosi, invece, ritenere che il trasloco dei beni mobili comuni già custoditi presso l'immobile di proprietà di un dei comunisti sia atto legittimo e senz'altro riconducibile all'attività di (corretta) amministrazione e gestione della cosa comune.
Né si comprende perché la movimentazione di beni appartenenti alla comunione sia da qualificarsi come debito personale del custode.
Infine, anche l'entità della disposizione esclude che sussistano i presupposti stabiliti dall'art. 1109, n. 3), c.c.
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Merita, invece, accoglimento il terzo motivo di appello incidentale.
Le deliberazioni con le quali è stata compensata la temporanea indisponibilità di cassa dell'eredità con prelievi da effettuarsi dal c/c dell'eredità Per_1
a ristoro del presunto danno emergente subito dai signori , CP_2 Pt_1
e individuando anche i criteri di calcolo delle CP_3 Controparte_2
spettanze, i titoli dei prelievi e le modalità di reintegro e di rendicontazione, sono nulle.
Alla morte dei coniugi e si sono costituite Persona_1 CP_2
due distinte comunioni indivise, come pacificamente affermato da tutte le parti e ratificato financo in sede assembleare dai partecipanti.
pagina 19 di 23 Le deliberazioni di cui si discute hanno stabilito che, per far fronte alle ragioni di danno vantate dai signori e Parte_1 CP_3 Controparte_2
a fronte dei pagamenti da questi effettuati nell'interesse della comunione l'amministratore della comunione fosse autorizzato a mettere Per_1 CP_1
a disposizione il denaro necessario.
Il presupposto di tale operazione sarebbero le ragioni di credito vantate dalla comunione nei confronti del signor a fronte del Per_1 CP_1
presunto vantaggio tratto dal godimento/utilizzo degli immobili di Madonna di
Campiglio e di Bologna, via Valdonica n. 14: da un lato, quindi, l'appellante incidentale avrebbe utilizzato in via esclusiva ed escludente detti immobili per un determinato periodo di tempo, dall'altro, gli altri comproprietari ne avrebbero sostenuto i costi (prevalentemente di natura fiscale nella loro prospettazione).
Tale presupposto è inidoneo, di per sé, a giustificare il trasferimento di denaro da una comunione all'altra, in quanto non può essere l'assemblea a maggioranza a stabilire l'esistenza di un'obbligazione a danno del comunista di minoranza, che dovrà, invece, essere accertata in sede giudiziale ovvero riconosciuta e adempiuta spontaneamente dal presunto obbligato;
in mancanza, nessuna obbligazione può essere posta a fondamento del finanziamento effettuato a favore della comunione sicché sono irrilevanti tutte le Per_1
allegazioni /deduzioni riguardanti tale questione che non può, né deve essere affrontata in questa sede, peraltro in assenza di specifica domanda di accertamento e/o di condanna.
Fatta questa premessa, occorre valutare se il trasferimento di denaro da un patrimonio all'altro costituisca ordinario atto di gestione e amministrazione del bene comune ovvero se esso, in quanto atto di straordinaria amministrazione, possa essere adottato a maggioranza.
Ritiene la Corte che, alla luce delle considerazioni già svolte in motivazione, la decisione di finanziare la comunione con denaro proveniente dalla Per_1
pagina 20 di 23 comunione sia da qualificarsi come di straordinaria CP_2
amministrazione, integrando atto dispositivo del denaro in giacenza sul conto corrente comune, potenzialmente significativo, considerato che il presunto debito vantato nei confronti del signor supera Euro 100.000,00 CP_1
e che, comunque, il danno emergente non è quantificato con precisione nella pur lunghissima decisione assembleare oggetto di impugnazione;
l'amministratore sarebbe, così, autorizzato a coprire oneri di notevole entità a favore della comunione incapiente.
Evidente che l'interesse dell'appellante incidentale ne sarebbe pregiudicato, perché le somme sarebbero rimborsabili solo a favore dei signori Parte_1
e sicché, in mancanza di assenso di tutti i CP_3 Controparte_2
comunisti, le deliberazioni che hanno costruito il meccanismo di finanziamento sono invalide per violazione dell'art. 1109, n. 3) c.c. e dell'art. 1108, secondo comma, c.c.
Né rileva la circostanza che detto meccanismo preveda il rimborso all'eredità delle somme versate, non essendovi, da un lato, alcuna garanzia in tal senso, e, dall'altra, certezza sui tempi di esecuzione del rimborso.
La comunione non avrebbe, quindi, alcun interesse a erogare CP_2
tali somme, se non per soddisfare interessi economici dei partecipanti alla comunione che hanno approvato le delibere in questione.
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Il quarto motivo di appello incidentale resta assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite di cui di seguito.
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L'accoglimento del terzo motivo di appello incidentale non modifica in modo significativo il complessivo esito del giudizio che ha visto tutte le parti coinvolte reciprocamente vittoriose e, specularmente, reciprocamente soccombenti.
pagina 21 di 23 Permangono, quindi, i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite sia per il primo grado, nei confronti di tutte le parti, sia per la presente fase, nei confronti delle sole parti costituite, non dovendosi disporre alcunché nei rapporti tra l'appellante incidentale e i contumaci.
Sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti del signor Parte_1
appellante principale, dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Si dà atto, infine, che l'avv. ha depositato il 10.10.2025 “Istanza di Parte_1 astensione del giudice ex art. 51 c.p.c.”, resa disponibile il 13.10.2025, con la quale, in estrema sintesi, si invita il relatore ad astenersi in quanto titolare di un interesse in causa costituito dal fatto che, in qualità di giudice ausiliario di
Corte d'Appello (c.d. GOA), avrebbe interesse a conservare la propria posizione a fini economici e professionali, in violazione di quanto deciso dalla
Consulta con sentenza n. 41/2021.
L'invito all'astensione non merita di essere accolto.
L'istanza è, infatti, infondata, perché, in primo luogo, la sentenza della Corte
Costituzionale, ha stabilito che la funzione dei GOA fosse prorogata sino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura, richiamando il termine indicato nell'art. 32 del d.lgs. n. 116/2017, ossia il
31.10.2025.
Infatti, come noto, la legge 51/2025, rubricata “Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria”, è sì entrata in vigore in data 01.05.2025, ma l'esecuzione delle modifiche, ossia il riordino del ruolo e delle funzioni, mutuando l'espressione utilizzata dalla Consulta è tuttora “in progress” e la sua conclusione è prevista per la fine di ottobre 2026, sicché l'attività del GOA
è senz'altro legittima, in quanto svolta, con riferimento al presente giudizio, entro il termine indicato dalla stessa Corte Costituzionale.
Inoltre, è vigente il d.l. n. 117/2025, convertito con legge n. 148/2025, che ha prorogato sino al 31.10.2026, coerentemente con l'attuazione in corso del pagina 22 di 23 riordino della magistratura onoraria e, quindi, con il differimento del relativo termine in un primo momento indicato nel 31.10.2025, il momento in cui i
GOA cesseranno dalla funzione, sicché, fino a quando tale norma sarà in vigore, non potrebbe sussistere alcun motivo di astensione in capo al giudice ausiliario.
Infine, il motivo di astensione indicato dall'istante non ha per oggetto un effettivo interesse nella causa del relatore, ai sensi dell'art. 51, primo comma,
n, 1), c.p.c., come, invece, sostenuto nell'istanza, non potendo questo essere ricondotto alla teorica conservazione della funzione di giudice ausiliario che, peraltro, non dipende dal singolo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in parziale accoglimento dell'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara la nullità delle deliberazioni di cui all'Ordine del Giorno 21.05.2019 e verbale assembleare del 28.05.2019 (punti
2., 3., 4., 5., 6., 7.); conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
II – compensa integralmente le spese di lite anche per la presente fase;
III – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti del signor Pt_1
appellante principale, dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n.
[...]
115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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