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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/10/2025, n. 3410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3410 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9042/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AU AR Cosmai Presidente rel.
GiudiceDott.ssa Fulvia De Luca
Dott.ssa valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25/7/2025 da
1) Parte 1 nata a [...] l'[...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...], Vicolo Diomede Pantaleoni n. 8; con l'Avv. Antonio Panarese presso il quale ha eletto domicilio telematico ( Email 1
e
2) Controparte 1 nato a [...] il [...]
cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...] con l'Avv. Antonio Panarese presso il quale ha eletto domicilio telematico ( Email 1
i quali hanno contratto matrimonio con rito "concordatario" reg. 03 parte 2 serie A) in Milano, in data 5/6/2004 - (anno 2004 atto n. 0412
Regime patrimoniale: separazione dei beni. con i seguenti figli: (dalla loro unione non sono nati figli naturali ma gli stessi nell'anno 2009 hanno adottato) Persona 1 nato a [...] il [...], cittadino italiano (già dichiarato adottabile con Sentenza 240/2008 del 5/8/2008 e divenuta definitiva per passaggio in giudicato in data
16/10/2008; adozione dichiarata con Sentenza del Tribunale di Milano in data 1/10/2009, passata in giudicato in data 12/11/2009, trascritta nel Registro Adozioni al n. 504/2008 in data 14/11/2009)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/7/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Per 1 viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con prevalente e stabile collocazione presso la madre, nella casa di Milano, attualmente in Vicolo Diomede Pantaleoni 8, ove lo stesso manterrà la residenza anagrafica e che costituirà, per le parti, salvo diversi accordi,
l'indirizzo di riferimento per il prelievo e/o la riconsegna del minore;
3) Entrambi i genitori eserciteranno la potestà e la responsabilità genitoriale separatamente, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
4) Entrambi i coniugi si impegnano a mantenere, come sino ad oggi avvenuto, un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, si che possa ricevere cura educazione ed istruzione da entrambi, e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5) Quanto all'esercizio dei diritti di visita/frequentazione del minore, i coniugi concordano che il padre eserciterà i diritti di visita come meglio appresso ma che, come già sino ad oggi avvenuto, i ricorrenti si favoriranno reciprocamente l'un l'altro e, per quanto possibile, collaboreranno affinché eventuali ritardi, modifiche di orario, esigenze lavorative etc... siano superate attraverso una fattiva e reciproca collaborazione, così che non divengano motivo di mutua contestazione o comunque di tensione tra di loro e con il figlio, il quale comunque dimostra sin d'ora una notevole dose di autonomia.
In conseguenza di ciò, il minore trascorrerà con il padre, quanto più tempo possibile in ragione dei suoi voleri e delle sue inclinazioni personali, e comunque starà con il padre, nei seguenti periodi: weekend alternati, a partire dal venerdì, all'uscita di scuola, fino al lunedì mattina quando sarà accompagnato a scuola;
quanto alla frequentazione infrasettimanale: il padre avrà diritto a tenere con sé il figlio per due pomeriggi e due sere, orientativamente: i) il lunedì e il martedi successivo al week end trascorso con la madre;
ii) il mercoledì e giovedi successivamente al weekend trascorso con il padre;
in ogni caso, dall'uscita di scuola sino al riaccompagno a scuola il giorno dopo;
vacanze natalizie: il minore - fatti salvi diversi accordi - trascorrerà ad anni alterni i giorni dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 7 gennaio con l'altro genitore (i coniugi concordano che il primo anno il Natale sarà trascorso con la madre), il tutto fatto salvo il caso in cui i genitori decidano di passare le festività tutti insieme;
vacanze pasquali: il minore trascorrerà le vacanze pasquali ad anni alterni, con il padre (il primo) e con la madre, fatti salvi diversi accordi tra gli stessi;
restanti festività o ponti: il minore trascorrerà la festa della mamma e quella del papà con i rispettivi genitori;
così come per i giorni dei compleanni dei genitori;
il giorno del compleanno del minore, invece, sarà trascorso, ove possibile, dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno, con uno dei genitori il pranzo/pomeriggio e con l'altro la sera ed il pernotto (dalle 18.30/19.00 in avanti); i ponti scolastici saranno trascorsi con un genitore e con l'altro seguendo il criterio dell'alternanza; vacanze estive: gli esatti periodi di vacanza dei genitori con il minore verranno definiti e concordati in base alle ferie lavorative di entrambi i genitori, entro il 31/5 di ogni anno. Il padre potrà tenere con sè il minore per 4 settimane in due periodi diversi, nel mese di luglio (2 settimane)
e di agosto/prima settimana di settembre (2 settimane); allo stesso modo anche la mamma avrà diritto a trascorrere con il figlio 4 settimane nel corso delle quali saranno sospesi i diritti di visita paterni
(2 consecutive nel mese di luglio e 2 consecutive nel mese di agosto/prima settimana di settembre).
Sarà obbligatorio per ciascun genitore comunicare all'altro l'esatto indirizzo del luogo di villeggiatura o permanenza, garantendo normali contatti telefonici quotidiani liberi con il minore, attraverso telefonate o videochiamate. Sin d'ora i genitori acconsentono reciprocamente a che il figlio possa frequentare campeggi nella natura come già avvenuto negli anni passati, previo, in ogni caso, accordo tra i coniugi;
6) Contributo al mantenimento/Assegno alimentare: il padre si impegna a contribuire al mantenimento del figlio e della moglie come segue: versando alla madre, anticipatamente entro il 5 di ogni mese (con rivalutazione ISTAT a partire dal settembre 2026), la somma di €. 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla stessa;
versando alla madre, quale mantenimento, entro il 5 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla stessa, la somma di €. 1.600,00 a copertura del pagamento del mutuo di acquisto dell'abitazione di Vicolo Pantaleoni 8, e ciò sino all'integrale estinzione del mutuo suddetto;
La Sig.ra Pt_1 , per parte sua, occupandosi di tenere la contabilità del marito, percepisce dallo stesso la somma di €. 500,00 mensili netti: il Sig. CP 1 si impegna a proseguire nel citato rapporto di lavoro garantendo alla moglie di continuare ad incassare la somma mensile di €. 500,00 al netto delle tasse tutte, nessuna esclusa (che saranno a suo diretto ed esclusivo carico). Laddove per qualsiasi ragione detto rapporto di collaborazione dovesse interrompersi o venire meno, il Sig.
CP 1 verserà alla moglie, a titolo di mantenimento sommato a quanto già sopra concordato in relazione al mutuo per la casa, la somma mensile di €. 500,00 rivalutata annualmente, sempre al netto delle tasse tutte, nessuna esclusa (che saranno a suo diretto ed esclusivo carico).
SPESE EXTRA ASSEGNO: fatta esclusione per quanto appresso, le spese extra assegno saranno integralmente suddivise al 50% secondo quanto stabilito dai protocolli del Tribunale di Milano e, nello specifico: spese mediche (da documentare mediante scontrini/fatture/ricevute) che, salva l'urgenza, richiedono il preventivo accordo dei genitori, quali: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente per ragioni di opportunità/urgenza; d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici ove previste;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa all'eventuale programma di studio differenziato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati le parti si accordassero in tal senso, atteso che i minori frequentano la scuola pubblica per espresso accordo tra i coniugi;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy - scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero; f) stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola laddove i genitori optassero concordemente per dette attività; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
SPESE SCOLASTICHE GIÀ CONCORDATE: Indipendentemente da quanto statuito per le altre spese straordinarie, le parti concordano che le spese scolastiche di Per_1, per la frequentazione dell'Istituto "Artademia" di Milano, pari a circa €. 9.000,00 annui, sarà integralmente a carico del
Sig. CP 1 che provvederà al pagamento diretto, sia della retta che delle spese ulteriori tutte inerenti detto Istituto, compresi eventuali corsi extra;
7) Il genitore che intende effettuare una spesa "extra assegno" per la quale è necessario il preventivo accordo tra i genitori, dovrà farne richiesta scritta all'altro genitore (anche solo via mail,
w.app, sms) e questi dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (entro massimo 10 gg.). In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Qualora un genitore dovesse sostenere una spesa senza averla prima concordata, anche tramite messaggi sul cellulare con l'altro, detto importo sarà interamente a carico di chi l'ha sostenuto, senza alcun diritto di rimborso;
8) Il genitore anticipatario delle spese "extra assegno" dovrà inviare (a mezzo mail o via messaggio) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e, correlativamente, il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
9) Spetterà integralmente ed esclusivamente al coniuge collocatario "l'assegno unico figli" ove erogando;
10) Accordi economici: i coniugi hanno già conti correnti separati e dichiarano di aver già suddiviso tra di loro beni mobili e risparmi, di talchè - fatta eccezione per quanto esposto non vi sono ulteriori statuizioni da assumere da parte del Tribunale, inerenti i rapporti economici;
11) I ricorrenti dichiarano che, fatto salvo quanto sopra, gli stessi hanno definito ogni questione patrimoniale;
12) I coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli del minore. Quanto alla possibilità di ciascuno di essi di portare il minore all'estero nei rispettivi periodi di vacanza, gli stessi si dicono reciprocamente favorevoli, salva la possibilità di valutare eventuali dinieghi motivati nel caso di paesi ad alto rischio politico, sociale e sanitario.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e CP 1
[...] che hanno contratto matrimonio in Milano il 5/6/2004;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 29.10.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa AU AR Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AU AR Cosmai Presidente rel.
GiudiceDott.ssa Fulvia De Luca
Dott.ssa valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25/7/2025 da
1) Parte 1 nata a [...] l'[...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...], Vicolo Diomede Pantaleoni n. 8; con l'Avv. Antonio Panarese presso il quale ha eletto domicilio telematico ( Email 1
e
2) Controparte 1 nato a [...] il [...]
cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...] con l'Avv. Antonio Panarese presso il quale ha eletto domicilio telematico ( Email 1
i quali hanno contratto matrimonio con rito "concordatario" reg. 03 parte 2 serie A) in Milano, in data 5/6/2004 - (anno 2004 atto n. 0412
Regime patrimoniale: separazione dei beni. con i seguenti figli: (dalla loro unione non sono nati figli naturali ma gli stessi nell'anno 2009 hanno adottato) Persona 1 nato a [...] il [...], cittadino italiano (già dichiarato adottabile con Sentenza 240/2008 del 5/8/2008 e divenuta definitiva per passaggio in giudicato in data
16/10/2008; adozione dichiarata con Sentenza del Tribunale di Milano in data 1/10/2009, passata in giudicato in data 12/11/2009, trascritta nel Registro Adozioni al n. 504/2008 in data 14/11/2009)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/7/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Per 1 viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con prevalente e stabile collocazione presso la madre, nella casa di Milano, attualmente in Vicolo Diomede Pantaleoni 8, ove lo stesso manterrà la residenza anagrafica e che costituirà, per le parti, salvo diversi accordi,
l'indirizzo di riferimento per il prelievo e/o la riconsegna del minore;
3) Entrambi i genitori eserciteranno la potestà e la responsabilità genitoriale separatamente, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
4) Entrambi i coniugi si impegnano a mantenere, come sino ad oggi avvenuto, un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, si che possa ricevere cura educazione ed istruzione da entrambi, e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5) Quanto all'esercizio dei diritti di visita/frequentazione del minore, i coniugi concordano che il padre eserciterà i diritti di visita come meglio appresso ma che, come già sino ad oggi avvenuto, i ricorrenti si favoriranno reciprocamente l'un l'altro e, per quanto possibile, collaboreranno affinché eventuali ritardi, modifiche di orario, esigenze lavorative etc... siano superate attraverso una fattiva e reciproca collaborazione, così che non divengano motivo di mutua contestazione o comunque di tensione tra di loro e con il figlio, il quale comunque dimostra sin d'ora una notevole dose di autonomia.
In conseguenza di ciò, il minore trascorrerà con il padre, quanto più tempo possibile in ragione dei suoi voleri e delle sue inclinazioni personali, e comunque starà con il padre, nei seguenti periodi: weekend alternati, a partire dal venerdì, all'uscita di scuola, fino al lunedì mattina quando sarà accompagnato a scuola;
quanto alla frequentazione infrasettimanale: il padre avrà diritto a tenere con sé il figlio per due pomeriggi e due sere, orientativamente: i) il lunedì e il martedi successivo al week end trascorso con la madre;
ii) il mercoledì e giovedi successivamente al weekend trascorso con il padre;
in ogni caso, dall'uscita di scuola sino al riaccompagno a scuola il giorno dopo;
vacanze natalizie: il minore - fatti salvi diversi accordi - trascorrerà ad anni alterni i giorni dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 7 gennaio con l'altro genitore (i coniugi concordano che il primo anno il Natale sarà trascorso con la madre), il tutto fatto salvo il caso in cui i genitori decidano di passare le festività tutti insieme;
vacanze pasquali: il minore trascorrerà le vacanze pasquali ad anni alterni, con il padre (il primo) e con la madre, fatti salvi diversi accordi tra gli stessi;
restanti festività o ponti: il minore trascorrerà la festa della mamma e quella del papà con i rispettivi genitori;
così come per i giorni dei compleanni dei genitori;
il giorno del compleanno del minore, invece, sarà trascorso, ove possibile, dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno, con uno dei genitori il pranzo/pomeriggio e con l'altro la sera ed il pernotto (dalle 18.30/19.00 in avanti); i ponti scolastici saranno trascorsi con un genitore e con l'altro seguendo il criterio dell'alternanza; vacanze estive: gli esatti periodi di vacanza dei genitori con il minore verranno definiti e concordati in base alle ferie lavorative di entrambi i genitori, entro il 31/5 di ogni anno. Il padre potrà tenere con sè il minore per 4 settimane in due periodi diversi, nel mese di luglio (2 settimane)
e di agosto/prima settimana di settembre (2 settimane); allo stesso modo anche la mamma avrà diritto a trascorrere con il figlio 4 settimane nel corso delle quali saranno sospesi i diritti di visita paterni
(2 consecutive nel mese di luglio e 2 consecutive nel mese di agosto/prima settimana di settembre).
Sarà obbligatorio per ciascun genitore comunicare all'altro l'esatto indirizzo del luogo di villeggiatura o permanenza, garantendo normali contatti telefonici quotidiani liberi con il minore, attraverso telefonate o videochiamate. Sin d'ora i genitori acconsentono reciprocamente a che il figlio possa frequentare campeggi nella natura come già avvenuto negli anni passati, previo, in ogni caso, accordo tra i coniugi;
6) Contributo al mantenimento/Assegno alimentare: il padre si impegna a contribuire al mantenimento del figlio e della moglie come segue: versando alla madre, anticipatamente entro il 5 di ogni mese (con rivalutazione ISTAT a partire dal settembre 2026), la somma di €. 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla stessa;
versando alla madre, quale mantenimento, entro il 5 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla stessa, la somma di €. 1.600,00 a copertura del pagamento del mutuo di acquisto dell'abitazione di Vicolo Pantaleoni 8, e ciò sino all'integrale estinzione del mutuo suddetto;
La Sig.ra Pt_1 , per parte sua, occupandosi di tenere la contabilità del marito, percepisce dallo stesso la somma di €. 500,00 mensili netti: il Sig. CP 1 si impegna a proseguire nel citato rapporto di lavoro garantendo alla moglie di continuare ad incassare la somma mensile di €. 500,00 al netto delle tasse tutte, nessuna esclusa (che saranno a suo diretto ed esclusivo carico). Laddove per qualsiasi ragione detto rapporto di collaborazione dovesse interrompersi o venire meno, il Sig.
CP 1 verserà alla moglie, a titolo di mantenimento sommato a quanto già sopra concordato in relazione al mutuo per la casa, la somma mensile di €. 500,00 rivalutata annualmente, sempre al netto delle tasse tutte, nessuna esclusa (che saranno a suo diretto ed esclusivo carico).
SPESE EXTRA ASSEGNO: fatta esclusione per quanto appresso, le spese extra assegno saranno integralmente suddivise al 50% secondo quanto stabilito dai protocolli del Tribunale di Milano e, nello specifico: spese mediche (da documentare mediante scontrini/fatture/ricevute) che, salva l'urgenza, richiedono il preventivo accordo dei genitori, quali: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente per ragioni di opportunità/urgenza; d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici ove previste;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa all'eventuale programma di studio differenziato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati le parti si accordassero in tal senso, atteso che i minori frequentano la scuola pubblica per espresso accordo tra i coniugi;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy - scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero; f) stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola laddove i genitori optassero concordemente per dette attività; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
SPESE SCOLASTICHE GIÀ CONCORDATE: Indipendentemente da quanto statuito per le altre spese straordinarie, le parti concordano che le spese scolastiche di Per_1, per la frequentazione dell'Istituto "Artademia" di Milano, pari a circa €. 9.000,00 annui, sarà integralmente a carico del
Sig. CP 1 che provvederà al pagamento diretto, sia della retta che delle spese ulteriori tutte inerenti detto Istituto, compresi eventuali corsi extra;
7) Il genitore che intende effettuare una spesa "extra assegno" per la quale è necessario il preventivo accordo tra i genitori, dovrà farne richiesta scritta all'altro genitore (anche solo via mail,
w.app, sms) e questi dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (entro massimo 10 gg.). In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Qualora un genitore dovesse sostenere una spesa senza averla prima concordata, anche tramite messaggi sul cellulare con l'altro, detto importo sarà interamente a carico di chi l'ha sostenuto, senza alcun diritto di rimborso;
8) Il genitore anticipatario delle spese "extra assegno" dovrà inviare (a mezzo mail o via messaggio) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e, correlativamente, il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
9) Spetterà integralmente ed esclusivamente al coniuge collocatario "l'assegno unico figli" ove erogando;
10) Accordi economici: i coniugi hanno già conti correnti separati e dichiarano di aver già suddiviso tra di loro beni mobili e risparmi, di talchè - fatta eccezione per quanto esposto non vi sono ulteriori statuizioni da assumere da parte del Tribunale, inerenti i rapporti economici;
11) I ricorrenti dichiarano che, fatto salvo quanto sopra, gli stessi hanno definito ogni questione patrimoniale;
12) I coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli del minore. Quanto alla possibilità di ciascuno di essi di portare il minore all'estero nei rispettivi periodi di vacanza, gli stessi si dicono reciprocamente favorevoli, salva la possibilità di valutare eventuali dinieghi motivati nel caso di paesi ad alto rischio politico, sociale e sanitario.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e CP 1
[...] che hanno contratto matrimonio in Milano il 5/6/2004;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 29.10.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa AU AR Cosmai