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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
RNG 9810/2020
VERBALE DI UDIENZA DEL 03.04.2025
Dinanzi al dott. Francesco Rossini, con l'affiancamento del GOP dott. Gennaro Pagano,
è comparso:
per la Curatela del Fallimento “ l'Avv. Parte_1
Gennaro Fiorillo, il quale chiede sia dichiarata la cessata materia del contendere, tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti, anche sulle spese di lite. Esibisce copia dell'atto di rinuncia all'azione e agli atti del giudizio inoltrata telematicamente alla controparte, in conformità con l'accordo raggiunto, nonché nota di riscontro e di accettazione dell'Avv.
Brunetti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di cons iglio per la decisione, autor izzando i difens ori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decis ione s arà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non s arà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexi es c.p.c. dandone lettura e depositandola al fas cicolo telematico.
Il Giudice
Frances co Rossin i
1 N. R.G. 9810/2020
TRI BUNALE ORDINARIO di SALERNO
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile ordinaria iscritta al n. 9810/2020 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
" ” (C.F. - n. 52/13 Trib. Parte_2 P.IVA_1
Salerno - in persona del Curatore fallimentare dott.ssa , rappresentata e difesa, in Parte_3
virtù di provvedimento autorizzativo del G.D. dott. del 14.9.2020, dall'avv. Persona_1
Gennaro Fiorillo giusta mandato in atti;
ATTRICE
e
nato a [...] il giorno 11/4/1939 e residente in [...]
Jemma n. 12/a, c.f. , rapp.to e difeso dall'Avv. Massimo Brunetti e presso C.F._1
il suo studio domiciliato in Scafati, C.so nazionale n°95,
CONVENUTO
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, la curatela del Parte_2
chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento di tutti danni arrecati al
[...]
patrimonio sociale ed ai creditori sociali, da liquidarsi in proprio favore.
2 2. Con comparsa di risposta, si costituiva il sig. , a mezzo del suo procuratore, il Controparte_1
quale chiedeva il rigetto della domanda proposta dal perché ritenuta Parte_4
inammissibile, infondata ed assolutamente carente di prova.
3. Con ordinanza del 03.04.2024, rilevato che entrambe le parti chiedevano di predisporre una proposta di conciliazione, il Tribunale sottoponeva alle stesse la seguente ipotesi:
“La Curatela rinuncia all'azione e le parti compensano le spese di lite, fatta eccezione per quelle di CTU che restano a carico della Curatela”, rinviando per verifica esito conciliazione.
4. All'udienza del 06.03.2025, il Tribunale, preso atto dell'accettazione di entrambe le parti della proposta transattiva, rinviava la causa all'udienza del 03/04/2025 per la discussione.
5.Alla predetta udienza, la causa veniva discussa e decisa sulle rassegnate conclusioni.
***
1. Deve darsi atto che entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con regolamentazione delle spese di lite così come indicate nella proposta conciliativa cui hanno aderito.
2. Tale sopravvenuta circostanza è naturalmente idonea a comportare la cessazione della materia del contendere, essendosi venuto a caducare l'interesse di tutte le parti ad ottenere – ove fossero sussistiti i relativi presupposti la tutela originariamente invocata.
Tale conseguenza, del resto, viene a configurarsi ogni qualvolta, nel corso del giudizio, si produce un mutamento dell'assetto degli interessi inizialmente dedotti – e ciò indipendentemente dall'origine della causa determinatrice – tale da provocare il sopravvenuto venir meno della pretesa di diritto sostanziale dedotta dalla parte appellante.
Come precisato in sede di legittimità, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e rassegnino conclusioni conformi (Cass., SS. UU., n. 13969/2004).
Con tale tipo di pronuncia il Tribunale attesta la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del procedimento (cfr. Cass. n. 27460/2006), interesse che come statuito dall'art. 100 c.p.c. rappresenta una vera e propria condizione dell'azione.
La cessata materia del contendere rappresenta, quindi, una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale per le ipotesi in cui, non essendovi rinuncia agli atti, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire (Cass. n. 4714/2006).
3 3. Orbene, in relazione al caso di specie, è di tutta evidenza che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso, avendo entrambe le parti aderito alla proposta conciliativa e nel prestare tale adesione hanno contestualmente richiesto una statuizione di cessata materia del contendere e nulla sulle spese (compensano le spese di lite, fatta eccezione per quelle di CTU che restano a carico della Curatela).
4. Segue, in definitiva, la dichiarazione di cessata la materia del contendere, non disponendosi nulla sulle spese di lite essendosi le parti accordate in via stragiudiziale anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 9810.2020
R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) Dichiara la cessata materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Salerno, 03.04.2025
Sentenza redatta con la collaborazione del G.O.P., dott. Gennaro Pagano.
Il Giudice
Francesco Rossini
4
SECONDA SEZIONE CIVILE
RNG 9810/2020
VERBALE DI UDIENZA DEL 03.04.2025
Dinanzi al dott. Francesco Rossini, con l'affiancamento del GOP dott. Gennaro Pagano,
è comparso:
per la Curatela del Fallimento “ l'Avv. Parte_1
Gennaro Fiorillo, il quale chiede sia dichiarata la cessata materia del contendere, tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti, anche sulle spese di lite. Esibisce copia dell'atto di rinuncia all'azione e agli atti del giudizio inoltrata telematicamente alla controparte, in conformità con l'accordo raggiunto, nonché nota di riscontro e di accettazione dell'Avv.
Brunetti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di cons iglio per la decisione, autor izzando i difens ori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decis ione s arà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non s arà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexi es c.p.c. dandone lettura e depositandola al fas cicolo telematico.
Il Giudice
Frances co Rossin i
1 N. R.G. 9810/2020
TRI BUNALE ORDINARIO di SALERNO
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile ordinaria iscritta al n. 9810/2020 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
" ” (C.F. - n. 52/13 Trib. Parte_2 P.IVA_1
Salerno - in persona del Curatore fallimentare dott.ssa , rappresentata e difesa, in Parte_3
virtù di provvedimento autorizzativo del G.D. dott. del 14.9.2020, dall'avv. Persona_1
Gennaro Fiorillo giusta mandato in atti;
ATTRICE
e
nato a [...] il giorno 11/4/1939 e residente in [...]
Jemma n. 12/a, c.f. , rapp.to e difeso dall'Avv. Massimo Brunetti e presso C.F._1
il suo studio domiciliato in Scafati, C.so nazionale n°95,
CONVENUTO
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, la curatela del Parte_2
chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento di tutti danni arrecati al
[...]
patrimonio sociale ed ai creditori sociali, da liquidarsi in proprio favore.
2 2. Con comparsa di risposta, si costituiva il sig. , a mezzo del suo procuratore, il Controparte_1
quale chiedeva il rigetto della domanda proposta dal perché ritenuta Parte_4
inammissibile, infondata ed assolutamente carente di prova.
3. Con ordinanza del 03.04.2024, rilevato che entrambe le parti chiedevano di predisporre una proposta di conciliazione, il Tribunale sottoponeva alle stesse la seguente ipotesi:
“La Curatela rinuncia all'azione e le parti compensano le spese di lite, fatta eccezione per quelle di CTU che restano a carico della Curatela”, rinviando per verifica esito conciliazione.
4. All'udienza del 06.03.2025, il Tribunale, preso atto dell'accettazione di entrambe le parti della proposta transattiva, rinviava la causa all'udienza del 03/04/2025 per la discussione.
5.Alla predetta udienza, la causa veniva discussa e decisa sulle rassegnate conclusioni.
***
1. Deve darsi atto che entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con regolamentazione delle spese di lite così come indicate nella proposta conciliativa cui hanno aderito.
2. Tale sopravvenuta circostanza è naturalmente idonea a comportare la cessazione della materia del contendere, essendosi venuto a caducare l'interesse di tutte le parti ad ottenere – ove fossero sussistiti i relativi presupposti la tutela originariamente invocata.
Tale conseguenza, del resto, viene a configurarsi ogni qualvolta, nel corso del giudizio, si produce un mutamento dell'assetto degli interessi inizialmente dedotti – e ciò indipendentemente dall'origine della causa determinatrice – tale da provocare il sopravvenuto venir meno della pretesa di diritto sostanziale dedotta dalla parte appellante.
Come precisato in sede di legittimità, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e rassegnino conclusioni conformi (Cass., SS. UU., n. 13969/2004).
Con tale tipo di pronuncia il Tribunale attesta la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del procedimento (cfr. Cass. n. 27460/2006), interesse che come statuito dall'art. 100 c.p.c. rappresenta una vera e propria condizione dell'azione.
La cessata materia del contendere rappresenta, quindi, una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale per le ipotesi in cui, non essendovi rinuncia agli atti, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire (Cass. n. 4714/2006).
3 3. Orbene, in relazione al caso di specie, è di tutta evidenza che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso, avendo entrambe le parti aderito alla proposta conciliativa e nel prestare tale adesione hanno contestualmente richiesto una statuizione di cessata materia del contendere e nulla sulle spese (compensano le spese di lite, fatta eccezione per quelle di CTU che restano a carico della Curatela).
4. Segue, in definitiva, la dichiarazione di cessata la materia del contendere, non disponendosi nulla sulle spese di lite essendosi le parti accordate in via stragiudiziale anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 9810.2020
R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) Dichiara la cessata materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Salerno, 03.04.2025
Sentenza redatta con la collaborazione del G.O.P., dott. Gennaro Pagano.
Il Giudice
Francesco Rossini
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