Articolo 19 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 18Articolo 20
Versione
1 gennaio 1993
>
Versione
19 dicembre 1996
Art. 19.
(Oneri a carico del richiedente)
((1. Sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione le eventuali spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilita' del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e le spese relative alla istruzione della pratica.
2. L'ente che rilascia l'autorizzazione puo' esigere la costituzione di apposita polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, a garanzia degli eventuali danni che possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze nonche' alle persone o alle cose in dipendenza del transito del veicolo o del trasporto eccezionale autorizzato. Nel caso in cui detta polizza sia richiesta, all'atto del ritiro dell'autorizzazione, il richiedente e' tenuto a esibirne copia.))
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente