Ordinanza cautelare 1 settembre 2010
Decreto decisorio 26 maggio 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, ordinanza cautelare 01/09/2010, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00692/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 692 del 2010, proposto da:
Impresa Icogen S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Emanuela Vargiu, Cristina Vargiu, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n. 17;
contro
Regione Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Parisi, Roberto Murroni, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento n. 69; Regione Sardegna Assessorato Lavori Pubblici;
nei confronti di
Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro - Ciro Menotti Soc. Coop. Per Azioni;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- determinazione del Direttore del Servizio albi regionali e contratti dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna n. 22538/1793 del 25.6.2010, sconosciuta, con la quale la gara è stata aggiudicata alla controinteressata;
- verbale di gara del 24.6.2010, sconosciuto, durante il quale viene comminata l'esclusione dalla gara della ricorrente;
- comunicazione prot. 23256 del 2.7.2010 emanata dal Direttore del Servizio albi regionali e contratti dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna, dott.ssa Teresa Ivana Falco, contenente l'esclusione dalla gara della ricorrente nonché dell'aggiudicazione definitiva dei lavori;
- del provvedimento con cui il responsabile del procedimento non ha inteso provvedere ad agire in autotutela;
- del bando e del disciplinare di gara per la denegata ipotesi in cui le regole di gara ed i formalismi di cui agli artt. 6 e 7 dovessero interpretarsi in senso sfavorevole alla ricorrente, in particolare nella parte in cui commina la nullità dell'offerta economica contenute in buste "sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, compresi quelli preincollati, dal fabbricante affinché ne sia garantita la piena integrità e segretezza";
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, preliminari, conseguenti, successivi o comunque connessi a quelli già impugnati della intera procedura di gara, anche non conosciuti ed allo stato non comunicati.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sardegna;
visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
relatore nella camera di consiglio del giorno 1 settembre 2010 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto ad un sommario esame tipico della fase cautelare che non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura in quanto:
1) l’esclusione della ricorrente è stata disposta sulla base di una clausola del bando che appare inequivocabile;
2) la clausola del bando non appare irragionevole né essa si pone in contrasto con alcuna disposizione di legge;
3) è inconferente il richiamo al precedente di questa Sezione n. 809/2009 poiché il caso è diverso in punto di fatto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima, rigetta la suindicata domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 1 settembre 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Giorgio Manca, Primo Referendario
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/09/2010
IL SEGRETARIO