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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/07/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1987/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1987/2024 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MELINATO BARBARA e dall'Avv. GUIDOLIN DEVIS
ATTORE contro
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
13/07/1984; rappresentato e difeso dall'Avv. BARBIERI DANIELA e dall'Avv. VANZAN GIACOMO
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente in data 18-
22/4/2025, così chiedendo:
pagina 1 di 4 “1) disporre che il contributo al mantenimento della figlia sia rideterminato in un Persona_1 importo pari a Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili rivalutabili annualmente secondo indici
ISTAT;
2) dichiarare che l'ammontare revisionato del contributo mensile al mantenimento di posto a Per_1 carico del signor abbia decorrenza dalla iscrizione a ruolo del ricorso introduttivo Controparte_1 ovvero dal 13.05.2024;
3) le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra le parti, individuate e regolamentate secondo gli accordi già adottati con il decreto n. cron 1448/2017 del 19/02/2017 nel proc. R.G. 4500/2016 VG
Tribunale di Vicenza;
4) verificata l'attuale impossibilità di definire un calendario di incontri padre/figlia e un loro definitivo riavvicinamento, disporre la revoca dei tempi di permanenza disposti con decreto cron.1448/2017 del
19/02/2017 Rg. nr.4500/2016 Tribunale di Vicenza, rimettendo all'accordo fra il padre e la figlia la libera determinazione dei loro contatti e dei tempi di frequentazione e permanenza;
4) ferma ogni altra statuizione riportata nel decreto cron.1448/2017 del 19/02/2017 Rg. nr.4500/2016
Tribunale di Vicenza in punto affidamento condiviso – collocamento e residenza di presso la Per_1 madre- assegno unico al 100% alla madre;
5) spese della dott.ssa a carico del signor in via definitiva;
Per_2 CP_1
6) spese di lite compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c depositato in data 10/05/2024, esponeva: di aver Parte_1 intrattenuto una relazione more uxorio con dalla quale nasceva la figlia in data Controparte_1 Per_1
22/08/2009; che dopo un primo periodo di serenità il legame sentimentale era venuto meno;
che con decreto n. 1448/2017 del 19/02/2017 il Tribunale di Vicenza affidava congiuntamente la minore a entrambi i genitori, con collocamento e residenza stabile presso la madre, regolamentava modalità, tempi di permanenza infrasettimanali e pernottamento presso il padre, festività e vacanze estive e stabiliva in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando la somma mensile di €
250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che, di fatto, la figlia non aveva mai trascorso con il padre i giorni concordati e le sue esigenze di vita erano nel frattempo aumentate. L'attrice chiedeva, pertanto, in via principale, che il contributo al mantenimento della figlia venisse rideterminato in un importo Per_1 pari a euro 450,00 mensili rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, oltre alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie. In subordine, chiedeva che la misura del mantenimento venisse comunque pagina 2 di 4 determinata nella diversa misura ritenuta di giustizia, tenuto conto anche dell'adeguamento ISTAT;
chiedeva di dichiarare che l'ammontare revisionato del contributo mensile al mantenimento di a Per_1 carico del signor avesse decorrenza dal 19/02/2017, ovvero che chiedeva che venisse Controparte_1 indicata la diversa decorrenza ritenuta di giustizia.
Costituitosi in giudizio, chiedeva che venisse disposta la riattivazione degli incontri Controparte_1 padre-figlia, consigliando, a tale fine, l'effettuazione di un percorso di mediazione genitoriale e di supporto alla genitorialità condivisa al fine di normalizzare la relazione fra il padre e la figlia minore
; chiedeva che venisse disposto l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento della Per_1 figlia versando la somma di euro 350,00 mensili.
Instaurato il giudizio, il Giudice delegato, preso atto della concorde volontà delle parti di procedere alla nomina di un esperto, nominava la dott.ssa al fine di valutare le ragioni del progressivo Persona_3 allontanamento tra padre e figlia e di verificare la possibilità di un riavvicinamento, anche, ove possibile,
a mezzo della predisposizione di un calendario concordato. La dott.ssa depositava la relazione Per_2 peritale in data 29/1/2025 dando atto, allo stato, di non poter proseguire il percorso di recupero del rapporto padre-figlia, alla luce delle fragilità e manifestazioni di volontà in senso contrario di quest'ultima.
Successivamente, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo conciliativo e, pertanto, con note scritte telematicamente depositate, rassegnavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse della figlia minore.
In particolare, nulla osta alla conferma del contributo al suo mantenimento a carico del padre nella misura concordata infine tra le parti, che si reputa equa e congrua rispetto alle esigenze di ed alle Per_1 disponibilità economiche dei genitori. Altresì va confermata la decisione circa la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori così come disciplinate dal Protocollo del Tribunale.
Quanto alla frequentazione della figlia con il padre, vanno allo stato indubbiamente confermate le conclusioni congiunte delle parti, nel senso della revoca del regime precedentemente stabilito, con riserva di lasciare libera di autodeterminarsi come preferirà nel vedere il padre: ciò alla luce dell'attività Per_1 peritale svolta dalla dott.ssa , durante la quale è emerso che le fragilità e la sofferenza manifestate Per_2 da allo stato rendono impraticabile un riavvicinamento con il genitore. Per_1
pagina 3 di 4 Le spese vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DISPONE che le condizioni di cui al decreto del Tribunale di Vicenza n. 1448/2017 del 19/02/2017 vengano modificate nei termini seguenti:
1) dispone che il contributo al mantenimento della figlia sia rideterminato in un importo Persona_1 pari a euro 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT;
2) dichiara che l'ammontare revisionato del contributo mensile al mantenimento di posto a carico Per_1 del signor abbia decorrenza dalla iscrizione a ruolo del ricorso introduttivo ovvero dal Controparte_1
13/05/2024;
3) pone le spese straordinarie a carico delle parti al 50%, così come individuate e regolamentate secondo gli accordi già adottati con il decreto n. cron 1448/2017 del 19/02/2017 nel proc. R.G. 4500/2016 VG
Tribunale di Vicenza;
4) dispone la revoca dei tempi di permanenza disposti con decreto cron.1448/2017 del 19/02/2017 Rg. nr.4500/2016 Tribunale di Vicenza, rimettendo all'accordo fra il padre e la figlia la libera determinazione dei loro contatti e dei tempi di frequentazione e permanenza;
5) ferma ogni altra statuizione riportata nel decreto cron.1448/2017 del 19/02/2017 Rg. nr. 4500/2016
Tribunale di Vicenza in punto affidamento condiviso – collocamento e residenza di presso la Per_1 madre- assegno unico al 100% alla madre;
6) spese della dott.ssa a carico del signor in via definitiva. Per_2 CP_1
2. DICHIARA le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Vicenza, alla camera di consiglio dell'1/7/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Grassi dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1987/2024 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MELINATO BARBARA e dall'Avv. GUIDOLIN DEVIS
ATTORE contro
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
13/07/1984; rappresentato e difeso dall'Avv. BARBIERI DANIELA e dall'Avv. VANZAN GIACOMO
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente in data 18-
22/4/2025, così chiedendo:
pagina 1 di 4 “1) disporre che il contributo al mantenimento della figlia sia rideterminato in un Persona_1 importo pari a Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili rivalutabili annualmente secondo indici
ISTAT;
2) dichiarare che l'ammontare revisionato del contributo mensile al mantenimento di posto a Per_1 carico del signor abbia decorrenza dalla iscrizione a ruolo del ricorso introduttivo Controparte_1 ovvero dal 13.05.2024;
3) le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra le parti, individuate e regolamentate secondo gli accordi già adottati con il decreto n. cron 1448/2017 del 19/02/2017 nel proc. R.G. 4500/2016 VG
Tribunale di Vicenza;
4) verificata l'attuale impossibilità di definire un calendario di incontri padre/figlia e un loro definitivo riavvicinamento, disporre la revoca dei tempi di permanenza disposti con decreto cron.1448/2017 del
19/02/2017 Rg. nr.4500/2016 Tribunale di Vicenza, rimettendo all'accordo fra il padre e la figlia la libera determinazione dei loro contatti e dei tempi di frequentazione e permanenza;
4) ferma ogni altra statuizione riportata nel decreto cron.1448/2017 del 19/02/2017 Rg. nr.4500/2016
Tribunale di Vicenza in punto affidamento condiviso – collocamento e residenza di presso la Per_1 madre- assegno unico al 100% alla madre;
5) spese della dott.ssa a carico del signor in via definitiva;
Per_2 CP_1
6) spese di lite compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c depositato in data 10/05/2024, esponeva: di aver Parte_1 intrattenuto una relazione more uxorio con dalla quale nasceva la figlia in data Controparte_1 Per_1
22/08/2009; che dopo un primo periodo di serenità il legame sentimentale era venuto meno;
che con decreto n. 1448/2017 del 19/02/2017 il Tribunale di Vicenza affidava congiuntamente la minore a entrambi i genitori, con collocamento e residenza stabile presso la madre, regolamentava modalità, tempi di permanenza infrasettimanali e pernottamento presso il padre, festività e vacanze estive e stabiliva in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando la somma mensile di €
250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che, di fatto, la figlia non aveva mai trascorso con il padre i giorni concordati e le sue esigenze di vita erano nel frattempo aumentate. L'attrice chiedeva, pertanto, in via principale, che il contributo al mantenimento della figlia venisse rideterminato in un importo Per_1 pari a euro 450,00 mensili rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, oltre alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie. In subordine, chiedeva che la misura del mantenimento venisse comunque pagina 2 di 4 determinata nella diversa misura ritenuta di giustizia, tenuto conto anche dell'adeguamento ISTAT;
chiedeva di dichiarare che l'ammontare revisionato del contributo mensile al mantenimento di a Per_1 carico del signor avesse decorrenza dal 19/02/2017, ovvero che chiedeva che venisse Controparte_1 indicata la diversa decorrenza ritenuta di giustizia.
Costituitosi in giudizio, chiedeva che venisse disposta la riattivazione degli incontri Controparte_1 padre-figlia, consigliando, a tale fine, l'effettuazione di un percorso di mediazione genitoriale e di supporto alla genitorialità condivisa al fine di normalizzare la relazione fra il padre e la figlia minore
; chiedeva che venisse disposto l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento della Per_1 figlia versando la somma di euro 350,00 mensili.
Instaurato il giudizio, il Giudice delegato, preso atto della concorde volontà delle parti di procedere alla nomina di un esperto, nominava la dott.ssa al fine di valutare le ragioni del progressivo Persona_3 allontanamento tra padre e figlia e di verificare la possibilità di un riavvicinamento, anche, ove possibile,
a mezzo della predisposizione di un calendario concordato. La dott.ssa depositava la relazione Per_2 peritale in data 29/1/2025 dando atto, allo stato, di non poter proseguire il percorso di recupero del rapporto padre-figlia, alla luce delle fragilità e manifestazioni di volontà in senso contrario di quest'ultima.
Successivamente, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo conciliativo e, pertanto, con note scritte telematicamente depositate, rassegnavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse della figlia minore.
In particolare, nulla osta alla conferma del contributo al suo mantenimento a carico del padre nella misura concordata infine tra le parti, che si reputa equa e congrua rispetto alle esigenze di ed alle Per_1 disponibilità economiche dei genitori. Altresì va confermata la decisione circa la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori così come disciplinate dal Protocollo del Tribunale.
Quanto alla frequentazione della figlia con il padre, vanno allo stato indubbiamente confermate le conclusioni congiunte delle parti, nel senso della revoca del regime precedentemente stabilito, con riserva di lasciare libera di autodeterminarsi come preferirà nel vedere il padre: ciò alla luce dell'attività Per_1 peritale svolta dalla dott.ssa , durante la quale è emerso che le fragilità e la sofferenza manifestate Per_2 da allo stato rendono impraticabile un riavvicinamento con il genitore. Per_1
pagina 3 di 4 Le spese vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DISPONE che le condizioni di cui al decreto del Tribunale di Vicenza n. 1448/2017 del 19/02/2017 vengano modificate nei termini seguenti:
1) dispone che il contributo al mantenimento della figlia sia rideterminato in un importo Persona_1 pari a euro 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT;
2) dichiara che l'ammontare revisionato del contributo mensile al mantenimento di posto a carico Per_1 del signor abbia decorrenza dalla iscrizione a ruolo del ricorso introduttivo ovvero dal Controparte_1
13/05/2024;
3) pone le spese straordinarie a carico delle parti al 50%, così come individuate e regolamentate secondo gli accordi già adottati con il decreto n. cron 1448/2017 del 19/02/2017 nel proc. R.G. 4500/2016 VG
Tribunale di Vicenza;
4) dispone la revoca dei tempi di permanenza disposti con decreto cron.1448/2017 del 19/02/2017 Rg. nr.4500/2016 Tribunale di Vicenza, rimettendo all'accordo fra il padre e la figlia la libera determinazione dei loro contatti e dei tempi di frequentazione e permanenza;
5) ferma ogni altra statuizione riportata nel decreto cron.1448/2017 del 19/02/2017 Rg. nr. 4500/2016
Tribunale di Vicenza in punto affidamento condiviso – collocamento e residenza di presso la Per_1 madre- assegno unico al 100% alla madre;
6) spese della dott.ssa a carico del signor in via definitiva. Per_2 CP_1
2. DICHIARA le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Vicenza, alla camera di consiglio dell'1/7/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Grassi dott.ssa Elena Sollazzo
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