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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1208/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Caterina Condò
nel procedimento iscritto al n. 1208/2024 R.G. promosso da nato a [...], Brasile, il 08.12.1981, codice fiscale Parte_1
brasiliano , in proprio e unitamente a P.IVA_1 Parte_2
nata a [...] il [...], codice fiscale brasiliano
[...]
quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore nata a P.IVA_2 Persona_1
Sao Paulo SP Brasile il 09.09.2015, tutti residenti in [...]do Sul SP Brasile in
Alameda Sao Caetano, 1562; nata a [...], Brasile, il Controparte_1
27.02.1980, codice fiscale brasiliano , in proprio e unitamente a P.IVA_3 [...]
nato a [...] il [...], codice fiscale CP_2
brasiliano quali genitori esercenti la potestà sui figli minori C.F._1 [...]
nata a [...] il [...] ed Persona_2 Persona_3
nato a [...] il [...], tutti residenti in [...]
[...]
do Campo SP Brasile Av. Pinotti, 601; tutti elettivamente domiciliati in Roma, Viale Parioli,
112, presso lo studio dell'Avv. Stefano Nitoglia, che li CodiceFiscale_2
rappresenta ed assiste come da procure speciali in atti;
RICORRENTI
Contro
pagina 1 di 8 , (c.f. , in persona del Ministro pro Controparte_3 P.IVA_4
tempore
CONVENUTO-CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
PARTE NECESSARIA
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI
per i ricorrenti come da note scritte depositate il 21/03/2024:“Piaccia all'On. le Tribunale di
Firenze, contrariis rejectis, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare che i ricorrenti e i figli minori, come meglio generalizzati in esso ricorso, sono cittadini italiani dalla nascita e, per l'effetto, ordinare al
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, Controparte_3
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle suddette ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Salvis Juribus.”
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/01/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di nato a [...] il [...], successivamente Persona_4
emigrato in Brasile dove ha vissuto senza aver mai perduto la cittadinanza di nascita,
(docc.2-3).
Con decreto del 20/03/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 10/01/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
pagina 2 di 8 Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del convenuto , Controparte_3
non costituitosi in giudizio, essendovi in atti prova della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza effettuata il 21/03/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di
Firenze, suo difensore ex lege.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_3
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un pagina 3 di 8 orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto i ricorrenti, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver diritto ad agire direttamente in giudizio non costituendo la presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza condizione di procedibilità dell'azione giudiziale. Ciò anche in considerazione del considerevole ritardo, praticamente decennale, con il quale il Consolato Generale d'Italia di San Paolo, competente a trattare le loro domande, sta convocando i richiedenti inseriti nelle liste di attesa degli anni precedenti.
All'uopo hanno prodotto un estratto del sito internet della predetta Autorità consolare, datato 5/01/2024, nel quale si legge come nel periodo 1gennaio – 30 gennaio 2023 i richiedenti inseriti nella lista del 2012 e 2014 avrebbero potuto confermare il loro interesse a proseguire nell'iter procedimentale, (doc.19). Hanno prodotto anche una schermata della piattaforma di prenotazione dei servizi consolari “Prenot@mi” del 28.08.2023 dalla quale si evince l'impossibilità di iscrizione per raggiungimento del numero massimo di posti disponibili, (docc.20-21).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che i ricorrenti, tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n.
362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i d in sud America, in particolare quello di San Paolo del Brasile, Parte_3 Pt_4
si trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
pagina 4 di 8 E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Parte ricorrente, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite emigrava in Persona_4
Brasile in epoca imprecisata dove, in data 29.06.1895, contraeva matrimonio con
[...]
con la quale generava nato in [...] il [...], (doc.6). Per_5 Persona_6
Questi sposava in data 30.04.1932 con la quale generava nato in Per_7 Persona_8
Brasile il 12.11.1938 il quale, a sua volta, contraeva matrimonio il 12.05.1978 con
[...]
(docc. 9-10). Da questa unione coniugale sono nati gli odierni istanti: i) CP_4
nata a [...], Brasile, il 27.02.1980, che il 24.02.2007 ha Controparte_1
contratto matrimonio con (docc.12-13), con cui ha generato CP_2 [...]
nata a [...] il [...] ed Persona_2 Persona_3
nato a [...] il [...], minorenni rappresentati nel
[...]
presente giudizio dai genitori come da procura in atti, (docc.14-15); ii) Parte_1
nato a [...], Brasile, il 08.12.1981 che il 24.04.2010 ha sposato
[...] [...]
, (docc. 16-17), con la quale ha generato nata a [...] Parte_2 Persona_1
SP Brasile il 09.09.2015, minorenne rappresentata in giudizio dai genitori come da procura in atti, (doc.18).
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, in qualità di diretti discendenti di il quale, senza mai naturalizzarsi Persona_4
brasiliano come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.2), ai sensi delle disposizioni in vigore al tempo,
pagina 5 di 8 ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che è stato a sua volta in Persona_6
grado di trasmetterla, in forza dell'art. 1 Legge 555 del 1912 , al figlio padre e Persona_8
nonno degli istanti.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla
Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva,
l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal capostipite italiano
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea Persona_4
pagina 6 di 8 femminile in epoca precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_3
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità
Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_5
dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione
(…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della pagina 7 di 8 condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n.
3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_3
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite del Controparte_3
presente giudizio che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi,
Firenze, 13.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Caterina Condò
nel procedimento iscritto al n. 1208/2024 R.G. promosso da nato a [...], Brasile, il 08.12.1981, codice fiscale Parte_1
brasiliano , in proprio e unitamente a P.IVA_1 Parte_2
nata a [...] il [...], codice fiscale brasiliano
[...]
quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore nata a P.IVA_2 Persona_1
Sao Paulo SP Brasile il 09.09.2015, tutti residenti in [...]do Sul SP Brasile in
Alameda Sao Caetano, 1562; nata a [...], Brasile, il Controparte_1
27.02.1980, codice fiscale brasiliano , in proprio e unitamente a P.IVA_3 [...]
nato a [...] il [...], codice fiscale CP_2
brasiliano quali genitori esercenti la potestà sui figli minori C.F._1 [...]
nata a [...] il [...] ed Persona_2 Persona_3
nato a [...] il [...], tutti residenti in [...]
[...]
do Campo SP Brasile Av. Pinotti, 601; tutti elettivamente domiciliati in Roma, Viale Parioli,
112, presso lo studio dell'Avv. Stefano Nitoglia, che li CodiceFiscale_2
rappresenta ed assiste come da procure speciali in atti;
RICORRENTI
Contro
pagina 1 di 8 , (c.f. , in persona del Ministro pro Controparte_3 P.IVA_4
tempore
CONVENUTO-CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
PARTE NECESSARIA
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI
per i ricorrenti come da note scritte depositate il 21/03/2024:“Piaccia all'On. le Tribunale di
Firenze, contrariis rejectis, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare che i ricorrenti e i figli minori, come meglio generalizzati in esso ricorso, sono cittadini italiani dalla nascita e, per l'effetto, ordinare al
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, Controparte_3
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle suddette ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Salvis Juribus.”
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/01/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di nato a [...] il [...], successivamente Persona_4
emigrato in Brasile dove ha vissuto senza aver mai perduto la cittadinanza di nascita,
(docc.2-3).
Con decreto del 20/03/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 10/01/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
pagina 2 di 8 Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del convenuto , Controparte_3
non costituitosi in giudizio, essendovi in atti prova della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza effettuata il 21/03/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di
Firenze, suo difensore ex lege.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_3
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un pagina 3 di 8 orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto i ricorrenti, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver diritto ad agire direttamente in giudizio non costituendo la presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza condizione di procedibilità dell'azione giudiziale. Ciò anche in considerazione del considerevole ritardo, praticamente decennale, con il quale il Consolato Generale d'Italia di San Paolo, competente a trattare le loro domande, sta convocando i richiedenti inseriti nelle liste di attesa degli anni precedenti.
All'uopo hanno prodotto un estratto del sito internet della predetta Autorità consolare, datato 5/01/2024, nel quale si legge come nel periodo 1gennaio – 30 gennaio 2023 i richiedenti inseriti nella lista del 2012 e 2014 avrebbero potuto confermare il loro interesse a proseguire nell'iter procedimentale, (doc.19). Hanno prodotto anche una schermata della piattaforma di prenotazione dei servizi consolari “Prenot@mi” del 28.08.2023 dalla quale si evince l'impossibilità di iscrizione per raggiungimento del numero massimo di posti disponibili, (docc.20-21).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che i ricorrenti, tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n.
362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i d in sud America, in particolare quello di San Paolo del Brasile, Parte_3 Pt_4
si trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
pagina 4 di 8 E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Parte ricorrente, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite emigrava in Persona_4
Brasile in epoca imprecisata dove, in data 29.06.1895, contraeva matrimonio con
[...]
con la quale generava nato in [...] il [...], (doc.6). Per_5 Persona_6
Questi sposava in data 30.04.1932 con la quale generava nato in Per_7 Persona_8
Brasile il 12.11.1938 il quale, a sua volta, contraeva matrimonio il 12.05.1978 con
[...]
(docc. 9-10). Da questa unione coniugale sono nati gli odierni istanti: i) CP_4
nata a [...], Brasile, il 27.02.1980, che il 24.02.2007 ha Controparte_1
contratto matrimonio con (docc.12-13), con cui ha generato CP_2 [...]
nata a [...] il [...] ed Persona_2 Persona_3
nato a [...] il [...], minorenni rappresentati nel
[...]
presente giudizio dai genitori come da procura in atti, (docc.14-15); ii) Parte_1
nato a [...], Brasile, il 08.12.1981 che il 24.04.2010 ha sposato
[...] [...]
, (docc. 16-17), con la quale ha generato nata a [...] Parte_2 Persona_1
SP Brasile il 09.09.2015, minorenne rappresentata in giudizio dai genitori come da procura in atti, (doc.18).
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, in qualità di diretti discendenti di il quale, senza mai naturalizzarsi Persona_4
brasiliano come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.2), ai sensi delle disposizioni in vigore al tempo,
pagina 5 di 8 ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che è stato a sua volta in Persona_6
grado di trasmetterla, in forza dell'art. 1 Legge 555 del 1912 , al figlio padre e Persona_8
nonno degli istanti.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla
Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva,
l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal capostipite italiano
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea Persona_4
pagina 6 di 8 femminile in epoca precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_3
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità
Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_5
dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione
(…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della pagina 7 di 8 condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n.
3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_3
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite del Controparte_3
presente giudizio che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi,
Firenze, 13.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
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