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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 05/12/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Francesca Tosi, ha pronunciato mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1403 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del 5.12.2025 vertente
TRA nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...] (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_1
PP AN del foro di Roma (C.F. ,) congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente all'Avv. Matteo Puglielli del foro di Rieti ( ) CodiceFiscale_3 ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Rieti (RI) via Fratelli
Sebastiani n.181 come da procura in atti.
Intimante
E
(CF: ), nato il [...] in [...] Parte_2 C.F._4 residente in [...] Stimigliano (RI), elettivamente domiciliato in Roma, Via
N. Corsi 5 presso lo studio dell'Avv. Cinzia Santinelli (cf . ) CodiceFiscale_5 che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
Intimato
FATTO E DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto dell'1.08.2024, l'intimante chiedeva la convalida dello sfratto per morosità per mancato pagamento dei canoni di locazione relativamente all'immobile sito in Stimigliano, Via NA snc., con contestuale emissione di decreto ingiuntivo per la somma di euro € 3.500 oltre interessi e spese di lite.
1 Alla udienza fissata per la convalida il Giudice rilevava la invalidità ai fini della convalida dello sfratto della notifica all'intimato effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e disponeva il mutamento del rito fissando l'udienza ai sensi dell'art. 420 c.p.c., previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione quale condizione di procedibilità dell'azione.
All'udienza, non avendo l'intimante provveduto alla notifica della ordinanza di mutamento di rito all'intimato, questi non si costituiva e il giudice disponeva il rinnovo della notifica sempre per l'udienza ai sensi dell'art. 420 c.p.c..
Successivamente, si costituiva l'intimato riconoscendo la morosità, sostenendo che la stessa era dovuta alla situazione reddituale e lavorativa precaria e chiedendo la concessione del termine ex art. 55 Legge 392/78 al fine di sanare la morosità e, in subordine, chiedendo che venisse riconosciuto come non grave l'inadempimento ai fini della richiesta risoluzione del contratto.
Il tentativo obbligatorio di mediazione veniva esperito con esito negativo e la causa veniva istruita con la documentazione depositata in atti dalle parti.
La domanda dell'intimante è fondata e deve essere accolta.
Il locatore ha dimostrato con il deposito del contratto di locazione di aver diritto alla risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore per mancato pagamento dei canoni di locazione.
Non vi è dubbio che, nella fattispecie in esame, la causa della risoluzione del contratto di locazione dell'immobile è da rinvenire proprio nell'inadempimento della parte conduttrice all'obbligazione principale sulla stessa incombente ovvero, il pagamento del canone di locazione.
L'intimato, pertanto, avrebbe dovuto provare di aver corrisposto tutti i canoni di locazione per i periodi indicati in ricorso, estinguendo così le relative obbligazioni, secondo le regole sulla distribuzione dell'onere della prova codificate dagli artt. 1218 e
2697 c.c. mentre si si è limitato ad opporsi non negando la morosità e deducendo che il mancato pagamento dei canoni doveva essere giustificato in considerazione di comprovate e incolpevoli difficoltà economiche.
Pertanto, secondo le regole sulla distribuzione dell'onere della prova codificate dagli artt. 1218 e 2697 c.c., la parte intimante ha dimostrato di aver diritto alla risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della obbligazione del pagamento dei canoni
2 di locazione, mentre l'intimato non ha dimostrato di aver adempiuto all'obbligo principale derivante dal contratto di locazione ossia, il pagamento del canone.
Quanto alla richiesta del termine di grazia ex art. 55 legge 392/78, formulata dalla parte intimata con la memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c., si precisa che la stessa non è ammissibile in questa fase del giudizio, ovvero dopo il mutamento del rito, ma solamente alla prima udienza fissata per la convalida dello sfratto e se ne dispone, pertanto, il rigetto.
Inoltre, quanto alla richiesta subordinata della parte intimata di valutare l'inadempimento come non grave ai fini della risoluzione del contratto si rileva che, nelle locazioni ad uso abitativo, l'art. 5 della Legge 392/78 introduce una presunzione assoluta di gravità dell'inadempimento e che è sottratta al Giudice ogni valutazione al riguardo in quanto l'importanza dell'inadempimento è determinata ex lege in presenza dei presupposti previsti ovvero, il mancato pagamento di una mensilità di canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista o il mancato pagamento degli oneri accessori quando l'importo superi quello di due mensilità di canone.
Viene, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile sito in
Stimigliano, Via NA snc per grave inadempimento del conduttore e ordinato l'immediato rilascio dell'immobile libero da persone e cose con condanna dell'intimato al pagamento dei canoni di locazione non corrisposti fino alla data odierna, per la somma di euro 6.750,00, come indicata dalla parte intimante, oltre al pagamento di quelli che matureranno fino all'effettivo rilascio oltre agli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/14, come integrato dal DM 147/22, previsti per lo scaglione da 5.200,01 a 26.000,01 con riduzione del 50% di quello previsto per la fase istruttoria.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara la risoluzione per grave inadempimento del conduttore Sig. Pt_2 al contratto di locazione dell'immobile sito in Stimigliano, Via
[...]
NA snc;
2. condanna il Sig. all'immediato rilascio dell'immobile suddetto Parte_2 libero da persone e cose;
3 3. condanna il Sig. al pagamento della somma complessiva di Euro Parte_2
6.750,00 in favore del Sig. a titolo di canoni di locazione Parte_1 scaduti e non corrisposti, oltre al pagamento dei canoni che scadranno fino al rilascio, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
4. condanna il Sig. alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_2
Sig. per complessivi euro 280,22 per esborsi ed euro Parte_1
4.237,00 per compensi professionali oltre Iva, Cap e rimborso spese al 15% come per legge.
Rieti, 5 dicembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Francesca Tosi, ha pronunciato mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1403 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del 5.12.2025 vertente
TRA nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...] (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_1
PP AN del foro di Roma (C.F. ,) congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente all'Avv. Matteo Puglielli del foro di Rieti ( ) CodiceFiscale_3 ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Rieti (RI) via Fratelli
Sebastiani n.181 come da procura in atti.
Intimante
E
(CF: ), nato il [...] in [...] Parte_2 C.F._4 residente in [...] Stimigliano (RI), elettivamente domiciliato in Roma, Via
N. Corsi 5 presso lo studio dell'Avv. Cinzia Santinelli (cf . ) CodiceFiscale_5 che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
Intimato
FATTO E DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto dell'1.08.2024, l'intimante chiedeva la convalida dello sfratto per morosità per mancato pagamento dei canoni di locazione relativamente all'immobile sito in Stimigliano, Via NA snc., con contestuale emissione di decreto ingiuntivo per la somma di euro € 3.500 oltre interessi e spese di lite.
1 Alla udienza fissata per la convalida il Giudice rilevava la invalidità ai fini della convalida dello sfratto della notifica all'intimato effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e disponeva il mutamento del rito fissando l'udienza ai sensi dell'art. 420 c.p.c., previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione quale condizione di procedibilità dell'azione.
All'udienza, non avendo l'intimante provveduto alla notifica della ordinanza di mutamento di rito all'intimato, questi non si costituiva e il giudice disponeva il rinnovo della notifica sempre per l'udienza ai sensi dell'art. 420 c.p.c..
Successivamente, si costituiva l'intimato riconoscendo la morosità, sostenendo che la stessa era dovuta alla situazione reddituale e lavorativa precaria e chiedendo la concessione del termine ex art. 55 Legge 392/78 al fine di sanare la morosità e, in subordine, chiedendo che venisse riconosciuto come non grave l'inadempimento ai fini della richiesta risoluzione del contratto.
Il tentativo obbligatorio di mediazione veniva esperito con esito negativo e la causa veniva istruita con la documentazione depositata in atti dalle parti.
La domanda dell'intimante è fondata e deve essere accolta.
Il locatore ha dimostrato con il deposito del contratto di locazione di aver diritto alla risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore per mancato pagamento dei canoni di locazione.
Non vi è dubbio che, nella fattispecie in esame, la causa della risoluzione del contratto di locazione dell'immobile è da rinvenire proprio nell'inadempimento della parte conduttrice all'obbligazione principale sulla stessa incombente ovvero, il pagamento del canone di locazione.
L'intimato, pertanto, avrebbe dovuto provare di aver corrisposto tutti i canoni di locazione per i periodi indicati in ricorso, estinguendo così le relative obbligazioni, secondo le regole sulla distribuzione dell'onere della prova codificate dagli artt. 1218 e
2697 c.c. mentre si si è limitato ad opporsi non negando la morosità e deducendo che il mancato pagamento dei canoni doveva essere giustificato in considerazione di comprovate e incolpevoli difficoltà economiche.
Pertanto, secondo le regole sulla distribuzione dell'onere della prova codificate dagli artt. 1218 e 2697 c.c., la parte intimante ha dimostrato di aver diritto alla risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della obbligazione del pagamento dei canoni
2 di locazione, mentre l'intimato non ha dimostrato di aver adempiuto all'obbligo principale derivante dal contratto di locazione ossia, il pagamento del canone.
Quanto alla richiesta del termine di grazia ex art. 55 legge 392/78, formulata dalla parte intimata con la memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c., si precisa che la stessa non è ammissibile in questa fase del giudizio, ovvero dopo il mutamento del rito, ma solamente alla prima udienza fissata per la convalida dello sfratto e se ne dispone, pertanto, il rigetto.
Inoltre, quanto alla richiesta subordinata della parte intimata di valutare l'inadempimento come non grave ai fini della risoluzione del contratto si rileva che, nelle locazioni ad uso abitativo, l'art. 5 della Legge 392/78 introduce una presunzione assoluta di gravità dell'inadempimento e che è sottratta al Giudice ogni valutazione al riguardo in quanto l'importanza dell'inadempimento è determinata ex lege in presenza dei presupposti previsti ovvero, il mancato pagamento di una mensilità di canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista o il mancato pagamento degli oneri accessori quando l'importo superi quello di due mensilità di canone.
Viene, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile sito in
Stimigliano, Via NA snc per grave inadempimento del conduttore e ordinato l'immediato rilascio dell'immobile libero da persone e cose con condanna dell'intimato al pagamento dei canoni di locazione non corrisposti fino alla data odierna, per la somma di euro 6.750,00, come indicata dalla parte intimante, oltre al pagamento di quelli che matureranno fino all'effettivo rilascio oltre agli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/14, come integrato dal DM 147/22, previsti per lo scaglione da 5.200,01 a 26.000,01 con riduzione del 50% di quello previsto per la fase istruttoria.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara la risoluzione per grave inadempimento del conduttore Sig. Pt_2 al contratto di locazione dell'immobile sito in Stimigliano, Via
[...]
NA snc;
2. condanna il Sig. all'immediato rilascio dell'immobile suddetto Parte_2 libero da persone e cose;
3 3. condanna il Sig. al pagamento della somma complessiva di Euro Parte_2
6.750,00 in favore del Sig. a titolo di canoni di locazione Parte_1 scaduti e non corrisposti, oltre al pagamento dei canoni che scadranno fino al rilascio, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
4. condanna il Sig. alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_2
Sig. per complessivi euro 280,22 per esborsi ed euro Parte_1
4.237,00 per compensi professionali oltre Iva, Cap e rimborso spese al 15% come per legge.
Rieti, 5 dicembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi
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