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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 5751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5751 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 33278 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018,
avente ad OGGETTO: “Appello avverso sentenza del Giudice di Pace avente ad oggetto
risarcimento del danno per sinistro stradale”, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Curcio Parte_1 C.F._1
Massimo, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore ì in
Napoli alla via Diomede Carafa 26
APPELLANTE
E
(p. iva ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Giuseppe Ursone, giusta procura in atti, presso lo studio del quale sito in Napoli, alla
Piazza carità n. 32, elettivamente domicilia
APPELLATA
NONCHÉ
(c.f. ), Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con tempestivo atto di appello impugnava la sentenza n. 15369/2018, emessa Parte_1 dal Giudice di Pace di Napoli pubblicata in data 23.4.2018 e mai notificata.
Il predetto, nella qualità di proprietario del veicolo Fiat Panda, tg. ES608SS, agiva in giudizio in relazione al sinistro, asseritamente verificatosi in data 5.10.2014, alle ore 19:30 circa, in Pozzuoli
(NA), alla via San Gennaro, allorquando, secondo la ricostruzione attorea, l'autovettura Fiat
Panda, tg. CL141FY, di proprietà di e assicurato per la RCA presso la società Controparte_2
non avvedendosi di un improvviso rallentamento del traffico veicolare, Controparte_1
ometteva di rispettare la dovuta distanza di sicurezza ed andava a tamponare con il veicolo Fiat
Panda, tg. ES608SS, che lo precedeva. Per effetto dell'impatto, quest'ultimo veniva sospinto contro l'autoveicolo Fiat Panda, tg. EP435GP, che aveva appena arrestato la propria marcia riportando danni alla parte posteriore per l'urto diretto e danni alla parte anteriore per l'urto indiretto.
Censurava la gravata decisione per l'errata applicazione del disposto di cui agli artt. 2697 e 2054
c.c. sostenendo che il teste escusso aveva offerto elementi probatori a sostegno della dinamica del sinistro.
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al proprietario del veicolo Fiat Panda, tg. CL141FY, e per l'effetto condannarlo in solido con la al risarcimento dei danni subiti Controparte_1
dall'istante pari a € 3.548,00 oltre rivalutazione monetaria, interessi da lucro cessante, interessi legali, il tutto dalla data dell'evento al soddisfo, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione delle spese al procuratore dichiaratosi antistatario.
1.1.Si costituiva la quale, preliminarmente, eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. di cui nel merito, deduceva l'infondatezza; in via subordinata, chiedeva, ai sensi dell'art.2054 co2 c.c., di ridurre le richieste risarcitorie avverse, vinte le spese di lite.
2. Acquisito il fascicolo di primo grado, disposta la rinotifica nei confronti di , Controparte_2
disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni, subentrava questo giudice in data 15.07.2024
e la causa veniva rinviata all'odierna udienza del 06.06.2025 ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale è stata decisa ai sensi dell'ult.co. della disposizione richiamata con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
3. Il Tribunale osserva.
3.1. Va dichiarata la contumacia di che non si è costituito in giudizio sebbene Controparte_2
ritualmente intimato come da atto di appello notificato versato in atti.
3.2. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione del disposto di cui agli art.342 cpc e 348 bis c.p.c., sollevata da parte appellata.
Ed invero, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU 16
novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce
(ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L.
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris
instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità
dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità
dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967). Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex multis:Cass. 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n.
22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre
2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice;
d'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, parte appellata ha avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla sua comparsa di costituzione nella quale affronta criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
E' pertanto anche superabile la censura circa la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per avere, in tesi, omesso l'appellante di indicare le modifiche delle parti della sentenza oggetto di impugnativa;
sul punto, è dirimente considerare che l'atto di gravame è
sorretto da una adeguata e corretta impostazione, dato che risultano bene esplicitate le parti della decisione attinte dagli specifici motivi di gravame, opportunamente evidenziate tramite il richiamo testuale dei passaggi della motivazione censurati.
3.3. Venendo al merito, l'appello va rigettato.
L'appellante ha censurato la gravata decisione sostenendo che vi sarebbe stata un'erronea valutazione del complesso delle risultanze istruttorie ed in particolare della deposizione testimoniale.
Diversamente, dall'esame della sentenza appellata e dalla lettura dei verbali di udienza, emerge che il giudice di prime cure ha correttamente motivato la propria decisione, illustrando in modo dettagliato e punto per punto le circostanze che l'hanno portato a considerare non raggiunto l'onere della prova posto a carico di parte attrice.
Nel caso in esame, le dichiarazioni rese dal teste , come statuito dal giudice di Testimone_1
pace di Napoli, non rispondono ai criteri di particolare rigore richiesti per la prova della dinamica di un sinistro stradale. Il teste ha dichiarato: “ADR Ricordo che erano gli inizi di ottobre del 2014 verso le ore 19, 19:30
ed io mi trovavo a piedi in via Vecchia San Gennaro in Pozzuoli. ADR Preciso che ero in attesa
del sig. , mio amico. ADR Ricordo che mi trovavo sulla predetta strada, la quale è Parte_2
a senso unico ed in discesa;
il primo tratto di strada è abbastanza largo per poi restringersi dopo
un centinaio di metri con un tratto curvilineo a destra;
posso precisare che in prossimità del tratto
in curva spesso vi è un rallentamento di veicolo. ADR Ricordo, infatti, che in tale occasione il sig.
a bordo della sua vettura Fiat Panda di colore scuro rallentava proprio per la presenza di Pt_1
un incolonnamento di auto. ADR Nel momento in cui rallentava, la fiat Panda del sig. Pt_1
veniva tamponata da un veicolo, anch'esso un modello fiat Panda di colore chiaro, il cui
conducente procedeva a velocità abbastanza elevata- quest'ultima collideva con la parte anteriore
alla parte posteriore della fiat Panda del sig. . Quest'ultima, a sua volta, veniva sospinta Pt_1
contro il veicolo che lo precedeva, che ricordo essere anch'esso una fiat Panda di colore chiaro.
ADR Preciso che rispetto al punto di impatto di questi io mi trovavo ad una distanza di circa 7
metri sul margine della strada. ADR ricordo che i conducenti delle autovetture coinvolte si
spostarono per non intralciare il traffico constatarono il danno e scambiarono le necessarie
generalità. ADR Ricordo che la fiat Panda del sig. , dopo l'incidente, presentava evidenti Pt_1
danni al portellone posteriore, consistenti in ammaccature, e alla parte anteriore ma non saprei
precisare la tipologia di danni. ADR Ricordo che la Fiat Panda tamponante di colore chiaro era
assicurata se non ricordo male con la ADR Ricordo che la fiat Panda tamponante Controparte_1
era condotta da un uomo di mezza età, nel veicolo del sig. vi era lo stesso da solo, nell'altro Pt_1
veicolo vi era un uomo. ADR Riconosco i danni riportati dalla fiat Panda del sig. ritratti Pt_1
nei rilievi fotografici della produzione attorea. ADR Riconosco la vettura fiat Panda del sig.
[...]
ritratta nei rilievi fotografici della produzione convenuta ma non rilevo i danni. ADR Pt_1
null'altro so.”
Correttamente, il giudice di primo grado ha rilevato che “le dichiarazioni rese dall'unico teste
escusso sono generiche e appaiono anche poco verosimili. Il teste ha dichiarato di aver assistito
al sinistro perché si trovava a Pozzuoli alla via Vecchia San Gennaro, in attesa di un amico (l'attore); ha precisato che il sinistro si è verificato in prossimità di un tratto curvilineo e stretto,
a senso unico di marcia, che spesso costringe i veicoli a rallentare, come era accaduto all'attore
il giorno del sinistro, il quale appunto aveva rallentato la propria marcia per la presenza di un
incolonnamento di veicoli, venendo così tamponato dal veicolo che lo seguiva. Ebbene, il teste ha
precisato che rispetto al punto d'impatto dei veicoli egli si trovava ad una distanza di sette metri,
sul margine della strada: invero si dubita che egli avesse potuto avere una visuale completa e
nitida del teatro del sinistro, tenuto conto delle caratteristiche della strada – un tratto curvilineo
e stretto – e data l'ora naturalmente buia – le 19.30 del 5 ottobre. Oltretutto il teste non ha
precisato se ha osservato il sinistro dal punto d'inizio della curva o dal punto opposto. Il teste ha
riferito che dopo lo scontro i conducenti dei veicoli si spostavano per constatare i danni e
scambiarsi le proprie generalità: ma se la ristrettezza della strada a mala pena consentiva ai
veicoli di marciare, dov'era lo spazio per sostare i veicoli? Inoltre, il teste non era lì in attesa
dell'amico (l'attore)? Perché quest'ultimo non si era fermato, ma aveva continuato la sua marcia
e rallentato solo perché costrettovi dal traffico veicolare?”.
Per l'appellante, invece, la dichiarazione resa dal teste escusso ha confermato il verificarsi dell'evento.
Ebbene, ritiene il Tribunale che le valutazioni circa la dinamica del sinistro siano pienamente da condividere essendo le dichiarazioni rese dal teste estremamente generiche, nonché Tes_1
inattendibili.
Appare infatti evidente che non è chiaro il punto nel quale il teste si trovava e la visuale dalla quale avrebbe descritto il sinistro anche considerando le caratteristiche della strada (“…in prossimità di
un tratto curvilineo e stretto, a senso unico di marcia”) essendo pertanto rimasta incerta la visuale dalla quale egli ha descritto il sinistro, ribadendo che, correttamente osservato dal primo giudice,
erano le 19,30 del 5 ottobre, dunque non vi era di sicuro piena luce;
inoltre, non è chiaro il luogo ove i veicoli si sarebbero spostati dopo il sinistro e con quali modalità atteso che il teste nulla riferisce di preciso.
A fronte di tali lacune nella deposizione, non priva di rilievo è la circostanza dell'insussistenza di elementi di riscontro esterno alle dichiarazioni rese dal teste.
Per contro, occorre evidenziare, che dalla banca dati IVASS – prodotta dalla – Controparte_1
emerge che sia l'attore che il convenuto risultano coinvolti in numerosi sinistri, Controparte_2
nella specie, 35 ricorrenze per l'attore e 67 per il convenuto contumace (cfr. doc.in atti).
Con riferimento all'utilizzabilità di tali attestazioni, la giurisprudenza sia di legittimità sia di merito
(Cass. civ., Sez. III, 20.03.2017 n. 7068; Tribunale di Napoli, Sez. X, 20.05.2021 n. 4717), cui si ritiene di aderire - sebbene la stessa si sia pronunciata con riguardo alle attestazioni AN. relative alla sussistenza di copertura assicurativa, ma esprime una regola di giudizio del tutto sovrapponibile al caso di specie - riconosce valore presuntivo a tali attestazioni, evidenziando in tal senso come il Centro di Informazione Italiano, istituito presso l' dall'art. 154 del d.lgs. CP_4
209 del 2005, al fine di consentire ai danneggiati di reperire le informazioni relative alla copertura assicurativa dei veicoli danneggianti, attinga i propri dati di competenza dall'AN., secondo quanto previsto dal regolamento del 23.05.2006 n. 3. CP_4
Ebbene, tale valore presuntivo potrebbe essere superato da apposita prova contraria, prova che nel caso qui in esame non è stata fornita dall'appellante il quale rispetto a questa significativa allegazione, nulla ha dedotto.
In mancanza di prova contraria, pertanto, il rilevante numero di sinistri in cui risultano coinvolti sia l'appellante che il costituisce ulteriore elemento da valorizzare nel ritenere Controparte_2
non raggiunta una prova tranquillizzante circa l'an del sinistro stradale denunziato dal
[...]
. Pt_1
Per le ragioni esposte, assorbito ogni altro rilievo, l'appello va rigettato con conferma della sentenza gravata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, secondo lo scaglione tariffario di riferimento fino a € 5.200,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ed applicando i parametri minimi,
in ragione della non complessità delle questioni esaminate.
Nulla per le spese di lite tra l'appellante e stante la contumacia. Controparte_2 Sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando nella causa civile iscritta al n. 33278/2018 r.g.a.c., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 15369/2018 emessa dal
Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 23.4.2018, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) rigetta l'appello con conferma della sentenza gravata;
b) condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio che si liquidano in € 1.378,00 oltre rimborso per spese generali nella misura del
15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge;
c) nulla per le spese di lite tra l'appellante e l'appellato ; Controparte_2
d) dà atto della sussistenza del presupposto, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
Così deciso in Napoli il 06.06.2025
Il giudice
Dott.ssa Nunzia Tesone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 33278 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018,
avente ad OGGETTO: “Appello avverso sentenza del Giudice di Pace avente ad oggetto
risarcimento del danno per sinistro stradale”, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Curcio Parte_1 C.F._1
Massimo, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore ì in
Napoli alla via Diomede Carafa 26
APPELLANTE
E
(p. iva ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Giuseppe Ursone, giusta procura in atti, presso lo studio del quale sito in Napoli, alla
Piazza carità n. 32, elettivamente domicilia
APPELLATA
NONCHÉ
(c.f. ), Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con tempestivo atto di appello impugnava la sentenza n. 15369/2018, emessa Parte_1 dal Giudice di Pace di Napoli pubblicata in data 23.4.2018 e mai notificata.
Il predetto, nella qualità di proprietario del veicolo Fiat Panda, tg. ES608SS, agiva in giudizio in relazione al sinistro, asseritamente verificatosi in data 5.10.2014, alle ore 19:30 circa, in Pozzuoli
(NA), alla via San Gennaro, allorquando, secondo la ricostruzione attorea, l'autovettura Fiat
Panda, tg. CL141FY, di proprietà di e assicurato per la RCA presso la società Controparte_2
non avvedendosi di un improvviso rallentamento del traffico veicolare, Controparte_1
ometteva di rispettare la dovuta distanza di sicurezza ed andava a tamponare con il veicolo Fiat
Panda, tg. ES608SS, che lo precedeva. Per effetto dell'impatto, quest'ultimo veniva sospinto contro l'autoveicolo Fiat Panda, tg. EP435GP, che aveva appena arrestato la propria marcia riportando danni alla parte posteriore per l'urto diretto e danni alla parte anteriore per l'urto indiretto.
Censurava la gravata decisione per l'errata applicazione del disposto di cui agli artt. 2697 e 2054
c.c. sostenendo che il teste escusso aveva offerto elementi probatori a sostegno della dinamica del sinistro.
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al proprietario del veicolo Fiat Panda, tg. CL141FY, e per l'effetto condannarlo in solido con la al risarcimento dei danni subiti Controparte_1
dall'istante pari a € 3.548,00 oltre rivalutazione monetaria, interessi da lucro cessante, interessi legali, il tutto dalla data dell'evento al soddisfo, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione delle spese al procuratore dichiaratosi antistatario.
1.1.Si costituiva la quale, preliminarmente, eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. di cui nel merito, deduceva l'infondatezza; in via subordinata, chiedeva, ai sensi dell'art.2054 co2 c.c., di ridurre le richieste risarcitorie avverse, vinte le spese di lite.
2. Acquisito il fascicolo di primo grado, disposta la rinotifica nei confronti di , Controparte_2
disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni, subentrava questo giudice in data 15.07.2024
e la causa veniva rinviata all'odierna udienza del 06.06.2025 ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale è stata decisa ai sensi dell'ult.co. della disposizione richiamata con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
3. Il Tribunale osserva.
3.1. Va dichiarata la contumacia di che non si è costituito in giudizio sebbene Controparte_2
ritualmente intimato come da atto di appello notificato versato in atti.
3.2. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione del disposto di cui agli art.342 cpc e 348 bis c.p.c., sollevata da parte appellata.
Ed invero, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU 16
novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce
(ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L.
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris
instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità
dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità
dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967). Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex multis:Cass. 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n.
22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre
2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice;
d'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, parte appellata ha avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla sua comparsa di costituzione nella quale affronta criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
E' pertanto anche superabile la censura circa la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per avere, in tesi, omesso l'appellante di indicare le modifiche delle parti della sentenza oggetto di impugnativa;
sul punto, è dirimente considerare che l'atto di gravame è
sorretto da una adeguata e corretta impostazione, dato che risultano bene esplicitate le parti della decisione attinte dagli specifici motivi di gravame, opportunamente evidenziate tramite il richiamo testuale dei passaggi della motivazione censurati.
3.3. Venendo al merito, l'appello va rigettato.
L'appellante ha censurato la gravata decisione sostenendo che vi sarebbe stata un'erronea valutazione del complesso delle risultanze istruttorie ed in particolare della deposizione testimoniale.
Diversamente, dall'esame della sentenza appellata e dalla lettura dei verbali di udienza, emerge che il giudice di prime cure ha correttamente motivato la propria decisione, illustrando in modo dettagliato e punto per punto le circostanze che l'hanno portato a considerare non raggiunto l'onere della prova posto a carico di parte attrice.
Nel caso in esame, le dichiarazioni rese dal teste , come statuito dal giudice di Testimone_1
pace di Napoli, non rispondono ai criteri di particolare rigore richiesti per la prova della dinamica di un sinistro stradale. Il teste ha dichiarato: “ADR Ricordo che erano gli inizi di ottobre del 2014 verso le ore 19, 19:30
ed io mi trovavo a piedi in via Vecchia San Gennaro in Pozzuoli. ADR Preciso che ero in attesa
del sig. , mio amico. ADR Ricordo che mi trovavo sulla predetta strada, la quale è Parte_2
a senso unico ed in discesa;
il primo tratto di strada è abbastanza largo per poi restringersi dopo
un centinaio di metri con un tratto curvilineo a destra;
posso precisare che in prossimità del tratto
in curva spesso vi è un rallentamento di veicolo. ADR Ricordo, infatti, che in tale occasione il sig.
a bordo della sua vettura Fiat Panda di colore scuro rallentava proprio per la presenza di Pt_1
un incolonnamento di auto. ADR Nel momento in cui rallentava, la fiat Panda del sig. Pt_1
veniva tamponata da un veicolo, anch'esso un modello fiat Panda di colore chiaro, il cui
conducente procedeva a velocità abbastanza elevata- quest'ultima collideva con la parte anteriore
alla parte posteriore della fiat Panda del sig. . Quest'ultima, a sua volta, veniva sospinta Pt_1
contro il veicolo che lo precedeva, che ricordo essere anch'esso una fiat Panda di colore chiaro.
ADR Preciso che rispetto al punto di impatto di questi io mi trovavo ad una distanza di circa 7
metri sul margine della strada. ADR ricordo che i conducenti delle autovetture coinvolte si
spostarono per non intralciare il traffico constatarono il danno e scambiarono le necessarie
generalità. ADR Ricordo che la fiat Panda del sig. , dopo l'incidente, presentava evidenti Pt_1
danni al portellone posteriore, consistenti in ammaccature, e alla parte anteriore ma non saprei
precisare la tipologia di danni. ADR Ricordo che la Fiat Panda tamponante di colore chiaro era
assicurata se non ricordo male con la ADR Ricordo che la fiat Panda tamponante Controparte_1
era condotta da un uomo di mezza età, nel veicolo del sig. vi era lo stesso da solo, nell'altro Pt_1
veicolo vi era un uomo. ADR Riconosco i danni riportati dalla fiat Panda del sig. ritratti Pt_1
nei rilievi fotografici della produzione attorea. ADR Riconosco la vettura fiat Panda del sig.
[...]
ritratta nei rilievi fotografici della produzione convenuta ma non rilevo i danni. ADR Pt_1
null'altro so.”
Correttamente, il giudice di primo grado ha rilevato che “le dichiarazioni rese dall'unico teste
escusso sono generiche e appaiono anche poco verosimili. Il teste ha dichiarato di aver assistito
al sinistro perché si trovava a Pozzuoli alla via Vecchia San Gennaro, in attesa di un amico (l'attore); ha precisato che il sinistro si è verificato in prossimità di un tratto curvilineo e stretto,
a senso unico di marcia, che spesso costringe i veicoli a rallentare, come era accaduto all'attore
il giorno del sinistro, il quale appunto aveva rallentato la propria marcia per la presenza di un
incolonnamento di veicoli, venendo così tamponato dal veicolo che lo seguiva. Ebbene, il teste ha
precisato che rispetto al punto d'impatto dei veicoli egli si trovava ad una distanza di sette metri,
sul margine della strada: invero si dubita che egli avesse potuto avere una visuale completa e
nitida del teatro del sinistro, tenuto conto delle caratteristiche della strada – un tratto curvilineo
e stretto – e data l'ora naturalmente buia – le 19.30 del 5 ottobre. Oltretutto il teste non ha
precisato se ha osservato il sinistro dal punto d'inizio della curva o dal punto opposto. Il teste ha
riferito che dopo lo scontro i conducenti dei veicoli si spostavano per constatare i danni e
scambiarsi le proprie generalità: ma se la ristrettezza della strada a mala pena consentiva ai
veicoli di marciare, dov'era lo spazio per sostare i veicoli? Inoltre, il teste non era lì in attesa
dell'amico (l'attore)? Perché quest'ultimo non si era fermato, ma aveva continuato la sua marcia
e rallentato solo perché costrettovi dal traffico veicolare?”.
Per l'appellante, invece, la dichiarazione resa dal teste escusso ha confermato il verificarsi dell'evento.
Ebbene, ritiene il Tribunale che le valutazioni circa la dinamica del sinistro siano pienamente da condividere essendo le dichiarazioni rese dal teste estremamente generiche, nonché Tes_1
inattendibili.
Appare infatti evidente che non è chiaro il punto nel quale il teste si trovava e la visuale dalla quale avrebbe descritto il sinistro anche considerando le caratteristiche della strada (“…in prossimità di
un tratto curvilineo e stretto, a senso unico di marcia”) essendo pertanto rimasta incerta la visuale dalla quale egli ha descritto il sinistro, ribadendo che, correttamente osservato dal primo giudice,
erano le 19,30 del 5 ottobre, dunque non vi era di sicuro piena luce;
inoltre, non è chiaro il luogo ove i veicoli si sarebbero spostati dopo il sinistro e con quali modalità atteso che il teste nulla riferisce di preciso.
A fronte di tali lacune nella deposizione, non priva di rilievo è la circostanza dell'insussistenza di elementi di riscontro esterno alle dichiarazioni rese dal teste.
Per contro, occorre evidenziare, che dalla banca dati IVASS – prodotta dalla – Controparte_1
emerge che sia l'attore che il convenuto risultano coinvolti in numerosi sinistri, Controparte_2
nella specie, 35 ricorrenze per l'attore e 67 per il convenuto contumace (cfr. doc.in atti).
Con riferimento all'utilizzabilità di tali attestazioni, la giurisprudenza sia di legittimità sia di merito
(Cass. civ., Sez. III, 20.03.2017 n. 7068; Tribunale di Napoli, Sez. X, 20.05.2021 n. 4717), cui si ritiene di aderire - sebbene la stessa si sia pronunciata con riguardo alle attestazioni AN. relative alla sussistenza di copertura assicurativa, ma esprime una regola di giudizio del tutto sovrapponibile al caso di specie - riconosce valore presuntivo a tali attestazioni, evidenziando in tal senso come il Centro di Informazione Italiano, istituito presso l' dall'art. 154 del d.lgs. CP_4
209 del 2005, al fine di consentire ai danneggiati di reperire le informazioni relative alla copertura assicurativa dei veicoli danneggianti, attinga i propri dati di competenza dall'AN., secondo quanto previsto dal regolamento del 23.05.2006 n. 3. CP_4
Ebbene, tale valore presuntivo potrebbe essere superato da apposita prova contraria, prova che nel caso qui in esame non è stata fornita dall'appellante il quale rispetto a questa significativa allegazione, nulla ha dedotto.
In mancanza di prova contraria, pertanto, il rilevante numero di sinistri in cui risultano coinvolti sia l'appellante che il costituisce ulteriore elemento da valorizzare nel ritenere Controparte_2
non raggiunta una prova tranquillizzante circa l'an del sinistro stradale denunziato dal
[...]
. Pt_1
Per le ragioni esposte, assorbito ogni altro rilievo, l'appello va rigettato con conferma della sentenza gravata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, secondo lo scaglione tariffario di riferimento fino a € 5.200,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ed applicando i parametri minimi,
in ragione della non complessità delle questioni esaminate.
Nulla per le spese di lite tra l'appellante e stante la contumacia. Controparte_2 Sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando nella causa civile iscritta al n. 33278/2018 r.g.a.c., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 15369/2018 emessa dal
Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 23.4.2018, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) rigetta l'appello con conferma della sentenza gravata;
b) condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio che si liquidano in € 1.378,00 oltre rimborso per spese generali nella misura del
15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge;
c) nulla per le spese di lite tra l'appellante e l'appellato ; Controparte_2
d) dà atto della sussistenza del presupposto, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
Così deciso in Napoli il 06.06.2025
Il giudice
Dott.ssa Nunzia Tesone