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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10302 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
n. 435/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 435/2024 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 dott. , giusta procura speciale del 22.06.2026 rep. n. 180134, racc. n. 12348, Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Palo;
pec: Email_1
-Appellante-
CONTRO
CP_1
-Appellato contumace–
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_2 P.IVA_2
- Appellato contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 957/2023 del Giudice di Pace di Procida, depositata in data
07.12.2023
Conclusioni: come da verbali di udienza.
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 21.12.2022, conveniva innanzi all'Ufficio del Giudice CP_1 di Pace di Procida l' e il affermando di essere a Controparte_3 Controparte_2 conoscenza di una propria posizione debitoria derivante dalla cartella n. 07120150142541268 000, avente ad oggetto contravvenzioni al CdS e notificata in data 29.03.2016. Dunque, dichiarava di proporre opposizione avverso gli atti che risultavano notificati, al fine di ottenere l'accertamento negativo del credito.
L'attore, quindi, deduceva preliminarmente la sussistenza dell'interesse ad agire, sul presupposto che non trovasse applicazione quanto disposto in materia di estratto di ruolo, affermando che ciò che veniva impugnato erano “gli atti che risultano notificati, che l'estratto indica nel suo contenuto”. Inoltre, rilevava che le infrazioni al Codice della Strada non erano state precedute da alcuna notifica dei verbali di contravvenzione e che, in ogni caso, era decorso il termine di prescrizione quinquennale, stante anche la mancanza di atti interruttivi.
Dunque, chiedeva di accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto, di annullare il titolo e/o i titoli esecutivi indicati in domanda, dichiarando non fondato il diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
L si costituiva e, contestando quanto dedotto dalla controparte, Parte_1 eccepiva l'incompetenza territoriale del Giudice adito, l'inammissibilità della domanda proposta per carenza di interesse ad agire alla luce di quanto disposto dal novellato art. 12 comma 4 bis del D.P.R. n.
602 del 1973, pienamente applicabile al caso di specie, e il mancato decorso del termine prescrizionale, vista la regolare notifica della cartella e degli atti successivi (intimazione di pagamento e preavviso di fermo).
Domandava, quindi, di dichiarare il difetto di competenza per territorio del Giudice adito in favore del
Giudice di Pace di o, in ogni caso, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, CP_2 confermando la piena esigibilità della pretesa creditoria, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Il Giudice di Pace di Procida, con sentenza n. 957/2023, depositata in data 07.12.2023, accoglieva l'opposizione, disponendo l'annullamento della cartella impugnata e condannando le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, l' proponeva appello, lamentando l'erroneità Parte_1
pagina 2 di 5 della decisione. In particolare, eccepiva l'erronea statuizione in merito alla propria competenza operata dal Giudice di prime cure, che avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di competenza in favore del
Giudice di Pace di la mancata dichiarazione di inammissibilità della domanda per carenza di CP_2 interesse, in virtù del novellato art. 12 comma 4 bis del D.P.R. n. 602 del 1973 e della sentenza delle
Sezioni Unite n. 26286/2022.
Ancora, deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del D.LGS.150/2011, con conseguente inammissibilità dell'opposizione per decadenza, essendo state le cartelle opposte oltre il termine previsto, il mancato decorso del termine prescrizionale e l'ingiusta condanna alle spese.
Pertanto, chiedeva, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, di accogliere l'appello e, per l'effetto, di riformare la sentenza gravata, dichiarando il difetto di competenza territoriale del Giudice adito in favore del Giudice di pace di o, comunque, CP_2
l'inammissibilità o infondatezza della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Ritualmente citati, e il rimanevano contumaci. CP_1 Controparte_2
All'udienza del 16.10.2025 la causa veniva riservata in decisione senza concessione di termini.
*****
1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e del CP_1 Controparte_2
2. Sempre in via preliminare, va osservato che la domanda presentata in primo grado va qualificata in termini di opposizione all'estratto di ruolo, stante la mancanza di qualsivoglia specifico atto impositivo pregiudizievole, dedotto dall'opponente, e avuto riguardo al tenore in concreto, e non solo formale o nominalistico, dell'atto introduttivo e dell'oggetto stesso della domanda.
3. Tanto premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento sotto il profilo dell'inammissibilità dell'azione esperita da per le ragioni che seguono. CP_1
In particolare, poiché il giudizio di primo grado ha avuto origine, come detto, dall'impugnazione di un estratto di ruolo, si impone che la questione dell'ammissibilità di un'azione siffatta, sotto il profilo della presenza dell'interesse ad agire in tali casi, venga delibata in via preliminare, rispetto ad ogni ulteriore questione, in quanto potenzialmente assorbente.
Premettendo che la questione è stata a lungo oggetto di dibattito, facendo registrare posizioni contrastanti, sul punto, ritiene questo Giudice, che, relativamente alla sussistenza dell'interesse ad agire, rilievo centrale assuma la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre pagina 3 di 5 2021 n. 146 c.d., Decreto Fiscale, convertito dalla l. 215/2021, con cui è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultimo, in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) e recentemente modificato, recita “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Dunque, i casi in cui il comma in esame ammette una diretta impugnazione si caratterizzano dalla presenza di un pregiudizio tale da far emergere la necessità di una tutela indifferibile. In ogni caso, di grande rilievo risulta il carattere generale della norma, che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/73 e, quindi, sia quelli di natura tributaria che quelli di natura c.d. extra – tributaria, tra cui i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada.
Ciò posto, la disposizione succitata del comma 4 bis all'art. 12 del D.P. R. n. 602/73 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore, in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre del 2022: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'articolo 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione convertito dalla legge del 17 dicembre 2021 n. 215, col quale novellando l'art. 12 del D.
P. R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U. n. 26283 pagina 4 di 5 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione comporta, in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata innanzi al giudice di prime cure dall'odierna parte appellata non CP_1 rilevandosi alcun pregiudizio derivato dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
L'accertamento della carenza di tale condizione dell'azione determina l'accoglimento dell'appello ed esime dall'esame delle ulteriori questioni sollevate, che si stimano assorbite.
4. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Parte_1
957/2023 del Giudice di Pace di Procida, depositata in data 07.12.2023, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. 255/2023, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di e del CP_1 Controparte_2
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da avverso l'estratto di ruolo e la CP_1 cartella di pagamento n. 07120150142541268 000;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_1 Controparte_4
, che si liquidano in € 300,00 per compensi professionali del procuratore del primo
[...] grado di giudizio ed € 462,00 per compensi professionali del procuratore del secondo grado di giudizio, oltre rimborso spese generali a 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, il 10.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 435/2024 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 dott. , giusta procura speciale del 22.06.2026 rep. n. 180134, racc. n. 12348, Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Palo;
pec: Email_1
-Appellante-
CONTRO
CP_1
-Appellato contumace–
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_2 P.IVA_2
- Appellato contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 957/2023 del Giudice di Pace di Procida, depositata in data
07.12.2023
Conclusioni: come da verbali di udienza.
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 21.12.2022, conveniva innanzi all'Ufficio del Giudice CP_1 di Pace di Procida l' e il affermando di essere a Controparte_3 Controparte_2 conoscenza di una propria posizione debitoria derivante dalla cartella n. 07120150142541268 000, avente ad oggetto contravvenzioni al CdS e notificata in data 29.03.2016. Dunque, dichiarava di proporre opposizione avverso gli atti che risultavano notificati, al fine di ottenere l'accertamento negativo del credito.
L'attore, quindi, deduceva preliminarmente la sussistenza dell'interesse ad agire, sul presupposto che non trovasse applicazione quanto disposto in materia di estratto di ruolo, affermando che ciò che veniva impugnato erano “gli atti che risultano notificati, che l'estratto indica nel suo contenuto”. Inoltre, rilevava che le infrazioni al Codice della Strada non erano state precedute da alcuna notifica dei verbali di contravvenzione e che, in ogni caso, era decorso il termine di prescrizione quinquennale, stante anche la mancanza di atti interruttivi.
Dunque, chiedeva di accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto, di annullare il titolo e/o i titoli esecutivi indicati in domanda, dichiarando non fondato il diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
L si costituiva e, contestando quanto dedotto dalla controparte, Parte_1 eccepiva l'incompetenza territoriale del Giudice adito, l'inammissibilità della domanda proposta per carenza di interesse ad agire alla luce di quanto disposto dal novellato art. 12 comma 4 bis del D.P.R. n.
602 del 1973, pienamente applicabile al caso di specie, e il mancato decorso del termine prescrizionale, vista la regolare notifica della cartella e degli atti successivi (intimazione di pagamento e preavviso di fermo).
Domandava, quindi, di dichiarare il difetto di competenza per territorio del Giudice adito in favore del
Giudice di Pace di o, in ogni caso, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, CP_2 confermando la piena esigibilità della pretesa creditoria, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Il Giudice di Pace di Procida, con sentenza n. 957/2023, depositata in data 07.12.2023, accoglieva l'opposizione, disponendo l'annullamento della cartella impugnata e condannando le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, l' proponeva appello, lamentando l'erroneità Parte_1
pagina 2 di 5 della decisione. In particolare, eccepiva l'erronea statuizione in merito alla propria competenza operata dal Giudice di prime cure, che avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di competenza in favore del
Giudice di Pace di la mancata dichiarazione di inammissibilità della domanda per carenza di CP_2 interesse, in virtù del novellato art. 12 comma 4 bis del D.P.R. n. 602 del 1973 e della sentenza delle
Sezioni Unite n. 26286/2022.
Ancora, deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del D.LGS.150/2011, con conseguente inammissibilità dell'opposizione per decadenza, essendo state le cartelle opposte oltre il termine previsto, il mancato decorso del termine prescrizionale e l'ingiusta condanna alle spese.
Pertanto, chiedeva, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, di accogliere l'appello e, per l'effetto, di riformare la sentenza gravata, dichiarando il difetto di competenza territoriale del Giudice adito in favore del Giudice di pace di o, comunque, CP_2
l'inammissibilità o infondatezza della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Ritualmente citati, e il rimanevano contumaci. CP_1 Controparte_2
All'udienza del 16.10.2025 la causa veniva riservata in decisione senza concessione di termini.
*****
1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e del CP_1 Controparte_2
2. Sempre in via preliminare, va osservato che la domanda presentata in primo grado va qualificata in termini di opposizione all'estratto di ruolo, stante la mancanza di qualsivoglia specifico atto impositivo pregiudizievole, dedotto dall'opponente, e avuto riguardo al tenore in concreto, e non solo formale o nominalistico, dell'atto introduttivo e dell'oggetto stesso della domanda.
3. Tanto premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento sotto il profilo dell'inammissibilità dell'azione esperita da per le ragioni che seguono. CP_1
In particolare, poiché il giudizio di primo grado ha avuto origine, come detto, dall'impugnazione di un estratto di ruolo, si impone che la questione dell'ammissibilità di un'azione siffatta, sotto il profilo della presenza dell'interesse ad agire in tali casi, venga delibata in via preliminare, rispetto ad ogni ulteriore questione, in quanto potenzialmente assorbente.
Premettendo che la questione è stata a lungo oggetto di dibattito, facendo registrare posizioni contrastanti, sul punto, ritiene questo Giudice, che, relativamente alla sussistenza dell'interesse ad agire, rilievo centrale assuma la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre pagina 3 di 5 2021 n. 146 c.d., Decreto Fiscale, convertito dalla l. 215/2021, con cui è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultimo, in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) e recentemente modificato, recita “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Dunque, i casi in cui il comma in esame ammette una diretta impugnazione si caratterizzano dalla presenza di un pregiudizio tale da far emergere la necessità di una tutela indifferibile. In ogni caso, di grande rilievo risulta il carattere generale della norma, che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/73 e, quindi, sia quelli di natura tributaria che quelli di natura c.d. extra – tributaria, tra cui i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada.
Ciò posto, la disposizione succitata del comma 4 bis all'art. 12 del D.P. R. n. 602/73 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore, in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre del 2022: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'articolo 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione convertito dalla legge del 17 dicembre 2021 n. 215, col quale novellando l'art. 12 del D.
P. R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U. n. 26283 pagina 4 di 5 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione comporta, in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata innanzi al giudice di prime cure dall'odierna parte appellata non CP_1 rilevandosi alcun pregiudizio derivato dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
L'accertamento della carenza di tale condizione dell'azione determina l'accoglimento dell'appello ed esime dall'esame delle ulteriori questioni sollevate, che si stimano assorbite.
4. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Parte_1
957/2023 del Giudice di Pace di Procida, depositata in data 07.12.2023, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. 255/2023, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di e del CP_1 Controparte_2
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da avverso l'estratto di ruolo e la CP_1 cartella di pagamento n. 07120150142541268 000;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_1 Controparte_4
, che si liquidano in € 300,00 per compensi professionali del procuratore del primo
[...] grado di giudizio ed € 462,00 per compensi professionali del procuratore del secondo grado di giudizio, oltre rimborso spese generali a 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, il 10.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
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