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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 5579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5579 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 9765/25 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa RA LA MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 1 agosto 2025
da
Parte_1
in persona della procuratrice speciale dott.ssa rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Carlo Majer del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, Via Brisa n. 3, come da procura da intendersi apposta in calce al ricorso ricorrente in opposizione contro
CP_1
Rappresentato e difeso - giusta procura alle liti posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo dagli avvocati Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo, elettivamente domiciliato in Milano, al Corso Italia n° 8, presso lo Studio del Prof Avv. Franco Scarpelli
Convenuto in opposizione
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 1 agosto 2025, la società ha proposto opposizione al Pt_1 decreto ingiuntivo n. 1706/2025 del 26-30 giugno 2025 notificato in data 9 luglio 2025 unitamente all'atto di precetto ed avente ad oggetto il pagamento della retribuzione di maggio 2025 vantata dal sig. CP_1
Chiede, quindi, accogliersi le conclusioni di seguito riportate:
“in via principale, revocare il decreto ingiuntivo n. 1706/2025 e rigettare la domanda proposta dal sig. con il ricorso monitorio;
CP_1
- in via subordinata, revocare il decreto ingiuntivo n. 1706/2025 e accogliere la domanda di condanna proposta dal sig. con il ricorso monitorio nei limiti CP_1 di lordi euro 2.020,13; - condannare il sig. a restituire a CP_1 Parte_1 in tutto o in parte, quanto dalla medesima pagato in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1706/2025 oltre interessi e rivalutazione;
- condannare il sig. al pagamento delle spese di lite”. CP_1
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Tentata e fallita la conciliazione, la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di incombenti istruttori.
All'udienza del 15 dicembre 2025, si svolgeva la discussione. All'esito, il giudice pronunciava la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ripropone al giudicante questioni di diritto che sono già state scrutinate da altro giudice di questo ufficio che ha provveduto su di un'opposizione proposta dalla medesima società sempre contro il sig. avente per oggetto altro CP_1 decreto ingiuntivo emesso su richiesto del predetto per diverse mensilità.
Condividendone le ragioni argomentative e le conclusioni alle quali la sentenza è giunta, la pronuncia viene fatta propria ed, a tal fine anche ai sensi dell'art. 118, terzo comma disp. Att. C.p.c., qui trascritta (sent. n. 3668/25 Tribunale di Milano, dott.ssa Saioni):
“…..valutandosi non necessario attendere l'esito del procedimento pendente avanti alla Corte d'Appello di Napoli avverso la sentenza di primo grado n. 7250/2024.
Si rammenta che detta pronuncia non solo ha stabilito “che tra i ricorrenti e Pt_1 si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
[...] dall'1.1.2013”, ma ha anche ordinato “alla resistente il ripristino della funzionalità dei rapporti di lavoro”.
Dunque, la sentenza azionata dal sig. in sede monitoria, ha espressamente CP_1 ordinato a il ripristino del rapporto di lavoro, con efficacia immediatamente Pt_1 esecutiva.
Rispetto a tale evidenza, non vi è ragione per attendere il passaggio in giudicato della sentenza stessa.
In senso conforme, si è più volte espresso questo stesso Tribunale, nell'ambito di ampio contenzioso intervenuto nei confronti di altra società ma relativamente a fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente.
Si è infatti ripetutamente osservato che 'il dispositivo della sentenza accerta il diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro con (OMISSIS) s.p.a. e si completa con il diritto degli opposti, con corrispondente obbligo della società, al ripristino funzionale del rapporto medesimo (“con conseguente diritto al ripristino funzionale dello stesso, con ogni conseguenza giuridica ed economica”).'.
Anche in quel caso, la sentenza relativa all'an non era ancora passata in giudicato (doc. 2 . CP_1 L'opponente invoca, poi, a supporto delle sue difese, un pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 4059/2010), secondo il quale le sentenze di accertamento non avrebbero efficacia prima del loro passaggio in giudicato.
Tale pronuncia riguarda però il diverso e peculiare caso di sentenza costitutiva degli effetti del contratto non concluso ex art. 2932 cod. civ., norma pacificamente inapplicabile al diverso caso di ripristino del rapporto di lavoro il quale, concretamente, non può che realizzarsi con la fattiva collaborazione del datore di lavoro, trattandosi di obbligo incoercibile.
In particolare, nel diritto del lavoro, la disposizione di cui all'art. 2932 c.c., diretta a dare esecuzione in forma specifica all'obbligo di contrarre, è applicabile solo ove la fonte dell'obbligo consenta di determinare completamente tutti gli elementi del contratto, anche nei dettagli, in modo che sia possibile iniziarne l'esecuzione senza che le parti debbano esprimere ulteriori dichiarazioni dirette a precisarne l'oggetto o il contenuto, elementi tra i quali sono comprese soprattutto le mansioni.
Nel ribadire tale concetto, la Corte di Cassazione (cfr., tra le tante, sent. n. 12516/2003), ha precisato che, mancando gli elementi del contratto e allorché l'obbligo del datore di lavoro rimanga inadempiuto, il lavoratore non può esperire il rimedio dell'esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c.
L'opponente contesta poi l'idoneità della messa in mora del sig. a fondare il CP_1 diritto alla richiesta delle retribuzioni per l'intero periodo (novembre 2024/gennaio 2025), poiché la stessa messa in mora risalirebbe al 20 gennaio 2025 e, dunque, la retribuzione sarebbe dovuta solo per il periodo 20/31 gennaio 2025.
Si osserva al riguardo che il sig. precedentemente alla sentenza n. 7250/2024, CP_1 aveva già diffidato , con raccomandata del 10 giugno 2022 (doc. 4 del Pt_1 fascicolo monitorio).
Stando a , tale comunicazione non avrebbe rilevanza, poiché precedente Pt_1 all'instaurazione del giudizio e, comunque, non contenente alcuna messa in mora.
Entrambi i rilievi non sono meritevoli di accoglimento.
Si osserva che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31612 depositata il 9 dicembre 2024, ha espressamente osservato che “l'obbligo retributivo del datore effettivo decorre dalla c.d. messa in mora (recte, dall'intimazione a ricevere la prestazione), la quale non dev'essere necessariamente successiva alla pronunzia dichiarativa della fittizietà dell'interposizione, perché nullità dell'interposizione e messa in mora sono elementi costitutivi del predetto obbligo, ma non sono richiesti secondo una rigida e predeterminata sequenza temporale” (ma cfr. anche Cass. 17 luglio 2024 n. 19042).
Peraltro, appare innegabile che lo stesso ricorso introduttivo del giudizio che ha portato alla declaratoria di interposizione illecita di manodopera costituisce, esso stesso, atto di messa in mora, ovviamente precedente rispetto alla maturazione delle retribuzioni richieste (cfr. ancora, Cass. 17 luglio 2024 n. 19042).
Si evidenzia poi quanto osservato sempre dalla Corte di Cassazione con le ordinanze nn. 22041/23 e 14051/2024: “In primo luogo la costituzione in mora del creditore prestazione lavorativa (nella specie interponente) consiste nell'intimazione di ricevere tale prestazione (e non nella richiesta di adempimento, tipica invece della mora debendi). Tale atto ben può intervenire anche prima del giudizio con cui si chieda l'accertamento dell'illecita interposizione di manodopera.
Qualora nel ricorso introduttivo del giudizio il lavoratore chieda non solo il predetto accertamento, ma pure la condanna dell'effettivo datore di lavoro al ripristino del rapporto di lavoro e alla sua riammissione in servizio, in quell'atto è naturalmente sussistente anche una costituzione in mora del convenuto (creditore della prestazione lavorativa), che – per il meccanismo descritto da questa Corte a sezioni unite nella nota sentenza n. 2990/2018 – è idonea a far decorrere l'obbligo retributivo a carico del convenuto medesimo, sia pure dalla sentenza che accerti quell'interposizione illecita.
Ne consegue che nessun ulteriore atto di costituzione in mora sarà necessario (in termini già Cass. ord. n. 22041/2023).
In senso contrario non si pone altra pronunzia di questa Corte (Cass. n. 5788/2023): in quel caso si trattava di pretesa relativa al periodo anteriore alla sentenza, quindi di natura risarcitoria, e la lavoratrice non aveva compiuto alcuna costituzione in mora, se non dopo la sentenza che aveva accertato l'illegittimità della cessione d'azienda, dunque irrilevante ai fini risarcitori per il periodo pregresso.”.
Inoltre, ancora secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 9965/2012):
“…"Reintegrare" significa "restituire in integro": cioè, riportare nella condizione di pienezza del diritto leso, comprensiva di tutti i profili, tanto economici che non economici…Pertanto, ottemperare all'ordine di "reintegrazione nel posto di lavoro" significa ripristinare il rapporto di lavoro nella sua pienezza, consentendo l'esercizio dell'attività lavorativa.”.
Da quanto precede, deriva che la precedenza della messa in mora, rispetto alla sentenza, non ne frustra l'efficacia.
Quanto, poi, alla formula sacramentale che l'opponente riterrebbe necessaria per conferire alla messa in mora detto valore, di intimazione a ricevere la prestazione, si osserva che un tale formalismo non è previsto da alcuna norma di diritto positivo, né ne è fatta menzione in alcun precedente giurisprudenziale noto.
In ogni caso, il tenore testuale della nota in oggetto (doc. 4 fascicolo monitorio , CP_1 non può lasciare adito a dubbi circa il fatto che, a mezzo della stessa, il sig. CP_1 medesimo abbia, già nel giugno del 2022, effettivamente costituito in mora la società, odierna opponente, ovviamente offrendo la propria prestazione lavorativa: “...chiedo la costituzione in capo alla già a far data dal 01.01.2013, di un Parte_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la medesima qualifica ed inquadramento rivestiti presso l'interposto e con ogni conseguenza giuridica ed economica”.
Appare infatti evidente come, a prescindere da formule “sacramentali”, il lavoratore abbia richiesto il riconoscimento di un rapporto di lavoro, rivendicando il diritto al ripristino funzionale, con ogni conseguenza giuridica ed economica, ossia, come evidente, con la riattivazione del relativo sinallagma: prestazioni di lavoro a fronte di retribuzione.
La nota in commento appare, dunque, connotata dagli elementi minimi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per costituire validamente in mora il datore di lavoro effettivo.
In subordine, chiede che i decreti ingiuntivi opposti siano revocati e che la Pt_1 somma richiesta sia decurtata di 10/12 della tredicesima 2024, la quale potrebbe al più essere riconosciuta per soli 2/12.
Anche tale richiesta va disattesa, come peraltro già deciso da questo Tribunale nell'ambito di altro contenzioso (sovrapponibile al presente).
In particolare, con sentenza n. 2497/2021, pubblicata il 04/11/2021 (doc. 3), questa Sezione ha osservato 'Per quanto concerne il quantum, la società opponente deduce l'infondatezza della richiesta della intera tredicesima mensilità relativa al 2020, in quanto il lavoratore ha espressamente rivendicato emolumenti retributivi relativi al periodo da giugno 2020 a febbraio 2021.
Anche tale obiezione risulta priva di pregio. Infatti, non risulta, e non viene dedotto dalla convenuta, che la lavoratrice abbia già richiesto il pagamento della tredicesima mensilità relativa al 2020” (est. dott.ssa . Per_1
La difesa dell'opponente avrebbe quindi avuto senso se accompagnata dalla deduzione (e dalla relativa evidenza) che i restanti 10/12 di tredicesima fossero stati già precedentemente richiesti (e magari anche corrisposti) dal sig. cosa che, CP_1 all'evidenza, non è.
Sempre in subordine, parte opponente chiede che il decreto ingiuntivo opposto sia revocato e che la domanda del sig. sia limitata, considerando la retribuzione CP_1 dovuta sulla base retributiva di € 2.020,13.
Ciò in ragione del fatto che l'importo richiesto e ottenuto con il decreto ingiuntivo opposto, calcolato sull'importo dello stipendio lordo da ultimo percepito dal sig. CP_1 presso AN, comprenderebbe anche gli scatti di anzianità (per € 159,80) ed il superminimo assorbibile (per € 174,57), voci che, secondo l'opponente, andrebbero espunte poiché riconosciute dallo pseudo datore di lavoro (AN).
Ora, posto che € 2.371,11- € 159,80 - € 174,57 restituisce il valore di € 2.046,74 e non di € 2.020,13 (il che rende non chiari i criteri di calcolo utilizzati dall'opponente), si osserva che entrambe le voci (scatti di anzianità e superminimo) non sono stati riconosciuti al sig. dalla interposta AN, bensì proprio dall'interponente CP_1
. Pt_1
Al riguardo, si richiama la busta paga emessa da prima della cessione del Pt_1 ramo di azienda comprendente la posizione del sig. a (doc. 4 merito CP_1 CP_2
, dalla quale si evince che il lavoratore, già in , godeva sia della voce CP_1 Pt_1 retributiva relativa agli scatti di anzianità (all'epoca per € 106,14), sia del superminimo assorbibile, quest'ultimo nella misura di € 340,59 (addirittura doppio rispetto a quello richiesto in decreto ingiuntivo), per una retribuzione lorda totale di € 2.317,12, di poco inferiore a quella oggi richiesta, ma a distanza di circa 13 anni.
Il superminimo è stato in parte assorbito dalla interposta AN in occasione delle varie tornate contrattuali e, dunque, nel decreto ingiuntivo opposto è stato ridotto ad euro 174,57, anche in virtù del fatto che pure ha proceduto, in occasione del Pt_1 rinnovo contrattuale del 2013, a tale assorbimento nei confronti dei propri dipendenti.
Alla luce di ciò, non può dubitarsi che l'anzianità riconosciuta al (con i relativi CP_1 scatti) ed il superminimo assorbibile fossero diritti maturati già nella costanza del rapporto di lavoro in essere originariamente proprio con e per il quale vi è Pt_1
l'ordine di ripristino contenuto nella sentenza n. 7250/2024 del Tribunale di Napoli.
Assolutamente infondato, allora, è quanto dedotto dall'opponente in merito ad una sua presunta estraneità al riconoscimento di tali voci che, dunque, andranno di certo attribuite al lavoratore, anche in ossequio al principio della irriducibilità della retribuzione, sancito dall'art. 2103 c.c.
Diversamente argomentando, infatti, si giungerebbe al paradosso di ritenere legittima la condotta di che, dapprima, ha ceduto il lavoratore ai sensi del 2112 c.c. Pt_1
(dunque, con conservazione del medesimo trattamento retributivo originariamente goduto) per poi violare le disposizioni in materia di interposizione di manodopera, continuando a servirsi della prestazione del lavoratore ceduto esattamente come prima della cessione;
infine, dopo aver subito il ripristino de jure del rapporto di lavoro, la società pretenderebbe di ridurre l'originaria retribuzione del lavoratore”.
Per tutto quanto sopra, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto del Tribunale di Milano n. 1706/2025;
Condanna parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi.
Milano 15 dicembre 2025
Il giudice del lavoro
RA LA GL