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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/10/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
REPUBBLICA ITALIANA R.G. N° 28/2022 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°________
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
. N° ________
1) dott. Filippo Labellarte Presidente ETTO: C.F
contratto di
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere somministrazione
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente --------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello, avverso la sentenza n. 1963/2021, pubblicata il
13/11/2021 e notificata il 3.12.2021, emessa dal Tribunale di Trani nella causa di primo grado di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta con il n. 6577/2014 di R.G.;
tra p. iva , rappresentata dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
MA DI, e MO OR, in forza di procura apposta a margine dell'atto
Con di citazione in opposizione a . 1174/2014;
- appellante -
e in persona del liquidatore e legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rag. rappresentante e difesa dall'Avv. Controparte_3
AL RA in forza di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-appellata-
* * * * * * *
1 All'udienza del 23.09.2024, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190
c.p.c., sulle conclusioni come di seguito precisate: -------------------
per l'appellante: riformare la sentenza n. 1963/2021, pubblicata il 13/11/2021 e
notificata il 3.12.2021, emessa dal Tribunale di Trani nella causa di opposizione a
decreto ingiuntivo iscritta al n. 6577/2014 di R.G., instaurata dall'odierna appellante
contro la e per l'effetto, in accoglimento del Controparte_2
proposto gravame e della domanda formulata con il giudizio di opposizione, revocare
l'opposto decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trani il 24.07.2014 n. 1174/14,
iscritto al n. R.G. 3992/14, perché infondato in fatto e diritto, il tutto con condanna
della parte soccombente alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
per l'appellata: rigettare in toto l'appello proposto da perché Parte_1
infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti, confermando integralmente
l'impugnata sentenza;
condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi
di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 1174/2014, su istanza di
[...]
, il Tribunale di Trani il 25.07.2014 ingiungeva alla società Controparte_2
l pagamento della somma di euro 78.953,57 a titolo Parte_1
di corrispettivi per la somministrazione di energia elettrica, oltre interessi nonché spese di procedimento.
Con atto di citazione notificato il 24.10.2014, la proponeva Parte_1
opposizione contestando la mancanza di prova del credito vantato, l'inidoneità delle fatture depositate nella fase monitoria mai inviate all'utilizzatore, l'erroneità degli importi dei consumi e l'erroneità dei criteri di calcolo adottati dalla somministrante,
chiedendo la revoca del decreto opposto con il favore delle spese di lite.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l' Controparte_2 2 che chiedeva il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto opposto, con il favore delle spese di lite e la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per “lite temeraria”.
Il giudice, all'esito dell'istruttoria, rigettava l'opposizione proposta da
[...]
confermando il decreto opposto;
condannava l'opponente al Parte_1
pagamento in favore dell'opposta delle spese del giudizio oltre al risarcimento per responsabilità aggravata da lite temeraria.
Con atto di citazione notificato il 3.1.2022, la società ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n.1963/2021 emessa dal Tribunale di Trani con tre motivi di gravame.
Si è costituita l' contestando integralmente il contento Controparte_2
dell'avverso atto di appello perché infondato.
La causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'assenza di motivazione riguardo all'eccezione sollevata nel giudizio di primo grado circa il mancato ricevimento delle fatture dedotte in ingiunzione dalla opposta;
tale circostanza sarebbe stata preclusiva per la società al fine di una tempestiva contestazione dei consumi.
Quindi, a suo dire, il giudice avrebbe operato una inversione dell'onere della prova,
ponendo a carico dell'opponente l'onere di provare la sua ricezione attraverso l'ordine di esibizione alla stessa dei registri IVA e fatture, richiesto Parte_1
dall'opponente -odierna appellata- per verificare la contabilizzazione CP_2
delle fatture contestate.
Il motivo è infondato.
Il Collegio osserva che, nel premettere che il rapporto di fornitura non è contestato tra le parti, sussiste una genericità della contestazione sull'an, che accompagna la genericità della contestazione sul quantum debeatur, laddove l'opponente richiamando 3 le singole fatture poste a fondamento della procedura monitoria allega genericamente,
incomprensibilità e lacunosità dei criteri di calcolo.
Tuttavia, poiché le fatture recano l'indicazione dettagliata dei dati di consumo e degli importi unitari dei prezzi applicati, le contestazioni relative a tali dati avrebbero dovuto essere formulate in modo specifico e puntuale.
Mentre, l'opponente si è limitato a una contestazione di mero stile, affermando che non vi fosse la prova che le fatture fossero state consegnate ai fini della contestazione, e i criteri di calcolo applicati dalla società opposta fossero errati, senza tuttavia indicare quali criteri contrattuali sarebbero errati in forza della pattuizione contrattuale,
rinviando alla Corte l'esame e la ricerca persino dei dati contrattuali.
Né può assumere particolare rilievo il mancato ricevimento delle fatture come sostenuto, atteso che, con lettera raccomandata del 23.11.2013 e ricevuto dall'opponente il 29.11.2013, l' richiese il pagamento senza Controparte_2
ricevere alcuna contestazione specifica circa quantificazione dei consumi, nemmeno dopo aver ricevuto la diffida di pagamento.
Non risulta neppure mai contestata la presunzione di veridicità della contabilizzazione effettuata dall'opposta, fermo restando che il mancato ricevimento delle fatture (di cui si è già detto) non incide comunque sulla sussistenza del diritto di credito.
In ogni caso, la parte opposta ha contestato l'eccezione della società opponente di mancata ricezione delle fatture, precisando che le stesse fossero state regolarmente inviate e ricevute dalla che le aveva inserite nella propria Parte_1
contabilità senza opporre alcuna contestazione.
A tal proposito si è avvalsa della richiesta istruttoria ex art. 210 cpc dell'ordine di esibizione dei registri contabili da cui si poteva ricavare l'avvenuta ricezione e registrazione delle predette fatture nella contabilità.
Tale mezzo istruttorio, tempestivamente proposto, fu ammesso dal giudice di primo grado in quanto costituisce fatto notorio la circostanza che la fatturazione degli enti di 4 energia avviene mediante la spedizione con posta semplice dei dati di fatturazione.
Né risulta che la opponente abbia mai contestato tale forma di comunicazione,
chiedendo per esempio che fosse disposta un diverso strumento di comunicazione, che sicuramente non poteva essere più oneroso per l'ente somministrante.
In tali casi, l'articolo 210 c.p.c., che risulta un mezzo di prova di natura documentale,
risulta un valido mezzo istruttorio residuale allorquando vi sia la necessità di accertare il possesso materiale del documento in capo al destinatario la cui acquisizione è
ritenuta necessaria.
In tal caso, la mancata consegna dei documenti contabili da parte dell'opponente, che avrebbe potuto rendere disponibile i documenti, è suscettibile di valutazione come argomento di prova ex art. 116 c.p.c. a carico della debitrice unitamente agli altri elementi indiziari.
Quindi, il giudice di primo grado non ha invertito l'onere della prova, ritendo invece di valutare tale rifiuto nella consegna delle scritture, unitamente alle altre circostanze di fatto, quale non aver reso l'interrogatorio da parte del legale rappresentante della società opponente, le mancate contestazioni nel corso del tempo dei consumi fatturati,
per affermare sia la genericità della eccezione che la dilatorietà dell'opposizione.
Quindi, inconsistenti risultano le doglianze esposte nel primo motivo di appello.
Con il secondo motivo di appello, la società lamenta l'erronea Parte_1
e contraddittoria motivazione circa la reale corrispondenza dei consumi effettivi dell'utilizzatore con quelli fatturati, dell'entità dei primi, gravando sul gestore di provare l'entità dei consumi e il corrispettivo applicato.
In specie, va ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui, nel caso di contratti di somministrazione in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, deve porsi in luce “il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore”.
In particolare, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è 5 stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione,
sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'articolo 1218 del c.c..
Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché
l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità.
Deriva da quanto precede, quindi, un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante.
Tuttavia, in questo caso non è mai stata contestata dall'opponente la funzionalità del contatore e la sua corretta registrazione.
Al contrario, la società appellante ha contestato i criteri di calcolo dei consumi con argomentazioni alquanto generiche, limitandosi a chiedere all'adita giustizia di accertare la non corrispondenza degli importi delle fatture ai consumi effettivi senza offrire spunti probatori e documentali tesi a dimostrare la necessità di un ricalcolo.
Quanto i criteri di calcolo impiegati sono riportati nelle fatture prodotte e corrispondono a quelli accettati dalla società opponente tramite sottoscrizione delle condizioni di fornitura, come rilevato dal giudice di primo grado.
Le letture sono state rilevate in via telematica dal distributore Enel distribuzione spa per essere comunicate tramite la società di dispacciamento alla società opposta, e attestanti il trasporto di energia fornita alla società opponente (n POD IT001 E898
54957 ), come confermato dal teste (dipendente di Testimone_1 CP_2 6 escusso all'udienza del 13.5.2016.
Questo meccanismo di calcolo dei consumi permette di ritenere la corrispondenza dei dati rilevati dai contatori registrati a quelli effettivi degli impianti collegati all'utenza, e il corrispondente importo richiesto deriva da una operazione matematica di calcolo, in base ai dati contrattuali di cui all'art. 9 delle condizioni generali di contratto, che non risulta specificatamente contestata dall'appellante offrendo elementi da cui poter desumere tali errori.
Il gestore ha effettuato gli addebiti sulla base delle indicazioni del contatore centrale,
e dei dati che gli erano stati trasmetti da Enel distribuzione, mentre la società utente non ha contestato il corretto funzionamento del contatore limitandosi ad una generica contestazione circa la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta.
Quindi, poiché il sistema di rilevazione dei consumi del contatore risulta perfettamente funzionante, in mancanza di contestazioni specifiche, le fatture di trasporto sono idonee a comprovare la corrispondenza tra la quantità di energia trasportata ed erogata e quella fatturata.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante si duole della condanna ex art.96 cpc.
Il motivo è infondato.
Il giudice di primo grado ha correttamente ravvisato responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. per il carattere temerario della lite avente finalità dilatoria della opposizione per ritardare il pagamento della cospicua somma accumulata per cinque mesi di consumi non pagati.
Il presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza.
Nel caso in esame, parte opponente ha resistito in giudizio con evidente colpa grave
(elemento soggettivo ritenuto sussistente alla luce dell'inconsistenza delle difese svolte nella comparsa di costituzione con riferimento alle contestazioni sollevate), con 7 particolare riferimento al mancato ricevimento delle fatture, nell'omessa esibizione delle scritture contabili, determinando l'allungamento del tempo generale nella definizione del processo, che costituiscono elementi idonei a giustificare un provvedimento di condanna al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 96,
III comma c.p.c..
Per tale ragione l'appello non merita accoglimento.
Le spese processuali sono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa
(52.000,00 – 260.000,00) in favore dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1963/2021, pubblicata il 13/11/2021, e notificata il 3.12.2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore della appellata che liquida in Euro 11.000,00 per compensi,
oltre alle spese generali, il Cap e l'Iva;
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti a carico dell'appellante del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-
quater, D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n.
228/2012.
Così deciso videoconferenza del 03.09.2025
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente Dott. Filippo Labellarte
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