Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/04/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Monica Montante Giudice
dott.ssa Eleonora Bruno Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 5728 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 06/05/1975, elettivamente domiciliato in Parte_1
Palermo, Via Agrigento n.51, presso lo studio dell'avv. Barresi Marta che lo rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 09/08/1979, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Palermo via S.Scrofano n. 6/A , presso lo studio dell'avv. Zappulla Francesca che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 11/12/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 1 aprile 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2- I minori resteranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sugli stessi provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica seguendone le naturali inclinazioni. Nell'attuare tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per i minori, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per gli stessi relative anche alla loro istruzione e alla scelta di cure sanitarie adeguate. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno essere separatamente responsabili delle scelte effettuate in favore dei minori.
Entrambi i genitori si impegnano, altresì, ad assicurare ai figli un costante rapporto con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La casa coniugale, sita in Palermo nella via Antonio Palminteri, 33 resterà assegnata al sig.
[...] nell'interesse dei minori. Pt_1
2.1 Le Parti convengono che, salvo diverso accordo, i minori trascorreranno con la madre:
1) Parte_2 Un pomeriggio a settimana, dall'uscita della scuola sino alle ore 21,00 ( allorquando la sig.ra provvederà a riaccompagnare i minori presso la dimora paterna) o, previo accordo tra le CP_1 Parti, sino all'indomani ( allorquando la madre provvederà a riaccompagnare i minori presso l'istituto scolastico frequentato). Il venerdi dall'uscita della scuola sino al lunedì mattina provvedendo la figura materna ad accompagnare i figli presso l'istituto scolastico frequentato.
SETTIMANA 2) Il martedì dall'uscita della scuola sino al giovedì mattina con pernottamento nelle notte intermedie, provvedendo la madre ad accompagnare i figli presso l'istituto scolastico frequentato.
FESTIVITA' E VACANZE ESTIVE Con riferimento al periodo delle festività natalizie, i minori trascorreranno ad anni alterni e secondo il criterio della rotazione, con un genitore la Vigilia di Natale e con l'altro genitore il giorno di Natale e così anche con riferimento al 31 dicembre e al giorno di Capodanno. Le parti concordano di ripartire le vacanze scolastiche natalizie dal 26 al 30 con l'uno e dal 2 al 6 gennaio con l'altro, secondo il criterio della rotazione e dell'alternanza. Le ulteriori festività civili e religiose saranno trascorse dai minori ora con l'uno ora con l'altro genitore ad anni alterni, secondo il criterio della rotazione e dell'alternanza annuale. Durante le vacanze estive, i minori trascorreranno 7 giorni consecutivi nel mese di luglio e 7 giorni consecutivi nel mese di agosto.
2 In detti periodi ( che le parti individueranno entro il 30 aprile di ogni anno) verrà meno il regime di regolamentazione ordinaria dei tempi di permanenza dei minori presso l'uno e l'altro genitore.
3- Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento dei minori in misura proporzionale al proprio reddito. Tenuto conto delle attuali esigenze dei minori, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, della dimora prevalente dei minori presso il padre, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della cura da ciascun genitore prestata per i figli, della attuale situazione economica dei coniugi, la sig.ra si impegna a corrispondere al marito, a titolo di CP_1 mantenimento dei figli, un contributo mensile di importo pari ad € 300,00 ( € 150,00 a figli) versando detta somma entro e non oltre giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità. La suddetta somma verrà rivalutata in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT. Al fine di determinare il concorso negli oneri per il mantenimento dei figli, le parti stabiliscono che le spese straordinarie necessarie per i minori saranno affrontate da entrambi nella misura del 50 % Ciascuno, secondo le indicazioni di seguito riportate:
Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concentrazione e/o accordo tra i genitori
Spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) Tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a:
a. Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b. Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c. Gite scolastiche senza pernottamento;
d. Trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro);
e. Mensa;
f. Spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a: a. Tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b. Spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole
(ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c. Spese per i regali in occasione di feste di compagni di scuola;
Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
spese mediche relative a: a. Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b. Cure termali e fisioterapiche;
c. Trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario nazionale;
d. Esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e. Analisi cliniche;
3 f. Cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a:
a. Tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b. Corsi di specializzazione;
c. Gite scolastiche con pernottamento;
d. Corsi di recupero e lezioni private;
e. Alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare
(nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica)
Spese extra-scolastiche relative a: a. Corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b. Spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c. Viaggi e vacanze;
d. Spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e. Conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f. Organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g. Centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsti, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario
In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa. Le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito al 100% dal sig. nell'interesse Parte_1 dei minori.
4 4- Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere pertanto nulla a pretendere a titolo di contributo per il mantenimento l'uno dall'altro.
5- Le parti concedono sin d'ora, reciproco assenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 11/12/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 31/05/2014 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 15 - P. II – serie A - Anno 2014).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 7 aprile 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
5