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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Maristella Agostinacchio Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 6.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2396/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.2010/22 emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 7.4.22
TRA rappresentato e difeso dall'avv. S. Nappi Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. G. Maresca
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso di primo grado il esponeva: Pt_1
-di avere conseguito la laurea in Biotecnologia, di essere iscritto all'Ordine Professionale dei Biologi ed abilitato all'esercizio della professione di Biologo;
di avere inoltre conseguito la Specializzazione in Patologia Clinica;
-che con deliberazione n. 123 del 10.2.2014, la aveva CP_2 indetto una Selezione Pubblica, per titoli e colloqui, per l'assegnazione di n. 12 Borse di Studio, della durata di anni 2, a giovani Biologi e Biotecnologi per lo svolgimento di attività professionali inerenti alla medicina trasfusionale nell'ambito della realizzazione del progetto “Sviluppo e progresso in medicina trasfusionale ed immunologia nella provincia di ”; CP_1
-di essere risultato assegnatario di una delle borse di studio e di aver preso servizio dal 1 luglio 2014 con iniziale scadenza al
30 giugno 2016 con assegnazione presso il “SERVIZIO DI MEDICINA
TRASFUSIONALE“ dell' sito in Aversa presso il Parte_2
Presidio Ospedaliero San Giuseppe Moscati ed affidamento al
Dirigente Responsabile del prefato Servizio Trasfusionale, dott.
, Persona_1
-di aver lavorato con un impegno orario di 24 ore settimanali e compenso annuale di € 7.000 in ratei trimestrali,
-che la durata della borsa di studio era stata poi prorogata sino al 30.6.2017 e successivamente di ulteriori 6 mesi, ovvero sino al
31.1.2018,
-di essersi dimesso dal servizio il 12 dicembre 2017 chiedendo
1)accertare e dichiarare la natura subordinata a tempo determinato del rapporto contrattuale intercorso tra il ricorrente e l'
[...]
in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., segnatamente dal 1° luglio 2014 al 12 dicembre 2018;
2)per l'effetto, previo accertamento della qualità e quantità del lavoro prestato dal ricorrente nel predetto periodo, dichiarare il suo diritto all'inquadramento ex tunc nella Categoria del
Dirigente Medico/Biologo ex lettera d) di cui all'art. 27 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria e sul conseguente diritto al relativo trattamento economico, per la cui esatta determinazione ci si riserva di agire in separato giudizio;
3)inoltre, accertata la natura subordinata a tempo determinato del contratto intercorso tra le parti, dichiarare il diritto del
pag. 2/18 ricorrente all'inserimento nelle graduatorie del personale della
Cont
di avente diritto alla cd. stabilizzazione, e al CP_1 successivo diritto all'assunzione ex art. 20, comma 1, D.Lgs.
75/2017, con le priorità stabilite dal comma 12 dell'art. 20;
4)condannare per l'effetto la in persona del legale CP_2 rapp.te, ad inserire il nominativo della ricorrente nelle graduatorie del personale avente diritto alla cd. stabilizzazione,
e a conseguentemente assumere il ricorrente alle sue dipendenze ex art. 20, comma 1, D.Lgs. 75/2017, con le priorità stabilite dal comma 12 dell'art. 20;
5)in ogni caso, accertata la natura subordinata a tempo determinato e/o la natura “flessibile” del contratto intercorso tra le parti, dichiarare il diritto del ricorrente ad essere
Cont inserito nelle graduatorie del personale della di CP_1 avente diritto alla cd. stabilizzazione, nonché il suo diritto ad accedere alle procedure concorsuali riservate di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 75/2017;
6)condannare per l'effetto la in persona del legale CP_2 rapp.te, previo inserimento del ricorrente nell'elenco degli aventi diritto alle procedure di stabilizzazione, ad ammettere il ricorrente alle instaurande procedure concorsuali riservate, ex art. 20 2° comma D.Lgs. 75/2017;
7)condannare, in ogni caso, l'Ente al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c..
Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando CP_2 nel merito la fondatezza della domanda proposta.
Con la sentenza gravata il GL rigettava la domanda con compensazione delle spese di lite evidenziando che era dato pacifico in causa - oltre che documentale - che il ricorrente non avesse mai stipulato un contratto di lavoro con la Parte_2
pag. 3/18 ma avesse operato, con profilo di Biologo/Biotecnologo, unicamente in ragione contratti flessibili per cui legittimamente l'Azienda lo aveva escluso dall'elenco degli aspiranti alla stabilizzazione del rapporto di lavoro.
Propone appello il deducendo: Pt_1
-di essere stato (unitamente agli altri vincitori della selezione per il conferimento di borsa di studio) l'unico biologo o biotecnologo addetto al Centro Trasfusionale,
-di aver svolto, sotto le direttive ed il controllo del Dirigente
Responsabile del Servizio Trasfusionale, dott. le Persona_1 seguenti mansioni:
a) mansioni di carattere tecnico-laboratoristico:
- separazione degli emocomponenti;
- esecuzione degli esami immuno-ematologici;
- gestione delle frigo-emoteche;
b) mansioni di carattere medico-laboratoristico:
- validazione biologica ed immuno-ematologica del sangue per uso trasfusionale;
c) mansioni afferenti l'attività del biologo, come riepilogate nella Nota Prot. N. 48/12 a firma del Dirigente del Servizio
Trasfusionale dott. : Per_1
- controlli di qualità sugli emocomponenti;
- indagini prenatali finalizzate alla prevenzione di problemi immunoematologici e alla prevenzione della malattia emolitica del neonato;
- attività immunoematologiche per problemi trasfusionali clinici e sierologici;
- caratterizzazione biomolecolare degli antigeni ematici finalizzata alla realizzazione di un registro di donatori noti per la trasfusione dei pazienti oncoematologici afferenti ai Pronto
pag. 4/18 Soccorso della e crio-conservazione delle unità di Parte_2 emocomponenti di gruppo raro (crio-banca);
- esecuzione delle indagini di laboratorio e delle procedure di inattivazione dei patogeni finalizzate alla certificazione dei requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla legislazione vigente per le unità di sangue e gli emocomponenti, con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie trasmissibili con la trasfusione;
- valutazione biologica ed immunoematologia del sangue per uso trasfusionale;
- lavorazione del sangue e degli emocomponenti per le finalità relative alla produzione di farmaci emoderivati e invio del plasma ai centri e alle aziende produttrici di emoderivati,
- produzione di emocomponenti di secondo livello quali piastrine da pool di buffy-coats, concentrati eritrocitari leucodepleti e plasma per uso clinico.
-di aver svolto le mansioni di carattere tecnico unitamente o in sostituzione del personale “strutturato” (i 2 tecnici laureati in
Tecnica di laboratorio Biomedico, dott.ri e Persona_2
e quelle di carattere medico-laboratoristiche Persona_3 unitamente ai 4 medici “strutturati” addetti al Reparto, dott.ri e Persona_4 Persona_5 Persona_6 [...]
mentre l'attività del biologo solo con i colleghi Persona_7 vincitori delle procedura selettiva mancando in Reparto sia biologi che biotecnologi “strutturati”,
-di aver sempre osservato l'orario di lavoro dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 18, con un'ora di pausa pranzo, il sabato, a turno una volta al mese, sempre dalle ore 8 alle 18, con un'ora di pausa pranzo,
-che le prestazioni di lavoro erano sempre state organizzate unilateralmente dal Dirigente Responsabile che, di volta in volta,
pag. 5/18 elaborava un piano turni mensile sia per gli assegnisti/borsisti sia per il personale strutturato addetto al reparto (medici e tecnici di laboratorio), così come per le ferie,
-che dal 2014 aveva dovuto registrare le presenze con un badge personale,
-che aveva sempre dovuto comunicare e giustificare al Dirigente
Responsabile del Servizio Trasfusionale eventuali ritardi ed assenze, anche dovute a malattia, nonché a richiedere la sua autorizzazione per potersi allontanare prima del termine dell'orario di lavoro,
-di aver goduto nell'intero rapporto di lavoro di un periodo di ferie annuali pari a 20 giorni (di cui 10 ad agosto e 10 nell'arco dell'anno), godimento subordinato alla preventiva approvazione del
Dirigente,
-che con delibera n. 1655 del 31.12.2018 l' aveva dato CP_2 avvio alle procedure di stabilizzazione per il personale precario ex art. 20 D.Lgs. 75/2017
-di essere stato inserito negli elenchi di ricognizione del personale sanitario precario da stabilizzare al 31.12.2017, redatti a marzo 2018 dalla ma qualificato quale Parte_2 mero “borsista” non rientrante in alcuna delle ipotesi legittimanti l'accesso alla procedura di stabilizzazione,
-di aver richiesto, previa corretta riqualificazione come lavoro
Cont subordinato dei rapporti contrattuali intercorsi con la convenuta, il proprio inserimento negli elenchi dei precari della quale Dirigente Biologo a tempo determinato o quale CP_2 assunto con “contratto flessibile”, al fine di ottenere la cd.
“stabilizzazione”, ovvero il diritto alla assunzione ex art. 20, comma 1, D.Lgs. 75/2017, o in subordine il diritto alla partecipazione alle procedure selettive riservate ai sensi dell'art. 20, comma 2, del citato decreto legislativo,
pag. 6/18 -che il GL aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro nonostante dalla prova testimoniale acquisita al processo fossero pienamente emersi gli indici tipici della subordinazione;
-che dalla prova testimoniale espletata in primo grado erano emersi i caratteri propri della subordinazione,
-di essere stato adibito allo svolgimento di mansioni pacificamente riconducibili alla Categoria del Dirigente
Medico/Biologo ex lettera d) di cui all'art. 27 del CCNL della
Dirigenza Medica e Veterinaria dell'8 giugno 2000 con conseguente diritto al relativo trattamento economico (con riserva di agire in separato giudizio per la determinazione),
Cont
-che la prescrizione eccepita dalla costituiva eccezione generica per assenza di indicazione della norma applicabile nella specie e del termine di decorrenza,
-di aver diritto all'accesso alle procedure di “stabilizzazione” previste dall'art. 20 D.Lgs. 75/2017 una volta accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro avendo maturato un'anzianità di servizio superiore ai 3 anni (segnatamente dal 1° luglio 2014 al
12 dicembre 2017) con la priorità prevista dall'art. 20, comma 1 e
12, D.Lgs. 75/2017,
e chiedendo:
1)accertare e dichiarare la natura subordinata a tempo determinato del rapporto contrattuale intercorso tra parte appellante e
l' in persona Controparte_3 del legale rappresentante p.t., segnatamente dal 1^ luglio 2014 al
12 dicembre 2017;
2) per l'effetto, previo accertamento della qualità e quantità del lavoro prestato dal nel predetto periodo, dichiarare il Pt_1 suo diritto all'inquadramento ex tunc nella Categoria del
Dirigente Medico/Biologo ex lettera d) di cui all'art. 27 del CCNL
pag. 7/18 della Dirigenza Medica e Veterinaria e dichiarare il diritto e condannare l'Ente appellato al relativo trattamento economico, per la cui esatta determinazione ci si riserva di agire in separato giudizio;
3) condannare la in persona del legale rapp.te, ad Parte_2 inserire il nominativo del ricorrente nelle graduatorie del personale avente diritto alla cd. stabilizzazione e conseguentemente ad assumere il ricorrente alle sue dipendenze ex art. 20, comma 1, D.Lgs. 75/2017, con le priorità stabilite dal comma 12 dell'art. 20;
4) accertata la natura subordinata del contratto intercorso tra le parti, dichiarare il diritto del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie del personale della avente diritto alla Parte_2 cd. stabilizzazione e al successivo diritto all'assunzione ex art.
20, comma 1, D.Lgs. 75/2017, con le priorità stabilite dal comma
12 dell'art. 20;
5) condannare, in ogni caso, l'Ente al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c..
La contesta l'appello eccependo CP_2
-l'inammissibilità per violazione dell'art.342 cpc in quanto meramente riproposte le tesi sostenute in primo grado,
-che sull'accertamento della natura subordinata delle attività svolte e sull'accertamento del diritto all'inquadramento ex tunc nella qualifica di dirigente medico/biologo ex lett. d) di cui all'art. 27 CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria vi era stata una pronuncia di rigetto c.d. implicita,
-che il ricorso introduttivo era, comunque, caratterizzato da una carenza assertiva e probatoria relativa alle concrete circostanze che determinerebbero la sussistenza in concreto di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, reiterando l'eccezione di prescrizione pag. 8/18 quinquennale non scrutinata dal Giudice di prime cure sino al
30.07.2015 essendo stato notificato il ricorso di primo grado soltanto in data 30.07.2020,
-che sono esclusi dal processo di stabilizzazione le borse di studio, i contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, il personale in assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs 151/2001, il personale convenzionato con il
SSN anche ai fini della ricostruzione dei tre anni previsti.
Alla udienza di discussione del 6.3.25 parte appellante rinunciava alla domanda relativa alla stabilizzazione e le parti discutevano oralmente la causa.
*********
Sulla domanda avente ad oggetto la stabilizzazione va dichiarata la cessazione della materia del contendere in considerazione della rinuncia formalizzata dalla parte appellante alla udienza di discussione del 6.3.25.
Quanto all'ulteriore motivo, l'appello è parzialmente fondato.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame, formulata da parte appellata, in quanto la lettura complessiva dell'atto consente di individuare le parti motivazionali della sentenza che vengono censurate, le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione compiuta dal giudice di primo grado ed altresì la indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Ed invero l'atto di l'appello, con vari ed articolati motivi d'impugnazione, rimarca l'erroneità della motivazione adottata dal Tribunale in ordine alla omessa valutazione della domanda di riconoscimento della subordinazione nonché in ordine alla non corretta (e conseguente) sussunzione del proprio rapporto nell'ambito delle procedure di stabilizzazione.
pag. 9/18 Va osservato come il Giudice di prime cure abbia, all'evidenza, omesso di pronunciarsi sulla domanda principale spiegata dal volta ad ottenere il riconoscimento della natura Pt_1
Cont subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la con inquadramento nella categoria di dirigente medico con anzianità inferiore ai 5 anni ex art.27 lettera d) CCNL dirigenza medica e veterinaria, con conseguente diritto alle differenze retributive maturate (da quantificare in separato giudizio).
Sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente in primo grado, risulta intervenuta nel tempo una borsa di studio
(assegnata a seguito di selezione pubblica) prorogata due volte, nell'arco temporale dall'1.7.2014 e sino al 12.12.2018
(allorquando il si è dimesso) sulla base della medesima Pt_1 finalità ossia la “realizzazione del Progetto “Sviluppo e
Progresso in Medicina Trasfusionale ed Immunoematologica nella
Provincia di ”. CP_1
La predetta tipologia contrattuale è stata oggetto di contestazione da parte del ricorrente che ha dedotto la sussistenza di una prestazione lavorativa resa con le caratteristiche proprie della subordinazione.
Secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte,
“l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali
l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
pag. 10/18 l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali. La relativa valutazione di fatto di tali elementi è rimessa al giudice del merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto” (cfr. Cass. n.
4171 del 24/02/2006; nonché Cass. n.19272/09).
Quanto al valore giuridico del nomen iuris attribuito dalle parti ad una determinata fattispecie contrattuale, la Suprema Corte ha affermato che “ai fini della qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato, il "nomen iuris" attribuito dalle parti al rapporto, pur non rivestendo valore assorbente, assume particolare rilievo in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri differenziali tra due o più figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili, non potendosi negare che, quando la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione), nonché in forma articolata, sì da concretizzarsi in un documento, ricco di clausole aventi ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi, il giudice deve accertare in maniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel documento si sia tradotto nella realtà fattuale attraverso un coerente comportamento delle parti stesse” (cfr. Cass. 35687 del
19/11/2021).
pag. 11/18 Ed ancora, con la sentenza n. 9591/18 la Corte di Cassazione ha chiarito che “La stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potendo il lavoratore conseguire tutela nei limiti dell'articolo 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale)”.
Premesse le principali coordinate giurisprudenziali, ritiene la
Corte come nella fattispecie in esame, sulla base delle complessive risultanze della prova orale, sia emersa in modo chiaro e puntuale la sussistenza di tutti gli indici propri della subordinazione delle prestazioni rese dall'odierno appellante rispetto al contratto oggetto di giudizio (borsa di studio).
A prescindere dalla circostanza che la borsa di studio e le successive proroghe hanno la medesima finalità e progetto, ossia lo “Sviluppo e Progresso in Medicina Trasfusionale ed
Immunoematologica nella Provincia di , in modo coerente ed CP_1 univoco tutti i testimoni escussi hanno confermato (per tutto il periodo oggetto di giudizio) il continuo ed univoco svolgimento delle medesime mansioni di biologo da parte del ricorrente all'interno dell'organizzazione del reparto di ematologia/centro trasfusionale del P.O. di Aversa, mansioni svolte in via esclusiva dai c.d. borsisti attraverso il pieno inserimento nei turni di servizio e con assoggettamento al potere direttivo e gerarchico del responsabile del reparto dr. . Per_1
A tal fine vanno richiamate le dichiarazioni della teste dott.ssa collega di lavoro di parte appellante presso il Testimone_1 reparto di Medicina Trasfusionale dell' che ha Parte_2 dichiarato: “conosco il ricorrente perché siamo stati colleghi di
pag. 12/18 lavoro dal 2014 al 2017, anno in cui andò via;
quando Pt_1
Cont arrivai lui era già lì. ADR: Tuttora lavoro all' al Centro
Trasfusionale come infermiere. Io non avevo le stesse mansioni di
che è biologo con mansioni tecnico-laboristiche. ADR: Le Pt_1 direttive al ricorrente erano date dal primario del reparto Per_1 medicina trasfusionale. ADR: Tra le mansioni vi erano esami prenatali, elaborazione emocomponenti, lavorazione delle sacche etc. ADR: Il primario coordinava il e una Persona_1 Pt_1 serie di biologi. Oltre al Misso tra i medici che coordinavano ricordo e ADR: Il Persona_6 Persona_4 Pt_1 aveva un orario di lavoro dalle 8/8:30 circa per l'accensione dei macchinari e si tratteneva fino al tardo pomeriggio. La pausa pranzo la ricordo ma era veloce. Ricordo che i biologi lavorano il sabato di sicuro la mattina, il pomeriggio non ricordo. ADR:
aveva il badge come me;
la timbratura era secondo il Pt_1 medesimo metodo. ADR: Ferie e permessi di Chiriano, così come per tutti noi dipendenti, erano autorizzate da . ADR: Non conosco Per_1
i dettagli dell'aspetto economico. ADR: Ricordo che i biologhi rispetto a noi avevano meno ferie, più o meno ricordo una settimana”, nonché quelle del teste dott. Testimone_2 collega biologo di parte appellante, che ha confermato quanto dedotto dalla teste , dichiarando: “conosco il ricorrente Tes_1 perché abbiamo lavorato insieme al centro trasfusionale di Aversa dal 2014 al 2017. ADR: Entrambi abbiamo lavorato come biologi.
ADR: Eravamo coordinati dal Responsabile dott. L'orario di Per_1 lavoro era dalle 8:30 alle 18 dal lunedì al venerdì con un turno al sabato;
uno al mese dalle 8:30 alle 14. ADR: Tra le mansioni: separazione emocomponenti, esami neonatali;
validazione biologica emocomponenti e controlli di qualità. ADR: Tra i medici che ci coordinavano ricordo la dott.ssa e il dott. , Per_4 Per_6 oltre al dott. . ADR: Le ferie e i permessi li chiedevamo Per_5
pag. 13/18 al dott. . Mediamente avevamo circa 7/10 gg. ferie in estate Per_1
e un'altra decina di giorni durante l'anno. ADR: (Né) Io né il ricorrente siamo mai stati stabilizzati. ADR: Mai nel periodo di cui sopra abbiamo lavorato da qualche altra parte. ADR: La borsa di studio era di meno di euro 500,00 al mese. ADR: Avevamo un badge e il sistema era il medesimo di quello di medici e infermieri: timbravamo entrata e uscita. ADR: Ricordo che talvolta il dott. ci indirizzava rimproveri su esami diagnostici che Per_1 venivano poi ridiscussi nelle riunioni che avevano tutti i biologi
e qualche volta anche i medici. Erano riunioni frequenti. ADR:
Avevamo dei turni e ognuno di noi biologi si occupava di specifiche attività sulla base delle indicazioni del Misso”.
Dall'istruttoria espletata sono emersi dunque elementi che vanno a connotare l'attività dell'odierno appellante come svolta in regime di subordinazione, quali: l'assenza per tutto il periodo di causa nel centro trasfusionale di altro personale, diverse dai borsisti,
a qualsiasi titolo adibito alle mansioni di biologo o biotecnologo;
lo svolgimento in via esclusiva da parte dei borsisti delle essenziali ed insurrogabili mansioni di biologo o biotecnologo;
l'inserimento nei turni di servizio;
le mansioni effettivamente svolte consistenti nell'erogazione di prestazioni assistenziali perfettamente sovrapponibili a quelle tipicamente svolte dal personale inquadrabile nella dirigenza medica;
l'utilizzo di badge marca tempo. È emersa inoltre quale figura etero-direttiva che in posizione gerarchica ha impartito istruzioni e direttive alla ricorrente il ruolo del responsabile
UOC del centro trasfusionale dott. il quale Persona_1 impartiva istruzioni e direttive e gestiva l'attività lavorativa del ricorrente in ogni aspetto, dall'organizzazione concreta del lavoro, all'autorizzazione delle ferie.
pag. 14/18 E', parimenti, emerso che il contratto di borsa di studio
(prorogato senza soluzione di continuità) non ha riguardato attività di studio o di ricerca secondo il programma contrattuale, ma è valso, nella sostanza, a mascherare un vero e proprio lavoro di tipo subordinato in cui l'attività assistenziale è stata svolta
Cont con stabile inserimento all'interno dell' , con inserimento nei turni per ferie e nell'adibizione ad una serie di molteplici attività affatto riconducibili al progetto individuato nel contratto di borsa di studio.
Nessun teste infatti ha affermato che parte appellante ha svolto
Cont per l' attività di ricerca e/o natura scientifica. Nessun teste ha parlato di obiettivi da raggiungere, né tanto meno del presunto progetto richiamato nel contratto di borsa di studio.
Di contro è rimasto incontestato che i tutti i borsisti, così come il , erano gli unici biologi o biotecnologi presenti nel Pt_1 centro trasfusionale della provincia di e che la loro CP_1 attività era un'attività fondamentale e necessaria per la gestione del reparto.
Ricorrono, pertanto, tutti gli indici della subordinazione quali l'osservanza di un orario di lavoro, l'inserimento nella stabile organizzazione del Centro trasfusionale (dal rapporto con il personale paramedico ai pazienti agli altri reparti interni),
l'utilizzo di strumenti di proprietà e detenuti dalla struttura ospedaliera, l'eterodirezione compatibile con la tipologia di compiti altamente qualificati.
L'applicazione della disciplina del lavoro subordinato al rapporto intercorso si pone in linea di continuità con l'orientamento della
Corte di Cassazione, secondo cui la qualificazione come autonomo del rapporto di lavoro compiuta dalle parti nel contratto sottoscritto, in caso di contestazione, è soltanto uno degli indici cui il giudice deve attenersi per la classificazione,
pag. 15/18 essendo prevalente l'indagine circa l'effettivo atteggiarsi del rapporto nel suo svolgimento, ove univocamente caratterizzato dalla subordinazione (cfr. ex plurimis Cassazione civile sez. lav., 26/06/2020, n.12871; Cassazione civile sez. lav.,
01/03/2018, n.4884; Cassazione civile , sez. lav., 19/02/2016 , n.
3303).
A fronte delle chiare emergenze processuali e tenuto conto, in ogni caso, della mancata specifica contestazione di tutti i fatti storici relativi alle modalità di svolgimento delle mansioni
Cont dedotti in ricorso da parte della appellata, risulta senz'altro fondata la domanda attorea circa il fatto che l'attività svolta dall'odierna appellante dall'1.7.2014 al
12.12.2018 abbia assunto i connotati della subordinazione quale dirigente biologo inquadrabile ex art. 27, livello d) del CCNL dirigenza medica e veterinaria (dirigente biologo con meno di cinque anni di anzianità).
Conseguentemente, va accertato il diritto del alle Pt_1 differenze retributive maturate in virtù del principio di corrispettività di cui all'art. 2126 cod. civ. (Cassazione civile sez. lav., 13/03/2018, n. 6046) rispetto alle mansioni concretamente espletate, detratti i compensi già ricevuti, da quantificare in separato giudizio con decorrenza dal 10.7.2014
Cont avendo la reiterato l'eccezione di prescrizione (già sollevata in primo grado) e tenendosi conto della diffida pervenuta alla
Cont medesima il 10.7.19 (atto interruttivo anteriore al ricorso di primo grado invocato dalla appellata;
doc. 12 primo grado) secondo quanto precisato dalla S.C. in ordine alla (infondata) censura di genericità della eccezione sollevata dall'appellante (ordinanza n.30303/21: “Secondo i principi affermati da questa Corte, da ribadirsi in questa sede, in tema di prescrizione estintiva,
l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del
pag. 16/18 titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione, compete al giudice. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione, implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere
- dovere del giudice (vedi Cass. S.U. 25 /7/2002 n.10955).
Nell'ottica descritta è stato affermato che non incorre in preclusioni la parte che, proposta originariamente una eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa (ex multis, vedi 20/1/2014 n. 1064, Cass. 22/10/2010 n. 21752).
L'eccezione di prescrizione è infatti validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (vedi Cass. 27/7/2016
n.15631)”).
In termini generali sull'applicazione della prescrizione al caso di specie, la S.C. (cfr. 17/07/2020, n. 15352) ha chiarito che
“Nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il
pag. 17/18 medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 cod. civ. che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”.
La parziale cessazione della materia del contendere e l'accoglimento della eccezione di prescrizione (anche se in misura contenuta) giustificano la compensazione delle spese di lite del presente grado nella misura della metà, la restante metà segue la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando,
-dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda relativa alla stabilizzazione;
-in riforma dell'impugnata sentenza, accerta la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dall'1.7.2014 al
12.12.2018, con funzioni di dirigente biologo con anzianità inferiore ai cinque anni ai sensi dell'art. 27, lettera d) CCNL dirigenza medica e veterinaria, con conseguente diritto alle differenze retributive maturate dal 10.7.14, detratti i compensi già ricevuti, da quantificare in separato giudizio;
-compensa per metà le spese del presente grado di giudizio e
Cont condanna l' appellata al pagamento della restante metà liquidata in € 2.100,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa ed euro 194,25 per contributo, con distrazione.
Napoli 6.3.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Maristella Agostinacchio
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Maristella Agostinacchio Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 6.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2396/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.2010/22 emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 7.4.22
TRA rappresentato e difeso dall'avv. S. Nappi Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. G. Maresca
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso di primo grado il esponeva: Pt_1
-di avere conseguito la laurea in Biotecnologia, di essere iscritto all'Ordine Professionale dei Biologi ed abilitato all'esercizio della professione di Biologo;
di avere inoltre conseguito la Specializzazione in Patologia Clinica;
-che con deliberazione n. 123 del 10.2.2014, la aveva CP_2 indetto una Selezione Pubblica, per titoli e colloqui, per l'assegnazione di n. 12 Borse di Studio, della durata di anni 2, a giovani Biologi e Biotecnologi per lo svolgimento di attività professionali inerenti alla medicina trasfusionale nell'ambito della realizzazione del progetto “Sviluppo e progresso in medicina trasfusionale ed immunologia nella provincia di ”; CP_1
-di essere risultato assegnatario di una delle borse di studio e di aver preso servizio dal 1 luglio 2014 con iniziale scadenza al
30 giugno 2016 con assegnazione presso il “SERVIZIO DI MEDICINA
TRASFUSIONALE“ dell' sito in Aversa presso il Parte_2
Presidio Ospedaliero San Giuseppe Moscati ed affidamento al
Dirigente Responsabile del prefato Servizio Trasfusionale, dott.
, Persona_1
-di aver lavorato con un impegno orario di 24 ore settimanali e compenso annuale di € 7.000 in ratei trimestrali,
-che la durata della borsa di studio era stata poi prorogata sino al 30.6.2017 e successivamente di ulteriori 6 mesi, ovvero sino al
31.1.2018,
-di essersi dimesso dal servizio il 12 dicembre 2017 chiedendo
1)accertare e dichiarare la natura subordinata a tempo determinato del rapporto contrattuale intercorso tra il ricorrente e l'
[...]
in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., segnatamente dal 1° luglio 2014 al 12 dicembre 2018;
2)per l'effetto, previo accertamento della qualità e quantità del lavoro prestato dal ricorrente nel predetto periodo, dichiarare il suo diritto all'inquadramento ex tunc nella Categoria del
Dirigente Medico/Biologo ex lettera d) di cui all'art. 27 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria e sul conseguente diritto al relativo trattamento economico, per la cui esatta determinazione ci si riserva di agire in separato giudizio;
3)inoltre, accertata la natura subordinata a tempo determinato del contratto intercorso tra le parti, dichiarare il diritto del
pag. 2/18 ricorrente all'inserimento nelle graduatorie del personale della
Cont
di avente diritto alla cd. stabilizzazione, e al CP_1 successivo diritto all'assunzione ex art. 20, comma 1, D.Lgs.
75/2017, con le priorità stabilite dal comma 12 dell'art. 20;
4)condannare per l'effetto la in persona del legale CP_2 rapp.te, ad inserire il nominativo della ricorrente nelle graduatorie del personale avente diritto alla cd. stabilizzazione,
e a conseguentemente assumere il ricorrente alle sue dipendenze ex art. 20, comma 1, D.Lgs. 75/2017, con le priorità stabilite dal comma 12 dell'art. 20;
5)in ogni caso, accertata la natura subordinata a tempo determinato e/o la natura “flessibile” del contratto intercorso tra le parti, dichiarare il diritto del ricorrente ad essere
Cont inserito nelle graduatorie del personale della di CP_1 avente diritto alla cd. stabilizzazione, nonché il suo diritto ad accedere alle procedure concorsuali riservate di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 75/2017;
6)condannare per l'effetto la in persona del legale CP_2 rapp.te, previo inserimento del ricorrente nell'elenco degli aventi diritto alle procedure di stabilizzazione, ad ammettere il ricorrente alle instaurande procedure concorsuali riservate, ex art. 20 2° comma D.Lgs. 75/2017;
7)condannare, in ogni caso, l'Ente al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c..
Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando CP_2 nel merito la fondatezza della domanda proposta.
Con la sentenza gravata il GL rigettava la domanda con compensazione delle spese di lite evidenziando che era dato pacifico in causa - oltre che documentale - che il ricorrente non avesse mai stipulato un contratto di lavoro con la Parte_2
pag. 3/18 ma avesse operato, con profilo di Biologo/Biotecnologo, unicamente in ragione contratti flessibili per cui legittimamente l'Azienda lo aveva escluso dall'elenco degli aspiranti alla stabilizzazione del rapporto di lavoro.
Propone appello il deducendo: Pt_1
-di essere stato (unitamente agli altri vincitori della selezione per il conferimento di borsa di studio) l'unico biologo o biotecnologo addetto al Centro Trasfusionale,
-di aver svolto, sotto le direttive ed il controllo del Dirigente
Responsabile del Servizio Trasfusionale, dott. le Persona_1 seguenti mansioni:
a) mansioni di carattere tecnico-laboratoristico:
- separazione degli emocomponenti;
- esecuzione degli esami immuno-ematologici;
- gestione delle frigo-emoteche;
b) mansioni di carattere medico-laboratoristico:
- validazione biologica ed immuno-ematologica del sangue per uso trasfusionale;
c) mansioni afferenti l'attività del biologo, come riepilogate nella Nota Prot. N. 48/12 a firma del Dirigente del Servizio
Trasfusionale dott. : Per_1
- controlli di qualità sugli emocomponenti;
- indagini prenatali finalizzate alla prevenzione di problemi immunoematologici e alla prevenzione della malattia emolitica del neonato;
- attività immunoematologiche per problemi trasfusionali clinici e sierologici;
- caratterizzazione biomolecolare degli antigeni ematici finalizzata alla realizzazione di un registro di donatori noti per la trasfusione dei pazienti oncoematologici afferenti ai Pronto
pag. 4/18 Soccorso della e crio-conservazione delle unità di Parte_2 emocomponenti di gruppo raro (crio-banca);
- esecuzione delle indagini di laboratorio e delle procedure di inattivazione dei patogeni finalizzate alla certificazione dei requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla legislazione vigente per le unità di sangue e gli emocomponenti, con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie trasmissibili con la trasfusione;
- valutazione biologica ed immunoematologia del sangue per uso trasfusionale;
- lavorazione del sangue e degli emocomponenti per le finalità relative alla produzione di farmaci emoderivati e invio del plasma ai centri e alle aziende produttrici di emoderivati,
- produzione di emocomponenti di secondo livello quali piastrine da pool di buffy-coats, concentrati eritrocitari leucodepleti e plasma per uso clinico.
-di aver svolto le mansioni di carattere tecnico unitamente o in sostituzione del personale “strutturato” (i 2 tecnici laureati in
Tecnica di laboratorio Biomedico, dott.ri e Persona_2
e quelle di carattere medico-laboratoristiche Persona_3 unitamente ai 4 medici “strutturati” addetti al Reparto, dott.ri e Persona_4 Persona_5 Persona_6 [...]
mentre l'attività del biologo solo con i colleghi Persona_7 vincitori delle procedura selettiva mancando in Reparto sia biologi che biotecnologi “strutturati”,
-di aver sempre osservato l'orario di lavoro dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 18, con un'ora di pausa pranzo, il sabato, a turno una volta al mese, sempre dalle ore 8 alle 18, con un'ora di pausa pranzo,
-che le prestazioni di lavoro erano sempre state organizzate unilateralmente dal Dirigente Responsabile che, di volta in volta,
pag. 5/18 elaborava un piano turni mensile sia per gli assegnisti/borsisti sia per il personale strutturato addetto al reparto (medici e tecnici di laboratorio), così come per le ferie,
-che dal 2014 aveva dovuto registrare le presenze con un badge personale,
-che aveva sempre dovuto comunicare e giustificare al Dirigente
Responsabile del Servizio Trasfusionale eventuali ritardi ed assenze, anche dovute a malattia, nonché a richiedere la sua autorizzazione per potersi allontanare prima del termine dell'orario di lavoro,
-di aver goduto nell'intero rapporto di lavoro di un periodo di ferie annuali pari a 20 giorni (di cui 10 ad agosto e 10 nell'arco dell'anno), godimento subordinato alla preventiva approvazione del
Dirigente,
-che con delibera n. 1655 del 31.12.2018 l' aveva dato CP_2 avvio alle procedure di stabilizzazione per il personale precario ex art. 20 D.Lgs. 75/2017
-di essere stato inserito negli elenchi di ricognizione del personale sanitario precario da stabilizzare al 31.12.2017, redatti a marzo 2018 dalla ma qualificato quale Parte_2 mero “borsista” non rientrante in alcuna delle ipotesi legittimanti l'accesso alla procedura di stabilizzazione,
-di aver richiesto, previa corretta riqualificazione come lavoro
Cont subordinato dei rapporti contrattuali intercorsi con la convenuta, il proprio inserimento negli elenchi dei precari della quale Dirigente Biologo a tempo determinato o quale CP_2 assunto con “contratto flessibile”, al fine di ottenere la cd.
“stabilizzazione”, ovvero il diritto alla assunzione ex art. 20, comma 1, D.Lgs. 75/2017, o in subordine il diritto alla partecipazione alle procedure selettive riservate ai sensi dell'art. 20, comma 2, del citato decreto legislativo,
pag. 6/18 -che il GL aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro nonostante dalla prova testimoniale acquisita al processo fossero pienamente emersi gli indici tipici della subordinazione;
-che dalla prova testimoniale espletata in primo grado erano emersi i caratteri propri della subordinazione,
-di essere stato adibito allo svolgimento di mansioni pacificamente riconducibili alla Categoria del Dirigente
Medico/Biologo ex lettera d) di cui all'art. 27 del CCNL della
Dirigenza Medica e Veterinaria dell'8 giugno 2000 con conseguente diritto al relativo trattamento economico (con riserva di agire in separato giudizio per la determinazione),
Cont
-che la prescrizione eccepita dalla costituiva eccezione generica per assenza di indicazione della norma applicabile nella specie e del termine di decorrenza,
-di aver diritto all'accesso alle procedure di “stabilizzazione” previste dall'art. 20 D.Lgs. 75/2017 una volta accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro avendo maturato un'anzianità di servizio superiore ai 3 anni (segnatamente dal 1° luglio 2014 al
12 dicembre 2017) con la priorità prevista dall'art. 20, comma 1 e
12, D.Lgs. 75/2017,
e chiedendo:
1)accertare e dichiarare la natura subordinata a tempo determinato del rapporto contrattuale intercorso tra parte appellante e
l' in persona Controparte_3 del legale rappresentante p.t., segnatamente dal 1^ luglio 2014 al
12 dicembre 2017;
2) per l'effetto, previo accertamento della qualità e quantità del lavoro prestato dal nel predetto periodo, dichiarare il Pt_1 suo diritto all'inquadramento ex tunc nella Categoria del
Dirigente Medico/Biologo ex lettera d) di cui all'art. 27 del CCNL
pag. 7/18 della Dirigenza Medica e Veterinaria e dichiarare il diritto e condannare l'Ente appellato al relativo trattamento economico, per la cui esatta determinazione ci si riserva di agire in separato giudizio;
3) condannare la in persona del legale rapp.te, ad Parte_2 inserire il nominativo del ricorrente nelle graduatorie del personale avente diritto alla cd. stabilizzazione e conseguentemente ad assumere il ricorrente alle sue dipendenze ex art. 20, comma 1, D.Lgs. 75/2017, con le priorità stabilite dal comma 12 dell'art. 20;
4) accertata la natura subordinata del contratto intercorso tra le parti, dichiarare il diritto del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie del personale della avente diritto alla Parte_2 cd. stabilizzazione e al successivo diritto all'assunzione ex art.
20, comma 1, D.Lgs. 75/2017, con le priorità stabilite dal comma
12 dell'art. 20;
5) condannare, in ogni caso, l'Ente al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c..
La contesta l'appello eccependo CP_2
-l'inammissibilità per violazione dell'art.342 cpc in quanto meramente riproposte le tesi sostenute in primo grado,
-che sull'accertamento della natura subordinata delle attività svolte e sull'accertamento del diritto all'inquadramento ex tunc nella qualifica di dirigente medico/biologo ex lett. d) di cui all'art. 27 CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria vi era stata una pronuncia di rigetto c.d. implicita,
-che il ricorso introduttivo era, comunque, caratterizzato da una carenza assertiva e probatoria relativa alle concrete circostanze che determinerebbero la sussistenza in concreto di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, reiterando l'eccezione di prescrizione pag. 8/18 quinquennale non scrutinata dal Giudice di prime cure sino al
30.07.2015 essendo stato notificato il ricorso di primo grado soltanto in data 30.07.2020,
-che sono esclusi dal processo di stabilizzazione le borse di studio, i contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, il personale in assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs 151/2001, il personale convenzionato con il
SSN anche ai fini della ricostruzione dei tre anni previsti.
Alla udienza di discussione del 6.3.25 parte appellante rinunciava alla domanda relativa alla stabilizzazione e le parti discutevano oralmente la causa.
*********
Sulla domanda avente ad oggetto la stabilizzazione va dichiarata la cessazione della materia del contendere in considerazione della rinuncia formalizzata dalla parte appellante alla udienza di discussione del 6.3.25.
Quanto all'ulteriore motivo, l'appello è parzialmente fondato.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame, formulata da parte appellata, in quanto la lettura complessiva dell'atto consente di individuare le parti motivazionali della sentenza che vengono censurate, le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione compiuta dal giudice di primo grado ed altresì la indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Ed invero l'atto di l'appello, con vari ed articolati motivi d'impugnazione, rimarca l'erroneità della motivazione adottata dal Tribunale in ordine alla omessa valutazione della domanda di riconoscimento della subordinazione nonché in ordine alla non corretta (e conseguente) sussunzione del proprio rapporto nell'ambito delle procedure di stabilizzazione.
pag. 9/18 Va osservato come il Giudice di prime cure abbia, all'evidenza, omesso di pronunciarsi sulla domanda principale spiegata dal volta ad ottenere il riconoscimento della natura Pt_1
Cont subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la con inquadramento nella categoria di dirigente medico con anzianità inferiore ai 5 anni ex art.27 lettera d) CCNL dirigenza medica e veterinaria, con conseguente diritto alle differenze retributive maturate (da quantificare in separato giudizio).
Sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente in primo grado, risulta intervenuta nel tempo una borsa di studio
(assegnata a seguito di selezione pubblica) prorogata due volte, nell'arco temporale dall'1.7.2014 e sino al 12.12.2018
(allorquando il si è dimesso) sulla base della medesima Pt_1 finalità ossia la “realizzazione del Progetto “Sviluppo e
Progresso in Medicina Trasfusionale ed Immunoematologica nella
Provincia di ”. CP_1
La predetta tipologia contrattuale è stata oggetto di contestazione da parte del ricorrente che ha dedotto la sussistenza di una prestazione lavorativa resa con le caratteristiche proprie della subordinazione.
Secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte,
“l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali
l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
pag. 10/18 l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali. La relativa valutazione di fatto di tali elementi è rimessa al giudice del merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto” (cfr. Cass. n.
4171 del 24/02/2006; nonché Cass. n.19272/09).
Quanto al valore giuridico del nomen iuris attribuito dalle parti ad una determinata fattispecie contrattuale, la Suprema Corte ha affermato che “ai fini della qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato, il "nomen iuris" attribuito dalle parti al rapporto, pur non rivestendo valore assorbente, assume particolare rilievo in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri differenziali tra due o più figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili, non potendosi negare che, quando la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione), nonché in forma articolata, sì da concretizzarsi in un documento, ricco di clausole aventi ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi, il giudice deve accertare in maniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel documento si sia tradotto nella realtà fattuale attraverso un coerente comportamento delle parti stesse” (cfr. Cass. 35687 del
19/11/2021).
pag. 11/18 Ed ancora, con la sentenza n. 9591/18 la Corte di Cassazione ha chiarito che “La stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potendo il lavoratore conseguire tutela nei limiti dell'articolo 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale)”.
Premesse le principali coordinate giurisprudenziali, ritiene la
Corte come nella fattispecie in esame, sulla base delle complessive risultanze della prova orale, sia emersa in modo chiaro e puntuale la sussistenza di tutti gli indici propri della subordinazione delle prestazioni rese dall'odierno appellante rispetto al contratto oggetto di giudizio (borsa di studio).
A prescindere dalla circostanza che la borsa di studio e le successive proroghe hanno la medesima finalità e progetto, ossia lo “Sviluppo e Progresso in Medicina Trasfusionale ed
Immunoematologica nella Provincia di , in modo coerente ed CP_1 univoco tutti i testimoni escussi hanno confermato (per tutto il periodo oggetto di giudizio) il continuo ed univoco svolgimento delle medesime mansioni di biologo da parte del ricorrente all'interno dell'organizzazione del reparto di ematologia/centro trasfusionale del P.O. di Aversa, mansioni svolte in via esclusiva dai c.d. borsisti attraverso il pieno inserimento nei turni di servizio e con assoggettamento al potere direttivo e gerarchico del responsabile del reparto dr. . Per_1
A tal fine vanno richiamate le dichiarazioni della teste dott.ssa collega di lavoro di parte appellante presso il Testimone_1 reparto di Medicina Trasfusionale dell' che ha Parte_2 dichiarato: “conosco il ricorrente perché siamo stati colleghi di
pag. 12/18 lavoro dal 2014 al 2017, anno in cui andò via;
quando Pt_1
Cont arrivai lui era già lì. ADR: Tuttora lavoro all' al Centro
Trasfusionale come infermiere. Io non avevo le stesse mansioni di
che è biologo con mansioni tecnico-laboristiche. ADR: Le Pt_1 direttive al ricorrente erano date dal primario del reparto Per_1 medicina trasfusionale. ADR: Tra le mansioni vi erano esami prenatali, elaborazione emocomponenti, lavorazione delle sacche etc. ADR: Il primario coordinava il e una Persona_1 Pt_1 serie di biologi. Oltre al Misso tra i medici che coordinavano ricordo e ADR: Il Persona_6 Persona_4 Pt_1 aveva un orario di lavoro dalle 8/8:30 circa per l'accensione dei macchinari e si tratteneva fino al tardo pomeriggio. La pausa pranzo la ricordo ma era veloce. Ricordo che i biologi lavorano il sabato di sicuro la mattina, il pomeriggio non ricordo. ADR:
aveva il badge come me;
la timbratura era secondo il Pt_1 medesimo metodo. ADR: Ferie e permessi di Chiriano, così come per tutti noi dipendenti, erano autorizzate da . ADR: Non conosco Per_1
i dettagli dell'aspetto economico. ADR: Ricordo che i biologhi rispetto a noi avevano meno ferie, più o meno ricordo una settimana”, nonché quelle del teste dott. Testimone_2 collega biologo di parte appellante, che ha confermato quanto dedotto dalla teste , dichiarando: “conosco il ricorrente Tes_1 perché abbiamo lavorato insieme al centro trasfusionale di Aversa dal 2014 al 2017. ADR: Entrambi abbiamo lavorato come biologi.
ADR: Eravamo coordinati dal Responsabile dott. L'orario di Per_1 lavoro era dalle 8:30 alle 18 dal lunedì al venerdì con un turno al sabato;
uno al mese dalle 8:30 alle 14. ADR: Tra le mansioni: separazione emocomponenti, esami neonatali;
validazione biologica emocomponenti e controlli di qualità. ADR: Tra i medici che ci coordinavano ricordo la dott.ssa e il dott. , Per_4 Per_6 oltre al dott. . ADR: Le ferie e i permessi li chiedevamo Per_5
pag. 13/18 al dott. . Mediamente avevamo circa 7/10 gg. ferie in estate Per_1
e un'altra decina di giorni durante l'anno. ADR: (Né) Io né il ricorrente siamo mai stati stabilizzati. ADR: Mai nel periodo di cui sopra abbiamo lavorato da qualche altra parte. ADR: La borsa di studio era di meno di euro 500,00 al mese. ADR: Avevamo un badge e il sistema era il medesimo di quello di medici e infermieri: timbravamo entrata e uscita. ADR: Ricordo che talvolta il dott. ci indirizzava rimproveri su esami diagnostici che Per_1 venivano poi ridiscussi nelle riunioni che avevano tutti i biologi
e qualche volta anche i medici. Erano riunioni frequenti. ADR:
Avevamo dei turni e ognuno di noi biologi si occupava di specifiche attività sulla base delle indicazioni del Misso”.
Dall'istruttoria espletata sono emersi dunque elementi che vanno a connotare l'attività dell'odierno appellante come svolta in regime di subordinazione, quali: l'assenza per tutto il periodo di causa nel centro trasfusionale di altro personale, diverse dai borsisti,
a qualsiasi titolo adibito alle mansioni di biologo o biotecnologo;
lo svolgimento in via esclusiva da parte dei borsisti delle essenziali ed insurrogabili mansioni di biologo o biotecnologo;
l'inserimento nei turni di servizio;
le mansioni effettivamente svolte consistenti nell'erogazione di prestazioni assistenziali perfettamente sovrapponibili a quelle tipicamente svolte dal personale inquadrabile nella dirigenza medica;
l'utilizzo di badge marca tempo. È emersa inoltre quale figura etero-direttiva che in posizione gerarchica ha impartito istruzioni e direttive alla ricorrente il ruolo del responsabile
UOC del centro trasfusionale dott. il quale Persona_1 impartiva istruzioni e direttive e gestiva l'attività lavorativa del ricorrente in ogni aspetto, dall'organizzazione concreta del lavoro, all'autorizzazione delle ferie.
pag. 14/18 E', parimenti, emerso che il contratto di borsa di studio
(prorogato senza soluzione di continuità) non ha riguardato attività di studio o di ricerca secondo il programma contrattuale, ma è valso, nella sostanza, a mascherare un vero e proprio lavoro di tipo subordinato in cui l'attività assistenziale è stata svolta
Cont con stabile inserimento all'interno dell' , con inserimento nei turni per ferie e nell'adibizione ad una serie di molteplici attività affatto riconducibili al progetto individuato nel contratto di borsa di studio.
Nessun teste infatti ha affermato che parte appellante ha svolto
Cont per l' attività di ricerca e/o natura scientifica. Nessun teste ha parlato di obiettivi da raggiungere, né tanto meno del presunto progetto richiamato nel contratto di borsa di studio.
Di contro è rimasto incontestato che i tutti i borsisti, così come il , erano gli unici biologi o biotecnologi presenti nel Pt_1 centro trasfusionale della provincia di e che la loro CP_1 attività era un'attività fondamentale e necessaria per la gestione del reparto.
Ricorrono, pertanto, tutti gli indici della subordinazione quali l'osservanza di un orario di lavoro, l'inserimento nella stabile organizzazione del Centro trasfusionale (dal rapporto con il personale paramedico ai pazienti agli altri reparti interni),
l'utilizzo di strumenti di proprietà e detenuti dalla struttura ospedaliera, l'eterodirezione compatibile con la tipologia di compiti altamente qualificati.
L'applicazione della disciplina del lavoro subordinato al rapporto intercorso si pone in linea di continuità con l'orientamento della
Corte di Cassazione, secondo cui la qualificazione come autonomo del rapporto di lavoro compiuta dalle parti nel contratto sottoscritto, in caso di contestazione, è soltanto uno degli indici cui il giudice deve attenersi per la classificazione,
pag. 15/18 essendo prevalente l'indagine circa l'effettivo atteggiarsi del rapporto nel suo svolgimento, ove univocamente caratterizzato dalla subordinazione (cfr. ex plurimis Cassazione civile sez. lav., 26/06/2020, n.12871; Cassazione civile sez. lav.,
01/03/2018, n.4884; Cassazione civile , sez. lav., 19/02/2016 , n.
3303).
A fronte delle chiare emergenze processuali e tenuto conto, in ogni caso, della mancata specifica contestazione di tutti i fatti storici relativi alle modalità di svolgimento delle mansioni
Cont dedotti in ricorso da parte della appellata, risulta senz'altro fondata la domanda attorea circa il fatto che l'attività svolta dall'odierna appellante dall'1.7.2014 al
12.12.2018 abbia assunto i connotati della subordinazione quale dirigente biologo inquadrabile ex art. 27, livello d) del CCNL dirigenza medica e veterinaria (dirigente biologo con meno di cinque anni di anzianità).
Conseguentemente, va accertato il diritto del alle Pt_1 differenze retributive maturate in virtù del principio di corrispettività di cui all'art. 2126 cod. civ. (Cassazione civile sez. lav., 13/03/2018, n. 6046) rispetto alle mansioni concretamente espletate, detratti i compensi già ricevuti, da quantificare in separato giudizio con decorrenza dal 10.7.2014
Cont avendo la reiterato l'eccezione di prescrizione (già sollevata in primo grado) e tenendosi conto della diffida pervenuta alla
Cont medesima il 10.7.19 (atto interruttivo anteriore al ricorso di primo grado invocato dalla appellata;
doc. 12 primo grado) secondo quanto precisato dalla S.C. in ordine alla (infondata) censura di genericità della eccezione sollevata dall'appellante (ordinanza n.30303/21: “Secondo i principi affermati da questa Corte, da ribadirsi in questa sede, in tema di prescrizione estintiva,
l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del
pag. 16/18 titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione, compete al giudice. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione, implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere
- dovere del giudice (vedi Cass. S.U. 25 /7/2002 n.10955).
Nell'ottica descritta è stato affermato che non incorre in preclusioni la parte che, proposta originariamente una eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa (ex multis, vedi 20/1/2014 n. 1064, Cass. 22/10/2010 n. 21752).
L'eccezione di prescrizione è infatti validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (vedi Cass. 27/7/2016
n.15631)”).
In termini generali sull'applicazione della prescrizione al caso di specie, la S.C. (cfr. 17/07/2020, n. 15352) ha chiarito che
“Nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il
pag. 17/18 medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 cod. civ. che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”.
La parziale cessazione della materia del contendere e l'accoglimento della eccezione di prescrizione (anche se in misura contenuta) giustificano la compensazione delle spese di lite del presente grado nella misura della metà, la restante metà segue la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando,
-dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda relativa alla stabilizzazione;
-in riforma dell'impugnata sentenza, accerta la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dall'1.7.2014 al
12.12.2018, con funzioni di dirigente biologo con anzianità inferiore ai cinque anni ai sensi dell'art. 27, lettera d) CCNL dirigenza medica e veterinaria, con conseguente diritto alle differenze retributive maturate dal 10.7.14, detratti i compensi già ricevuti, da quantificare in separato giudizio;
-compensa per metà le spese del presente grado di giudizio e
Cont condanna l' appellata al pagamento della restante metà liquidata in € 2.100,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa ed euro 194,25 per contributo, con distrazione.
Napoli 6.3.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Maristella Agostinacchio
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