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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 2354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2354 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 27.2.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 16929 /2024 R.G.
TRA
, ( ) rappresentata e difesa dall'Avv. MORETTO
Parte_1 C.F._1
ANNA , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI CP_1
MARIA SOFIA presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.7.2024 la ricorrente in epigrafe - premesso di essere vedova e titolare dall'01/01/2013 di pensione nr 08565474 cat.SOCPDEL e di trovarsi nella condizione di assoluta e permanente inabilità al lavoro sin dal 2016, in quanto ormai ultrasessantacinquenne, oltre che affetta da patologie tali da determinare l'impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro e di essere, altresì, in possesso dei necessari requisiti reddituali - esponeva di avere presentato all' domanda per il riconoscimento degli assegni per il CP_1
nucleo familiare (assegno di vedovanza) ex art.2 co.8 della legge n.153/88 e che l' non CP_1
aveva dato alcun riscontro alla domanda presentata in data 21.11.2022.
Allegava altresì di avere proposto ricorso amministrativo avverso tale decisione, ugualmente rimasto senza alcun esito.
1 Concludeva, pertanto, chiedendo al Giudice adito di : “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'assegno al nucleo familiare quale coniuge superstite (cd assegno vedovanza) inabile al proficuo lavoro con decorrenza giuridica dal gennaio 2013 e/o con decorrenza economica dal gennaio 2017 e/o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, CP_ 2) condannare l' al pagamento, in favore dell'odierna ricorrente dell'assegno al nucleo familiare (cd. assegno di vedovanza) con decorrenza dal gennaio 2017 e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo;
3) in via subordinata nominare consulente tecnico d'ufficio per la valutazione delle condizioni sanitarie della sig.ra per il godimento dell'assegno al nucleo familiare quale Parte_1
coniuge superstite ( cd. assegno vedovanza) con decorrenza da gennaio 2017 e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
4) condannare, infine, il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario;
5) nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, l'istante, come da dichiarazione in calce, dichiara di non essere tenuto al pagamento delle spese processuali rientrando nella previsione del novellato art. 152 disp. att. c.p.c., impegnandosi a comunicare eventuali variazioni in corso di causa.”
Si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza nel merito della domanda, inficiata peraltro CP_1
da lacune assertive circa i presupposti costitutivi del diritto al beneficio;
deduceva che soltanto dal 19.05.2017 era intervenuto accertamento della condizione di inabilità della ricorrente con verbale della commissione, per cui il riconoscimento era avvenuto dal mese successivo al verificarsi del presupposto dell'inabilità richiesta dalla legge. Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso, spese vinte.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Infondato è l'eccepito difetto di giurisdizione in quanto la controversia oggetto del presente giudizio attiene da una provvidenza erogata dall' e non ha alcuna attinenza con la CP_1
pensione percepita dalla ricorrente. Non sussiste quindi l'eccepita giurisdizione della Corte dei Conti.
Ugualmente infondata è l'eccezione di prescrizione dei crediti azionati dalla ricorrente.
Invero l'istante aziona domanda di condanna al pagamento delle somme a titolo di anf per il periodo dal 1 dicembre 2017.
La domanda amministrativa per la prestazione in oggetto è stata presentata in data
22.11.2022. Non risulta dunque maturata prescrizione dei ratei azionati in giudizio.
La normativa invocata dalla ricorrente a sostegno della pretesa avanzata in giudizio è la legge n.153/88, la quale prevede la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare in favore
2 dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in servizio e in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, disciplinando al secondo comma dell'art.2 e segg. le condizioni e le modalità per la loro erogazione. In particolare, l'art. 2 della legge n.153/1988, prevede la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare in favore, tra l'altro, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, e indica al secondo comma e segg. le condizioni e le modalità per la loro erogazione.
In particolare «l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di dieci milioni per nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di attendere a proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al primo comma si trovano in condizioni di vedovo o vedova, di divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile».
Premesse tali considerazioni, va rilevato che il presupposto per l'affermazione del diritto agli assegni per il nucleo familiare è costituito dallo status di lavoratore dipendente o di pensionato, mentre le condizioni per l'erogazione dell'assegno sono costituite da un requisito reddituale. Pertanto sono esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi i quali sono ammessi a godere di specifici trattamenti che assumono la denominazione di “quote di maggiorazione” in presenza di determinate condizioni riguardanti la propria persona e il proprio nucleo familiare.
Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al
30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88). ANF non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10).
Per quanto riguarda invece il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di
3 infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 6).
A seguito dell'intervento della suprema Corte è stato affermato il principio secondo cui
“l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 d.l. 13 marzo 1988 n. 69, conv. in l.
13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresi' conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermita' o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta' - spetta anche, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermita' o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 20 agosto 1996, n. 7668 ). Per le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo.
Presentata la domanda, il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (art. 11, DPR n. 797/55).
Ai fini dell'accertamento della fondatezza della domanda occorre valutare la sussistenza dei requisiti necessari per fruire della prestazione.
Orbene, dagli elementi in atti emerge che tale condizione sussisteva sicuramente nel dicembre 2017, data alla quale la ricorrente aveva già compiuto i 67 anni di età, trattandosi di condizione che va presunta a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di età, a decorrere dal quale non è possibile più svolgere alcuna attività lavorativa subordinata, tenuto conto altresì delle patologie emergenti dalla documentazione medica prodotta tra cui la ctu medico legale svolta nel giudizio che ha accertato i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ricorrono inoltre le richieste condizioni reddituali, per come emerge dalla documentazione prodotta da parte ricorrente.
Deve dunque concludersi per la condanna dell' al pagamento delle poste a titolo di CP_1
assegno per il nucleo familiare relative al periodo dal 1°.12.2017, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo.
4 Le spese seguono la soccombenza, liquidate e distratte come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, CP_1
a titolo di assegno per il nucleo familiare dal 1°.12.2017, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
2) Condanna l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che CP_1
liquida in euro 1350,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario
Napoli, 24/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 27.2.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 16929 /2024 R.G.
TRA
, ( ) rappresentata e difesa dall'Avv. MORETTO
Parte_1 C.F._1
ANNA , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI CP_1
MARIA SOFIA presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.7.2024 la ricorrente in epigrafe - premesso di essere vedova e titolare dall'01/01/2013 di pensione nr 08565474 cat.SOCPDEL e di trovarsi nella condizione di assoluta e permanente inabilità al lavoro sin dal 2016, in quanto ormai ultrasessantacinquenne, oltre che affetta da patologie tali da determinare l'impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro e di essere, altresì, in possesso dei necessari requisiti reddituali - esponeva di avere presentato all' domanda per il riconoscimento degli assegni per il CP_1
nucleo familiare (assegno di vedovanza) ex art.2 co.8 della legge n.153/88 e che l' non CP_1
aveva dato alcun riscontro alla domanda presentata in data 21.11.2022.
Allegava altresì di avere proposto ricorso amministrativo avverso tale decisione, ugualmente rimasto senza alcun esito.
1 Concludeva, pertanto, chiedendo al Giudice adito di : “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'assegno al nucleo familiare quale coniuge superstite (cd assegno vedovanza) inabile al proficuo lavoro con decorrenza giuridica dal gennaio 2013 e/o con decorrenza economica dal gennaio 2017 e/o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, CP_ 2) condannare l' al pagamento, in favore dell'odierna ricorrente dell'assegno al nucleo familiare (cd. assegno di vedovanza) con decorrenza dal gennaio 2017 e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo;
3) in via subordinata nominare consulente tecnico d'ufficio per la valutazione delle condizioni sanitarie della sig.ra per il godimento dell'assegno al nucleo familiare quale Parte_1
coniuge superstite ( cd. assegno vedovanza) con decorrenza da gennaio 2017 e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
4) condannare, infine, il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario;
5) nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, l'istante, come da dichiarazione in calce, dichiara di non essere tenuto al pagamento delle spese processuali rientrando nella previsione del novellato art. 152 disp. att. c.p.c., impegnandosi a comunicare eventuali variazioni in corso di causa.”
Si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza nel merito della domanda, inficiata peraltro CP_1
da lacune assertive circa i presupposti costitutivi del diritto al beneficio;
deduceva che soltanto dal 19.05.2017 era intervenuto accertamento della condizione di inabilità della ricorrente con verbale della commissione, per cui il riconoscimento era avvenuto dal mese successivo al verificarsi del presupposto dell'inabilità richiesta dalla legge. Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso, spese vinte.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Infondato è l'eccepito difetto di giurisdizione in quanto la controversia oggetto del presente giudizio attiene da una provvidenza erogata dall' e non ha alcuna attinenza con la CP_1
pensione percepita dalla ricorrente. Non sussiste quindi l'eccepita giurisdizione della Corte dei Conti.
Ugualmente infondata è l'eccezione di prescrizione dei crediti azionati dalla ricorrente.
Invero l'istante aziona domanda di condanna al pagamento delle somme a titolo di anf per il periodo dal 1 dicembre 2017.
La domanda amministrativa per la prestazione in oggetto è stata presentata in data
22.11.2022. Non risulta dunque maturata prescrizione dei ratei azionati in giudizio.
La normativa invocata dalla ricorrente a sostegno della pretesa avanzata in giudizio è la legge n.153/88, la quale prevede la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare in favore
2 dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in servizio e in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, disciplinando al secondo comma dell'art.2 e segg. le condizioni e le modalità per la loro erogazione. In particolare, l'art. 2 della legge n.153/1988, prevede la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare in favore, tra l'altro, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, e indica al secondo comma e segg. le condizioni e le modalità per la loro erogazione.
In particolare «l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di dieci milioni per nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di attendere a proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al primo comma si trovano in condizioni di vedovo o vedova, di divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile».
Premesse tali considerazioni, va rilevato che il presupposto per l'affermazione del diritto agli assegni per il nucleo familiare è costituito dallo status di lavoratore dipendente o di pensionato, mentre le condizioni per l'erogazione dell'assegno sono costituite da un requisito reddituale. Pertanto sono esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi i quali sono ammessi a godere di specifici trattamenti che assumono la denominazione di “quote di maggiorazione” in presenza di determinate condizioni riguardanti la propria persona e il proprio nucleo familiare.
Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al
30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88). ANF non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10).
Per quanto riguarda invece il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di
3 infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 6).
A seguito dell'intervento della suprema Corte è stato affermato il principio secondo cui
“l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 d.l. 13 marzo 1988 n. 69, conv. in l.
13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresi' conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermita' o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta' - spetta anche, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermita' o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 20 agosto 1996, n. 7668 ). Per le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo.
Presentata la domanda, il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (art. 11, DPR n. 797/55).
Ai fini dell'accertamento della fondatezza della domanda occorre valutare la sussistenza dei requisiti necessari per fruire della prestazione.
Orbene, dagli elementi in atti emerge che tale condizione sussisteva sicuramente nel dicembre 2017, data alla quale la ricorrente aveva già compiuto i 67 anni di età, trattandosi di condizione che va presunta a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di età, a decorrere dal quale non è possibile più svolgere alcuna attività lavorativa subordinata, tenuto conto altresì delle patologie emergenti dalla documentazione medica prodotta tra cui la ctu medico legale svolta nel giudizio che ha accertato i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ricorrono inoltre le richieste condizioni reddituali, per come emerge dalla documentazione prodotta da parte ricorrente.
Deve dunque concludersi per la condanna dell' al pagamento delle poste a titolo di CP_1
assegno per il nucleo familiare relative al periodo dal 1°.12.2017, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo.
4 Le spese seguono la soccombenza, liquidate e distratte come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, CP_1
a titolo di assegno per il nucleo familiare dal 1°.12.2017, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
2) Condanna l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che CP_1
liquida in euro 1350,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario
Napoli, 24/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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