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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/06/2025, n. 2906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2906 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 22520/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 22520/2023 promossa da:
• (da sposata) nata il [...] in [...] ed ivi residente a Persona_1 Per_2
Carrera 56#72-161, apto 2A, Barranquilla, cap. 08000;
• nato il [...] in [...] ed ivi residente a [...], Persona_3
Cra 3# 9-135, edificio Al Amir, Cartagena, cap. 130001 in proprio nonché unitamente alla madre in nome e rappresentanza della figlia minorenne - Controparte_1 Persona_4 nata il [...] in [...];
[...]
• nata il [...] in [...] ed ivi residente a [...]17B#175-91, Controparte_2
Torre 3 apto 802, Bogotá, cap.110141;
• nata il [...] in [...] ed ivi residente a [...]17B#175-91, Parte_1
Torre 3 apto 802, Bogotá, cap. 110141 in proprio nonché - unitamente al padre Persona_5 [...]
- in nome e rappresentanza della figlia minorenne - nata il Pt_1 Persona_6
30/04/2016 in Colombia;
• nato il [...] in [...] ed ivi residente a Persona_7
• Calle 64#1-15, Torre 3 apto 1604, Bogotá, cap. 110231;
• nata il [...] in [...] ed ivi residente a [...]Persona_8
3 #9-135, Edificio Al Amir, Cartagena, cap.130001;
• nata il [...] in [...] ed ivi residente a [...], Cra Parte_2
3 #9-135, Ed. Al Amir, Cartagena, cap. 130001
tutti con il patrocinio dell'avv. Leopoldo Aperio Bella (C.F. con studio in Roma, Via C.F._1
Oslavia n. 30
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3 Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei sigg.ri (da sposata) Persona_1 Per_2 Persona_3
, ,
[...] Persona_4 Controparte_2 Parte_1
, e Persona_6 Persona_7 Persona_8 [...]
e, per l'effetto, ordinare al , e/o per esso, ad ogni altra Autorità Parte_2 Controparte_3 amministrativa e comunque ad ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative e conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge, provvedendo alle eventuali e/o necessarie comunicazioni alle Autorità consolari competenti, nonché all'emissione del passaporto italiano”.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, , Persona_1 Persona_3
, in proprio e unitamente alla madre - in nome e rappresentanza della
[...] Controparte_1 figlia minorenne - ; in Persona_4 Controparte_2 Parte_1 proprio e - unitamente al padre - in nome e rappresentanza della figlia minorenne Parte_3
- ; ; Persona_6 Parte_4 Persona_6 Persona_8
e convenivano in giudizio il chiedendo di accertare
[...] Parte_2 Controparte_3
e dichiarare, il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto tutti discendenti di
[...]
(alias ) cittadino italiano, nato a [...], IL 22.02.1826 ed Persona_9 Persona_10 emigrato in Colombia senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana senza naturalizzarsi cittadino colombiano e deceduto in data 5.05.1889 (cfr. doc. in atti n. 8 e 10 e 27 ).
Il non si costituiva in giudizio e viene qui, pertanto, dichiarata la sua contumacia. Controparte_3
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio e nulla opponeva per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21.05.2025, la difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti.
*****
I ricorrenti deducono che:
• L'AV (alias ) emigrava in Colombia e in data Persona_9 Persona_10
7/08/1870, contraeva matrimonio con la cittadina colombiana a Rosa Ujueta Martinez e da tale unione nasceva un figlio: , nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 11); Persona_11 • il predetto di univa con la cittadina Colombiana e da tale unione nasceva Persona_12 la figlia , nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 13); Persona_13
• decedeva in data 21.09.1946 (cfr. doc. in atti n. 12) Persona_11
• dava alla luce la figlia naturale , nata il Persona_13 Persona_14
5.07.1935 (cfr. doc. in atti n. 15), odierna ricorrente;
• decedeva il 26/07/2001 (cfr. doc. in atti n. 14); Persona_13
• A sua volta, , in data 20/05/1956 contraeva matrimonio con il cittadino Persona_1 colombiano (cfr. doc. in atti n. 16) e da tale unione nascevano due figli: Persona_15
, nato il [...] e , nata il [...] (cfr. Persona_3 Controparte_2 doc. in atti 17 e 18) entrambi odierni ricorrenti.
I predetti davano vita a due differenti rami di discendenza:
• Il primogenito di e , Persona_1 Persona_15 Persona_3
, si univa con la cittadina colombiana e da tale unione
[...] Controparte_4 nasceva , nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 19 e 20), odierna Persona_8 ricorrente;
• , in data 20/01/1955, contraeva matrimonio con la cittadina Persona_3 colombiana (cfr. doc. in atti, n. 20) e da tale unione nascevano due Controparte_1 figlie: nata il [...] (cfr. do., in atti n. 21), odierna ricorrente e Parte_2
nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 22) odierna ricorrente Persona_4 minorenne;
• La secondogenita di e , Persona_1 Persona_15 Controparte_2
, in data 2/08/1982 contraeva matrimonio con il cittadino colombiano
[...] Persona_16
(cfr. doc. in atti n. 23) e da tale unione nascevano nata
[...] Parte_1 il 12/10/1983 e nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 24 e 25), Persona_7 entrambi odierni ricorrenti;
• La primogenita, si univa con il cittadino colombiano Parte_1 Parte_5
e da tale unione nasceva , nata il [...] (cfr. doc.
[...] Persona_6 in atti n. 26), odierna ricorrente minorenne.
Sulla base di queste premesse e poiché il passaggio della cittadinanza italiana sarebbe avvenuto iure sanguinis in linea materna in epoca pre-costituzionale, i ricorrenti insistono e concludono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonché la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Inoltre, con riferimento ai minori ricorrenti e Persona_4 Persona_6 il Tribunale ritiene che la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore. In diritto si osserva che ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano. Inoltre, la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale.
Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art.
10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”.
Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art.
1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile
(introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”. In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna.
All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della Costituzione, ossia al 1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del 2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del
1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto
l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva
l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta e aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis
Orbene, nel merito, va osservato che dalla documentazione agli atti, debitamente tradotta ed apostillata, risulta che l'AV italiano (alias ) è nato prima Persona_9 Persona_10 dell'unificazione del Regno d'Italia (cfr. all. 1) e non è nota la data della sua emigrazione.
Va precisato, in proposito, che gli artt.
4-15 del c.c. del 1865 erano tratti dal precedente Codice civile del Regno
Sardo (Statuto Albertino del 1848) che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis e sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Le successive leggi, n. 23 del 31.01.1901 sulle migrazioni e n. 217 del 17.05.1906, confermarono il principio della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, così che coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera.
Si deve pertanto ritenere che l'AV (alias ) nato a Persona_9 Persona_10
Viguzzolo (AL), il 12/02/1826 (cfr. doc. in atti n. 8) - ovvero prima della nascita del Regno d'Italia – e deceduto in Colombia il 5.05.1889 (cfr. doc. in atti n. 10) - ovvero dopo l'unità d'Italia - abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861) in quanto emigrato senza aver acquisito la cittadinanza straniera al momento dell'unificazione del Regno d'Italia, e poiché non si è naturalizzato cittadino colombiano e non ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana (cfr. doc. in atti n. 27), l'ha trasmessa, pacificamente, al figlio (cfr. doc. in atti n. 11) Persona_11
Costui trasmetteva la cittadinanza italiana alla propria figlia (cfr. doc. in atti Persona_13
n. 13) che, a sua volta, trasmetteva la cittadinanza iure sanguinis alla figlia naturale Persona_14
, nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 15), nonché odierna ricorrente.
[...]
Quest'ultima però, nel vigore della Legge n. 555/1912, che riprendeva il Codice del 1865, perdeva la cittadinanza italiana per mancanza di una successiva discendenza paterna. Tuttavia l'illegittima e non volontaria privazione è avvenuta per effetto di norma dichiarata incostituzionale in quanto il diritto di cittadinanza non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma, costituendo uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria (in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.) dichiarata incostituzionale, permane anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della costituzione, come il caso di specie.
Ne consegue che la cittadinanza dell'odierna ricorrente , perduta dalla stessa Persona_14
a causa di una norma illegittima e non per propria volontà, deve ritenersi automaticamente recuperata, con conseguente trasmissione, in ossequio alla dichiarazione di illegittimità Costituzionale dell'art. 1 n. 1 della L.
555/1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana
(cfr. Corte Cost. n. 30/1983), ai figli e odierni ricorrenti , nato il [...] e Persona_3
, nata il [...] (cfr. doc. in atti 17 e 18) e da questi a tutti i discendenti, ivi inclusi Controparte_2 gli altri odierni ricorrenti (cfr. doc. in atti n. 19- 21,22,24,25,26).
Sussiste altresì l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale e la pacifica chiusura dell'Amministrazione Italiana, verso i discendenti c.d. di linea materna circa l'efficacia retroattiva, ovvero prima dell'entrata in vigore della Costituzione, dell'operatività della giurisprudenza costituzionale che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero (cfr.
Corte Cost. n. 87/1975 e n. 30/1983).
Rileva infine il Tribunale che le variazioni dei dati anagrafici, letterali e fonetiche dell'AV italiano, della figlia dello stesso e dei ricorrenti che si rilevano nei documenti allegati, sono del tutto irrilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda in quanto non creano dubbi circa il rapporto di parentela in linea retta tra il dante causa ed i suoi discendenti (figli, nipoti, pronipoti, etc.), giustificandosi, negli anni, sia con l'adattamento dei nomi italiani alla lingua parlata in Uruguay, sia, soprattutto, con il modus operandi di coloro che detenevano i registri anagrafici, che scrivevano a mano e spesso direttamente nei luoghi di arrivo e di registrazione degli emigranti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3 Sussistono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite, stante la peculiarità della controversia e la non opposizione dell'amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti : (da sposata) Persona_1 nata il [...] in [...]; nato il [...] in [...]; Per_2 Per_3 Persona_3 nata il [...] in [...]; nata il Persona_4 Controparte_2
06/12/1962 in Colombia;
nata il [...] in [...]; Parte_1 Persona_6
nata il [...] in [...]; nato il [...] in
[...] Persona_7
Colombia; nata il [...] in [...] e Persona_8 Parte_2 nata il [...] in [...] il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
• ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito
Torino, lì 21/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Aragno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 22520/2023 promossa da:
• (da sposata) nata il [...] in [...] ed ivi residente a Persona_1 Per_2
Carrera 56#72-161, apto 2A, Barranquilla, cap. 08000;
• nato il [...] in [...] ed ivi residente a [...], Persona_3
Cra 3# 9-135, edificio Al Amir, Cartagena, cap. 130001 in proprio nonché unitamente alla madre in nome e rappresentanza della figlia minorenne - Controparte_1 Persona_4 nata il [...] in [...];
[...]
• nata il [...] in [...] ed ivi residente a [...]17B#175-91, Controparte_2
Torre 3 apto 802, Bogotá, cap.110141;
• nata il [...] in [...] ed ivi residente a [...]17B#175-91, Parte_1
Torre 3 apto 802, Bogotá, cap. 110141 in proprio nonché - unitamente al padre Persona_5 [...]
- in nome e rappresentanza della figlia minorenne - nata il Pt_1 Persona_6
30/04/2016 in Colombia;
• nato il [...] in [...] ed ivi residente a Persona_7
• Calle 64#1-15, Torre 3 apto 1604, Bogotá, cap. 110231;
• nata il [...] in [...] ed ivi residente a [...]Persona_8
3 #9-135, Edificio Al Amir, Cartagena, cap.130001;
• nata il [...] in [...] ed ivi residente a [...], Cra Parte_2
3 #9-135, Ed. Al Amir, Cartagena, cap. 130001
tutti con il patrocinio dell'avv. Leopoldo Aperio Bella (C.F. con studio in Roma, Via C.F._1
Oslavia n. 30
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3 Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei sigg.ri (da sposata) Persona_1 Per_2 Persona_3
, ,
[...] Persona_4 Controparte_2 Parte_1
, e Persona_6 Persona_7 Persona_8 [...]
e, per l'effetto, ordinare al , e/o per esso, ad ogni altra Autorità Parte_2 Controparte_3 amministrativa e comunque ad ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative e conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge, provvedendo alle eventuali e/o necessarie comunicazioni alle Autorità consolari competenti, nonché all'emissione del passaporto italiano”.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, , Persona_1 Persona_3
, in proprio e unitamente alla madre - in nome e rappresentanza della
[...] Controparte_1 figlia minorenne - ; in Persona_4 Controparte_2 Parte_1 proprio e - unitamente al padre - in nome e rappresentanza della figlia minorenne Parte_3
- ; ; Persona_6 Parte_4 Persona_6 Persona_8
e convenivano in giudizio il chiedendo di accertare
[...] Parte_2 Controparte_3
e dichiarare, il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto tutti discendenti di
[...]
(alias ) cittadino italiano, nato a [...], IL 22.02.1826 ed Persona_9 Persona_10 emigrato in Colombia senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana senza naturalizzarsi cittadino colombiano e deceduto in data 5.05.1889 (cfr. doc. in atti n. 8 e 10 e 27 ).
Il non si costituiva in giudizio e viene qui, pertanto, dichiarata la sua contumacia. Controparte_3
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio e nulla opponeva per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21.05.2025, la difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti.
*****
I ricorrenti deducono che:
• L'AV (alias ) emigrava in Colombia e in data Persona_9 Persona_10
7/08/1870, contraeva matrimonio con la cittadina colombiana a Rosa Ujueta Martinez e da tale unione nasceva un figlio: , nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 11); Persona_11 • il predetto di univa con la cittadina Colombiana e da tale unione nasceva Persona_12 la figlia , nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 13); Persona_13
• decedeva in data 21.09.1946 (cfr. doc. in atti n. 12) Persona_11
• dava alla luce la figlia naturale , nata il Persona_13 Persona_14
5.07.1935 (cfr. doc. in atti n. 15), odierna ricorrente;
• decedeva il 26/07/2001 (cfr. doc. in atti n. 14); Persona_13
• A sua volta, , in data 20/05/1956 contraeva matrimonio con il cittadino Persona_1 colombiano (cfr. doc. in atti n. 16) e da tale unione nascevano due figli: Persona_15
, nato il [...] e , nata il [...] (cfr. Persona_3 Controparte_2 doc. in atti 17 e 18) entrambi odierni ricorrenti.
I predetti davano vita a due differenti rami di discendenza:
• Il primogenito di e , Persona_1 Persona_15 Persona_3
, si univa con la cittadina colombiana e da tale unione
[...] Controparte_4 nasceva , nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 19 e 20), odierna Persona_8 ricorrente;
• , in data 20/01/1955, contraeva matrimonio con la cittadina Persona_3 colombiana (cfr. doc. in atti, n. 20) e da tale unione nascevano due Controparte_1 figlie: nata il [...] (cfr. do., in atti n. 21), odierna ricorrente e Parte_2
nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 22) odierna ricorrente Persona_4 minorenne;
• La secondogenita di e , Persona_1 Persona_15 Controparte_2
, in data 2/08/1982 contraeva matrimonio con il cittadino colombiano
[...] Persona_16
(cfr. doc. in atti n. 23) e da tale unione nascevano nata
[...] Parte_1 il 12/10/1983 e nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 24 e 25), Persona_7 entrambi odierni ricorrenti;
• La primogenita, si univa con il cittadino colombiano Parte_1 Parte_5
e da tale unione nasceva , nata il [...] (cfr. doc.
[...] Persona_6 in atti n. 26), odierna ricorrente minorenne.
Sulla base di queste premesse e poiché il passaggio della cittadinanza italiana sarebbe avvenuto iure sanguinis in linea materna in epoca pre-costituzionale, i ricorrenti insistono e concludono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonché la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Inoltre, con riferimento ai minori ricorrenti e Persona_4 Persona_6 il Tribunale ritiene che la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore. In diritto si osserva che ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano. Inoltre, la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale.
Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art.
10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”.
Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art.
1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile
(introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”. In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna.
All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della Costituzione, ossia al 1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del 2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del
1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto
l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva
l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta e aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis
Orbene, nel merito, va osservato che dalla documentazione agli atti, debitamente tradotta ed apostillata, risulta che l'AV italiano (alias ) è nato prima Persona_9 Persona_10 dell'unificazione del Regno d'Italia (cfr. all. 1) e non è nota la data della sua emigrazione.
Va precisato, in proposito, che gli artt.
4-15 del c.c. del 1865 erano tratti dal precedente Codice civile del Regno
Sardo (Statuto Albertino del 1848) che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis e sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Le successive leggi, n. 23 del 31.01.1901 sulle migrazioni e n. 217 del 17.05.1906, confermarono il principio della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, così che coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera.
Si deve pertanto ritenere che l'AV (alias ) nato a Persona_9 Persona_10
Viguzzolo (AL), il 12/02/1826 (cfr. doc. in atti n. 8) - ovvero prima della nascita del Regno d'Italia – e deceduto in Colombia il 5.05.1889 (cfr. doc. in atti n. 10) - ovvero dopo l'unità d'Italia - abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861) in quanto emigrato senza aver acquisito la cittadinanza straniera al momento dell'unificazione del Regno d'Italia, e poiché non si è naturalizzato cittadino colombiano e non ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana (cfr. doc. in atti n. 27), l'ha trasmessa, pacificamente, al figlio (cfr. doc. in atti n. 11) Persona_11
Costui trasmetteva la cittadinanza italiana alla propria figlia (cfr. doc. in atti Persona_13
n. 13) che, a sua volta, trasmetteva la cittadinanza iure sanguinis alla figlia naturale Persona_14
, nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 15), nonché odierna ricorrente.
[...]
Quest'ultima però, nel vigore della Legge n. 555/1912, che riprendeva il Codice del 1865, perdeva la cittadinanza italiana per mancanza di una successiva discendenza paterna. Tuttavia l'illegittima e non volontaria privazione è avvenuta per effetto di norma dichiarata incostituzionale in quanto il diritto di cittadinanza non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma, costituendo uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria (in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.) dichiarata incostituzionale, permane anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della costituzione, come il caso di specie.
Ne consegue che la cittadinanza dell'odierna ricorrente , perduta dalla stessa Persona_14
a causa di una norma illegittima e non per propria volontà, deve ritenersi automaticamente recuperata, con conseguente trasmissione, in ossequio alla dichiarazione di illegittimità Costituzionale dell'art. 1 n. 1 della L.
555/1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana
(cfr. Corte Cost. n. 30/1983), ai figli e odierni ricorrenti , nato il [...] e Persona_3
, nata il [...] (cfr. doc. in atti 17 e 18) e da questi a tutti i discendenti, ivi inclusi Controparte_2 gli altri odierni ricorrenti (cfr. doc. in atti n. 19- 21,22,24,25,26).
Sussiste altresì l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale e la pacifica chiusura dell'Amministrazione Italiana, verso i discendenti c.d. di linea materna circa l'efficacia retroattiva, ovvero prima dell'entrata in vigore della Costituzione, dell'operatività della giurisprudenza costituzionale che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero (cfr.
Corte Cost. n. 87/1975 e n. 30/1983).
Rileva infine il Tribunale che le variazioni dei dati anagrafici, letterali e fonetiche dell'AV italiano, della figlia dello stesso e dei ricorrenti che si rilevano nei documenti allegati, sono del tutto irrilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda in quanto non creano dubbi circa il rapporto di parentela in linea retta tra il dante causa ed i suoi discendenti (figli, nipoti, pronipoti, etc.), giustificandosi, negli anni, sia con l'adattamento dei nomi italiani alla lingua parlata in Uruguay, sia, soprattutto, con il modus operandi di coloro che detenevano i registri anagrafici, che scrivevano a mano e spesso direttamente nei luoghi di arrivo e di registrazione degli emigranti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3 Sussistono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite, stante la peculiarità della controversia e la non opposizione dell'amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti : (da sposata) Persona_1 nata il [...] in [...]; nato il [...] in [...]; Per_2 Per_3 Persona_3 nata il [...] in [...]; nata il Persona_4 Controparte_2
06/12/1962 in Colombia;
nata il [...] in [...]; Parte_1 Persona_6
nata il [...] in [...]; nato il [...] in
[...] Persona_7
Colombia; nata il [...] in [...] e Persona_8 Parte_2 nata il [...] in [...] il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
• ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito
Torino, lì 21/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Aragno