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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 25/06/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1731/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Cuneo in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg 1731/2023 avente ad oggetto risarcimento del danno per operazione fraudolenta, promossa DA
), con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Parte_1 P.IVA_1
Carra, come da procura in atti ATTRICE CONTRO
), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. Marco Pellegrino e dell'Avv. Francesca Pellegrino, come da procura in atti CONVENUTA
Conclusioni delle parti PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, condannare il Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del
[...] danno complessivamente sofferto da in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore GN , nella misura Parte_2 di € 19.589,22 o in quella maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi dal dovuto fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, anche generali, e compenso professionale."
PARTE CONVENUTA Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Nel merito:
in via principale respingere tutte le domande formulate nei confronti della
1 convenuta perché infondate in fatto ed in diritto, mandando il Controparte_1 integralmente assolto da ogni avversaria pretesa;
[...]
respingere ogni domanda e/o eccezione nei confronti del Controparte_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto ovvero dichiararla
[...] inammissibile e/o improcedibile;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno: determinare il danno risarcibile nella misura accertata in corso di causa e ragguagliata alla gravità della condotta colposa dell'attrice nella causazione del danno ex art. 1227 c.c.;
In ogni caso con il favore delle spese legali e di procedura.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La società titolare di conto corrente acceso presso il Parte_1 [...]
, filiale di Carcare, ha promosso il presente giudizio nei confronti Controparte_1 dell'istituto di credito chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 19.589,00 a titolo di risarcimento del danno, per la grave negligenza in ordine ad una operazione di pagamento di una ricevuta bancaria rivelatasi poi fraudolenta. Nel dettaglio, espone l'attrice di aver incaricato la banca di eseguire, il 30 settembre 2022, il pagamento di ricevute bancarie in favore di propri fornitori, tra cui una dell'importo di euro 19.589,99 in favore della società FI che, il successivo 5 ottobre 2022, aveva comunicato di non aver ricevuto alcun pagamento. Il giorno successivo, la banca aveva comunicato che gli effetti erano andati insoluti, rendendosi disponibili a comunicare la circostanza ai fornitori e chiedendo nuovamente i riferimenti iban per effettuare nuovi bonifici. Alla comunicazione degli Iban da parte dell'attrice, aveva fatto seguito la mail, da parte della banca, di avvenuta esecuzione degli ordini di bonifico, con invio delle relative contabili.
1.1. Nondimeno, soltanto alla fine di ottobre, l'attrice aveva appreso che il proprio fornitore non aveva ricevuto alcun pagamento;
alla richiesta di chiarimenti, la banca aveva comunicato di aver eseguito l'ordine di bonifico in favore di FI e di aver ricevuto una mail, apparentemente riconducibile all'indirizzo di posta elettronica della società attrice, con cui si richiedeva l'annullamento dell'ordine di bonifico e l'esecuzione di un nuovo bonifico su altro conto corrente estero, apparentemente riconducibile alla società FI. Alla convenuta banca la società attrice addebita pertanto la grave negligenza per non aver verificato il contenuto evidentemente truffaldino della mail apparentemente riconducibile a verosimilmente inviata da soggetti terzi Parte_1 che, introdottisi nella casella di posta elettronica dell'attrice, avevano dirottato il pagamento su un iban sconosciuto e per non aver pertanto posto in essere le necessarie verifiche al fine di evitare il danno per la società attrice, consistito nella perdita economica di cui l'attrice chiede il ristoro, invocando la grave responsabilità della banca.
2. La convenuta si è costituita respingendo gli addebiti di responsabilità per negligenza e ritenendo la stessa attrice unica responsabile dell'evento dannoso e del
2 pregiudizio economico subito in conseguenza della vicenda, preliminarmente eccependo la improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Nel merito, ha contestato la ricostruzione attorea, deducendo che i rapporti con la medesima si sono sempre svolti mediante corrispondenza telematica e non essendo pertanto la banca responsabile per le errate comunicazioni fornite dalla cliente, che peraltro aveva trascurato ogni controllo sulla mail con cui la banca aveva informato la cliente del nuovo pagamento in revoca del precedente.
2.1. La banca contesta pertanto l'addebito di responsabilità, non risultando alcuna manomissione dei propri sistemi informatici ed essendo imputabile alla stessa attrice il danno conseguente alla introduzione di terzi nei propri sistemi informatici, approntando i necessari sistemi di sicurezza per evitare illecite introduzioni nei sistemi informatici, concludendo per il rigetto della domanda e, in subordine, per il caso di accoglimento, chiedendo la riduzione dell'importo risarcitorio in ragione della concorrente responsabilità dell'attrice, ai sensi dell'art. 1227 c.c. Fissata con decreto l'udienza di trattazione e assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza le parti hanno insistito nelle rispettive argomentazioni e conclusioni. Rigettate le istanze istruttorie di prova orale, la causa è stata rinviata per discussione e rimessione in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
3. La domanda attorea è volta ad ottenere la condanna della convenuta banca al risarcimento del danno per una disposizione di bonifico effettuata sulla base di una mail apparentemente inviata dalla società attrice, con cui era stato richiesto di effettuare un ordine di bonifico in favore di un fornitore per il pagamento di una ricevuta bancaria. All'esito del bonifico, mai ricevuto dalla società beneficiaria, la mail è risultata tuttavia fraudolentemente inviata da ignoti;
per l'effetto, l'attrice ha invocato la responsabilità della banca per la perdita economica di cui chiede il ristoro, nel ridetto importo di euro 19.589,00. Giova richiamare in primo luogo il dato normativo di disciplina della materia;
in particolare, il d.lgs. 11/2010, modificato dal d.lgs. 218/17, di attuazione della direttiva 2015/2366/EU, prevede in capo al prestatore di servizi di pagamento l'onere di provare che l'operazione di pagamento, disconosciuta dall'utente, ai sensi dell'art. 10 co. 1, sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti. Ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, inoltre, si prevede che “…quando l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento … non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7. È onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente”. 3.1. Soccorrono altresì i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che afferma in primo luogo la natura contrattuale della responsabilità di cui trattasi: “la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare
3 riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente” (C. Civ. n. 26916/2020). In tal senso, anche la più recente giurisprudenza di legittimità, che, nel delineare il dovere di dilgenza gravante sul correntista ha chiarito che “non può dubitarsi del comportamento decisamente imprudente e negligente del danneggiato, il quale aveva digitato i propri codici personali (verosimilmente richiestigli con una e-mail fraudolenta), in tal modo consentendo all'ignoto truffatore di successivamente utilizzarli, per effettuare una disposizione di bonifico dal conto del danneggiato” (C. Civ. n. 7214/2023). In tal senso anche C. Civ. n. 3780/2024, in materia di c.d. phishing: “la possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente è una eventualità rientrante nel rischio d'impresa; la banca per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore (nella specie, relativa ad una truffa informatica ai danni di un correntista”. In altri termini, i principi giurisprudenziali, nel delineare in generale i principi della responsabilità contrattuale della banca in siffatti casi, si fonda sul dato comune della diligenza professionale qualificata gravante sull'operatore bancario, tenuto ad adottare maggiori cautele in presenza di circostanze sospette che possono indurre a riconoscere una truffa.
4. Alla luce dei principi fin qui richiamati, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata e vada accolta. Dalla documentazione in atti risulta che la società attrice, titolare di conto corrente presso la filiale di Carcare della banca convenuta, avesse inviato, dal proprio indirizzo di posta elettronica richiesta di Email_1 pagamento di alcune ricevute bancarie in favore di propri fornitori, tra cui la società FI s.p.a. (doc. 1 fascicolo parte attrice), con scadenza al 30 settembre 2022 (doc. 2 fascicolo parte attrice). I pagamenti non erano tuttavia stati effettuati, sicchè il successivo
5 ottobre 2022 l'attrice aveva comunicato di aver ricevuto comunicazione, da parte del fornitore FI, del mancato pagamento della chiedendo spiegazioni (doc. 3 CP_2 fascicolo parte attrice); a tale richiesta aveva fatto seguito, il giorno successivo, il riscontro dell'operatore bancario che, scusandosi per l'inconveniente, aveva dato atto che alcuni effetti erano andati insoluti, non comprendendone tuttavia il motivo. La società attrice aveva pertanto comunicato, pochi minuti dopo la ricezione di tale riscontro, gli Iban di riferimento per disporre il pagamento delle RiBa insolute (doc. 5 fascicolo parte attrice), cui aveva fatto seguito la disposizione degli ordini di bonifico, comunicata dalla banca con e-mail inviata alle 10.37 dello stesso 6 ottobre 2022, cui erano allegate le contabili (docc. 6, 6a, 6b, 6c).
4.1. Risulta altresì la mail delle 10.54 dello stesso 6 ottobre 2022, apparentemente inviata dall'indirizzo di posta elettronica della società attrice, con cui era stata richiesta la revoca del bonifico appena effettuato alla società FI e la disposizione di un nuovo ordine di bonifico questa volta presso un conto estero, in Spagna (doc. 7 fascicolo parte attrice). Trattasi della mail dal contenuto truffaldino, in base alla quale la banca ha effettuato il pagamento mai pervenuto alla società beneficiaria FI s.p.a.. La mail è del seguente testuale tenore: “buongiorno, CHIEDO SCUSA PER L'INCONVENIENTE Ti mando erroneamente il vecchio IBAN per ROFIX SPA ricevere il pagamento sull'IBAN chiuso., Vi
4 preghiamo pertanto di richiamare il bonifico appena effettuato e effettuare il pagamento ai ROFIX SPA nuovi coordinate bancarie inviati a voi di seguito se desideri che il pagamento abbia esito positivo”. A tale richiesta seguiva l'indicazione di un IBAN riconducibile a un conto corrente spagnolo apparentemente aperto presso “Banco Bilbao”.
4.2. Sulla scorta di tale richiesta, la banca ha pertanto effettuato il nuovo bonifico, di euro 19.589,22, revocando il precedente. È però di tutta evidenza il contenuto truffaldino della mail, apparentemente proveniente dall'indirizzo di posta elettronica della società attrice, verosimilmente violato da ignoti per commettere l'illecito di cui trattasi. Tanto si evince, come rilevato dall'attrice, dal contenuto “sgrammaticato” della mail – vieppiù considerando il tenore delle precedenti mail inviate dal responsabile della società attrice, – in particolare dall'incipit “Ti mando erroneamente l'IBAN”, e Pt_3 da ulteriori elementi testuali (“effettuare il pagamento ai FI spa”, “nuovi coordinate bancarie inviati”, “se desideri che il pagamento abbia esito positivo”), che avrebbero dovuto ingenerare il sospetto sulla genuinità della comunicazione, soprattutto in un operatore qualificato come la banca e tenuto pertanto ad una diligenza professionale superiore alla diligenza media. Ulteriore circostanza sospetta si rinviene nella stessa contabile di bonifico, ove la società destinataria del pagamento risulta indicata come
“R e non FI. Non si può pertanto dubitare che la banca, effettuando il pagamento sulla scorta di una richiesta comunicata con una mail di tale tenore, non abbia agito con la diligenza professionale richiesta, in conformità ai principi giurisprudenziali innanzi richiamati, posto che, peraltro, nel caso di specie non viene nemmeno richiesto alla banca di provare l'adozione di specifiche misure di sicurezza volte a scongiurare possibili eventi truffaldini;
sarebbe stata difatti sufficiente una maggiore accortezza e prudenza nella valutazione del contenuto della mail.
4.3. Tanto è sufficiente per ritenere fondato l'addebito di responsabilità mosso dall'attrice alla banca convenuta che, pertanto, è tenuta a dimostrare, al fine di andare esente da responsabilità, la colpa grave dell'attrice. Sul punto, la banca invoca la responsabilità dell'attrice per non aver adeguatamente custodito la propria casella di posta, verosimilmente violata da ignoti, – contestazione invero del tutto generica – e avendo peraltro tempestivamente informato la cliente di aver eseguito il nuovo bonifico (doc. 2 fascicolo parte convenuta). Trattasi di argomentazioni che tuttavia non tolgono rilievo alla gravità della negligenza della banca, nei termini innanzi descritti;
in particolare si deve evidenziare che, come correttamente osservato da parte attrice, la comunicazione dell'esito del nuovo bonifico è stata effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica dell'attrice che è tuttavia lo stesso dal quale è pervenuta la mail Email_1 contenente la richiesta di nuovo ordine di bonifico (doc. 7 fascicolo parte attrice), con la conseguenza che non risulta nemmeno provata la circostanza che l'attrice avesse avuto effettiva conoscenza di tale riscontro, il che induce, evidentemente, a ritenere insussistente una qualsivoglia responsabilità dell'attrice, anche ai fini della valutazione di un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., come preteso dalla banca. La domanda attorea è pertanto fondata e va accolta.
5 4.4. La convenuta banca deve pertanto essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 19.589,22; vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, ai fini della liquidazione del danno soccorrono i criteri indicati dalla norma dell'art. 1223 c.c., in forza della quale l'attore danneggiato è tenuto a dimostrare l'effettivo pregiudizio – il c.d. danno conseguenza – in termini di danno emergente e lucro cessante, che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del debitore e a provare il nesso causale tra l'inadempimento e il danno conseguenza. E ciò anche in conformità alle coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha chiarito come “In tema di risarcimento danni, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova è regolato dagli artt. 1218, 1223 e ss. e 2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare 1) la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si lamenta non essere stata adempiuta, 2) il danno, 3) il nesso causale tra l'allegato inadempimento totale o parziale altrui e il proprio danno;
provato ciò incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile.” (Trib. Milano, sez. XI, n. 2446/2020), con la precisazione che “…il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato…” (C. Civ. n. 18832/2016).
4.5. Nel caso di specie è indubbio che il grave inadempimento della nei termini CP_3 innanzi descritti, abbia causato all'attrice il pregiudizio costituito dal danno emergente, ovvero la perdita economica subita per effetto della disposizione di bonifico effettuata a soggetti ignoti, per il complessivo importo di euro 19.589,22. Su tale somma, trattandosi di debito di valore, stante la natura risarcitoria dell'importo riconosciuto all'attrice, devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento determinato dal valore della controversia. Tenuto conto della complessiva attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate si ritiene pertanto congruo liquidare le spese di lite che la convenuta sarà tenuta a rifondere all'attrice in complessivi euro 3.000,00, il tutto oltre esborsi accessori come per legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: in accoglimento della domanda attorea,
6 condanna il convenuto al pagamento della somma Controparte_1 di euro 19.589,22 in favore dell'attrice oltre interessi e rivalutazione Parte_1 come in motivazione;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, spese che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 per compensi, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Cuneo, 13 giugno 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Cuneo in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg 1731/2023 avente ad oggetto risarcimento del danno per operazione fraudolenta, promossa DA
), con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Parte_1 P.IVA_1
Carra, come da procura in atti ATTRICE CONTRO
), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. Marco Pellegrino e dell'Avv. Francesca Pellegrino, come da procura in atti CONVENUTA
Conclusioni delle parti PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, condannare il Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del
[...] danno complessivamente sofferto da in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore GN , nella misura Parte_2 di € 19.589,22 o in quella maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi dal dovuto fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, anche generali, e compenso professionale."
PARTE CONVENUTA Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Nel merito:
in via principale respingere tutte le domande formulate nei confronti della
1 convenuta perché infondate in fatto ed in diritto, mandando il Controparte_1 integralmente assolto da ogni avversaria pretesa;
[...]
respingere ogni domanda e/o eccezione nei confronti del Controparte_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto ovvero dichiararla
[...] inammissibile e/o improcedibile;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno: determinare il danno risarcibile nella misura accertata in corso di causa e ragguagliata alla gravità della condotta colposa dell'attrice nella causazione del danno ex art. 1227 c.c.;
In ogni caso con il favore delle spese legali e di procedura.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La società titolare di conto corrente acceso presso il Parte_1 [...]
, filiale di Carcare, ha promosso il presente giudizio nei confronti Controparte_1 dell'istituto di credito chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 19.589,00 a titolo di risarcimento del danno, per la grave negligenza in ordine ad una operazione di pagamento di una ricevuta bancaria rivelatasi poi fraudolenta. Nel dettaglio, espone l'attrice di aver incaricato la banca di eseguire, il 30 settembre 2022, il pagamento di ricevute bancarie in favore di propri fornitori, tra cui una dell'importo di euro 19.589,99 in favore della società FI che, il successivo 5 ottobre 2022, aveva comunicato di non aver ricevuto alcun pagamento. Il giorno successivo, la banca aveva comunicato che gli effetti erano andati insoluti, rendendosi disponibili a comunicare la circostanza ai fornitori e chiedendo nuovamente i riferimenti iban per effettuare nuovi bonifici. Alla comunicazione degli Iban da parte dell'attrice, aveva fatto seguito la mail, da parte della banca, di avvenuta esecuzione degli ordini di bonifico, con invio delle relative contabili.
1.1. Nondimeno, soltanto alla fine di ottobre, l'attrice aveva appreso che il proprio fornitore non aveva ricevuto alcun pagamento;
alla richiesta di chiarimenti, la banca aveva comunicato di aver eseguito l'ordine di bonifico in favore di FI e di aver ricevuto una mail, apparentemente riconducibile all'indirizzo di posta elettronica della società attrice, con cui si richiedeva l'annullamento dell'ordine di bonifico e l'esecuzione di un nuovo bonifico su altro conto corrente estero, apparentemente riconducibile alla società FI. Alla convenuta banca la società attrice addebita pertanto la grave negligenza per non aver verificato il contenuto evidentemente truffaldino della mail apparentemente riconducibile a verosimilmente inviata da soggetti terzi Parte_1 che, introdottisi nella casella di posta elettronica dell'attrice, avevano dirottato il pagamento su un iban sconosciuto e per non aver pertanto posto in essere le necessarie verifiche al fine di evitare il danno per la società attrice, consistito nella perdita economica di cui l'attrice chiede il ristoro, invocando la grave responsabilità della banca.
2. La convenuta si è costituita respingendo gli addebiti di responsabilità per negligenza e ritenendo la stessa attrice unica responsabile dell'evento dannoso e del
2 pregiudizio economico subito in conseguenza della vicenda, preliminarmente eccependo la improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Nel merito, ha contestato la ricostruzione attorea, deducendo che i rapporti con la medesima si sono sempre svolti mediante corrispondenza telematica e non essendo pertanto la banca responsabile per le errate comunicazioni fornite dalla cliente, che peraltro aveva trascurato ogni controllo sulla mail con cui la banca aveva informato la cliente del nuovo pagamento in revoca del precedente.
2.1. La banca contesta pertanto l'addebito di responsabilità, non risultando alcuna manomissione dei propri sistemi informatici ed essendo imputabile alla stessa attrice il danno conseguente alla introduzione di terzi nei propri sistemi informatici, approntando i necessari sistemi di sicurezza per evitare illecite introduzioni nei sistemi informatici, concludendo per il rigetto della domanda e, in subordine, per il caso di accoglimento, chiedendo la riduzione dell'importo risarcitorio in ragione della concorrente responsabilità dell'attrice, ai sensi dell'art. 1227 c.c. Fissata con decreto l'udienza di trattazione e assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza le parti hanno insistito nelle rispettive argomentazioni e conclusioni. Rigettate le istanze istruttorie di prova orale, la causa è stata rinviata per discussione e rimessione in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
3. La domanda attorea è volta ad ottenere la condanna della convenuta banca al risarcimento del danno per una disposizione di bonifico effettuata sulla base di una mail apparentemente inviata dalla società attrice, con cui era stato richiesto di effettuare un ordine di bonifico in favore di un fornitore per il pagamento di una ricevuta bancaria. All'esito del bonifico, mai ricevuto dalla società beneficiaria, la mail è risultata tuttavia fraudolentemente inviata da ignoti;
per l'effetto, l'attrice ha invocato la responsabilità della banca per la perdita economica di cui chiede il ristoro, nel ridetto importo di euro 19.589,00. Giova richiamare in primo luogo il dato normativo di disciplina della materia;
in particolare, il d.lgs. 11/2010, modificato dal d.lgs. 218/17, di attuazione della direttiva 2015/2366/EU, prevede in capo al prestatore di servizi di pagamento l'onere di provare che l'operazione di pagamento, disconosciuta dall'utente, ai sensi dell'art. 10 co. 1, sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti. Ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, inoltre, si prevede che “…quando l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento … non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7. È onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente”. 3.1. Soccorrono altresì i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che afferma in primo luogo la natura contrattuale della responsabilità di cui trattasi: “la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare
3 riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente” (C. Civ. n. 26916/2020). In tal senso, anche la più recente giurisprudenza di legittimità, che, nel delineare il dovere di dilgenza gravante sul correntista ha chiarito che “non può dubitarsi del comportamento decisamente imprudente e negligente del danneggiato, il quale aveva digitato i propri codici personali (verosimilmente richiestigli con una e-mail fraudolenta), in tal modo consentendo all'ignoto truffatore di successivamente utilizzarli, per effettuare una disposizione di bonifico dal conto del danneggiato” (C. Civ. n. 7214/2023). In tal senso anche C. Civ. n. 3780/2024, in materia di c.d. phishing: “la possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente è una eventualità rientrante nel rischio d'impresa; la banca per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore (nella specie, relativa ad una truffa informatica ai danni di un correntista”. In altri termini, i principi giurisprudenziali, nel delineare in generale i principi della responsabilità contrattuale della banca in siffatti casi, si fonda sul dato comune della diligenza professionale qualificata gravante sull'operatore bancario, tenuto ad adottare maggiori cautele in presenza di circostanze sospette che possono indurre a riconoscere una truffa.
4. Alla luce dei principi fin qui richiamati, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata e vada accolta. Dalla documentazione in atti risulta che la società attrice, titolare di conto corrente presso la filiale di Carcare della banca convenuta, avesse inviato, dal proprio indirizzo di posta elettronica richiesta di Email_1 pagamento di alcune ricevute bancarie in favore di propri fornitori, tra cui la società FI s.p.a. (doc. 1 fascicolo parte attrice), con scadenza al 30 settembre 2022 (doc. 2 fascicolo parte attrice). I pagamenti non erano tuttavia stati effettuati, sicchè il successivo
5 ottobre 2022 l'attrice aveva comunicato di aver ricevuto comunicazione, da parte del fornitore FI, del mancato pagamento della chiedendo spiegazioni (doc. 3 CP_2 fascicolo parte attrice); a tale richiesta aveva fatto seguito, il giorno successivo, il riscontro dell'operatore bancario che, scusandosi per l'inconveniente, aveva dato atto che alcuni effetti erano andati insoluti, non comprendendone tuttavia il motivo. La società attrice aveva pertanto comunicato, pochi minuti dopo la ricezione di tale riscontro, gli Iban di riferimento per disporre il pagamento delle RiBa insolute (doc. 5 fascicolo parte attrice), cui aveva fatto seguito la disposizione degli ordini di bonifico, comunicata dalla banca con e-mail inviata alle 10.37 dello stesso 6 ottobre 2022, cui erano allegate le contabili (docc. 6, 6a, 6b, 6c).
4.1. Risulta altresì la mail delle 10.54 dello stesso 6 ottobre 2022, apparentemente inviata dall'indirizzo di posta elettronica della società attrice, con cui era stata richiesta la revoca del bonifico appena effettuato alla società FI e la disposizione di un nuovo ordine di bonifico questa volta presso un conto estero, in Spagna (doc. 7 fascicolo parte attrice). Trattasi della mail dal contenuto truffaldino, in base alla quale la banca ha effettuato il pagamento mai pervenuto alla società beneficiaria FI s.p.a.. La mail è del seguente testuale tenore: “buongiorno, CHIEDO SCUSA PER L'INCONVENIENTE Ti mando erroneamente il vecchio IBAN per ROFIX SPA ricevere il pagamento sull'IBAN chiuso., Vi
4 preghiamo pertanto di richiamare il bonifico appena effettuato e effettuare il pagamento ai ROFIX SPA nuovi coordinate bancarie inviati a voi di seguito se desideri che il pagamento abbia esito positivo”. A tale richiesta seguiva l'indicazione di un IBAN riconducibile a un conto corrente spagnolo apparentemente aperto presso “Banco Bilbao”.
4.2. Sulla scorta di tale richiesta, la banca ha pertanto effettuato il nuovo bonifico, di euro 19.589,22, revocando il precedente. È però di tutta evidenza il contenuto truffaldino della mail, apparentemente proveniente dall'indirizzo di posta elettronica della società attrice, verosimilmente violato da ignoti per commettere l'illecito di cui trattasi. Tanto si evince, come rilevato dall'attrice, dal contenuto “sgrammaticato” della mail – vieppiù considerando il tenore delle precedenti mail inviate dal responsabile della società attrice, – in particolare dall'incipit “Ti mando erroneamente l'IBAN”, e Pt_3 da ulteriori elementi testuali (“effettuare il pagamento ai FI spa”, “nuovi coordinate bancarie inviati”, “se desideri che il pagamento abbia esito positivo”), che avrebbero dovuto ingenerare il sospetto sulla genuinità della comunicazione, soprattutto in un operatore qualificato come la banca e tenuto pertanto ad una diligenza professionale superiore alla diligenza media. Ulteriore circostanza sospetta si rinviene nella stessa contabile di bonifico, ove la società destinataria del pagamento risulta indicata come
“R e non FI. Non si può pertanto dubitare che la banca, effettuando il pagamento sulla scorta di una richiesta comunicata con una mail di tale tenore, non abbia agito con la diligenza professionale richiesta, in conformità ai principi giurisprudenziali innanzi richiamati, posto che, peraltro, nel caso di specie non viene nemmeno richiesto alla banca di provare l'adozione di specifiche misure di sicurezza volte a scongiurare possibili eventi truffaldini;
sarebbe stata difatti sufficiente una maggiore accortezza e prudenza nella valutazione del contenuto della mail.
4.3. Tanto è sufficiente per ritenere fondato l'addebito di responsabilità mosso dall'attrice alla banca convenuta che, pertanto, è tenuta a dimostrare, al fine di andare esente da responsabilità, la colpa grave dell'attrice. Sul punto, la banca invoca la responsabilità dell'attrice per non aver adeguatamente custodito la propria casella di posta, verosimilmente violata da ignoti, – contestazione invero del tutto generica – e avendo peraltro tempestivamente informato la cliente di aver eseguito il nuovo bonifico (doc. 2 fascicolo parte convenuta). Trattasi di argomentazioni che tuttavia non tolgono rilievo alla gravità della negligenza della banca, nei termini innanzi descritti;
in particolare si deve evidenziare che, come correttamente osservato da parte attrice, la comunicazione dell'esito del nuovo bonifico è stata effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica dell'attrice che è tuttavia lo stesso dal quale è pervenuta la mail Email_1 contenente la richiesta di nuovo ordine di bonifico (doc. 7 fascicolo parte attrice), con la conseguenza che non risulta nemmeno provata la circostanza che l'attrice avesse avuto effettiva conoscenza di tale riscontro, il che induce, evidentemente, a ritenere insussistente una qualsivoglia responsabilità dell'attrice, anche ai fini della valutazione di un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., come preteso dalla banca. La domanda attorea è pertanto fondata e va accolta.
5 4.4. La convenuta banca deve pertanto essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 19.589,22; vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, ai fini della liquidazione del danno soccorrono i criteri indicati dalla norma dell'art. 1223 c.c., in forza della quale l'attore danneggiato è tenuto a dimostrare l'effettivo pregiudizio – il c.d. danno conseguenza – in termini di danno emergente e lucro cessante, che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del debitore e a provare il nesso causale tra l'inadempimento e il danno conseguenza. E ciò anche in conformità alle coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha chiarito come “In tema di risarcimento danni, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova è regolato dagli artt. 1218, 1223 e ss. e 2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare 1) la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si lamenta non essere stata adempiuta, 2) il danno, 3) il nesso causale tra l'allegato inadempimento totale o parziale altrui e il proprio danno;
provato ciò incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile.” (Trib. Milano, sez. XI, n. 2446/2020), con la precisazione che “…il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato…” (C. Civ. n. 18832/2016).
4.5. Nel caso di specie è indubbio che il grave inadempimento della nei termini CP_3 innanzi descritti, abbia causato all'attrice il pregiudizio costituito dal danno emergente, ovvero la perdita economica subita per effetto della disposizione di bonifico effettuata a soggetti ignoti, per il complessivo importo di euro 19.589,22. Su tale somma, trattandosi di debito di valore, stante la natura risarcitoria dell'importo riconosciuto all'attrice, devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento determinato dal valore della controversia. Tenuto conto della complessiva attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate si ritiene pertanto congruo liquidare le spese di lite che la convenuta sarà tenuta a rifondere all'attrice in complessivi euro 3.000,00, il tutto oltre esborsi accessori come per legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: in accoglimento della domanda attorea,
6 condanna il convenuto al pagamento della somma Controparte_1 di euro 19.589,22 in favore dell'attrice oltre interessi e rivalutazione Parte_1 come in motivazione;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, spese che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 per compensi, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Cuneo, 13 giugno 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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