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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/03/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9805/2021, tra
BANCA SISTEMA SPA, in persona del l.r.p.t. e nella qualità indicata in atti, rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. FULVIO FRASCA (CF: [...]), il quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC indicato nell'atto introduttivo
ATTORE
e
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI, in persona del l.r.p.t.,
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la BANCA SISTEMA SPA ha convenuto in giudizio il COMUNE DI MELITO DI NAPOLI per sentire accolte le seguenti domande:
a) accertare e dichiarare che il Comune di Melito di Napoli, con riferimento ai crediti azionati, non ha adempiuto alle proprie obbligazioni;
b) per l'effetto, condannare il Comune di Melito di Napoli, in persona del suo Sindaco e/o legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Banca Sistema S.p.A.,n qualità di cessionaria dei crediti, della somma di € 11.703,54 (di cui € 8.874,67 per sorta capitale ed € 2.828,87 per interessi ex d.lgs 231/02 maturati dalla data di scadenza delle singole fatture sino al 15 settembre 2021), oltre interessi legali di mora nella misura stabilita dal d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dal 16 settembre 2021 sino all'effettivo soddisfo;
c) condannare, altresì, il Comune di Melito di Napoli, in persona del suo Sindaco e/o legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 1.520,00 ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 231/02 che ha recepito l'art. 6 della Direttiva 2011/7, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, salvo il risarcimento del maggior danno;
d) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze, spese generali, i.v.a. e c.p.a come per legge.
2. Parte attrice deduce: A) di essere creditrice della controparte della somma di euro 11.703,54 (di cui euro 8.874,67 per sorta capitale ed euro 2.828,87 per interessi ex d.lgs. n. 231/2002), oltre ulteriori interessi, al medesimo tasso, con decorrenza dal 16.9.2021, nonché, infine, di euro 1.520,00 a titolo di indennizzo ex art. 6, d.lgs. n. 231/2022; B) che tale credito trae origine dalla fornitura di energia elettrica erogata da HERA COMM SPA, in favore dell'odierno convenuto, in regime di salvaguardia, la cui funzione di approvvigionamento è svolta dall'Acquirente Unico SPA di cui all'art. 4, d.lgs. n. 79/1999, secondo le condizioni previste per il mercato di salvaguardia;
C) che, con contratto stipulato ai rogiti del notaio dott.ssa Fiammetta Costa, in data 27.9.2017 (rep. n. 14249), il suddetto credito è stato ceduto ad essa parte attrice e che il contratto di cessione veniva notificato al Comune a mezzo Ufficiale giudiziario;
D) che le fatture allegate documentano data di emissione, data di scadenza, sorta capitale originaria e interessi.
3. Benché ritualmente evocato nella presente sede, il Comune non si è costituito, quindi ne va dichiarata la contumacia.
4. La causa – di rilievo documentale – è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.7.2023; tale udienza è stata differita al 30.9.2024 e ulteriormente rinviata al 16.12.2024; in tale occasione, innanzi allo scrivente (subentrato sul ruolo ove è incardinato il presente procedimento a far data dal 30.9.2024), parte attrice ha ribadito i propri asserti difensivi e concluso in conformità.
5. La causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
6. È stata depositata comparsa conclusionale, ove sono state ribadite le difese già svolte.
7. La domanda va accolta per le ragioni che si vanno a dire.
8. Premesso che parte attrice ha dimostrato la propria legittimazione attiva rispetto al pacchetto di crediti ceduto, deve darsi continuità al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)” [da ultimo Cass. 2.9.2024, n. 23479].
9. Ai fini della dimostrazione della fonte del proprio diritto, va osservato che il c.d. regime di salvaguardia si caratterizza per ciò, che il rapporto che viene a costituirsi opera ex lege (in questo senso in giurisprudenza v. Trib. Bologna, 19.3.2020, n. 531); più in dettaglio, il d.l. n. 73/2007 (conv. in l. n. 125/2007), all'art. 1, comma 2, prevede che “a decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (…)”; in definitiva, siccome, nel periodo di riferimento, la HERA COMM SPA assicurava la fornitura in regime di salvaguardia in favore dell'odierno convenuto, deve ritenersi provata l'esistenza di un rapporto contrattuale (sorto ex lege) tra la cessionaria e il COMUNE DI MELITO DI NAPOLI.
10. Per altro verso, è documentata l'avvenuta scadenza delle fatture allegate e, inoltre, è stato allegato l'inadempimento della controparte (che, come detto, non si è costituita).
11. Per quanto emerso in questa sede, dunque, il credito relativo alla fornitura elettrica di cui si tratta, nonché gli interessi calcolati secondo il regime di cui al d.lgs. n. 231/2002, devono ritenersi sussistenti.
12. In generale, e cioè non solo per la somma appena indicata, devono ritenersi sussistenti le condizioni di applicabilità alla fattispecie in esame degli interessi moratori al tasso ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Ed invero, la normativa de qua, introdotta nell'ordinamento giuridico in attuazione della Direttiva 2000/35/CE, riguarda “ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art. 1), intendendosi per “transazione commerciale” “i contratti, comunque denominati tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo” (art. 2).
Dalla definizione di transazione commerciale fornita dal legislatore deve desumersi che la previsione normativa si applica anche alle pubbliche amministrazioni – dunque, anche agli enti locali - in tutti i casi in cui venga in rilievo il ritardo nel pagamento nelle transazioni commerciali.
La normativa richiamata prevede, infatti, che il mancato rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali comporta la decorrenza automatica - ossia senza necessità di previa costituzione in mora - degli interessi moratori. Detta disciplina prevede: a) la corresponsione degli interessi moratori, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 3 D. Lgs. 231/2002); b) l'obbligo di rimborsare i costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte (art. 6 c. 1 D. Lgs. 231/2002); c) l'obbligo di pagare un importo forfettario pari a 40 euro a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito (art. 6 c. 2 D. Lgs. 231/2002).
Con il D. Lgs. n. 231 del 2002, il legislatore, mirando - in attuazione della direttiva 2000/35/CE - ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha ribaltato, con riferimento a tale specifico settore, il sistema così descritto, prevedendo la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, interessi di mora dovuti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento. Ne discende che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento. In punto di maturazione degli interessi di mora, dunque, di loro decorrenza la Corte di legittimità ha precisato che
“nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (cfr. Cass. 31.5.2019, n. 14911).
Da ciò consegue che legittima, nel caso che occupa, deve ritenersi anche la richiesta avente ad oggetto il pagamento di detti interessi, i quali devono essere calcolati sull'importo di ciascuna fattura azionata, al saggio indicato dall'art. 5 del richiamato decreto con decorrenza, appunto, dal giorno successivo a quello della scadenza di pagamento e sino all'effettiva corresponsione.
Il COMUNE DI MELITO DI NAPOLI rientra nel novero delle Pubbliche Amministrazioni e non vi è dubbio che quella in esame sia stata una transazione commerciale.
13. In definitiva sono dovute le seguenti somme: a) euro 11.703,54 per sorta capitale ed interessi maturati dalle singole scadenze alla data della instaurazione del presente giudizio;
b) gli ulteriori interessi dalla data di introduzione del giudizio.
14. In merito a questi ultimi va osservato che, ai sensi degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284, comma 4, c.c., va riconosciuto il diritto agli interessi sugli interessi scaduti da oltre sei mesi al momento dell'introduzione del giudizio (art. 1283 c.c.), nella misura degli interessi legali di mora (di cui alla predetta disposizione), con decorrenza dalla data di notifica della citazione.
15. Infine, a parte attrice deve essere riconosciuto l'importo di euro 40,00 per ciascuna delle fatture azionate e documentalmente provate, dovuto a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6, comma secondo, D.lgs. 231/2002.
In particolare, la norma de qua ha previsto il diritto del creditore al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli.
Il secondo periodo dell'art. 6 stabilisce, inoltre, che “il creditore ha diritto ad un importo minimo forfettario pari ad Euro 40 a titolo di risarcimento del danno, con possibilità di prova del maggior danno”.
Pertanto, in base a quanto appena detto, spetta a parte attrice il pagamento di ulteriori euro 1.520,00.
Anche su tale somma saranno dovuti gli ulteriori importi a titolo interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla domanda.
16. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del convenuto a ciò non ostando la relativa contumacia, dovendo darsi corso all'orientamento per cui “ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio;
pertanto , la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale” (Cass. 13.1.2015, n. 373).
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., e le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, le spese sono quantificate in complessivi euro 3.397,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 9805/2021, dichiarata la contumacia del COMUNE DI MELITO DI NAPOLI, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) ACCOGLIE la domanda di parte attrice e per l'effetto CONDANNA il COMUNE DI MELITO DI NAPOLI al pagamento, in favore della controparte, della somma di euro 11.703,54, per le causali di cui sopra, nonché gli ulteriori interessi, determinati come in parte motiva (par. 14);
b) CONDANNA il COMUNE DI MELITO DI NAPOLI al pagamento, in favore della controparte, dell'ulteriore importo di euro 1.520,00, per le causali sopra indicate, oltre ulteriori interessi nella misura e con la decorrenza indicati in parte motiva (par. 15);
c) CONDANNA il COMUNE DI MELITO DI NAPOLI al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, nella misura complessiva di euro 3.397,00, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 18.3.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9805/2021, tra
BANCA SISTEMA SPA, in persona del l.r.p.t. e nella qualità indicata in atti, rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. FULVIO FRASCA (CF: [...]), il quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC indicato nell'atto introduttivo
ATTORE
e
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI, in persona del l.r.p.t.,
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la BANCA SISTEMA SPA ha convenuto in giudizio il COMUNE DI MELITO DI NAPOLI per sentire accolte le seguenti domande:
a) accertare e dichiarare che il Comune di Melito di Napoli, con riferimento ai crediti azionati, non ha adempiuto alle proprie obbligazioni;
b) per l'effetto, condannare il Comune di Melito di Napoli, in persona del suo Sindaco e/o legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Banca Sistema S.p.A.,n qualità di cessionaria dei crediti, della somma di € 11.703,54 (di cui € 8.874,67 per sorta capitale ed € 2.828,87 per interessi ex d.lgs 231/02 maturati dalla data di scadenza delle singole fatture sino al 15 settembre 2021), oltre interessi legali di mora nella misura stabilita dal d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dal 16 settembre 2021 sino all'effettivo soddisfo;
c) condannare, altresì, il Comune di Melito di Napoli, in persona del suo Sindaco e/o legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 1.520,00 ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 231/02 che ha recepito l'art. 6 della Direttiva 2011/7, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, salvo il risarcimento del maggior danno;
d) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze, spese generali, i.v.a. e c.p.a come per legge.
2. Parte attrice deduce: A) di essere creditrice della controparte della somma di euro 11.703,54 (di cui euro 8.874,67 per sorta capitale ed euro 2.828,87 per interessi ex d.lgs. n. 231/2002), oltre ulteriori interessi, al medesimo tasso, con decorrenza dal 16.9.2021, nonché, infine, di euro 1.520,00 a titolo di indennizzo ex art. 6, d.lgs. n. 231/2022; B) che tale credito trae origine dalla fornitura di energia elettrica erogata da HERA COMM SPA, in favore dell'odierno convenuto, in regime di salvaguardia, la cui funzione di approvvigionamento è svolta dall'Acquirente Unico SPA di cui all'art. 4, d.lgs. n. 79/1999, secondo le condizioni previste per il mercato di salvaguardia;
C) che, con contratto stipulato ai rogiti del notaio dott.ssa Fiammetta Costa, in data 27.9.2017 (rep. n. 14249), il suddetto credito è stato ceduto ad essa parte attrice e che il contratto di cessione veniva notificato al Comune a mezzo Ufficiale giudiziario;
D) che le fatture allegate documentano data di emissione, data di scadenza, sorta capitale originaria e interessi.
3. Benché ritualmente evocato nella presente sede, il Comune non si è costituito, quindi ne va dichiarata la contumacia.
4. La causa – di rilievo documentale – è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.7.2023; tale udienza è stata differita al 30.9.2024 e ulteriormente rinviata al 16.12.2024; in tale occasione, innanzi allo scrivente (subentrato sul ruolo ove è incardinato il presente procedimento a far data dal 30.9.2024), parte attrice ha ribadito i propri asserti difensivi e concluso in conformità.
5. La causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
6. È stata depositata comparsa conclusionale, ove sono state ribadite le difese già svolte.
7. La domanda va accolta per le ragioni che si vanno a dire.
8. Premesso che parte attrice ha dimostrato la propria legittimazione attiva rispetto al pacchetto di crediti ceduto, deve darsi continuità al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)” [da ultimo Cass. 2.9.2024, n. 23479].
9. Ai fini della dimostrazione della fonte del proprio diritto, va osservato che il c.d. regime di salvaguardia si caratterizza per ciò, che il rapporto che viene a costituirsi opera ex lege (in questo senso in giurisprudenza v. Trib. Bologna, 19.3.2020, n. 531); più in dettaglio, il d.l. n. 73/2007 (conv. in l. n. 125/2007), all'art. 1, comma 2, prevede che “a decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (…)”; in definitiva, siccome, nel periodo di riferimento, la HERA COMM SPA assicurava la fornitura in regime di salvaguardia in favore dell'odierno convenuto, deve ritenersi provata l'esistenza di un rapporto contrattuale (sorto ex lege) tra la cessionaria e il COMUNE DI MELITO DI NAPOLI.
10. Per altro verso, è documentata l'avvenuta scadenza delle fatture allegate e, inoltre, è stato allegato l'inadempimento della controparte (che, come detto, non si è costituita).
11. Per quanto emerso in questa sede, dunque, il credito relativo alla fornitura elettrica di cui si tratta, nonché gli interessi calcolati secondo il regime di cui al d.lgs. n. 231/2002, devono ritenersi sussistenti.
12. In generale, e cioè non solo per la somma appena indicata, devono ritenersi sussistenti le condizioni di applicabilità alla fattispecie in esame degli interessi moratori al tasso ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Ed invero, la normativa de qua, introdotta nell'ordinamento giuridico in attuazione della Direttiva 2000/35/CE, riguarda “ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art. 1), intendendosi per “transazione commerciale” “i contratti, comunque denominati tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo” (art. 2).
Dalla definizione di transazione commerciale fornita dal legislatore deve desumersi che la previsione normativa si applica anche alle pubbliche amministrazioni – dunque, anche agli enti locali - in tutti i casi in cui venga in rilievo il ritardo nel pagamento nelle transazioni commerciali.
La normativa richiamata prevede, infatti, che il mancato rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali comporta la decorrenza automatica - ossia senza necessità di previa costituzione in mora - degli interessi moratori. Detta disciplina prevede: a) la corresponsione degli interessi moratori, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 3 D. Lgs. 231/2002); b) l'obbligo di rimborsare i costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte (art. 6 c. 1 D. Lgs. 231/2002); c) l'obbligo di pagare un importo forfettario pari a 40 euro a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito (art. 6 c. 2 D. Lgs. 231/2002).
Con il D. Lgs. n. 231 del 2002, il legislatore, mirando - in attuazione della direttiva 2000/35/CE - ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha ribaltato, con riferimento a tale specifico settore, il sistema così descritto, prevedendo la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, interessi di mora dovuti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento. Ne discende che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento. In punto di maturazione degli interessi di mora, dunque, di loro decorrenza la Corte di legittimità ha precisato che
“nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (cfr. Cass. 31.5.2019, n. 14911).
Da ciò consegue che legittima, nel caso che occupa, deve ritenersi anche la richiesta avente ad oggetto il pagamento di detti interessi, i quali devono essere calcolati sull'importo di ciascuna fattura azionata, al saggio indicato dall'art. 5 del richiamato decreto con decorrenza, appunto, dal giorno successivo a quello della scadenza di pagamento e sino all'effettiva corresponsione.
Il COMUNE DI MELITO DI NAPOLI rientra nel novero delle Pubbliche Amministrazioni e non vi è dubbio che quella in esame sia stata una transazione commerciale.
13. In definitiva sono dovute le seguenti somme: a) euro 11.703,54 per sorta capitale ed interessi maturati dalle singole scadenze alla data della instaurazione del presente giudizio;
b) gli ulteriori interessi dalla data di introduzione del giudizio.
14. In merito a questi ultimi va osservato che, ai sensi degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284, comma 4, c.c., va riconosciuto il diritto agli interessi sugli interessi scaduti da oltre sei mesi al momento dell'introduzione del giudizio (art. 1283 c.c.), nella misura degli interessi legali di mora (di cui alla predetta disposizione), con decorrenza dalla data di notifica della citazione.
15. Infine, a parte attrice deve essere riconosciuto l'importo di euro 40,00 per ciascuna delle fatture azionate e documentalmente provate, dovuto a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6, comma secondo, D.lgs. 231/2002.
In particolare, la norma de qua ha previsto il diritto del creditore al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli.
Il secondo periodo dell'art. 6 stabilisce, inoltre, che “il creditore ha diritto ad un importo minimo forfettario pari ad Euro 40 a titolo di risarcimento del danno, con possibilità di prova del maggior danno”.
Pertanto, in base a quanto appena detto, spetta a parte attrice il pagamento di ulteriori euro 1.520,00.
Anche su tale somma saranno dovuti gli ulteriori importi a titolo interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla domanda.
16. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del convenuto a ciò non ostando la relativa contumacia, dovendo darsi corso all'orientamento per cui “ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio;
pertanto , la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale” (Cass. 13.1.2015, n. 373).
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., e le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, le spese sono quantificate in complessivi euro 3.397,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 9805/2021, dichiarata la contumacia del COMUNE DI MELITO DI NAPOLI, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) ACCOGLIE la domanda di parte attrice e per l'effetto CONDANNA il COMUNE DI MELITO DI NAPOLI al pagamento, in favore della controparte, della somma di euro 11.703,54, per le causali di cui sopra, nonché gli ulteriori interessi, determinati come in parte motiva (par. 14);
b) CONDANNA il COMUNE DI MELITO DI NAPOLI al pagamento, in favore della controparte, dell'ulteriore importo di euro 1.520,00, per le causali sopra indicate, oltre ulteriori interessi nella misura e con la decorrenza indicati in parte motiva (par. 15);
c) CONDANNA il COMUNE DI MELITO DI NAPOLI al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, nella misura complessiva di euro 3.397,00, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 18.3.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta