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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/02/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4970/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4970/2016 promossa da:
Sede Sociale in Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - iscrizione al Controparte_1
Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° - Aderente al Fondo P.IVA_1
Interbancario di Tutela dei Depositi e, per essa, (denominazione assunta da CP_2 come deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data Controparte_3
30 ottobre 2015, con verbale del Notaio di Milano rep. 12539 racc. 6528), in Persona_1 persona del legale rapp.te pro tempore, quale mandataria per la gestione dei crediti di CP_1
giusta procura per notaio di Milano del 22.01.2008, rep. 356676 – racc.
[...] Persona_2
77776, rappresentata e difesa dall'avv. Dario M. TEPEDINO (c.f. ), in virtù C.F._1 di procura generale alle liti per atto Notaio del 10.09.2010, rep. N. 67707 in Persona_3 calce all'atto di citazione e con lui elettivamente domiciliata in Cava de' Tirreni alla Via A. Balzico presso e nello studio dell'avv. Fabio Russo
attore contro
- , nata a [...] il [...], con domicilio in GA (SA) Via Controparte_4
Carmine n54 Codice Fiscale C.F._2
pagina 1 di 7 - , nato a [...] il [...], con domicilio in GA (SA) CP_5
Via Santa Chiara n.21, Codice Fiscale;
C.F._3
- , nato a [...] il [...], con domicilio in GA (SA) Via Parte_1
Carmine n.54, Codice Fiscale;
C.F._4
- , nato a [...] il [...], con domicilio in GA (SA) Via Parte_2
Carmine N. 54, Codice Fiscale;
C.F._5
- , nato a [...] il [...], con domicilio in AL EL (SA) alla Parte_3
Via Cassiopea n.1, Codice Fiscale C.F._6
- , nata a [...] il [...], con domicilio in GA (SA) Via Parte_4
Santa Chiara n.21, Codice Fiscale . C.F._7 convenuti contumaci
nel giudizio avente ad oggetto revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società attrice notificava atto di citazione convenendo in giudizio , Controparte_4 [...]
, , e , al fine di sentire dichiarare la CP_6 Parte_1 Parte_3 Parte_4 inefficacia nei propri confronti dei seguenti atti:
a. atto a rogito notaio del 7.11.2011 Repertorio 101884, Raccolta n.39804, Persona_4 registrato a GA il 01/12/2011 al n. 9759 Serie 1T e trascritto presso l'agenzia del
Territorio di Salerno il 13/12/2011 ai nn.36636/47281 con il quale il Sig. Persona_5 coniugato in regime di comunione dei beni con la Sig.ra donava una Controparte_4 serie di consistenze immobiliari (descritte in atti ) al figlio con l'onere per CP_5 quest'ultimo di costituirli in fondo patrimoniale per far fronte ai bisogni della sua famiglia.
b. atto a rogito notaio del 7.11.2011 Repertorio n.101885 Raccolta n.39805, Persona_4 registrato a GA il 12/12/2011 al n. 9760 Serie 1T e trascritto presso l'agenzia del
Territorio di Salerno il 13/12/2011 ai nn. 36637/47282i con il quale i coniugi signori e premettendo di aver contratto matrimonio in CP_5 Parte_4
Comune di GA (SA) il giorno 12 ottobre 2002, e di essere in regime di separazione di beni e che i beni indicati in prosieguo fossero pervenuti per donazione dai genitori
[...]
e , che hanno imposto ad esso donatario l'onere di costituirli in Per_5 Controparte_4
pagina 2 di 7 fondo patrimoniale, costituivano un fondo patrimoniale, destinando a far fronte ai bisogni della famiglia tutte le unità immobiliari di proprietà del solo . CP_5
Assumeva con atto di citazione che:
- il , con sede in GA (SA) alla Via Carmine Parte_5
n.43/45 (CF e P. IVA.: , in persona del liquidatore signor , P.IVA_2 CP_5 nato a [...] il [...], intratteneva con l'odierna attrice i seguenti rapporti:
- 1. conto corrente ordinario n.30022143 stipulato il 13.02.2004;
- 2. conto anticipo fatture n.30061537 stipulato il 24.02.2012;
- 3. conto anticipo effetti sbf n. 30092934 stipulato il 24.02.2012;
- in data 27.09.2005 i sigg.: , , , CP_5 Parte_1 Persona_5 [...]
, avevano sottoscritto fideiussione omnibus sino alla Parte_2 Parte_3 concorrenza di € 230.000,00 per garantire l'adempimento delle obbligazioni verso dipendenti operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che CP_1 venissero in seguito conseguite alla debitrice principale Parte_5
- gli stessi, con nota del 10.10.2012 venivano notiziati della revoca delle facilitazioni e della richiesta di pagamento di quanto dovuto dalla debitrice principale da loro garantita, ma nessuno degli stessi provvedeva al pagamento di quanto dovuto;
- con atto di citazione del 16.11.2012, la società Parte_5
– di cui gli odierni convenuti , e Persona_5 Parte_3 CP_6 [...]
erano fideiussori omnibus - promuoveva nei confronti di Parte_1 Controparte_1 giudizio volto ad accertare la minor somma dovuta alla società nonché la Controparte_1 nullità dei conti correnti per applicazione di tassi usurari ed interessi non dovuti, con domanda risarcitoria di € 250.000,00 e conseguente diritto di credito di € 138.793,19;
- il giudizio veniva iscritto presso il Tribunale di Nocera Inferiore al numero di rg.4775/2012 e definito con sentenza n. 650/2015 del 14.04.2015 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta, condannava il , in persona del legale Parte_5 rappresentante p.t., al pagamento della somma di €.136.128,21 oltre interessi corrispettivi a far data dalla domanda, compensando le spese di giudizio ed al 50% le spese di CTU già liquidate;
pagina 3 di 7 - Nel frattempo, il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 11/2015 del 09.02.2015, dichiarava il fallimento del , in persona del Parte_5 liquidatore signor;
CP_5
- La società odierna attrice veniva ammessa al passivo del fallimento in via chirografaria per l'importo di € 136.128,21 statuito in sentenza.
I convenuti non si costituivano in giudizio restando contumaci.
Depositate dalla parte attrice memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e successive note la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2024, con la concessione di soli venti giorni per il deposito delle memorie conclusionali, stante la mancata costituzione dei convenuti.
∗ ∗ ∗
Va, in via del tutto preliminare, chiarito come la domanda attorea verta in tema di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., tale azione mira ad una dichiarazione di inefficacia di atti dispositivi del debitore che rechino danni al diritto di credito del creditore.
La domanda di parte attrice risulta fondata e merita accoglimento.
Nel caso in esame, l'atto di donazione, posto in essere da e Persona_5 CP_4
,delle consistenze immobiliari in favore di e la costituzione di fondo
[...] CP_5 patrimoniale da parte di quest'ultimo ha determinato un evidente depauperamento del patrimonio dei debitori fideiussori, nonché l'apposizione di un vincolo giuridico sui beni immobili, con conseguente pregiudizio per la possibilità di recupero del proprio credito da parte della creditrice odierna società attrice.
“L'atto costitutivo di una garanzia personale (nella specie, una fideiussione) è impugnabile con azione revocatoria ordinaria, in quanto, derivandone l'assunzione di un'obbligazione, si risolve in un atto dispositivo nei termini di cui all'art. 2901 c.c., tenuto conto del fatto che l'azione in parola risponde alla funzione di tutelare l'interesse alla conservazione della garanzia patrimoniale generica contro qualunque atto che determini o semplicemente aggravi il pericolo della sua insufficienza” (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sent. n. 3462 del 07/02/2024).
pagina 4 di 7 Ed ancora “L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. (La S.C., richiamato il principio di cui in massima, ha ritenuto di farne applicazione in fattispecie nella quale il soggetto tenuto alla responsabilità patrimoniale per conto di un'associazione non riconosciuta aveva costituito alcuni immobili di sua proprietà in fondo patrimoniale). (Dichiara inammissibile, CORTE
D'APPELLO ROMA, 25/05/2018) (ex plurimis, Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 10522 del 3 giugno 2020).
La donazione della proprietà e successivamente la costituzione di un vincolo giuridico quale la costituzione di fondo patrimoniale vanifica – e comunque rende enormemente meno agevole – la soddisfazione della pretesa creditoria, costituendo atti dispositivi idonei ad integrare il requisito del c.d. eventus damni di cui all'art. 2901c.c.
Gli atti oggetto della richiesta revocatoria ordinaria hanno determinato un trasferimento di beni immobili volto alla sottrazione di tali beni alla garanzia creditoria della odierna società attrice.
Risultano sussistenti nel caso di specie i requisiti normativamente previsti per l'azione di revocatoria ordinaria, tra cui l'eventus damni; il consilium fraudis e la scientia fraudis.
“Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito eventuale, mentre il requisito dell'anteriorità di esso rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale. In tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il
pagina 5 di 7 soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso con la precisazione che rimangono invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo”(ex plurimis, Cassazione civile, Sez. VI-3, ord. n. 15866 del 17 maggio 2022).
Inoltre, è stato, altresì, stabilito come “In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato”. (ex plurimis, Cassazione civile, Sez. III, sent. n. 27546 del
30 dicembre 2014).
Nel caso di specie è da ritenere che il disponente - in qualità di fideiussore Persona_5 omnibus della società debitrice – al momento del compimento dell'atto di donazione ben conosceva il pregiudizio che recava alla creditrice, conoscenza confermata anche in ordine al rapporto di parentela intercorrente con , destinatario della donazione e costituente CP_6 del fondo patrimoniale anch'esso fideiussore omnibus della società debitrice.
Pertanto, ricorrendo i presupposti per l'azione revocatoria la domanda attorea va accolta.
In merito alle spese di giudizio che seguono la soccombenza della parte convenuta nei confronti della attrice, vengono liquidati come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM n.
55/2014, come modificati dal DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, come dichiarato e con l'esclusione della fase istruttoria, stante l'assenza di prova costituenda.
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 6 di 7 - accoglie la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto,
- dichiara inefficace nei confronti della società Sede Sociale in Via Controparte_1
Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma,
Codice Fiscale e P. IVA n° - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei P.IVA_1
Depositi e, per essa, (denominazione assunta da CP_7 [...] come deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 30 ottobre Controparte_3
2015, con verbale del Notaio di Milano rep. 12539 racc. 6528), in persona Persona_1 del legale rapp.te pro tempore, quale mandataria per la gestione dei crediti di CP_1
i seguenti atti:
[...]
a.) atto a rogito notaio del 7.11.2011 Repertorio 101884, Raccolta Persona_4
n.39804, registrato a GA il 01/12/2011 al n. 9759 Serie 1T e trascritto presso l'agenzia del Territorio di Salerno il 13/12/2011 ai nn.36636/47281;
b.) atto a rogito notaio del 7.11.2011 Repertorio n.101885 Raccolta Persona_4
n.39805, registrato a GA il 12/12/2011 al n. 9760 Serie 1T e trascritto presso l'agenzia del Territorio di Salerno il 13/12/2011 ai nn. 36637/47282
Condanna i convenuti , , , Controparte_4 CP_6 Parte_1 Parte_3
e come sopra generalizzati, in solido tra di loro, alla Parte_2 Parte_4 corresponsione a delle spese di giudizio ad in persona del proprio l.r.p.t., Controparte_1 liquidate in € 8.433,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come di legge.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4970/2016 promossa da:
Sede Sociale in Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - iscrizione al Controparte_1
Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° - Aderente al Fondo P.IVA_1
Interbancario di Tutela dei Depositi e, per essa, (denominazione assunta da CP_2 come deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data Controparte_3
30 ottobre 2015, con verbale del Notaio di Milano rep. 12539 racc. 6528), in Persona_1 persona del legale rapp.te pro tempore, quale mandataria per la gestione dei crediti di CP_1
giusta procura per notaio di Milano del 22.01.2008, rep. 356676 – racc.
[...] Persona_2
77776, rappresentata e difesa dall'avv. Dario M. TEPEDINO (c.f. ), in virtù C.F._1 di procura generale alle liti per atto Notaio del 10.09.2010, rep. N. 67707 in Persona_3 calce all'atto di citazione e con lui elettivamente domiciliata in Cava de' Tirreni alla Via A. Balzico presso e nello studio dell'avv. Fabio Russo
attore contro
- , nata a [...] il [...], con domicilio in GA (SA) Via Controparte_4
Carmine n54 Codice Fiscale C.F._2
pagina 1 di 7 - , nato a [...] il [...], con domicilio in GA (SA) CP_5
Via Santa Chiara n.21, Codice Fiscale;
C.F._3
- , nato a [...] il [...], con domicilio in GA (SA) Via Parte_1
Carmine n.54, Codice Fiscale;
C.F._4
- , nato a [...] il [...], con domicilio in GA (SA) Via Parte_2
Carmine N. 54, Codice Fiscale;
C.F._5
- , nato a [...] il [...], con domicilio in AL EL (SA) alla Parte_3
Via Cassiopea n.1, Codice Fiscale C.F._6
- , nata a [...] il [...], con domicilio in GA (SA) Via Parte_4
Santa Chiara n.21, Codice Fiscale . C.F._7 convenuti contumaci
nel giudizio avente ad oggetto revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società attrice notificava atto di citazione convenendo in giudizio , Controparte_4 [...]
, , e , al fine di sentire dichiarare la CP_6 Parte_1 Parte_3 Parte_4 inefficacia nei propri confronti dei seguenti atti:
a. atto a rogito notaio del 7.11.2011 Repertorio 101884, Raccolta n.39804, Persona_4 registrato a GA il 01/12/2011 al n. 9759 Serie 1T e trascritto presso l'agenzia del
Territorio di Salerno il 13/12/2011 ai nn.36636/47281 con il quale il Sig. Persona_5 coniugato in regime di comunione dei beni con la Sig.ra donava una Controparte_4 serie di consistenze immobiliari (descritte in atti ) al figlio con l'onere per CP_5 quest'ultimo di costituirli in fondo patrimoniale per far fronte ai bisogni della sua famiglia.
b. atto a rogito notaio del 7.11.2011 Repertorio n.101885 Raccolta n.39805, Persona_4 registrato a GA il 12/12/2011 al n. 9760 Serie 1T e trascritto presso l'agenzia del
Territorio di Salerno il 13/12/2011 ai nn. 36637/47282i con il quale i coniugi signori e premettendo di aver contratto matrimonio in CP_5 Parte_4
Comune di GA (SA) il giorno 12 ottobre 2002, e di essere in regime di separazione di beni e che i beni indicati in prosieguo fossero pervenuti per donazione dai genitori
[...]
e , che hanno imposto ad esso donatario l'onere di costituirli in Per_5 Controparte_4
pagina 2 di 7 fondo patrimoniale, costituivano un fondo patrimoniale, destinando a far fronte ai bisogni della famiglia tutte le unità immobiliari di proprietà del solo . CP_5
Assumeva con atto di citazione che:
- il , con sede in GA (SA) alla Via Carmine Parte_5
n.43/45 (CF e P. IVA.: , in persona del liquidatore signor , P.IVA_2 CP_5 nato a [...] il [...], intratteneva con l'odierna attrice i seguenti rapporti:
- 1. conto corrente ordinario n.30022143 stipulato il 13.02.2004;
- 2. conto anticipo fatture n.30061537 stipulato il 24.02.2012;
- 3. conto anticipo effetti sbf n. 30092934 stipulato il 24.02.2012;
- in data 27.09.2005 i sigg.: , , , CP_5 Parte_1 Persona_5 [...]
, avevano sottoscritto fideiussione omnibus sino alla Parte_2 Parte_3 concorrenza di € 230.000,00 per garantire l'adempimento delle obbligazioni verso dipendenti operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che CP_1 venissero in seguito conseguite alla debitrice principale Parte_5
- gli stessi, con nota del 10.10.2012 venivano notiziati della revoca delle facilitazioni e della richiesta di pagamento di quanto dovuto dalla debitrice principale da loro garantita, ma nessuno degli stessi provvedeva al pagamento di quanto dovuto;
- con atto di citazione del 16.11.2012, la società Parte_5
– di cui gli odierni convenuti , e Persona_5 Parte_3 CP_6 [...]
erano fideiussori omnibus - promuoveva nei confronti di Parte_1 Controparte_1 giudizio volto ad accertare la minor somma dovuta alla società nonché la Controparte_1 nullità dei conti correnti per applicazione di tassi usurari ed interessi non dovuti, con domanda risarcitoria di € 250.000,00 e conseguente diritto di credito di € 138.793,19;
- il giudizio veniva iscritto presso il Tribunale di Nocera Inferiore al numero di rg.4775/2012 e definito con sentenza n. 650/2015 del 14.04.2015 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta, condannava il , in persona del legale Parte_5 rappresentante p.t., al pagamento della somma di €.136.128,21 oltre interessi corrispettivi a far data dalla domanda, compensando le spese di giudizio ed al 50% le spese di CTU già liquidate;
pagina 3 di 7 - Nel frattempo, il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 11/2015 del 09.02.2015, dichiarava il fallimento del , in persona del Parte_5 liquidatore signor;
CP_5
- La società odierna attrice veniva ammessa al passivo del fallimento in via chirografaria per l'importo di € 136.128,21 statuito in sentenza.
I convenuti non si costituivano in giudizio restando contumaci.
Depositate dalla parte attrice memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e successive note la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2024, con la concessione di soli venti giorni per il deposito delle memorie conclusionali, stante la mancata costituzione dei convenuti.
∗ ∗ ∗
Va, in via del tutto preliminare, chiarito come la domanda attorea verta in tema di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., tale azione mira ad una dichiarazione di inefficacia di atti dispositivi del debitore che rechino danni al diritto di credito del creditore.
La domanda di parte attrice risulta fondata e merita accoglimento.
Nel caso in esame, l'atto di donazione, posto in essere da e Persona_5 CP_4
,delle consistenze immobiliari in favore di e la costituzione di fondo
[...] CP_5 patrimoniale da parte di quest'ultimo ha determinato un evidente depauperamento del patrimonio dei debitori fideiussori, nonché l'apposizione di un vincolo giuridico sui beni immobili, con conseguente pregiudizio per la possibilità di recupero del proprio credito da parte della creditrice odierna società attrice.
“L'atto costitutivo di una garanzia personale (nella specie, una fideiussione) è impugnabile con azione revocatoria ordinaria, in quanto, derivandone l'assunzione di un'obbligazione, si risolve in un atto dispositivo nei termini di cui all'art. 2901 c.c., tenuto conto del fatto che l'azione in parola risponde alla funzione di tutelare l'interesse alla conservazione della garanzia patrimoniale generica contro qualunque atto che determini o semplicemente aggravi il pericolo della sua insufficienza” (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sent. n. 3462 del 07/02/2024).
pagina 4 di 7 Ed ancora “L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. (La S.C., richiamato il principio di cui in massima, ha ritenuto di farne applicazione in fattispecie nella quale il soggetto tenuto alla responsabilità patrimoniale per conto di un'associazione non riconosciuta aveva costituito alcuni immobili di sua proprietà in fondo patrimoniale). (Dichiara inammissibile, CORTE
D'APPELLO ROMA, 25/05/2018) (ex plurimis, Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 10522 del 3 giugno 2020).
La donazione della proprietà e successivamente la costituzione di un vincolo giuridico quale la costituzione di fondo patrimoniale vanifica – e comunque rende enormemente meno agevole – la soddisfazione della pretesa creditoria, costituendo atti dispositivi idonei ad integrare il requisito del c.d. eventus damni di cui all'art. 2901c.c.
Gli atti oggetto della richiesta revocatoria ordinaria hanno determinato un trasferimento di beni immobili volto alla sottrazione di tali beni alla garanzia creditoria della odierna società attrice.
Risultano sussistenti nel caso di specie i requisiti normativamente previsti per l'azione di revocatoria ordinaria, tra cui l'eventus damni; il consilium fraudis e la scientia fraudis.
“Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito eventuale, mentre il requisito dell'anteriorità di esso rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale. In tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il
pagina 5 di 7 soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso con la precisazione che rimangono invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo”(ex plurimis, Cassazione civile, Sez. VI-3, ord. n. 15866 del 17 maggio 2022).
Inoltre, è stato, altresì, stabilito come “In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato”. (ex plurimis, Cassazione civile, Sez. III, sent. n. 27546 del
30 dicembre 2014).
Nel caso di specie è da ritenere che il disponente - in qualità di fideiussore Persona_5 omnibus della società debitrice – al momento del compimento dell'atto di donazione ben conosceva il pregiudizio che recava alla creditrice, conoscenza confermata anche in ordine al rapporto di parentela intercorrente con , destinatario della donazione e costituente CP_6 del fondo patrimoniale anch'esso fideiussore omnibus della società debitrice.
Pertanto, ricorrendo i presupposti per l'azione revocatoria la domanda attorea va accolta.
In merito alle spese di giudizio che seguono la soccombenza della parte convenuta nei confronti della attrice, vengono liquidati come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM n.
55/2014, come modificati dal DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, come dichiarato e con l'esclusione della fase istruttoria, stante l'assenza di prova costituenda.
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 6 di 7 - accoglie la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto,
- dichiara inefficace nei confronti della società Sede Sociale in Via Controparte_1
Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma,
Codice Fiscale e P. IVA n° - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei P.IVA_1
Depositi e, per essa, (denominazione assunta da CP_7 [...] come deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 30 ottobre Controparte_3
2015, con verbale del Notaio di Milano rep. 12539 racc. 6528), in persona Persona_1 del legale rapp.te pro tempore, quale mandataria per la gestione dei crediti di CP_1
i seguenti atti:
[...]
a.) atto a rogito notaio del 7.11.2011 Repertorio 101884, Raccolta Persona_4
n.39804, registrato a GA il 01/12/2011 al n. 9759 Serie 1T e trascritto presso l'agenzia del Territorio di Salerno il 13/12/2011 ai nn.36636/47281;
b.) atto a rogito notaio del 7.11.2011 Repertorio n.101885 Raccolta Persona_4
n.39805, registrato a GA il 12/12/2011 al n. 9760 Serie 1T e trascritto presso l'agenzia del Territorio di Salerno il 13/12/2011 ai nn. 36637/47282
Condanna i convenuti , , , Controparte_4 CP_6 Parte_1 Parte_3
e come sopra generalizzati, in solido tra di loro, alla Parte_2 Parte_4 corresponsione a delle spese di giudizio ad in persona del proprio l.r.p.t., Controparte_1 liquidate in € 8.433,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come di legge.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
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