Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/06/2025, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 13.06.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dall'avv. Maria Fratini Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dagli avv. CP_1
Antonio Andriulli, F. Certomà e R. Battiato
Resistente
OGGETTO: pensione vecchiaia anticipata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 05.02.2024 il ricorrente di cui in epigrafe, premesso che la domanda amministrativa di pensione di vecchiaia anticipata presentata in data
22.02.2023 veniva rigettata per difetto di requisito sanitario, conveniva in giudizio l' per il riconoscimento del proprio diritto ai sensi del D. Lgs.vo n. 503/92, CP_1 previo riconoscimento dello stato di inabilità in misura pari all'80%. Chiedeva che l' fosse condannato alla corresponsione della prestazione richiesta, con CP_1 decorrenza e misura di legge, oltre accessori come per legge, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' che contestava la sussistenza del requisito sanitario CP_1
e concludeva per il rigetto del ricorso.
Il giudizio veniva istruito a mezzo di consulenza tecnica medico-legale e, discusso oralmente all'udienza del 13.06.2025, veniva deciso con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs.vo n. 503 /92, il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata,
Orbene, il Ctu nominato, dott. nella relazione depositata, ha accertato a Per_1 carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, determina una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore all'80% a decorrere da giugno 2023, ossia da quando a seguito di visita audiologica con esecuzione di audiometria fu accertato l'aggravamento del deficit uditivo.
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il Ctu attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche il fatto che parte resistente non ha prospettato ulteriori elementi di valutazione contrastanti validamente le conclusioni peritali.
Per tutto quanto detto, sussistono i requisiti previsti per legge per il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia.
Quanto alla decorrenza, si osserva che i requisiti anagrafici devono essere adeguati all'aspettativa di vita e, inoltre, questo trattamento pensionistico è soggetto alla disciplina delle finestre mobili. Ciò comporta la posticipazione della pensione di 12 mesi dopo aver perfezionato i requisiti.
Si aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale che ha più volte statuito che: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l.
n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall' art. 12 d.l. 78/2010 (conv., con modif. in l. n. 122/2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e
a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti".
L'art. 12 d.l. 78/2010, convertito in l. n. 122/2010 ha disposto in via generale lo slittamento di 12 mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia non solo rispetto ai soggetti che maturano, a far tempo dal gennaio 2011, il predetto diritto a 60 se donne ed a 65 anni se uomini, ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che lo maturano alle età previste dalle norme di riferimento, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata. Appartengono a tale categoria anche i lavoratori con invalidità superiore all'80%, non essendo inclusa la medesima nelle deroghe relative allo slittamento del conseguimento al diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui ai commi 4 e 5 del predetto art. 12.” (cfr. Cass.
n.29191/18 e da ultimo n.2905/20).
Pertanto, nel caso di specie, il beneficio decorrerà dopo 12 mesi dal perfezionamento di tutti i requisiti richiesti dalla legge (anagrafico, sanitario e contributivo) ai sensi del richiamato art. 12 d.l. 78/2010. Poiché il requisito sanitario dell'invalidità non inferiore all'80% è stato riconosciuto a far data da giugno 2023, il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata decorrerà da luglio
2024, ossia trascorsi 12 mesi dal perfezionamento di tutti i requisiti di legge. I requisiti anagrafici e contributivi risultano integrati e comunque non sono specificatamente contestati da parte resistente.
Ai sensi dell'art.16 comma 6 della legge n° 412/91, l' è tenuto a corrispondere CP_1 gli interessi legali, ovvero, se maggiore, la rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda amministrativa (121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ovvero a quello di maturazione del diritto, ai sensi dell'art. 7 l. 533/73).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14; le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata, siccome invalida in misura non inferiore all'80%, con decorrenza nei termini di cui in motivazione (luglio 2024) e per l'effetto condanna l' al pagamento del dovuto, CP_1 oltre interessi e/o rivalutazione come per legge.
2. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €
1.900,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso;
3. Spese di ctu definitivamente a carico dell' CP_1
Taranto 13.06.2025 Il Giudice Dott.ssa Miriam Fanelli