Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/04/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 2618/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 2618/2022 avente ad oggetto “responsabilità in ambito sanitario” e pendente
TRA
, (classe '95), Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e (classe '93), in qualità di figli (i primi due) e di nipoti (gli ultimi
[...] Parte_4
quattro) di tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di Parte_6
citazione, dall'avv. Bruno Simeone, presso il cui studio, sito in Aversa, alla piazzetta San
Paolo n. 12, sono elettivamente domiciliati
ATTORI
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta CP_1
procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Marco Alois, elettivamente domiciliata in , alla via Unità Italiana n. 28 CP_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 19.12.2024, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2 [...]
, (classe '95), e (classe '93), in Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_4
qualità di figli – i primi due – e di nipoti – gli ultimi quattro – di , nata a Parte_6
Villa di Briano il 13.4.1933 e deceduta in San Marcellino il 15.3.2016, hanno chiesto che venisse accertata la responsabilità professionale dei medici dell'Ospedale “G. Moscati” di Aversa, che avevano avuto in cura la predetta in occasione dei accessi Parte_6
ospedalieri del 18.5.2015, del 19.6.2015 e del 20.12.2015 e che, per l'effetto, la CP_1
fosse condannata al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali,
[...] iure proprio e iure hereditatis, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi.
In particolare, deducevano: che la loro congiunta era affetta da “cardiopatia Parte_6
ipertrofica-ipertensiva in trattamento polifarmacologico con ipertensivi di varie categorie e antiaggregati piastrinici” e che dal 2012 era stata costretta più volte a rivolgersi alle cure dei sanitari dell'U.O.C. Cardiologia del P.O. G. Moscati di Aversa;
che, nonostante le condizioni della paziente e l'insorgenza di fibrillazioni atriali ricorrenti, nessuno dei medici le aveva mai prescritto una terapia anticoagulante;
che, in particolare, nelle date del 18.5.2015 e del 19.6.2015, la paziente era stata nuovamente ricoverata presso il nosocomio con diagnosi di entrata di “fibrillazione atriale” ed era poi stata dimessa senza che le fosse stata proposta la terapia anticoagulante;
che in data 20.12.2015 la era T_
stata nuovamente ricoverata presso l'Ospedale di Aversa, ancora una volta per fibrillazione atriale parossistica e che, anche in questo caso, in cartella clinica non vi era alcun riferimento al rischio di tromboembolismo ed alla necessità di una terapia anticoagulante orale;
che, in data 13.2.2016, la era stata ricoverata nuovamente T_
all'Ospedale di Aversa, versando in condizioni notevolmente scadute, per sospetto ictus in stato comatoso con trauma cranico-facciale e toraco-addominale e che era stata poi trasferita il 3.3.016 in lungodegenza presso la Clinica Villa Ortensia a Capua;
che il
15.3.2016, a seguito di un ulteriore aggravamento delle sue condizioni generali, interveniva il decesso della donna;
che era evidente come la mancata prescrizione di terapia anticoagulante orale avesse determinato l'insorgenza di una tromboembolia e, quindi, dell'evento ischemico cerebrale che aveva colpito la loro congiunta fino a condurla alla morte;
che era stato promosso un procedimento di accertamento tecnico
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2618/2022
preventivo, all'esito del quale il collegio peritale incaricato aveva concluso per la sussistenza di profili di colpa in capo ai sanitari del P.O. di Aversa;
di avere pertanto diritto al risarcimento del danno biologico patito dalla dall'epoca del primo episodio T_
documentato di fibrillazione atriale del 30.9.2012 e fino al penultimo ricovero ospedaliero del 20.12.2015, per un totale di € 84.600,00, nonché al ristoro relativo al danno biologico terminale, stimato in € 28.462,50, e del danno morale soggettivo da liquidarsi in €
5.697,00; che aveva altresì diritto al risarcimento di € 56.913,59, Parte_1
corrispondente al danno patrimoniale derivante dal fatto che aveva perso il sostegno economico che la madre gli forniva corrispondendo al suo posto le rate del mutuo di cui era titolare e che aveva acceso per l'acquisto di una casa;
che avevano altresì diritto iure proprio al danno da perdita del rapporto parentale, che andava quantificato in €
220.000,00 per i figli e ed in € 110.000 per i nipoti Parte_1 Parte_2 [...]
, (figli di e (figlio di Pt_3 Parte_4 Parte_5 Pt_1 Parte_4
). Pt_2
Tanto premesso ed esposto, citavano l' affinchè fosse condannata al CP_1
pagamento dei predetti importi.
Si costituiva l' che, contestando la fondatezza della domanda, assumeva: la CP_1
nullità dell'atto di citazione in ragione della omessa e/o insufficiente indicazione degli elementi essenziali di cui agli atti processuali;
che la pretesa risarcitoria dei danni iure proprio era legata ad una ipotesi di responsabilità extracontrattuale in assenza di alcun vincolo negoziale tra i congiunti della paziente e la struttura ospedaliera, con tutto ciò che ne conseguiva in termini di onere probatorio e di durata del termine di prescrizione;
che,
a tal riguardo, doveva ritenersi maturata la prescrizione quinquennale del preteso diritto risarcitorio, quantomeno in capo agli attori che agivano in qualità di nipoti di T_
, i quali in precedenza non avevano mai formalizzato alcuna richiesta risarcitoria;
[...]
che la domanda doveva comunque ritenersi del tutto infondata nel merito dal momento che non poteva ritenersi dimostrato un nesso causale tra l'intervento dei sanitari ed il decesso della paziente;
che, infatti, le prestazioni erogate del personale medico dell' andavano considerate del tutto immuni da censure. Parte_7
Ciò posto, concludeva affinché, in via preliminare, fosse dichiarata la nullità dell'atto introduttivo e che, nel merito, le azioni risarcitorie esperite fossero integralmente rigettate.
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2618/2022
Acquisiti gli atti relativi al procedimento di A.T.P. ed escussi due testi di parte attrice, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era riservata in decisione all'udienza del 19.12.2024.
La domanda è fondata nei limiti che si vanno ad indicare.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., tenuto conto che l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2001, n. 7448 Sez. 1, Sentenza n. 20294 del
25/09/2014) consente di comprendere a pieno l'oggetto della domanda e le circostanze di Cont fatto poste a suo fondamento ponendo l' convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
In via ulteriormente preliminare, va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 8, comma 1, Legge n. 24/2017, stante l'esperimento “ante causam” del procedimento di A.T.P. previsto dalla disposizione in argomento.
Passando all'esame del merito, la vicenda attiene all'accertamento dell'eventuale Cont responsabilità della onvenuta per il decesso di , dalla quale deriverebbe Parte_6
il diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni.
Prima di esaminare il merito della questione, occorre chiarire alcuni aspetti generali in materia di responsabilità della struttura sanitaria.
Come noto, l'ampio dibattito sviluppatosi nel corso degli anni ha portato pacificamente la giurisprudenza prima e il legislatore poi a ritenere che la responsabilità della struttura ospedaliera nei confronti del paziente sia di tipo contrattuale.
Invece, la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati “iure proprio” dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano
4 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2618/2022
della programmazione negoziale (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21404 del
26/07/2021).
In merito alla ripartizione dell'onere probatorio si sono tuttavia registrati nel corso degli anni diversi orientamenti.
La Cassazione ha precisato a Sezioni Unite che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (cfr. Cass. civ., SU, n. 577 dell'11.1.2008).
Anche la giurisprudenza successiva, in merito alla ripartizione dell'onere della prova, ha chiarito che “nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno. Ne consegue che qualora, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore” (Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 20547 del 30/09/2014).
Successivamente è stato tuttavia specificato che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza”
(Cass. Civ., Sez. 3 -, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017).
Tale indirizzo è stato confermato dalla giurisprudenza successiva: “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il
5 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2618/2022
risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla paziente e dai suoi stretti congiunti, in relazione a un ictus cerebrale che aveva colpito la prima a seguito di un esame angiografico, sul rilievo che era mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica della patologia insorta alla condotta dei sanitari, ed anzi la CTU espletata aveva evidenziato l'esistenza di diversi fattori, indipendenti dalla suddetta condotta, che avevano verosimilmente favorito l'evento lesivo;
Cass. Civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018).
In ogni caso, l'accertamento dell'esistenza del nesso causale deve essere compiuto secondo il criterio del “più probabile che non”: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio".
Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 16123 del 08/07/2010).
Anche in tempi più recenti la Suprema Corte ha ribadito che occorre accertare il nesso causale secondo la regola del “più probabile che non”: “La prova dell'inadempimento del
6 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2618/2022
medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. "più probabile che non"” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 21008 del 23/08/2018).
In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867;
Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133).
Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (cfr. Cass. civ. n. 16123/2010).
Ciò posto, quindi, occorre stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni dei sanitari che avevano avuto in cura l'attrice e l'evento lesivo, rappresentato, secondo la prospettazione attorea, nelle conseguenze derivate dalla lesione vescicale realizzatasi durante l'intervento di taglio cesareo;
b) se la condotta del personale medico sia stata conforme alle “leges artis”, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati specificamente indicati e descritti nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle “leges artis”.
Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito dei sanitari avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente
7 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2618/2022
verificatesi. Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico- razionale.
Chiarito quanto sopra in linea generale, si può procedere ora all'esame del caso di specie.
Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti e sottoposta ai consulenti tecnici nominati nell'ambito del procedimento di A.T.P. e sulla base delle osservazioni di questi ultimi, la vicenda sanitaria può essere ricostruita nei termini che seguono.
In data 30.9.2012 veniva accompagnata al P.S. del P.O. Moscati di Aversa Parte_6
per aritmia ed era dimessa dopo infusione di cordarone con la diagnosi di fibrillazione atriale persistente ricorrente. Veniva consigliato alla paziente di prendere immediato contatto con il medico di famiglia al fine di renderlo edotto dell'accaduto e di programmare eventuali futuri controlli.
La nel corso degli anni 2012-2013 e 2014 si sottoponeva a visite presso lo studio T_
medico del proprio cardiologo di fiducia, il dott. . Persona_1
In data 18.5.2015 veniva ricoverata presso l'Ospedale di Aversa per cardiopalmo e profusa sudorazione con tachicardia parossistica sopraventricolare regredita con amiodarone in infusione. Durante il ricovero veniva eseguito uno studio coronarico che rendeva necessaria una rivascolarizzazione miocardica transcutanea con stent metallico per stenosi dell'80%, a carico della coronaria intravearticolare anteriore. Veniva quindi dimessa il 23.5.2015 con diagnosi di sindrome coronarica acuta e ipertensione arteriosa;
la terapia proposta comprendeva: acido acetilsalicico 100 mg, atorvastativa 40 mg, tareg
80 mg, rytmobeta 80 mg, clopidogrel 75 mg, pantoprazolo 20 mg, norvasc 5 mg.
Il mese successivo, in data 19.6.2015, la veniva nuovamente ricoverata presso T_
l'Ospedale di Aversa per un episodio fibrillazione atriale convertita al ritmo sinusale con amiodarone.
Il 26.6.2015 la donna eseguiva un controllo ambulatoriale durante il quale le veniva confermata la precedente terapia con la raccomandazione di effettuare un nuovo controllo dopo sei mesi.
In data 20.12.2025 la veniva nuovamente ricoverata presso l'Ospedale di Aversa T_
per un nuovo episodio di fibrillazione atriale convertito al ritmo sinusale con il farmaco amiodarone ed era dimessa il giorno successivo.
8 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2618/2022
Il 30.12.2015 eseguiva un nuovo controllo ambulatoriale presso il nosocomio, all'esito del quale le veniva confermata la terapia già assunta con l'indicazione di eseguire un nuovo controllo a 3-4 mesi.
In data 7.1.2016 eseguiva un ECG dinamico nelle 24 ore presso l'Ospedale di Aversa, esame che faceva emergere un ritmo sinusale per tutta la durata della registrazione (190 episodi di extrasistole sopraventricolari dei quali 173 singoli e 4 run sopraventricolare).
Il 13.2.2016 veniva nuovamente ricoverata presso l'ospedale di Aversa con la diagnosi di
“ictus cerebrale ischemico a sede fronto temporo parietale destro e nucleo capsulare omolaterale realizzante emiplegia sinistra, disfagia in soggetto con vasculopatia cerebrale coronica. Cardiopatia ischemica cronica (pregresso stent) e ipertensiva con episodi di
FAP. Episodio di febbre e squilibrio idroelettrico regrediti con terapia medica. Decubiti sacrali di tipo superficiale” (cfr. pag. 6 della C.T.U.).
La paziente veniva trasferita presso la casa di cura Villa Ortensia in data 3.3.2016 ed era dimessa contro il parere dei sanitari il 15.3.2016 in coma cerebrale. In pari data interveniva il decesso.
Nell'ambito dell'elaborato peritale redatto, i consulenti tecnici d'ufficio, dott.
[...]
e dott. , hanno ravvisato, in alcune delle condotte omissive dei Per_2 Persona_3
sanitari che hanno avuto in cura la in occasione dei suoi accessi presso l' T_ Parte_7
un approccio terapeutico negligente, inadeguato e non idoneo sulla base di
[...]
quella che era la patologia da cui era affetta la paziente, che avrebbe richiesto la prescrizione di una terapia farmacologica mirata;
tale colpevole omissione ha assunto – a parere del collegio peritale – rilevanza causale in relazione al progressivo peggioramento delle condizioni della donna, fino a provocarne l'ictus risultato letale.
In particolare, il collegio peritale ha descritto nei seguenti termini la patologia di cui era affetta: “la fibrillazione atriale rappresenta la più comune aritmia Parte_6
cardiaca coinvolgendo l'1-2% della popolazione generale […] La sua comparsa è messa in relazione ad un incremento della possibilità di incorrere in un ictus cerebrale ischemico cinque volte superiore rispetto alla popolazione normale ed un ictus su cinque è attribuito alla presenza di fibrillazione atriale. La fibrillazione atriale è associata ad un incrementato rischio di morte, ictus ed altri eventi tromboembolici, scompenso cardiaco ed ospedalizzazione. Solamente la terapia antitrombotica si è dimostrata ridurre la mortalità legata alla fibrillazione atriale. […] La prevenzione delle complicazioni legate alla
9 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2618/2022
fibrillazione atriale si basa sulla terapia antitrombotica;
mantenimento del ritmo cardiaco e adeguata terapia sul concomitante substrato cardiaco patologico. La valutazione per l'inizio della terapia antitrombotica nei pazienti con fibrillazione atriale non valvolare è legato al rischio tromboembolico che varia in base allo stato clinico del paziente” (cfr. pagg. 7 e 8 della C.T.U.).
Delineati i diversi indici presi in considerazione dalla comunità scientifica al fine di individuare i pazienti per i quali dovesse risultare indicata la terapia anticoagulante, i consulenti hanno quindi affermato che, nel corso del primo episodio di fibrillazione atriale verificatosi nel settembre 2012, la era solo potenzialmente candidabile a tale T_
approccio terapeutico. Tuttavia, solo dopo l'episodio di fibrillazione del 19.5.2015
“diventava sicuramente candidata ad iniziare una terapia antitrombotica con anticoagulanti orali”.
Quindi, il collegio peritale ha chiarito che nel corso dei successivi accessi ospedalieri la paziente presentava condizioni generali che, secondo le linee guida all'epoca vigenti, avrebbero dovuto imporre la prescrizione di terapia anticoagulante in associazione a terapia antiaggregante. Tale colpevole omissione aveva determinato la progressione della patologia da cui la paziente era affetta e, quindi, favorito l'insorgenza dell'ictus che l'aveva poi condotta la morte (“La sig. ra infatti nei ricoveri successivi avvenuti il T_
19.06.2015 con diagnosi di episodio di fibrillazione atriale convertita a ritmo sinusale con amiodarone, prima;
26.06.15 in controllo ambulatoriale e ancora nel ricovero del 20
Dicembre 2015 con diagnosi di nuovo episodio di fibrillazione atriale convertito a ritmo sinusale con il farmaco amiodarone e controllo ambulatoriale del 30.12.15, DOVEVA essere dimessa in terapia anticoagulante in associazione a terapia antiaggregante secondo le linee guida vigenti all'epoca dei fatti. Tale mancanza ha determinato il progredire della storia naturale della malattia fino all'ictus ed al successivo exitus. Per cui alla luce di quanto esposto si ritiene che il comportamento dei sanitari che ebbero in cura la Sig.ra in occasione degli accessi presso l'ospedale S.G. Moscati di Aversa sia da censurare T_
in quanto una diagnosi precoce avrebbe consentito di effettuare precocemente l'opportuna terapia del caso evitando gli effetti ed i rischi conseguenti alla tromboembolia cerebrale”).
I consulenti sono giunti quindi alla conclusione che una anamnesi adeguata avrebbe dovuto indurre i sanitari ad adottare un corretto e diverso percorso terapeutico con la prescrizione di terapia anticoagulante cronica. Invece, la grave omissione in cui erano
10 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2618/2022
incorsi i medici dell' , non prevenendo l'episodio di tromboembolismo Parte_7
cerebrale che aveva colpito la paziente, aveva avuto rilevanza causale rispetto al decesso.
Le osservazioni scientifiche svolte dai CC.TT.UU. e poste alla base delle loro conclusioni sono fondate su considerazioni estremamente analitiche, fondate su una evidente logica intrinseca e confortate da ampi e continui riferimenti a letteratura scientifica. Peraltro, alcun rilievo critico alle conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale risulta mosso dai Cont consulenti tecnici dell' onvenuta.
Sulla base di quanto sopra, il giudice ritiene di dover pienamente condividere le conclusioni degli ausiliari e, quindi, concludere affermando che, nel caso in esame, vi è responsabilità in capo ai sanitari in relazione all'evento morte della paziente.
Passando all'esame delle poste risarcitorie richieste dai ricorrenti, questi ultimi hanno distinto i danni richiesti in due grandi categorie: i danni patiti direttamente dalla paziente ed azionabili iure successionis dagli eredi e quelli subiti direttamente dai prossimi congiunti ed azionabili iure proprio.
Con riferimento ai primi, gli attori e Parte_3 Parte_4 Parte_5
non hanno dato prova di essere eredi di . Dalle risultanze Parte_4 Parte_6
delle certificazioni anagrafiche in atti si evince che essi siano i nipoti della de cuius, i primi tre figli di e l'ultimo figlio di La qualità di eredi e, Parte_1 Parte_2 quindi, la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni iure hereditatis deve invece riconoscersi in capo a e , figli di . Parte_1 Parte_2 Parte_6
Per ragioni di ordine logico occorre esaminare precedentemente i danni che sarebbero stati subiti dalla defunta direttamente e che, quindi, gli istanti e Parte_1 [...]
che, oltre ad essere prossimi congiunti sono anche eredi, avrebbero acquisito iure Pt_2
successionis.
Più specificamente, gli attori hanno chiesto il riconoscimento di due tipi di risarcimento: il danno biologico terminale ed il danno morale terminale.
Al riguardo, giova premettere, in punto di diritto, che la Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo
(danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere
11 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2618/2022
dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima, mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (cfr. ex multis: Cass., ord. n. 21837 del 30/08/2019).
Poiché il danno biologico temporale viene computato de die in diem, è ragionevole ipotizzare che non possa dar diritto a risarcimento una invalidità temporanea di durata inferiore al giorno. In effetti, qualsiasi pregiudizio, per consentire l'accesso al risarcimento, deve superare la soglia di “apprezzabilità”. E, in questo senso, sarebbe difficile apprezzare e, quindi, valorizzare economicamente, le attività che la vittima possa aver perso nel corso di una sopravvivenza durata solo poche ore.
Pertanto, si ritiene che la componente biologica del danno terminale possa essere risarcita solo ove la sopravvivenza si sia protratta più di 24 ore e andrà rapportata ai giorni di vita trascorsi sino alla morte.
Tali conclusioni risultano, peraltro, trovare conferma anche nella più recente elaborazione giurisprudenziale (cfr. Cass. Civ., ord. n. 21508 del 06/10/2020), espressasi in tali termini:
“È necessario ribadire che in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass., Sez. Un., 22/07/2015, n. 15350). Viceversa, nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato, del c.d. danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene salute), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ('danno morale terminale'), ovvero il danno da
12 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2618/2022
percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di
'lucidità agonica', in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta
'manifestamente lucida' (Cass. 23/10/2018, n. 26727)”.
Ancora, i giudici di legittimità hanno affermato che, allorquando tra le lesioni colpose e la morte intercorra un “apprezzabile lasso di tempo”, il pregiudizio subito dalla vittima è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico
“terminale”, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile “exitus”
(Cass. n. 17577/2019).
Invero, il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva quodam tempore e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente, atteso che il termine “invalidità”, sotto il profilo medico-legale, designa uno stato menomativo che può essere transeunte (invalidità temporanea, durante il decorso di una malattia) o permanente che invece residua dopo la cessazione d'una malattia
(invalidità permanente).
L'esistenza d'una malattia in atto e l'esistenza di uno stato di invalidità permanente non sono tra loro compatibili: finché durerà la malattia, permarrà uno stato di invalidità temporanea, ma non vi sarà ancora invalidità permanente;
se la malattia guarisce con postumi permanenti, si avrà uno stato di invalidità permanente, ma non vi sarà più invalidità temporanea;
se la malattia dovesse condurre a morte l'ammalato, essa avrà causato solo un periodo di invalidità temporanea, come ripetutamente affermato dalla
Corte di Cassazione (n. 32372/2018; n. 5197/2015) e da siffatti presupposti non si può
13 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2618/2022
prescindere ai fini della liquidazione del danno alla salute che è solo quello “suscettibile di accertamento medico legale”, come recita l'art. 138 cod. ass..
Da ciò discende che la persona ferita, che a causa delle lesioni sofferte perda la vita, non può per definizione patire un danno alla salute permanente ma soltanto temporaneo, che va liquidato tenendo conto del periodo di tempo per il quale si è protratto.
Ebbene, nel caso in oggetto, risulta aver vissuto 32 giorni dopo l'ictus del Parte_6
13.2.2016, onde per cui nessun dubbio può esservi rispetto alla risarcibilità del danno biologico terminale.
Parimenti, anche il danno morale terminale (o catastrofale) può dirsi sussistente, considerato che, dalla deposizione resa dalla teste (cfr. verbale di udienza Tes_1
del 18.9.2023), è emerso che, dopo l'ictus, la , pur avendo perso la parola, era T_
comunque reattiva agli stimoli e riusciva a comunicare con dei cenni del viso o stringendo la mano o a fare dei segni su un foglio con una penna. D'altronde, tali circostanze Cont nemmeno sono state oggetto di specifica contestazione da parte dell' che sul punto alcunché ha dedotto allo scopo di escludere che la paziente avesse effettivamente avuto consapevolezza dell'imminenza della propria morte.
Per la liquidazione equitativa di siffatte voci di danno, occorre far riferimento ai criteri elaborati nelle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, le quali, tenendo conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite con riguardo al principio di unitarietà ed onnicomprensività del danno (sentenze gemelle SS.UU. nn. 26972/3/4/5 dell'11.11.2008, oltre alla citata n. 15350/2015), hanno adottato una definizione unitaria del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale e da lucida agonia o morale catastrofale.
Nella fattispecie in esame, quindi, per il danno terminale protrattosi per i primi tre giorni va riconosciuto un risarcimento che si reputa congruo liquidare in € 7.000,00, che proprio in quanto comprensivo di ogni tipo di pregiudizio non patrimoniale patito dalla vittima in quel lasso di tempo, esclude la possibilità di liquidare il danno biologico temporaneo
“ordinario”, che rimane quindi assorbito.
14 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2618/2022
Al suddetto importo va aggiunto quello ulteriore spettante per i successivi 29 giorni durante i quali si è protratto il ricovero sino al decesso e si perviene così ad un risarcimento pari ad € 33.958,00 (€ 7.000,00 + € 26.958,00) che va riconosciuto in favore di e , importo da suddividere tra tutti gli eredi in base alle Parte_1 Parte_2
quote ereditarie.
Non può invece essere accolta la domanda relativa al risarcimento del danno biologico sofferto dalla fino al penultimo ricovero del 20.12.2015 in quanto gli esiti della T_
C.T.U. hanno consentito di affermare solo un collegamento causale tra l'omessa prescrizione della terapia anticoagulante e l'episodio di tromboembolismo cerebrale del
13.2.2016. Pertanto, non è possibile ricondurre alla colpevole condotta dei sanitari anche gli episodi di fibrillazione verificatisi anteriormente all'ictus.
A questo punto è possibile passare alle voci di danno che tutti gli attori hanno azionato iure proprio, in considerazione della perdita del rapporto parentale.
Più in particolare va specificato che i gli attori erano tutti figli e nipoti di . Parte_6
Il rapporto di parentela con la defunta e, quindi, la legittimazione attiva degli stessi è comprovata dalle risultanze dei certificati anagrafici in atti e non è mai stata inoltre contestata dalla controparte.
Ai fini della valutazione della domanda, anche in questo caso è necessario svolgere alcune considerazioni in punto di diritto sul danno da perdita di rapporto parentale.
Come noto, la Corte di Cassazione, nelle sentenze a Sezioni Unite dell'11 novembre 2008, nell'ancorare la risarcibilità del danno non patrimoniale all'indefettibile presupposto del rilievo costituzionale del bene leso, ha ammesso la risarcibilità di tale voce di danno nel caso di uccisione di un congiunto. Occorre osservare peraltro che, trattandosi nel caso di specie di danno da fatto illecito costituente reato, il danno morale iure proprio è dovuto in base al disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., quale danno non patrimoniale.
Nel caso in esame, peraltro, anche a prescindere dall'esistenza di un reato, il danno non patrimoniale sarebbe comunque dovuto, in quanto la condotta illecita ha leso diritti della persona costituzionalmente qualificati, che nella specie sono i diritti della famiglia, fondati sugli artt. 2, 29 e 30 Cost., in relazione ai quali è stato tradizionalmente configurato il danno da lesione del rapporto parentale.
In particolare, poiché la Costituzione garantisce espressamente i diritti inviolabili dell'uomo anche nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e tra queste vi
15 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2618/2022
rientra la famiglia (art. 29), il fatto illecito del terzo che ha causato la morte del congiunto, ledendo i correlati diritti dei familiari, determina in capo a questi un danno ingiusto qualificabile come danno esistenziale.
Secondo le Sezioni Unite, inoltre, “la perdita di un congiunto provoca uno sconvolgimento della vita familiare (c.d. danno da perdita del rapporto parentale)” e “tale pregiudizio di tipo esistenziale, poiché conseguente alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia, è risarcibile”.
Si ritiene, peraltro, che la perdita di un consanguineo ponga una presunzione ex art. 2727
c.c. di danno non patrimoniale in capo al parente UP (“Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare”; cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012).
Ai fini probatori, si osserva, poi, che è indubbio che il profondo sconvolgimento della vita familiare dei componenti del nucleo familiare e delle loro abitudini di vita non debba essere necessariamente oggetto di una prova ad hoc, dato che lo stesso - sulla base dell'id quod plerumque accidit e in assenza di prova contraria - deve ritenersi eziologicamente riconducibile alla scomparsa del congiunto.
Peraltro, è pacifico in giurisprudenza che, in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta iure proprio dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità (Cass. civ.
Sez. 3 -, Sent. n. 21230 del 20/10/2016).
Come affermato recentemente dalla Corte di Cassazione, la quale ha ribadito un principio ormai consolidato, la morte di una persona fa presumere da sola, ai sensi dell'art. 2727
c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima (insomma agli stretti congiunti), a nulla rilevando né che la vittima ed il UP non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e UP fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di
16 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2618/2022
conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass., sez. III, 15/07/2022 , n. 22397).
Si è altresì chiarito che il danno iure proprio subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (cfr. Cass. Ordinanza n. 7748 del 08/04/2020).
Sul punto, nel corso del giudizio non sono emersi elementi di segno contrario, rispetto ad un normale rapporto tra la defunta ed i suoi congiunti. Non è stata quindi Parte_6
sconfessata la forte presunzione di un legame affettivo esistente tra gli attori e la loro cara defunta, con la conseguenza che il diritto al risarcimento del danno può essere riconosciuto in favore di tutti gli istanti. Cont A tal riguardo è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' n relazione alla pretesa fatta valere dai nipoti della defunta.
Se è certamente vero che l'azione proposta dai prossimi congiunti, volta ad ottenere il risarcimento dei danni per la perdita del rapporto parentale nei confronti della struttura sanitaria ritenuta responsabile della morte del proprio parente è qualificabile in termini di azione di responsabilità extracontrattuale, nella vicenda in esame non risulta operante il termine di prescrizione quinquennale. A riguardo, con la pronunzia n. 3267/2024 emessa dalla Suprema Corte in un'analoga ipotesi di morte derivante da errore dei sanitari di una struttura ospedaliera ha chiarito: “L'illecito ipotizzato a carico dell'ospedale, il cui reparto di Pronto Soccorso non avrebbe individuato tempestivamente la patologia infartuale miocardica in atto, dimettendo il paziente senza ulteriori accertamenti e determinandone la morte nell'arco di due giorni, sarebbe riconducibile, ove positivamente accertato nel suo elemento materiale e nel nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento infausto, alla ipotesi di rilevanza penale, astrattamente configurabile, dell'omicidio colposo. Così qualificato l'illecito, e ricondotto alla fattispecie di astratta rilevanza penalistica, il termine di prescrizione applicabile per l'azione di danni proposta iure proprio è quindi non il termine ordinario quinquennale, ritenuto applicabile dalla corte d'appello, ma il più lungo termine di prescrizione decennale previsto per il reato, applicabile ratione temporis
17 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2618/2022
(in quanto solo con la legge n. 251 del 2005, entrata in vigore l'8 dicembre 2005, e quindi non applicabile al caso di specie, che ha modificato, tra l'altro, il regime della prescrizione, è stata ridotta la durata del termine di prescrizione previsto per l'omicidio colposo a sei anni). Si tratta peraltro di un principio più volte già affermato da questa
Corte in relazione all'ipotesi dell'azione proposta iure proprio dai congiunti in dipendenza della morte di un componente della famiglia provocata da trasfusione di sangue infetto: ”La responsabilità de per i danni da trasfusione di Controparte_2
sangue infetto ha natura extracontrattuale, sicché il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947, comma 1, c.c., non essendo ipotizzabili figure di reato (epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare il termine ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c.. ne consegue che in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento "iure hereditatis", trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima "iure proprio", in quanto, da tale punto di vista, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (alla data del fatto)” (Cass. n. 20882 del
2018; Cass. n.7553 del 2012)”.
Sulla scorta di tanto, tenuto conto che il decesso della è avvenuto nel 2016, deve T_
ritenersi operante il termine di prescrizione di sei anni, relativo alla fattispecie penale del reato di omicidio colposo.
Considerato che
l'evento morte di è verificato il 15.3.2016 e che l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data
28.2.2022, deve escludersi che sia decorso il termine di prescrizione di sei anni.
Tanto osservato in ordine all'an della pretesa risarcitoria e passando al quantum, vanno ora svolte le considerazioni che seguono.
In mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi, a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e
2056 c.c. L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di
18 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2618/2022
formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso. Più precisamente, quale fattispecie,
l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo.
Allo scopo di “monetizzare” la sofferenza d'animo che consegue alla perdita di un prossimo congiunto e di evitare, al contempo, il rischio di decisioni rimesse all'arbitrio del singolo, la giurisprudenza di merito ha, da tempo, elaborato un sistema tabellare, ormai riconosciuto come criterio di riferimento anche dal giudice nomofilattico (cfr. Cass.
n. 15760.2006: “in tema di danno da morte dei congiunti (danno parentale), il danno morale diretto deve essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia, naturale o legittima, ma solidale in senso etico. A tal fine sono utilizzabili parametri tabellari, applicati dai Tribunali o dalle Corti.”).
L'accertamento e quantificazione di tale danno devono, poi, essere operati evitando di procedere a duplicazioni, intese come "congiunta attribuzione del danno morale (nella sua rinnovata configurazione) e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato" (cfr. Cass. Sez. 3, n. 25351 del 17/12/2015).
In assenza di criteri normativi per la liquidazione del danno non patrimoniale, la giurisprudenza, soprattutto di merito, è intervenuta con l'obiettivo, per un verso, di individuare la tipologia dei danni indennizzabili in relazione alla funzione del risarcimento per equivalente e, per altro, di stabilire parametri per la loro quantificazione al fine di dare concreta attuazione al generale criterio equitativo fissato dalla norma di cui all'art. 1226 c.c. (e richiamato dalla norma di cui all'art. 2056 c.c.), mediante modalità di predeterminazione e standardizzazione del danno alla persona di tipo "tabellare".
Le predette valutazioni hanno condotto all'elaborazione di parametri risarcitori – che rispondono all'esigenza di uniformità di trattamento tra situazioni simili e sul piano nazionale – compendiati nel noto sistema tabellare di risarcimento del danno non
19 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2618/2022
patrimoniale proposto dal Tribunale di Milano e che è stato individuato dalla Corte di legittimità (cfr. Cassazione, Sez. III Civ., 7 giugno 2011, n. 12408; Cass. 20 maggio 2015
n. 10263) e da ultimo anche dal legislatore, sia pure limitatamente al risarcimento per sinistri stradali (art. 17 della legge, 04/08/2017 n° 124, cd. DDL Concorrenza), come cornice entro la quale ricondurre e collocare tutte le valutazioni equitative relative alla quantificazione del danno non patrimoniale.
La giurisprudenza di legittimità ha, però, recentemente rilevato che non ogni criterio di quantificazione del danno è in grado di assicurare la prevedibilità nell'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito.
Pertanto, il danno da perdita del rapporto parentale, secondo la giurisprudenza da ultimo consolidatasi (cfr. Cass. ord. n. 10579/2021; Cass. ord. n. 26300/2021), dovrebbe essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema che preveda l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti - tra le quali sono indefettibili l'età della vittima, l'età del UP, il grado di parentela e la convivenza - con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga una liquidazione non fondata sulla tabella.
Tuttavia, nelle more della predisposizione di una Tabella che risponda ai menzionati parametri, deve osservarsi che la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale ben può essere effettuata applicando le Tabelle integrate a punti (edizione 2024), individuate dall'Osservatorio sulla giustizia Civile di Milano, in quanto tale sistema consente, comunque, di ridurre, in modo relativamente significativo, il margine di generalità e, di conseguenza, di discrezionalità che diversamente sarebbe rimesso al giudice procedente.
Ed invero, le “tabelle milanesi” sono state riconosciute dalla Suprema Corte quale obbiettivo parametro di riferimento per la liquidazione dei danni non patrimoniali conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica (cfr. Cassazione civile sez. III -
18/04/2023, n. 10335) e devono essere applicate nella formulazione vigente al momento della liquidazione (cfr. ord. Corte di Cassazione 3370/2019).
Al fine di evitare che il risarcimento si traduca in un mero calcolo matematico e le tabelle siano usate come una scorciatoia per eludere gli oneri di allegazione e prova gravanti sulle parti e l'obbligo di motivazione gravante sul giudice, le tabelle elaborate hanno tenuto
20 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2618/2022
conto delle peculiarità della fattispecie concreta per consentire ai difensori di allegare e provare (spesso anche in via presuntiva) i fatti posti a fondamento della domanda, ovvero di eccepirne l'insussistenza, ed al Giudice di motivare sul punto, sì da evitare che venga liquidato un danno in re ipsa.
Anche recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito che il giudice di merito deve valutare analiticamente “tutte le singole circostanze di fatto che risultino effettivamente specifiche e individualizzanti, allo scopo di non ricadere nel vizio consistente in quella surrettizia liquidazione del danno non patrimoniale in un danno forfettario o (peggio) in re ipsa che caratterizza tanta parte dello stile c.d. 'tabellare' in tema di perdita del rapporto parentale” (cfr. Cass. 11689/2022). Come già indicato anche nei criteri orientativi delle tabelle milanesi ed. 2021: “Rimane sempre fermo il dovere di motivazione dei criteri adottati per graduare il risarcimento nel range previsto dalla Tabella od anche
(eccezionalmente) al di fuori della stessa;
come si legge nella sentenza n. 12408/2011, la
Tabella esprime un valore "equo", "e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità”.
Pertanto, la nuova versione delle Tabelle, diversamente dal criterio a forbice vigente del
2022, fa riferimento al valore punto: pari ad € 3.911,00 nel caso di perdita di genitori, figli, coniuge o assimilati;
pari ad € 1.698,00 nell'ipotesi di perdita di fratelli o nipoti.
Per quanto riguarda la distribuzione dei punti, occorre considerare cinque parametri: a)
l'età della vittima primaria;
b) l'età della vittima secondaria;
c) la convivenza tra le due;
d) la sopravvivenza di altri congiunti;
e) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Per distribuire i punti tra le dette circostanze l'Osservatorio di Milano ha proceduto per tentativi con tante simulazioni su dei “casi”, confrontando gli importi monetari liquidabili in base alle ipotesi di distribuzione dei punti e le liquidazioni in concreto riconosciute dai giudici di merito per casi simili nelle sentenze raccolte con il monitoraggio.
In definitiva, quindi, nelle nuove tabelle integrate a punti (edizione 2024) è stato previsto un punteggio per ognuno dei menzionati parametri: si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto” (pari ad € 3.911,00 ed € 1.698,00), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
21 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2618/2022
Giova sottolineare che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio a sé, ma integrano tutte elementi che rivelano – secondo le note massime di comune esperienza, cfr. Cass. 25164/2020 –
l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente.
Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti cd. “interiori” di tale pregiudizio (sofferenza interiore) e necessita di specifica allegazione, potendo poi essere provata anche mediante l'utilizzo di presunzioni.
Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.
Infine, è rimessa alla valutazione del singolo giudice la scelta di procedere alla liquidazione dei valori monetari riconducibili al parametro “E” con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale: sofferenza soggettiva interiore e dimensione dinamico relazionale.
Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro “E” (fino ad un massimo di 30 punti nelle due tabelle), il giudice potrà tenere conto, sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri (“obiettivi”) e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), condivisione delle festività/ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione attività lavorativa/hobby/sport, attività di assistenza sanitaria/domestica, agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima
22 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2618/2022
primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria, altri casi
(cfr. Tribunale sez. X - Milano, 28/04/2023, n. 3425).
Si conferma altresì, come per la precedente edizione, che per il danno da perdita del rapporto parentale (come peraltro per quelle del danno biologico), vanno distinte le ipotesi integranti reati colposi o dolosi;
le tabelle si applicano solamente alle prime. Nelle fattispecie in cui l'illecito sia stato cagionato con dolo, spetta al giudice valutare tutte le peculiarità del caso concreto e pervenire eventualmente ad una liquidazione che superi l'importo massimo previsto in tabella. Infatti, nelle ipotesi di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale conseguente a rapina, sequestro di persona, percosse, violenza sessuale, ecc., senza aderire alla tesi del c.d. "danno punitivo" (nettamente smentita dalla sentenza Cass. Sez. U. n. 15350/2015 e ben circoscritta dalla sentenza Cass.
Sez. U. n. 16601/2017), è indubbio che sia (di regola) maggiore l'intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima primaria e secondaria. Anche nella sentenza Cass. n.
10579/2021 è stato affermato che “poiché si tratta di un'opera di astrazione dalle decisioni della giurisprudenza di merito, la tabella non ha la cogenza del dettato legislativo e consente pertanto la riespansione della clausola generale se le peculiarità del caso concreto non tollerano la sussunzione nella fattispecie tabellare. A parte la previsione di
"finestre" per l'aumento in ragione delle peculiarità del caso, è sempre data la possibilità al giudice di liquidare il danno, oltre i valori massimi o minimi previsti dalla tabella, in relazione a casi la cui eccezionalità, specificatamente motivata, fuoriesca ictu oculi dallo schema standardizzato”.
Alla luce di quanto esposto, può dunque concludersi che le nuove tabelle integrate a punti elaborate dall'Osservatorio di Milano siano coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza Cass. n. 10579/2021 e possano essere utilizzati dal giudice per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale.
Avuto riguardo al danno subito da sulla base dell'attività deduttiva svolta, Parte_1
appare corretto attribuire i seguenti punti:
- 8 punti per l'età della vittima primaria (82 anni al momento del suo decesso);
- 18 punti per l'età della vittima secondaria (54 anni al momento del decesso della madre);
- 0 punti per la convivenza;
- 9 punti per la sopravvivenza di tre altri congiunti nel nucleo familiare;
23 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2618/2022
- 15 punti per la qualità e intensità della relazione, valore medio riconosciuto sulla base della portata delle frequentazioni ed alla portata del livello di condivisione del tempo così come emergente dalle risultane istruttorie.
In definitiva, possono essere attribuiti a complessivamente 50 punti;
Parte_1
conseguentemente l'importo da attribuire per il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito dal medesimo e connesso pregiudizio morale è pari ad €
195.550,00 (punti 50*3.911,00).
Avuto riguardo al danno subito da , sulla base dell'attività deduttiva svolta, Parte_2
appare corretto attribuire i seguenti punti:
- 8 punti per l'età della vittima primaria (82 anni al momento del suo decesso);
- 18 punti per l'età della vittima secondaria (53 anni al momento del decesso della madre);
- 0 punti per la convivenza;
- 9 punti per la sopravvivenza di tre altri congiunti nel nucleo familiare;
- 15 punti per la qualità e intensità della relazione, valore medio riconosciuto sulla base della portata delle frequentazioni ed alla portata del livello di condivisione del tempo così come emergente dalle risultane istruttorie.
In definitiva, possono essere attribuiti anche a complessivamente 50 punti;
Parte_2
conseguentemente l'importo da attribuire per il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito dal medesimo e connesso pregiudizio morale è pari ad €
195.550,00 (punti 50*3.911,00).
Quanto ai nipoti, non potendosi applicare le Tabelle di Milano stante l'assenza di un criterio di calcolo del danno da perdita dei nonni, si deve comunque procedere con liquidazione per via equitativa. I nipoti hanno allegato e provato uno stretto legame affettivo con la nonna, che si concretizzava nella condivisione di tante ricorrenze familiari e festività, nelle frequenti visite domiciliari e nei contatti frequenti (anche telefonici).
Va tenuto comunque in considerazione il dato anagrafico della nonna e la natura del rapporto parentale nonno-nipote che, per quanto intenso, è destinato ad esaurirsi naturalmente prima di altri, e pertanto si ritiene di liquidare a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in favore dei quattro nipoti la somma di € 30.000,00 ciascuno.
24 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2618/2022
Tali somme sono liquidate all'attualità. Quindi, su tutte le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno – iure hereditatis o iure proprio – deve essere riconosciuto anche il cd. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile, come precisato dalla Suprema Corte nella citata sentenza, l'art. 1224 comma
1 c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056 comma 2 c.c. Quindi, non avendo fornito parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà pertanto essere equitativamente calcolato ex art. 2056
c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712 sul calcolo di interessi per debiti di valore), applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del fatto (marzo 2016),
e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio di interesse corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento.
Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Va infine rigettata la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, sofferto da e consistente nella perdita delle elargizioni erogate in suo Parte_1
favore dalla defunta madre al fine di pagare le rate del mutuo che aveva contratto per l'acquisto di una casa. Le risultanze probatorie non consentono di ritenere dimostrata tale voce di danno. Infatti, l'attore, da un lato, non ha dimostrato che il libretto di risparmio postale cointestato con la madre fosse alimentato esclusivamente da denaro appartenente alla;
dall'altro lato, nemmeno ha provato che le movimentazioni relative al predetto T_
libretto postale fossero effettivamente destinate al pagamento delle rate del mutuo. In ordine a tali aspetti le allegazioni di parte sono rimaste del tutto prive di adeguato riscontro documentale.
Pertanto, tale pretesa non può trovare accoglimento.
25 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2618/2022
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.08.2022 in relazione al valore della controversia e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per gli attori (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M.)
In applicazione del medesimo principio, le spese relative al procedimento di A.T.P. vanno infine definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accogliendo la domanda, condanna l' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di e , del Parte_1 Parte_2 risarcimento dei danni iure hereditatis pari ad € 33.958,00, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
• accogliendo la domanda, condanna l' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio:
- in favore di della somma di € 195.550,00, oltre rivalutazione ed Parte_1
interessi come in parte motiva;
- in favore di della somma di € 195.550,00, oltre rivalutazione ed Parte_2
interessi come in parte motiva;
- in favore di della somma di € 30.000,00, oltre rivalutazione ed Parte_3
interessi come in parte motiva;
- in favore di (classe 1995) della somma di € 30.000,00, oltre Parte_4
rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
- in favore di della somma di € 30.000,00, oltre rivalutazione ed Parte_5
interessi come in parte motiva;
- in favore di (classe 1993) della somma di € 30.000,00, oltre Parte_4
rivalutazione ed interessi come in parte motiva.
26 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2618/2022
• rigetta la domanda risarcitoria relativa al danno patrimoniale proposta da Pt_1
[...]
• condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in CP_1
favore di , , (classe '95) Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e (classe '93), delle spese di lite relative al presente giudizio, che si Parte_4
liquidano in € 518,00 per esborsi ed € 12.500,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Bruno Simeone, dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., le spese relative al procedimento di A.T.P..
Così deciso in Aversa in data 9.4.2025
Il Giudice
Dott. Alfredo Maffei
27