TRIB
Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/02/2024, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr.Maria Rosaria Lombardi ha emesso, a seguito di note depositate ex art 127 ter c.p.c. , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 326/2023 R.G. Previdenza
TRA
in persona del legale rap.nte p.t.rapp.ta e difesa dall'Avv. Ugo Parte_1
Sangiovanni
OPPONENTE
E in persona del legale rap.nte p.t. rap.to e difeso dall'avv Roberto Maisto . CP_1
OPPOSTA
Avente ad OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per la parte ricorrente: Accoglimento della opposizione e per l'effetto dichiarazione di nullità o annullamento della ordinanza ingiunzione oppostaVittoria di spese. Per l' Rigetto della opposizione . CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.1.2023 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la ordinanza ingiunzione di pagamento nr. n° OI-001439001 notificata il 14.12.2022 per euro
10.000,00 emessa a seguito di accertamenti n. 5104 del 26.10.2018 e n. 92044 del 21.11.2018...
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare dichiararsi l'intervenuta prescrizione e decadenza del credito afferente CP_1 all'importo della sanzione di cui all'impugnata ordinanza di ingiunzione. Nel merito, pronunciarsi per l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione di legge, con vittoria di spese, diritti ed onorario in favore dell'avvocato antistatario In caso di rigetto del ricorso venga applicata la sanzione nella misura minima (art. 11 L. 689/81).” In punto di fatto esponeva che la ordinanza non aveva fatto seguito ad alcun atto prodromico notificato.
In diritto eccepiva la prescrizione del diritto di credito alle sanzioni e la decadenza per violazione dell'art 14 della L n689/1981 nonché l'avvenuto pagamento. Si costituiva l' che evidenziava di avere notificato l'avviso di accertamento pregresso alla CP_1 opponente . Nelle more del giudizio interveniva l'art 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che
1 modificava le sanzioni per cui l' provvedeva alla rideterminazione della sanzione in € 524,00 CP_1 come da note di udienza del 5 ottobre 2023 . Non necessitando la causa di ulteriore istruttoria , a seguito del deposito di note scritte ex art 127 ter cpc, la stessa è stata decisa.
L' ha ingiunto al ricorrente , nella qualità di legale rappresentante della società.il pagamento CP_1 della sanzione amministrativa per omesso versamento di parte dei contributi nel periodo dicembre 2016 gennaio 2017.
In ordine alla eccepita prescrizione, il ricorrente ha affermato di non avere ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento . Invero l' ha prodotto la cartolina postale dell'atto notificato ai sensi della legge 180 del 1982 CP_1 da cui si evince che è stato notificato e consegnato ad un familiare convivente del legale rappresentante della società il 21.11.2018 Non trova applicazione il terzo comma infatti dell'art 7 della L .cit, come modificato dall'art 1 comma 813 della L n 145 del 2018, che stabilisce che “ Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente” essendo intervenuta la modifica successivamente al perfezionarsi della notifica stessa.Ne consegue che la notifica risulta correttamente eseguita. L'art 28 della L.n.689/1981 prevede che il termine di prescrizione delle sanzione per omesso versamento dei contributi è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Nel caso in esame, il periodo di riferimento delle ritenute previdenziali oggetto di ingiunzione è l'anno 2016 2017 pertanto alla data di notifica la sanzione non risulta prescritta. Quanto alla dedotta decadenza ex art 14 cit, si osserva che l'art. 6 del d.lgs 15/1/2016 n. 8 prevede che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto medesimo si osservino “in quanto applicabili” le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre1981, n. 689, tra le quali appunto l'art. 14. La Sezione II del Capo I prevede la seguente sequenza:L'accertamento della violazione (art. 13) che deve essere contestata immediatamente e, ove non possibile, l'accertamento va notificato entro 90 giorni (art. 14), il pagamento in misura ridotta della sanzione deve avvenire entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione (art. 16), presentazione del rapporto da parte dell'agente o del funzionario che ha accertato la violazione nel caso in cui non sia intervenuto il pagamento, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, Org_1 in mancanza, al prefetto (art. 17), possibilità per gli interessati entro trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, di far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e di richiedere di essere sentiti dalla medesima autorità (art. 18), emissione dell'ordinanza ingiunzione o del provvedimento di archiviazione (art. 18).
L'art. 2, co. 1 bis, d.l. 463/1983 conv. mod. L. 368/1983 , come modificata dal d.lgs 8/2016 prevede poi che il datore di lavoro non sia punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Dalla lettura della norma , a parere di chi scrive emerge la necessità di un atto di accertamento della violazione - consistente nel caso in esame nel mancato versamento dei contributi .
Come precisato dalla Suprema Corte con sentenza n 29068 del 2023 “ Il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 l.n. 689/1981, non decorre dal momento della violazione né da quello della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, bensì dal compimento delle operazioni volte ad
2 acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza dell'illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione. In altre parole, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione.”
Nella fattispecie in esame non risultano addotte argomentazioni che consentano di ritenere che il suddetto termine decorra successivamente alla scadenza del termine di pagamento.
Ne consegue che la notifica è tardiva rispetto anche al termine ultimo di pagamento , con violazione dell'art. 14 l. 689/1981 sicché l'ordinanza di ingiunzione oggetto di causa deve essere annullata. Le spese del giudizio in ragione della accoglimento dell'opposizione e dello ius superveniens vanno poste a carico della parte soccombente in considerazione del valore della controversia mutato per effetto della rideterminazione della sanzione in virtù della normativa sopravvenuta
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
Accoglie la opposizione e per l'effetto annulla la ordinanza ingiunzione Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 300,00 oltre CU IVA CPA CP_1
e spese forfettarie con attribuzione
Si comunichi
Napoli 31.1.2024
IL GIUDICE
3