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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 29/05/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 394/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 27.05.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, , rappresentata e difesa dall' avv.to Parte_1 C.F._1
NASO DOMENICO, presso cui è domiciliata
RICORRENTE
Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
Oggetto: carta elettronica del docente
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, allegando di aver prestato servizio con contratto a tempo determinato in qualità di supplente e di non aver beneficiato della c.d. Carta elettronica del docente, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, ha sostenuto l'illegittima sua esclusione dai destinatari del beneficio in quanto docente a tempo determinato, chiedendo pertanto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui di cui alla predetta Carta elettronica con conseguente condanna del convenuto. CP_1
pagina 1 di 2 Il resistente è rimasto contumace. CP_1
La domanda va rigettata non risultando provato (nonostante due specifici inviti di questo GL, cfr. ordinanze del 4.12.2024 e 17.04.2025) uno dei requisiti che la Suprema Corte (sentenza n.29961/23 del 27.10.23) ha indicato ai fini della fruizione del beneficio in questione da parte del personale precario e cioè la permanenza nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto); non appare sufficiente la mera allegazione della permanenza nelle GPS ovvero di aver stipulato contratto di supplenza in difetto di prova documentale sul punto;
né risulta allegato il pregiudizio che legittimerebbe la richiesta risarcitoria (peraltro non articolata;
cfr. punto 18.1 motivazione della sentenza della S.C. citata).
L'unico contratto di supplenza depositato dalla ricorrente ha scadenza 30.06.2024 e quindi non è sufficiente ai fini indicati;
come detto, non risulta neppure depositata documentazione comprovante l'inserimento della ricorrente delle graduatorie provinciali o d'istituto.
Nulla per le spese vista la contumacia del . CP_1
PQM
1) Rigetta la domanda;
2) Nulla per le spese.
Campobasso, 29 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 27.05.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, , rappresentata e difesa dall' avv.to Parte_1 C.F._1
NASO DOMENICO, presso cui è domiciliata
RICORRENTE
Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
Oggetto: carta elettronica del docente
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, allegando di aver prestato servizio con contratto a tempo determinato in qualità di supplente e di non aver beneficiato della c.d. Carta elettronica del docente, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, ha sostenuto l'illegittima sua esclusione dai destinatari del beneficio in quanto docente a tempo determinato, chiedendo pertanto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui di cui alla predetta Carta elettronica con conseguente condanna del convenuto. CP_1
pagina 1 di 2 Il resistente è rimasto contumace. CP_1
La domanda va rigettata non risultando provato (nonostante due specifici inviti di questo GL, cfr. ordinanze del 4.12.2024 e 17.04.2025) uno dei requisiti che la Suprema Corte (sentenza n.29961/23 del 27.10.23) ha indicato ai fini della fruizione del beneficio in questione da parte del personale precario e cioè la permanenza nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto); non appare sufficiente la mera allegazione della permanenza nelle GPS ovvero di aver stipulato contratto di supplenza in difetto di prova documentale sul punto;
né risulta allegato il pregiudizio che legittimerebbe la richiesta risarcitoria (peraltro non articolata;
cfr. punto 18.1 motivazione della sentenza della S.C. citata).
L'unico contratto di supplenza depositato dalla ricorrente ha scadenza 30.06.2024 e quindi non è sufficiente ai fini indicati;
come detto, non risulta neppure depositata documentazione comprovante l'inserimento della ricorrente delle graduatorie provinciali o d'istituto.
Nulla per le spese vista la contumacia del . CP_1
PQM
1) Rigetta la domanda;
2) Nulla per le spese.
Campobasso, 29 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 2 di 2