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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/06/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5737 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. MAZZEI MARIA TERESA, VULCANO ANNA ISABELLA Parte_1
( ) Via dell'Agricoltura 87064 CORIGLIANO CALABRO;
C.F._1 Parte_2
( ) Indirizzo Telematico;
[...] C.F._2
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. FERRATO UMBERTO ( ) P.ZZA LORETO 22/A CP_1 C.F._3
87100 COSENZA;
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.12.2022 parte ricorrente ha proposto tempestiva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 334 2022 00031631 81
000, notificato in data 3.11.2022, avente ad oggetto la revoca della indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2014 a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con il primo elenco di variazione in data 15.6.2019.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto il difetto di motivazione dell'atto impugnato e la pendenza in secondo grado del giudizio afferente all'accertamento ispettivo che aveva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato con l'impresa AL IA e aveva fondato l'iscrizione d'ufficio dall'1.1.2014 nella gestione del Parte_3
Si è costituito in giudizio l' depositando la sentenza della Corte di Appello CP_1 di Catanzaro n. 1028/2023 del 19.9.2023, che ha rigettato l'appello proposto da parte ricorrente e confermato la legittimità del verbale ispettivo impugnato e della cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei braccianti agricoli;
contestando, dunque, nel merito, la fondatezza dell'opposizione, ne ha chiesto il rigetto.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, all'esito della trattazione cartolare, all'udienza odierna, la controversia è stata decisa con la presente sentenza.
***
La domanda attorea –finalizzata ad ottenere la declaratoria di illegittimità dell'indebito, preteso con il richiamato avviso di addebito - è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, deve essere disattesa la doglianza di nullità dell'atto opposto per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 30, secondo comma, d. l. 78/2010.
In primo luogo, si osserva che, per giurisprudenza costante sul punto, se il debitore intende far valere vizi di forma dell'avviso di addebito, compresa la carenza di motivazione dell'atto, deve proporre opposizione agli atti esecutivi nelle forme e secondo la modalità previste dagli artt.618 bis e 617 c.p.c. (cfr. in tal senso,
Cass. 15116/2016; n. 835/2016) e, dunque, entro il termine di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo, coma da rinvio disposto dall'art. 29, comma secondo, d. lgs. n. 46/1999. Tanto non risulta essere stato fatto, nel caso di specie con riferimento all'avviso di addebito notificato il 3.11.2022, risultando il ricorso depositato in data 8.12.2022. Sotto tale profilo, pertanto, l'opposizione
è inammissibile.
In secondo luogo, l'avviso di addebito risulta essere sufficientemente motivato nella misura in cui indica la causale dell'intimazione, cioè la revoca della indennità di disoccupazione agricola per il periodo dal gennaio 2014 al dicembre 2014 a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura. In ogni caso, si osserva altresì che, in astratto, il difetto di motivazione non può condurre alla declaratoria di nullità dell'atto che si assuma non motivato, qualora risulti che, in concreto, il debitore ha avuto piena conoscenza dei presupposti dell'avviso di addebito, per averli puntualmente contestati in sede giurisdizionale(cfr.exmultiis,Cass.Civ.18aprile2017,n.9778).
Infine, l'eventuale riscontro di vizi formali e contenutistici sarebbe del tutto ininfluente sull'esito del giudizio, giacché la pronuncia da adottare non potrebbe consistere nel mero annullamento dell'avviso, ma dovrebbe sempre vertere sulla sussistenza o meno dell'obbligo contributivo, in disparte la considerazione che l'autorità giudiziaria ordinaria, differentemente da quanto accade per quella amministrativa - che ha il potere di annullare gli atti perché deputato a sindacarne la legittimità - è Giudice del rapporto sostanziale sottostante. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel riconoscere che “in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale, che ritenga illegittima
l'iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo” (Cass., n. 14149/2012, Cass.
n. 11839/2014; Cass.n.10218/2015; Cass. n.14149/2015; Cass. n.
20055/2016; Cass. n. 26872/17; Cass. n. 7093/18; Cass. n. 17858/2018; Cass.
n. 8724/2019; Cass. n. 10025/2019; Cass. n. 5821/2021).
Passando, dunque, all'esame del merito, parte resistente ha dedotto e provato che con sentenza definitiva la Corte di Appello di Catanzaro, confermando il giudizio di primo grado, ha accertato la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti necessari ai fini dell'scrizione nella Gestione Coltivatori Diretti a decorrere dal 2014. Testualmente la pronuncia recita: “
8. Ciò premesso, ritiene la Corte che correttamente il Tribunale abbia desunto dai verbali di accertamento ispettivo versati in giudizio l'esistenza dei requisiti sopra descritti nell'attività svolta dal all'interno dell'azienda agricola formalmente intestata alla CP_2 madre AL IA, a decorrere dal 2014. (…)
9. In tale delineato quadro istruttorio, deve, dunque, convenirsi con il primo giudice che l'azienda agricola è solo formalmente intestata alla madre, mentre è
l'odierno appellante a gestirla, fornendo anche personalmente la forza lavorativa per le normali necessità della coltivazione dei fondi, pari a 156 giornate all'anno, non inferiore ad un terzo di quella a tal fine occorrente, dagli ispettori stimata in
300 giornate lavorative, e a trarre da essa la sua unica fonte di sostentamento.
10. Conclusivamente, la sentenza va confermata.”
Ciò posto, all'accertamento giudiziale della qualifica di coltivatore diretto ed al contestuale disconoscimento dell'attività di lavoro agricolo dipendente consegue l'impossibilità di fruire dell'indennità di disoccupazione agricola, ai sensi dell'art. 2, c. 2, del d.P.R. n. 1049/1970 che così recita: “I lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Sono in ogni caso considerati esercenti le attività di cui al primo comma, i lavoratori iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, rispettivamente ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047,
e successive modificazioni, della legge 4 luglio 1959, n. 463, e della legge 22 luglio 1966, n. 613.”.
Tanto basta a dichiarare la fondatezza della pretesa creditoria del resistente istituto.
Peraltro, si osserva che, nella prospettazione del ricorrente, il rilievo afferente all'illegittimità della iscrizione nell'elenco dei è solo funzionale Parte_3 all'accoglimento della domanda principale di condanna all'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2014, avendo lo stesso ricorrente dedotto la pendenza di contenzioso in merito all'iscrizione nella specifica gestione previdenziale dei poi definito in corso di Parte_3 causa con sentenza n. 1028/2023 della Corte distrettuale sopra richiamata.
Ebbene, l'iscrizione o il diritto attuale all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli deve essere reputata, in ossequio alla giurisprudenza consolidata di legittimità, quale ineludibile presupposto per la richiesta giudiziale di condanna dell' alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione CP_1 agricola. Nella specie, alcuna allegazione in merito è stata avanzata in ricorso dall'attore, il quale si è limitato a prospettare la spettanza dell'indennità sulla sola base dell'illegittimità dell'iscrizione nella gestione dei coltivatori diretti, senza neanche dedurre, in relazione all'annualità oggetto di causa, la sussistenza dei requisiti assicurativi e contributi condizionanti l'accesso alla prestazione economica rivendicata.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Nulla per le spese, in ragione della declaratoria di incapienza reddituale resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del
Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- nulla per le spese. Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Melania Marchio - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 15/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. MAZZEI MARIA TERESA, VULCANO ANNA ISABELLA Parte_1
( ) Via dell'Agricoltura 87064 CORIGLIANO CALABRO;
C.F._1 Parte_2
( ) Indirizzo Telematico;
[...] C.F._2
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. FERRATO UMBERTO ( ) P.ZZA LORETO 22/A CP_1 C.F._3
87100 COSENZA;
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.12.2022 parte ricorrente ha proposto tempestiva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 334 2022 00031631 81
000, notificato in data 3.11.2022, avente ad oggetto la revoca della indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2014 a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con il primo elenco di variazione in data 15.6.2019.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto il difetto di motivazione dell'atto impugnato e la pendenza in secondo grado del giudizio afferente all'accertamento ispettivo che aveva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato con l'impresa AL IA e aveva fondato l'iscrizione d'ufficio dall'1.1.2014 nella gestione del Parte_3
Si è costituito in giudizio l' depositando la sentenza della Corte di Appello CP_1 di Catanzaro n. 1028/2023 del 19.9.2023, che ha rigettato l'appello proposto da parte ricorrente e confermato la legittimità del verbale ispettivo impugnato e della cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei braccianti agricoli;
contestando, dunque, nel merito, la fondatezza dell'opposizione, ne ha chiesto il rigetto.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, all'esito della trattazione cartolare, all'udienza odierna, la controversia è stata decisa con la presente sentenza.
***
La domanda attorea –finalizzata ad ottenere la declaratoria di illegittimità dell'indebito, preteso con il richiamato avviso di addebito - è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, deve essere disattesa la doglianza di nullità dell'atto opposto per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 30, secondo comma, d. l. 78/2010.
In primo luogo, si osserva che, per giurisprudenza costante sul punto, se il debitore intende far valere vizi di forma dell'avviso di addebito, compresa la carenza di motivazione dell'atto, deve proporre opposizione agli atti esecutivi nelle forme e secondo la modalità previste dagli artt.618 bis e 617 c.p.c. (cfr. in tal senso,
Cass. 15116/2016; n. 835/2016) e, dunque, entro il termine di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo, coma da rinvio disposto dall'art. 29, comma secondo, d. lgs. n. 46/1999. Tanto non risulta essere stato fatto, nel caso di specie con riferimento all'avviso di addebito notificato il 3.11.2022, risultando il ricorso depositato in data 8.12.2022. Sotto tale profilo, pertanto, l'opposizione
è inammissibile.
In secondo luogo, l'avviso di addebito risulta essere sufficientemente motivato nella misura in cui indica la causale dell'intimazione, cioè la revoca della indennità di disoccupazione agricola per il periodo dal gennaio 2014 al dicembre 2014 a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura. In ogni caso, si osserva altresì che, in astratto, il difetto di motivazione non può condurre alla declaratoria di nullità dell'atto che si assuma non motivato, qualora risulti che, in concreto, il debitore ha avuto piena conoscenza dei presupposti dell'avviso di addebito, per averli puntualmente contestati in sede giurisdizionale(cfr.exmultiis,Cass.Civ.18aprile2017,n.9778).
Infine, l'eventuale riscontro di vizi formali e contenutistici sarebbe del tutto ininfluente sull'esito del giudizio, giacché la pronuncia da adottare non potrebbe consistere nel mero annullamento dell'avviso, ma dovrebbe sempre vertere sulla sussistenza o meno dell'obbligo contributivo, in disparte la considerazione che l'autorità giudiziaria ordinaria, differentemente da quanto accade per quella amministrativa - che ha il potere di annullare gli atti perché deputato a sindacarne la legittimità - è Giudice del rapporto sostanziale sottostante. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel riconoscere che “in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale, che ritenga illegittima
l'iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo” (Cass., n. 14149/2012, Cass.
n. 11839/2014; Cass.n.10218/2015; Cass. n.14149/2015; Cass. n.
20055/2016; Cass. n. 26872/17; Cass. n. 7093/18; Cass. n. 17858/2018; Cass.
n. 8724/2019; Cass. n. 10025/2019; Cass. n. 5821/2021).
Passando, dunque, all'esame del merito, parte resistente ha dedotto e provato che con sentenza definitiva la Corte di Appello di Catanzaro, confermando il giudizio di primo grado, ha accertato la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti necessari ai fini dell'scrizione nella Gestione Coltivatori Diretti a decorrere dal 2014. Testualmente la pronuncia recita: “
8. Ciò premesso, ritiene la Corte che correttamente il Tribunale abbia desunto dai verbali di accertamento ispettivo versati in giudizio l'esistenza dei requisiti sopra descritti nell'attività svolta dal all'interno dell'azienda agricola formalmente intestata alla CP_2 madre AL IA, a decorrere dal 2014. (…)
9. In tale delineato quadro istruttorio, deve, dunque, convenirsi con il primo giudice che l'azienda agricola è solo formalmente intestata alla madre, mentre è
l'odierno appellante a gestirla, fornendo anche personalmente la forza lavorativa per le normali necessità della coltivazione dei fondi, pari a 156 giornate all'anno, non inferiore ad un terzo di quella a tal fine occorrente, dagli ispettori stimata in
300 giornate lavorative, e a trarre da essa la sua unica fonte di sostentamento.
10. Conclusivamente, la sentenza va confermata.”
Ciò posto, all'accertamento giudiziale della qualifica di coltivatore diretto ed al contestuale disconoscimento dell'attività di lavoro agricolo dipendente consegue l'impossibilità di fruire dell'indennità di disoccupazione agricola, ai sensi dell'art. 2, c. 2, del d.P.R. n. 1049/1970 che così recita: “I lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Sono in ogni caso considerati esercenti le attività di cui al primo comma, i lavoratori iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, rispettivamente ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047,
e successive modificazioni, della legge 4 luglio 1959, n. 463, e della legge 22 luglio 1966, n. 613.”.
Tanto basta a dichiarare la fondatezza della pretesa creditoria del resistente istituto.
Peraltro, si osserva che, nella prospettazione del ricorrente, il rilievo afferente all'illegittimità della iscrizione nell'elenco dei è solo funzionale Parte_3 all'accoglimento della domanda principale di condanna all'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2014, avendo lo stesso ricorrente dedotto la pendenza di contenzioso in merito all'iscrizione nella specifica gestione previdenziale dei poi definito in corso di Parte_3 causa con sentenza n. 1028/2023 della Corte distrettuale sopra richiamata.
Ebbene, l'iscrizione o il diritto attuale all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli deve essere reputata, in ossequio alla giurisprudenza consolidata di legittimità, quale ineludibile presupposto per la richiesta giudiziale di condanna dell' alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione CP_1 agricola. Nella specie, alcuna allegazione in merito è stata avanzata in ricorso dall'attore, il quale si è limitato a prospettare la spettanza dell'indennità sulla sola base dell'illegittimità dell'iscrizione nella gestione dei coltivatori diretti, senza neanche dedurre, in relazione all'annualità oggetto di causa, la sussistenza dei requisiti assicurativi e contributi condizionanti l'accesso alla prestazione economica rivendicata.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Nulla per le spese, in ragione della declaratoria di incapienza reddituale resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del
Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- nulla per le spese. Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Melania Marchio - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 15/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO