Sentenza 2 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 02/05/2022, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/05/2022
N. 00685/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00082/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 82 del 2022, proposto da
Consorzio Matrix-Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo De Blasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Cavour, n. 10;
contro
Comune di Trepuzzi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ernesto Antonio Leganza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Braccio Martello, n.19;
Unione dei Comuni del Nord Salento, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
ARCI Lecce Societa' Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento e declaratoria
dell'illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla Centrale Unica di Committenza S.U.A Unione dei Comuni del Nord Salento per conto del Comune di Trepuzzi e da quest'ultimo, sull'istanza del 17/12/2021 di conclusione del procedimento di gara avente ad oggetto l'appalto di <<individuazione dell'ente attuatore del progetto FAMI di “rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento all`autonomia dei MSNA nella rete SIPROIMI”, per il periodo dal 01/11/2021 al 31/10/2022>> e del conseguente obbligo per la P.A. intimata di concludere il suddetto procedimento mediante provvedimento di aggiudicazione della gara;
e per la conseguente condanna della Centrale Unica di Committenza Nord Salento e del Comune di Trepuzzi ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento entro un termine massimo di trenta giorni, con nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione oltre il termine assegnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trepuzzi e di ARCI Lecce Societa' Cooperativa Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 aprile 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to R. De Blasi, avv.to A. Savino, in sostituzione dell'avv.to S. Sticchi Damiani, e avv.to E. Leganza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il Consorzio ricorrente, con ricorso notificato il 17/01/2022 e depositato in giudizio il 25/01/2022, chiede l’accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla Centrale Unica di Committenza S.U.A Unione dei Comuni del Nord Salento per conto del Comune di Trepuzzi e da quest'ultimo sull'istanza del 17/12/2021 di conclusione del procedimento di gara avente ad oggetto l'appalto di <<individuazione dell'ente attuatore del progetto FAMI di “rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento all`autonomia dei MSNA nella rete SIPROIMI”, per il periodo dal 01/11/2021 al 31/10/2022>> e del conseguente obbligo per la P.A. intimata di concludere il suddetto procedimento mediante provvedimento di aggiudicazione della gara. Chiede, altresì, la conseguente condanna della Centrale Unica di Committenza Nord Salento e del Comune di Trepuzzi ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento entro un termine massimo di trenta giorni, con nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione oltre il termine assegnato.
A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 31, 32, 33, 77 E SS. DEL D. LGS. N. 50/2016 – VIOLAZIONE DELL’ART. 2 L. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELL’OBBLIGO DI PROVVEDERE NORMATIVAMENTE SANCITO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TEMPESTIVITÀ, CORRETTEZZA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A..
Dopo aver illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, il Consorzio ricorrente concludeva come sopra riportato.
Il 02/02/2022 si è costituita in giudizio la Società controinteressata, depositando un atto di costituzione, sostenendo l’improcedibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza, sia in fatto che in diritto, di tutte le censure avanzate con il ricorso avversario.
L’08/02/2022, si è costituito in giudizio il Comune di Trepuzzi, depositando un atto di costituzione, impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto e per rilevare l’improcedibilità e/o l’improponibilità, nonché l’inammissibilità e/o l’irricevibilità e comunque l’infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso avversario, chiedendo di voler dichiarare inammissibile e/o improcedibile, il ricorso e, in ogni caso, chiedendo l’integrale rigetto del ricorso poiché infondato.
Il 06/04/2022, la Società controinteressata ha depositato in giudizio una memoria difensiva al solo fine di eccepire la radicale inammissibilità del ricorso alla data di notificazione del ricorso avversario, rappresentando che la procedura di gara per cui è causa si era già conclusa con un provvedimento espresso recante l’aggiudicazione in favore della Società controinteressata, ritualmente comunicato alla stessa parte ricorrente ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e rilevando, pertanto, che il ricorso avverso il silenzio proposto dal Consorzio ricorrente è inammissibile per carenza originaria d’interesse in capo al Consorzio Matrix, con richiesta di rigettare il ricorso avversario siccome inammissibile per le ragioni innanzi riferite e, per l’effetto, chiedendo di condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il 06/04/2022, il Consorzio ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha dichiarato di essere venuto a conoscenza dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione e della relativa notificazione effettuata in data 2/11/2021 solo all’esito della produzione documentale del resistente Ente Civico, effettuata nella giornata del 05/04/2022, e che “ l’esame della casella elettronica di posta certificata del ricorrente Consorzio ha consentito di appurare come, per ragioni tecniche ignote, il messaggio pec trasmesso dal Comune di Trepuzzi ai fini della notifica del provvedimento di che trattasi era stato destinato nella cartella “spam” della posta ricevuta ”, rilevando che l’avvenuta adozione del provvedimento di aggiudicazione costituisce causa di improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse e chiedendo di dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, in considerazione del fatto che “ in violazione del principio di leale cooperazione, all’esito all’adozione e alla notifica del provvedimento di aggiudicazione, ritenevano immotivatamente di non fornire alcun riscontro alle istanze con cui parte ricorrente - ignara di tale provvedimento per le ragioni tecniche innanzi descritte - sollecitava la conclusione della gara mediante l’emissione del medesimo provvedimento ”.
L’11/04/2022, il Comune di Trepuzzi ha depositato in giudizio una memoria difensiva eccependo l’inammissibilità del ricorso per originaria ed assoluta carenza di interesse ai sensi dell’art.35, comma 1°, lett. b), c.p.a., tenuto conto che la p.e.c. 2/11/2021, con la quale è stata notificata al Consorzio ricorrente l’aggiudicazione dell’appalto in questione, in conformità di quanto è contemplato dall’art.76, comma 5°, lett. a), D. Lgs. n.50/2016, è stata trasmessa e ricevuta dal Consorzio ricorrente in epoca antecedente alla notificazione del ricorso introduttivo e rilevando che quanto sostenuto dal Consorzio ricorrente in merito alla presunta ricezione della p.e.c. 2/11/2021 nella “casella spam” di posta indesiderata “ non è suffragato da nessun elemento probatorio, restando nell’alveo delle mere allegazioni difensive senza riscontro documentale, né può essere invocata come ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore ai fini della dimostrazione della mancata tempestiva conoscenza della pec datata 2/11/2021 ”, insistendo, quindi, “ per l’inammissibilità del ricorso avanzato dal Consorzio Matrix, non configurandosi, ab origine, alcuna condotta omissiva, siccome l’A.C. di Trepuzzi non ha niente affatto serbato il silenzio nei confronti di diffide, mai ricevute e comunque da ritenersi superflue, con riferimento ad un procedimento concluso con l’aggiudicazione della gara in epoca antecedente alla notificazione del ricorso introduttivo dell’odierno giudizio ”, con vittoria delle spese di lite.
Il 13/04/2022, la Società controinteressata ha depositato in giudizio una memoria di replica alla memoria difensiva depositata dal ricorrente Consorzio in data 6/4/2022, opponendosi alla richiesta di compensazione delle spese di lite avanzata da parte ricorrente “ in quanto la circostanza – del tutto indimostrata – secondo cui il Consorzio Matrix non avrebbe avuto contezza del provvedimento conclusivo di aggiudicazione per non meglio precisate “ragioni tecniche” correlate ad un presunto malfunzionamento della sua casella PEC, non è idonea a compromettere il valido perfezionamento nei suoi confronti della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.lgs. 50/2016 ”, insistendo per il rigetto del ricorso avversario in quanto inammissibile in ragione della carenza originaria dell’interesse ad agire in capo a parte ricorrente e, per l’effetto, per la condanna di quest’ultima al pagamento delle spese di lite.
Nella Camera di Consiglio del 27/04/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso è inammissibile per manifesta originaria carenza di interesse ad agire, ai sensi dell’art. 35, comma 1° lett. b), c.p.a., come correttamente eccepito dalle parti resistenti, in quanto risulta per tabulas che il provvedimento di aggiudicazione in favore della Società controinteressata è stato adottato dal Comune di Trepuzzi con determinazione dirigenziale n° 71 del 30/10/2021 e comunicato via p.e.c. al Consorzio odierno ricorrente, ex art.76, comma 5°, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016, in data 02/11/2021, antecedente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
3. - Sussistono i presupposti di legge per compensare parzialmente per ½ le spese di lite in ragione della buona fede della parte ricorrente, che assume di non aver avuto conoscenza del predetto messaggio p.e.c. di trasmissione del provvedimento di aggiudicazione di che trattasi poiché finito nella cartella “spam” della posta ricevuta, ma che, tuttavia, aveva l’onere di controllare la cartella della posta indesiderata (“spam”) al fine di verificare se la p.e.c. di trasmissione del provvedimento di aggiudicazione fosse stata inserita all’interno di detta cartella.
Le spese del presente giudizio per 1/2, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno, quindi, poste a carico del Consorzio ricorrente e liquidate in favore delle parti resistenti costituite in giudizio come da dispositivo (nella misura ivi indicata già ridotta della metà).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, nei sensi indicati in motivazione.
Condanna il Consorzio ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento della metà delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 400,00 (Quattrocento/00), oltre gli accessori di legge, in favore del Comune di Trepuzzi e in ulteriori euro 400,00 (Quattrocento/00), oltre gli accessori di legge, in favore di ARCI Lecce Società Cooperativa Sociale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO