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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 29/05/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 400/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 400/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Margherita Albani e dall'avv. Rachele Fabbri;
contro nato il [...] ad [...], che sta in giudizio tramite CP_1
l'amministratore di sostegno rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Drago. CP_2
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: ““Affidamento condiviso della figlia ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre.
Le visite padre figlia avverranno, compatibilmente con le condizioni di salute del signor
alla presenza della sorella un pomeriggio durante la settimana ed a fine CP_1 CP_2
settimana alternati, dal sabato pomeriggio al lunedì mattina. verserà a , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, CP_1 Parte_1
l'importo mensile complessivo di euro 400,00 (euro 300 per ed euro 100 per ), Per_1 Per_2
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
L'assegno unico verrà percepito integralmente da . Parte_1
- 1 - Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto la separazione dal coniuge - con il quale ha Parte_1 CP_1
contatto matrimonio a Montemarciano l'11/10/2003 - e la regolamentazione delle modalità di affidamento, visita e mantenimento relativamente ai figli e , nati Per_1 Per_2
rispettivamente il 29.9.2004 ed il 14.5.2010.
2. si è regolarmente costituito in giudizio tramite il proprio amministratore di CP_1
sostegno, la cui nomina è avvenuta in quanto il convenuto è affetto da una seria patologia psichiatrica.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Alla prima udienza di comparizione del 16.4.2025 il giudice delegato ha formulato una proposta conciliativa, che è stata accettata dalla ricorrente mentre l'amministratore di sostegno del convenuto ha chiesto un termine per poterla valutare.
Alla successiva udienza l'amministratore di sostegno ha dichiarato di aderire alla proposta nell'interesse del beneficiario, previa autorizzazione rilasciata dal giudice tutelare il
28.4.2025 (doc. depositato telematicamente il 30.4.2025).
I difensori delle parti, pertanto, preso atto dell'accordo raggiunto hanno chiesto di rimettere la causa in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
* * *
5. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia l'accordo raggiunto dalle parti.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
6. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, considerato che:
- l'attuale situazione personale del signor il quale come risulta dal decreto di apertura CP_1 dell'amministrazione di sostegno è affetto da: “disturbo depressivo maggiore grave cronico
- 2 - con deterioramento cognitivo e stato confusionale ideo-motorio” (doc. 8 fascicolo convenuto), rende opportuno che in questa fase le visite padre figlia avvengano alla presenza di una terza persona;
- la ricorrente non ha chiesto l'assegnazione della casa familiare, per cui dovrà sostenere ulteriori costi per la locazione dell'immobile dove si trasferirà con i figli;
- il signor non sta lavorando, però percepisce redditi derivanti dai canoni di locazione CP_1
degli immobili di sua proprietà e, inoltre, dispone di strumenti finanziari, come descritto dall'amministratore di sostegno all'udienza del 16.4.2025;
- il figlio maggiorenne della coppia, , ha terminato la scuola ed ha reperito Per_2 un'occupazione anche se ancora non stabile per cui non può ritenersi del tutto economicamente autosufficiente.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore . Per_1
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 CP_1
hanno contatto matrimonio a Montemarciano l'11/10/2003, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Montemarciano al n. 27, parte 2, serie A dell'anno 2003; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montemarciano di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28/05/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 400/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Margherita Albani e dall'avv. Rachele Fabbri;
contro nato il [...] ad [...], che sta in giudizio tramite CP_1
l'amministratore di sostegno rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Drago. CP_2
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: ““Affidamento condiviso della figlia ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre.
Le visite padre figlia avverranno, compatibilmente con le condizioni di salute del signor
alla presenza della sorella un pomeriggio durante la settimana ed a fine CP_1 CP_2
settimana alternati, dal sabato pomeriggio al lunedì mattina. verserà a , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, CP_1 Parte_1
l'importo mensile complessivo di euro 400,00 (euro 300 per ed euro 100 per ), Per_1 Per_2
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
L'assegno unico verrà percepito integralmente da . Parte_1
- 1 - Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto la separazione dal coniuge - con il quale ha Parte_1 CP_1
contatto matrimonio a Montemarciano l'11/10/2003 - e la regolamentazione delle modalità di affidamento, visita e mantenimento relativamente ai figli e , nati Per_1 Per_2
rispettivamente il 29.9.2004 ed il 14.5.2010.
2. si è regolarmente costituito in giudizio tramite il proprio amministratore di CP_1
sostegno, la cui nomina è avvenuta in quanto il convenuto è affetto da una seria patologia psichiatrica.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Alla prima udienza di comparizione del 16.4.2025 il giudice delegato ha formulato una proposta conciliativa, che è stata accettata dalla ricorrente mentre l'amministratore di sostegno del convenuto ha chiesto un termine per poterla valutare.
Alla successiva udienza l'amministratore di sostegno ha dichiarato di aderire alla proposta nell'interesse del beneficiario, previa autorizzazione rilasciata dal giudice tutelare il
28.4.2025 (doc. depositato telematicamente il 30.4.2025).
I difensori delle parti, pertanto, preso atto dell'accordo raggiunto hanno chiesto di rimettere la causa in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
* * *
5. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia l'accordo raggiunto dalle parti.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
6. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, considerato che:
- l'attuale situazione personale del signor il quale come risulta dal decreto di apertura CP_1 dell'amministrazione di sostegno è affetto da: “disturbo depressivo maggiore grave cronico
- 2 - con deterioramento cognitivo e stato confusionale ideo-motorio” (doc. 8 fascicolo convenuto), rende opportuno che in questa fase le visite padre figlia avvengano alla presenza di una terza persona;
- la ricorrente non ha chiesto l'assegnazione della casa familiare, per cui dovrà sostenere ulteriori costi per la locazione dell'immobile dove si trasferirà con i figli;
- il signor non sta lavorando, però percepisce redditi derivanti dai canoni di locazione CP_1
degli immobili di sua proprietà e, inoltre, dispone di strumenti finanziari, come descritto dall'amministratore di sostegno all'udienza del 16.4.2025;
- il figlio maggiorenne della coppia, , ha terminato la scuola ed ha reperito Per_2 un'occupazione anche se ancora non stabile per cui non può ritenersi del tutto economicamente autosufficiente.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore . Per_1
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 CP_1
hanno contatto matrimonio a Montemarciano l'11/10/2003, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Montemarciano al n. 27, parte 2, serie A dell'anno 2003; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montemarciano di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28/05/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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