Articolo 1 della Legge 9 ottobre 1964, n. 990
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12 novembre 1964
Art. 1. Articolo unico.

Il primo e il secondo comma dell'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , modificato con la legge 1 maggio 1941, n. 422 , e con il regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119 , sono sostituiti dal seguente:
"Almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del Ministero della sanita', e' stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali, sentito il parere della Federazione degli ordini dei farmacisti".
Nel settimo comma dello stesso art. 125 le parole: "Il Ministro per l'interno" sono sostituite con le altre: "Il Ministro per la sanita'".

Entrata in vigore il 12 novembre 1964