Articolo 12 della Legge 25 maggio 1981, n. 307
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 luglio 1981
Art. 12.
Per gli atti annotati nel repertorio di cui al terzo comma dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 , e menzionati negli articoli 17 e 18 della relativa tabella, che rientrino tra quelli indicati anche dall'articolo 4 della presente legge, le parti debbono altresi' corrispondere all'ufficio consolare una tassa di iscrizione nella misura del venti per cento dei diritti stabiliti nella tabella stessa.
Entrata in vigore il 1 luglio 1981