Articolo 2 della Legge 1 dicembre 1952, n. 2465
Articolo 1Articolo 3
Versione
18 gennaio 1953
Art. 2.
Per la concessione dei sussidi di cui al precedente art. 1 e' autorizzata, per l'esercizio 1952-53, la spesa di lire 500.000.000, da iscriversi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo.
Le somme eventualmente non utilizzate nell'esercizio 1952-53 potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Entrata in vigore il 18 gennaio 1953