Articolo 5 della Legge 19 luglio 1959, n. 537
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 agosto 1959
Art. 5.
Per l'esercizio finanziario 1959-60 il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all'art. 8 della delle 8 gennaio 1952, n. 15, e' stabilito in 1.875 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.151 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2.700 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.
Entrata in vigore il 15 agosto 1959