Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 23/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 967/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 23 gennaio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato MASOTTI MAURO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MARIATERESA NASSO, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
danno altresì il consenso alla trattazione da remoto anche della prossima udienza.
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IO AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 967/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. MASOTTI MAURO Parte_1
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. LUPOLI MARIA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso omandava: Parte_1
“-accertare e dichiarare il diritto del ricorrente sig. alla riliquidazione Parte_1
della pensione anticipata cat. VR numero 30026934 con decorrenza 1.5.2022,
pagina 2 di 5 assumendo come base per il calcolo della quota di pensione relativa alla gestione lavoratori dipendenti la retribuzione pensionabile annua equivalente a ritroso alle 260 settimane effettive di lavoro antecedenti la decorrenza della pensione o in subordine la somma delle retribuzioni percepite in entrambe le gestioni (bracciante agricolo/colono/mezzadro e coltivatore diretto) o in ulteriore subordine adeguando la retribuzione effettiva percepita dal ricorrente alle 52 settimane fittiziamente accreditate;
- condannare conseguentemente l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore, alla riliquidazione della pensione di anzianità intestata al ricorrente Pt_1
cat. VR numero 30026934 (015- 660030026934) con decorrenza 1.5.2022, ed
[...]
al pagamento degli importi differenziali arretrati che risulteranno dovuti, oltre a rivalutazione e /o interessi come per legge”.
resisteva al ricorso non contestando i conteggi ed il risultato finale indicato da CP_1
controparte.
La causa veniva immediatamente trattenuta in decisione in quanto rientrante in filone seriale già oggetto di positivo riscontro da parte di questo ufficio, nonché della competente Corte d'appello.
Espone il ricorrente che “Dall'1.5.22 il ricorrente è titolare di Parte_1
pensione INPS n. 015-660030026934, categoria VR, maturata con contributi “misti”, in parte col sistema retributivo ed in parte col sistema contributivo, versati sia nella
Gestione dei Lavoratori Dipendenti sia in quella Speciale dei Coltivatori Diretti, Coloni
e Mezzadri (CD/CM); l'importo del rateo pensionistico mensile era provvisoriamente di
€ 521,72, poi riliquidata per trasformazione da provvisoria a definitiva in € 579,59
(doc.n.1 e 2). Il patronato , incaricato dal ricorrente, rilevava però che il calcolo CP_2
della retribuzione da cui conteggiare i contributi da OTD per il periodo 2001- 2007 in costanza di iscrizione contestuale come CD, così come effettuato dall' non era CP_1
corretto e che in realtà risultava dovuto un importo mensile superiore, pari ad € 865,18, per cui con domanda del 9.2.24 il ricorrente richiedeva la ricostituzione della pensione per riliquidazione della quota A-B della Gestione Dipendenti sulla base di una pagina 3 di 5 interpretazione della normativa affermatasi anche in sede giurisprudenziale (doc.n.3 e
4). Con lettera datata 13.2.24 l comunicava il rigetto sulla base della propria CP_1
interpretazione dell'art. 15, comma 4, della L. n.153/69 (doc.n.5). In data 7.3.24 il patronato presentava per conto del sig. ricorso amministrativo al CP_2 Pt_1
Comitato Provinciale dell (doc.n. da 6 a 6quinquies), che in data 29.5.24 rigettava CP_1
il ricorso ritenendo applicabile nella fattispecie quanto previsto dal comma 4 dell'art.15 della L. n.153/69 (doc.n.7)”.
In punto di diritto deve richiamarsi il disposto di cui all'art. 15 della L. n. 153/1959 ai sensi del quale “Agli effetti previsti dall'articolo 14, i contributi agricoli giornalieri obbligatori e quelli figurativi derivanti da disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno agrario, si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero di contributi giornalieri risultante dalla ripartizione. Nel caso in cui nel corso dell'anno agrario il lavoratore possa far valere anche settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa diverse da quelle indicate al comma precedente, la retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo della pensione e' costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti alla contribuzione agricola e non agricola. Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti. La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola…”.
In realtà, come ritenuto da altra giurisprudenza di merito (Tribunale Modena, sentenza n.
208/2011), al caso in questione deve essere applicato il 3° comma dell'art. 15, posto che pagina 4 di 5 il 4° comma (che prevede l'esclusione dell'applicazione del 3° comma in relazione alle settimane per le quali risulti versata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa), va inteso come “limitato alle ipotesi di contribuzione da lavoro dipendente agricolo e non agricolo, senza considerare la contribuzione afferente a gestioni diverse, nel caso di specie da coltivatore diretto” (Trib. Modena, cit.).
In questo senso si è recentemente orientata con plurime decisioni anche la Corte
d'appello di Bologna.
La non contestazione di conteggio ed importi rende superflua la C.T.U. sul quantum.
In conclusione, la domanda va accolta per la somma indicata in motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (tenuto conto della serialità della controversia).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta che la pensione del ricorrente con decorrenza dalla data di maturazione è pari alla somma di € 865,18, mensili e condanna al pagamento della stessa CP_1
per il futuro e al pagamento delle relative differenze per il pregresso, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2) condanna a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
2.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 23 gennaio 2025
Il Giudice
dott. IO AR
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