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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/05/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO SESTA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in composizione Collegiale in persona dei Magistrati
dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice est.
riunito in camera di consiglio per la definizione del procedimento unitario n. 99/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DI Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...]
* * * Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 20/2/2025 da , rappresentato dal Dott. , con Parte_2 Parte_3
l'ausilio della Dott.ssa Annamaria Roggiolani, Gestrice della crisi nominata dall'OCC
“S.O.S. – Sportello Orientamento Sociale” di Torino;
esaminati i documenti allegati al ricorso, la relazione ex art. 269, comma 2, CCII redatta dalla e la nota integrativa depositata dall'OCC su richiesta Parte_4 del Giudice istruttore;
ascoltati il debitore e la Gestrice della crisi all'udienza del 14/4/2025 al fine di ottenere ulteriori chiarimenti;
ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio dell'8/5/2025; ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che il debitore risulta avere la residenza nel circondario del Tribunale di Torino;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- il debitore è persona fisica in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, non risultando in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e la consistenza dell'attivo che si ipotizza ripartibile tra i creditori;
- al ricorso è stata allegata una relazione redatta dalla Gestrice della crisi nominata dall'OCC S.O.S. di Torino, la quale, a seguito delle integrazioni fornite su richiesta del Giudice, risulta completa dei contenuti previsti dall'art. 269, comma 2, CCII (la positiva valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda;
l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII); ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII;
considerato che
- nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile ed i redditi percepiti dal debitore per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
- nella nota integrativa depositata dall'OCC si legge che il ricorrente percepisce un reddito medio mensile per l'esercizio della professione forense di € 8.495, al netto delle imposte dovute, mentre la contribuzione previdenziale incide sui redditi percepiti dal debitore nella misura di € 1.900 mensili (cfr. pag. 1 della nota);
- allo stato attuale il reddito da lavoro che il debitore può mensilmente mettere a disposizione dei creditori ammonta, pertanto, ad € 6.595;
- il nucleo familiare del ricorrente è composto da lui medesimo. Tuttavia, come si legge nel ricorso, il debitore ha una figlia minore, la quale, pur vivendo stabilmente con la madre, trascorre “il 50% del proprio tempo con il padre, che ne cura l'educazione ed ogni necessità, non ultima quella economica” (cfr. pag. 7 del ricorso);
- nella nota integrativa depositata dall'OCC, le spese mensili necessarie per il mantenimento del debitore e per provvedere ai bisogni della figlia sono quantificate in € 3.220;
- tale quantificazione risulta nettamente superiore alla spesa mediana indicata dall'ISTAT per un nucleo familiare analogo a quello del ricorrente (cfr. rilevazioni ISTAT 2023);
- dalla lettura delle rilevazioni ISTAT risulta infatti che la spesa mediana mensile per un nucleo familiare “monogenitore” è di € 2.211;
- il discostamento delle spese indicate dal debitore rispetto alla spesa mediana indicata dall'ISTAT, la quale esprime un dato di normalità, non è stato motivato in modo convincente dalla parte ricorrente;
- nella nota integrativa dell'OCC (cfr. pagg. 2 e 3) si legge che le spese indicate dal ricorrente (€ 3.220 mensili) tengono conto del tipo di attività professionale svolta dallo stesso, cosicché, in questa prospettiva, il “tenore di vita” del debitore risulterebbe perfino inferiore a quello indicato dalle rilevazioni ISTAT con riferimento alla categoria “imprenditore e libero professionista” (spesa mediana di € 3.419);
- contrariamente a quanto prospettato dall'OCC, tuttavia, la quota di reddito del ricorrente che risulterà esclusa dalla liquidazione non è quella che consentirà allo stesso di mantenere il tenore di vita raggiunto, bensì quella, di importo evidentemente più contenuto, che risulterà “occorrere al mantenimento suo e della sua famiglia” (cfr. art. 268, comma 4, lett. b), CCII); - va a tal proposito osservato che, al fine di determinare la quota di reddito da stipendi e pensioni che rimanga nella disponibilità del debitore, il Tribunale deve compiere un bilanciamento tra le esigenze di mantenimento del debitore e della sua famiglia e le ragioni del ceto creditorio: attesa la necessità di compiere un tale bilanciamento, se, da un lato, il reddito che permane a disposizione del debitore non può essere ridotto a coprire le sole esigenze strettamente alimentari, dall'altro non può neppure essere tale da arrivare a soddisfare il parametro del tenore di vita socialmente adeguato;
- pronunciandosi con riferimento all'art. 46 l. fall., la Corte di Cassazione, ritenendo infondata la doglianza secondo cui “il reddito di lavoro dovrebbe servire non solo a soddisfare esigenze alimentari, ma anche realizzare la persona del fallito che lavora, a costituire un effettivo incentivo all'esercizio dell'attività professionale e a consentirgli un tenore di vita adeguato”, ha osservato che “il diritto del lavoratore - in questo caso, peraltro, autonomo - alla retribuzione attiene al rapporto tra datore e prestatore di lavoro, mentre il diritto dei creditori di soddisfarsi sul patrimonio del debitore è sancito dall'art. 2740 c.c.. Il R.D. n. 267 del 1942, art. 46, limitando il diritto del fallito al necessario per il mantenimento suo e della sua famiglia, con riguardo alle loro condizioni personali, ne salvaguarda le esigenze insopprimibili, e non si espone a censure di legittimità costituzionale”, ed ha concluso affermando che “il regolamento del conflitto nascente dalle contrapposte aspettative è demandato al giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in questa sede, fuori del caso dei vizi di motivazione, nell'accezione ristretta che risulta dalla testuale formulazione del 360 n. 5” (cfr. Cass. n. 26206/2013);
- la Corte di legittimità ha ulteriormente chiarito la portata di tale principio affermando che “il giudice delegato, nel determinare la quota di reddito da lavoro dipendente disponibile per il fallito e quella da destinare alla soddisfazione dei creditori, deve considerare, da un lato, che il mantenimento del fallito e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, dovendo invece essere ragguagliato ad una misura che possa costituire anche premio ed incentivo per l'attività produttiva e reddituale svolta, e dall'altro, che tale quota non può essere elevata fino a raggiungere il limite del minimo tenore di vita socialmente adeguato (ex art. 36 Cost.), in quanto deve sempre considerarsi che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti.” (cfr. Cass. n. 17235/2002, richiamata più recentemente da Cass. 2939/2008 e Cass. n. 11185/2020);
- sulla base delle considerazioni che precedono e dei principi affermati dalla Corte di Cassazione e nei precedenti di questo Tribunale, appare, quindi, congruo determinare la quota di reddito del ricorrente necessario al mantenimento del debitore, la quale non sarà compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, in misura pari a quella indicata dall'ISTAT per un nucleo familiare monogenitore, e cioè in € 2.211 mensili;
considerato che il nominando Liquidatore valuterà, previa redazione dell'inventario, se i beni del debitore abbiano o meno un valore di mercato tale da renderne opportuna l'acquisizione all'attivo della procedura ed economica la vendita, esponendo le sue valutazioni nel programma di liquidazione che sarà depositato e sottoposto all'approvazione del Giudice delegato;
rilevato che nella relazione dell'OCC si attesta che “vi è […] attivo da poter destinare al soddisfacimento del ceto creditorio, attivo costituito dal surplus dello stipendio e dalla intera tredicesima” del debitore (cfr. pag. 8); ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 272 CCII, depositato e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il progetto di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata della professionista incaricata di svolgere le funzioni di OCC letto l'art. 270, comma 2, lett. b), CCII;
ritenuto di confermare come liquidatore la Dott.ssa Annamaria Roggiolani;
ritenuto che l'eventuale compenso dell'avvocato che ha rappresentato il debitore nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione controllata dovrà essere oggetto di valutazione in sede di accertamento dello stato passivo e non ha diritto alla prededuzione, non rientrando in una fattispecie prevista dalla legge: l'art. 6, comma 1, lett. a) CCII riguarda infatti i crediti per spese e compensi del solo OCC;
la lett. d) riguarda i crediti legalmente sorti “durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata”; visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI;
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni di , nato a Parte_2
Torino il 17/7/1965, C.F. , residente in [...]
68; nomina Giudice Delegato il dott. Stefano Miglietta;
nomina liquidatore la Dott.ssa Annamaria Roggiolani;
invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
invita altresì, ai sensi dell'art. 275, comma 1, CCCII, il Liquidatore a riferire semestralmente al G.D. circa l'esecuzione del programma di liquidazione, con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, che il debitore può trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite mensile di € 2.211; invita il debitore a inviare al Liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro (c.d. C.U.); dispone che il Liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio della C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
rimette al Giudice delegato eventuali provvedimenti di modifica del limite stabilito ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, da emettersi su istanza del debitore e previa trasmissione dal debitore al Liquidatore di documentazione atta a comprovare l'esistenza di ulteriori voci di spesa in concreto necessarie per il mantenimento del nucleo familiare;
dispone che il Liquidatore
- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Torino, 22/05/2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott. Stefano Miglietta) (dott. Enrico Astuni)
IL TRIBUNALE DI TORINO SESTA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in composizione Collegiale in persona dei Magistrati
dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice est.
riunito in camera di consiglio per la definizione del procedimento unitario n. 99/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DI Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...]
* * * Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 20/2/2025 da , rappresentato dal Dott. , con Parte_2 Parte_3
l'ausilio della Dott.ssa Annamaria Roggiolani, Gestrice della crisi nominata dall'OCC
“S.O.S. – Sportello Orientamento Sociale” di Torino;
esaminati i documenti allegati al ricorso, la relazione ex art. 269, comma 2, CCII redatta dalla e la nota integrativa depositata dall'OCC su richiesta Parte_4 del Giudice istruttore;
ascoltati il debitore e la Gestrice della crisi all'udienza del 14/4/2025 al fine di ottenere ulteriori chiarimenti;
ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio dell'8/5/2025; ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che il debitore risulta avere la residenza nel circondario del Tribunale di Torino;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- il debitore è persona fisica in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, non risultando in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e la consistenza dell'attivo che si ipotizza ripartibile tra i creditori;
- al ricorso è stata allegata una relazione redatta dalla Gestrice della crisi nominata dall'OCC S.O.S. di Torino, la quale, a seguito delle integrazioni fornite su richiesta del Giudice, risulta completa dei contenuti previsti dall'art. 269, comma 2, CCII (la positiva valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda;
l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII); ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII;
considerato che
- nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile ed i redditi percepiti dal debitore per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
- nella nota integrativa depositata dall'OCC si legge che il ricorrente percepisce un reddito medio mensile per l'esercizio della professione forense di € 8.495, al netto delle imposte dovute, mentre la contribuzione previdenziale incide sui redditi percepiti dal debitore nella misura di € 1.900 mensili (cfr. pag. 1 della nota);
- allo stato attuale il reddito da lavoro che il debitore può mensilmente mettere a disposizione dei creditori ammonta, pertanto, ad € 6.595;
- il nucleo familiare del ricorrente è composto da lui medesimo. Tuttavia, come si legge nel ricorso, il debitore ha una figlia minore, la quale, pur vivendo stabilmente con la madre, trascorre “il 50% del proprio tempo con il padre, che ne cura l'educazione ed ogni necessità, non ultima quella economica” (cfr. pag. 7 del ricorso);
- nella nota integrativa depositata dall'OCC, le spese mensili necessarie per il mantenimento del debitore e per provvedere ai bisogni della figlia sono quantificate in € 3.220;
- tale quantificazione risulta nettamente superiore alla spesa mediana indicata dall'ISTAT per un nucleo familiare analogo a quello del ricorrente (cfr. rilevazioni ISTAT 2023);
- dalla lettura delle rilevazioni ISTAT risulta infatti che la spesa mediana mensile per un nucleo familiare “monogenitore” è di € 2.211;
- il discostamento delle spese indicate dal debitore rispetto alla spesa mediana indicata dall'ISTAT, la quale esprime un dato di normalità, non è stato motivato in modo convincente dalla parte ricorrente;
- nella nota integrativa dell'OCC (cfr. pagg. 2 e 3) si legge che le spese indicate dal ricorrente (€ 3.220 mensili) tengono conto del tipo di attività professionale svolta dallo stesso, cosicché, in questa prospettiva, il “tenore di vita” del debitore risulterebbe perfino inferiore a quello indicato dalle rilevazioni ISTAT con riferimento alla categoria “imprenditore e libero professionista” (spesa mediana di € 3.419);
- contrariamente a quanto prospettato dall'OCC, tuttavia, la quota di reddito del ricorrente che risulterà esclusa dalla liquidazione non è quella che consentirà allo stesso di mantenere il tenore di vita raggiunto, bensì quella, di importo evidentemente più contenuto, che risulterà “occorrere al mantenimento suo e della sua famiglia” (cfr. art. 268, comma 4, lett. b), CCII); - va a tal proposito osservato che, al fine di determinare la quota di reddito da stipendi e pensioni che rimanga nella disponibilità del debitore, il Tribunale deve compiere un bilanciamento tra le esigenze di mantenimento del debitore e della sua famiglia e le ragioni del ceto creditorio: attesa la necessità di compiere un tale bilanciamento, se, da un lato, il reddito che permane a disposizione del debitore non può essere ridotto a coprire le sole esigenze strettamente alimentari, dall'altro non può neppure essere tale da arrivare a soddisfare il parametro del tenore di vita socialmente adeguato;
- pronunciandosi con riferimento all'art. 46 l. fall., la Corte di Cassazione, ritenendo infondata la doglianza secondo cui “il reddito di lavoro dovrebbe servire non solo a soddisfare esigenze alimentari, ma anche realizzare la persona del fallito che lavora, a costituire un effettivo incentivo all'esercizio dell'attività professionale e a consentirgli un tenore di vita adeguato”, ha osservato che “il diritto del lavoratore - in questo caso, peraltro, autonomo - alla retribuzione attiene al rapporto tra datore e prestatore di lavoro, mentre il diritto dei creditori di soddisfarsi sul patrimonio del debitore è sancito dall'art. 2740 c.c.. Il R.D. n. 267 del 1942, art. 46, limitando il diritto del fallito al necessario per il mantenimento suo e della sua famiglia, con riguardo alle loro condizioni personali, ne salvaguarda le esigenze insopprimibili, e non si espone a censure di legittimità costituzionale”, ed ha concluso affermando che “il regolamento del conflitto nascente dalle contrapposte aspettative è demandato al giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in questa sede, fuori del caso dei vizi di motivazione, nell'accezione ristretta che risulta dalla testuale formulazione del 360 n. 5” (cfr. Cass. n. 26206/2013);
- la Corte di legittimità ha ulteriormente chiarito la portata di tale principio affermando che “il giudice delegato, nel determinare la quota di reddito da lavoro dipendente disponibile per il fallito e quella da destinare alla soddisfazione dei creditori, deve considerare, da un lato, che il mantenimento del fallito e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, dovendo invece essere ragguagliato ad una misura che possa costituire anche premio ed incentivo per l'attività produttiva e reddituale svolta, e dall'altro, che tale quota non può essere elevata fino a raggiungere il limite del minimo tenore di vita socialmente adeguato (ex art. 36 Cost.), in quanto deve sempre considerarsi che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti.” (cfr. Cass. n. 17235/2002, richiamata più recentemente da Cass. 2939/2008 e Cass. n. 11185/2020);
- sulla base delle considerazioni che precedono e dei principi affermati dalla Corte di Cassazione e nei precedenti di questo Tribunale, appare, quindi, congruo determinare la quota di reddito del ricorrente necessario al mantenimento del debitore, la quale non sarà compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, in misura pari a quella indicata dall'ISTAT per un nucleo familiare monogenitore, e cioè in € 2.211 mensili;
considerato che il nominando Liquidatore valuterà, previa redazione dell'inventario, se i beni del debitore abbiano o meno un valore di mercato tale da renderne opportuna l'acquisizione all'attivo della procedura ed economica la vendita, esponendo le sue valutazioni nel programma di liquidazione che sarà depositato e sottoposto all'approvazione del Giudice delegato;
rilevato che nella relazione dell'OCC si attesta che “vi è […] attivo da poter destinare al soddisfacimento del ceto creditorio, attivo costituito dal surplus dello stipendio e dalla intera tredicesima” del debitore (cfr. pag. 8); ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 272 CCII, depositato e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il progetto di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata della professionista incaricata di svolgere le funzioni di OCC letto l'art. 270, comma 2, lett. b), CCII;
ritenuto di confermare come liquidatore la Dott.ssa Annamaria Roggiolani;
ritenuto che l'eventuale compenso dell'avvocato che ha rappresentato il debitore nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione controllata dovrà essere oggetto di valutazione in sede di accertamento dello stato passivo e non ha diritto alla prededuzione, non rientrando in una fattispecie prevista dalla legge: l'art. 6, comma 1, lett. a) CCII riguarda infatti i crediti per spese e compensi del solo OCC;
la lett. d) riguarda i crediti legalmente sorti “durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata”; visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI;
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni di , nato a Parte_2
Torino il 17/7/1965, C.F. , residente in [...]
68; nomina Giudice Delegato il dott. Stefano Miglietta;
nomina liquidatore la Dott.ssa Annamaria Roggiolani;
invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
invita altresì, ai sensi dell'art. 275, comma 1, CCCII, il Liquidatore a riferire semestralmente al G.D. circa l'esecuzione del programma di liquidazione, con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, che il debitore può trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite mensile di € 2.211; invita il debitore a inviare al Liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro (c.d. C.U.); dispone che il Liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio della C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
rimette al Giudice delegato eventuali provvedimenti di modifica del limite stabilito ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, da emettersi su istanza del debitore e previa trasmissione dal debitore al Liquidatore di documentazione atta a comprovare l'esistenza di ulteriori voci di spesa in concreto necessarie per il mantenimento del nucleo familiare;
dispone che il Liquidatore
- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Torino, 22/05/2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott. Stefano Miglietta) (dott. Enrico Astuni)