CASS
Sentenza 9 novembre 2023
Sentenza 9 novembre 2023
Massime • 1
Le controversie relative ai proventi derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato non hanno carattere tributario, trattandosi di entrate correlate alla concessione del godimento di tali beni, per cui tali controversie sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario, e devolute invece alla giurisdizione del giudice ordinario, a meno che implichino la verifica dei poteri autoritativi della p.a. sul rapporto concessorio sottostante a tutela di interessi generali, in tal caso ricadendosi nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/11/2023, n. 31183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31183 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27298/2015 R.G. proposto da: EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MILLEVOI 73/81, presso lo studio dell’avvocato FIERTLER GIUSEPPE ([...]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CARIGE RD ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA V. DELLA CROCE 44, presso lo studio dell’avvocato GRANDINETTI ERNESTO ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CA NI ([...]) Civile Sent. Sez. 5 Num. 31183 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: DE MASI ORONZO Data pubblicazione: 09/11/2023 2 -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 1379/2015 depositata il 09/04/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere ORONZO DE MASI. Udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Anna Maria Soldi, che chiesto l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA La CTR della Lombardia, con la sentenza n. 1379/2015, depositata il 9/4/2015, ha respinto l'appello proposto da Equitalia Nord s.p.a., già Equitalia Esatri s.p.a., nei confronti di IG R.D. Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., oggi Società Amissima Assicurazioni s.p.a. (già Società IG Assicurazioni s.p.a.), avverso la sentenza della CTP di Milano, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, ex artt. 2 e 19, d.lgs. n. 546 del 1992, relativamente al giudizio di impugnazione di una cartella di pagamento emessa da Equitalia Nord avente ad oggetto somme iscritte a ruolo e dovute a titolo di “canone di concessione tributo 9510”. Il giudice di appello, nel riformare la prima decisione, evidenzia come <<la pretesa tributaria portata nella cartella di pagamento sia carattere tributario, rientrando specificamente nelle previsioni degli artt. 2 e 19 del dlgs 546 92>> e, segnatamente, nel primo comma dell’art. 2, <<laddove specifica:”(…) appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali comunali (…)>>. Conclude, quindi, per l’annullamento della cartella esattoriale, in quanto è stato reso esecutivo il ruolo riportato nella cartella dall’Autorità Portuale di Bari, per cui sarebbe spettato all’<<agente della riscossione territorialmente 3 competente, quindi equitalia sud s.p.a., ad emettere ed a notificare la cartella di pagamento in questione, non risultando agli atti l’obbligatoria delega prevista dall’art. 46 del d.p.r. 602 73>>. Equitalia Nord s.p.a. interpone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste Società Amissima Assicurazioni s.p.a. con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 19 , d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dei principi in materia di giurisdizione del giudice tributario, non avendo la CTR della Lombardia considerato che il canone di concessione di beni demaniali costituisce una entrata di natura squisitamente privatistica sufficientemente individuata, nell’atto riscossivo, con il numero di codice 9510. Con il secondo motivo d’impugnazione deduce, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 46, d.P.R. n. 602 del 1973, nonché 1. D.lgs. n. 546 del 1992, non avendo la CTR considerato che l’Ente impositore forma il ruolo in base al domicilio fiscale dell’obbligato e lo consegna all’Agente delle riscossione che opera nell’ambito di territorio cui il ruolo si riferisce, e che, nella specie, avendo la società obbligata sede legale e domicilio fiscale nel Comune di Milano, provvede ad emettere la cartella di pagamento, legittimamente l’Ente impositore ha consegnato il ruolo, ex art. 24, d.lgs. n. 602 del 1973, all’Agente della riscossione operante in quel Comune. Il primo motivo è fondato e merita accoglimento. Quanto alla questione di giurisdizione, ricorda il Collegio che <<l'art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del consiglio stato e della corte dei conti, i ricorsi che pongono questioni giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale riparto "si sono già pronunciate le unite", ovvero sussistono ragioni inammissibilità inerenti alla modalità 4 formulazione motivo (ad esempio, per inosservanza requisiti cui all'art. 366 c.p.c., difetto specificità, interesse etc.) ed all'esistenza un giudicato (esterno o interno, esplicito implicito), costituendo questione anche la verifica in ordine formazione>> (Cass. Sez. Un., n. 1599/2022). In ordine alla questione che viene posta all’esame della Corte vi è un noto e ampiamente consolidato indirizzo delle Sezioni Unite in forza del quale, diversamente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario. È, infatti, costante giurisprudenza di legittimità nell’affermare che le controversie relative ai proventi derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato non hanno carattere tributario, trattandosi di entrate correlate alla concessione del godimento di tali beni, per cui tali controversie sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario, e devolute invece alla giurisdizione del giudice ordinario, a meno che implichino la verifica dei poteri autoritativi della p.a. sul rapporto concessorio sottostante a tutela di interessi generali, in tal caso ricadendosi nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (tra le tante, Cass. Sez. Un., n. 16459/2020; n. 13940/2014; n. 20939/2011; n. 13903/2011; n. 411/2007, n. 22661/2006; n. /2005; n. /2003). E’ appena il caso di osservare che dalla possibilità di recupero dei crediti oggetto di causa mediante la procedura di riscossione coattiva esattoriale, di per sé non denota la natura tributaria dei canoni in questione, atteso che la riscossione coattiva mediante ruolo può riguardare i tributi ed altre entrate, anche di natura non tributaria, dello Stato e degli enti pubblici, pure previdenziali, esclusi quelli economici;
il carattere distintivo delle entrate tributarie va ricercato, piuttosto, nel fatto che il prelievo di ricchezza è destinato alla “spesa pubblica” (art. 53 Cost.). Né può fondatamente sostenersi, atteso il contenuto della cartella impugnata, che la odierna controricorrente non fosse in grado di comprendere la prestazione patrimoniale richiesta, atteso che la cartella esattoriale, prevista dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, quale documento per la riscossione degli 5 importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze (che non prevede la sottoscrizione dell'esattore) ed è sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l'indicazione, oltre che l’indicazione della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice (Cass. n. 31605/2019; n. 25773/2014; n. 4757/2009; n. 14894/2008). Va, infine, ritenuta assorbita la questione, oggetto del secondo motivo di ricorso, relativa alla rilevata incompetenza di Equitalia Nord s.p.a. (v. in controversie riguardanti l'allora IG R.D. Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., Cass. n. n. 21248/2017 e più di recente Cass n. 21737/2023). La sentenza impugnata va conseguentemente cassata perché la causa appartiene alla giurisdizione del giudice Giudice Ordinario. Le spese processuali, considerato l’evolversi della vicenda processuale, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al mezzo accolto e rimette la causa al Giudice Ordinario. Dichiara compensate le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 ottobre 2023.
il carattere distintivo delle entrate tributarie va ricercato, piuttosto, nel fatto che il prelievo di ricchezza è destinato alla “spesa pubblica” (art. 53 Cost.). Né può fondatamente sostenersi, atteso il contenuto della cartella impugnata, che la odierna controricorrente non fosse in grado di comprendere la prestazione patrimoniale richiesta, atteso che la cartella esattoriale, prevista dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, quale documento per la riscossione degli 5 importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze (che non prevede la sottoscrizione dell'esattore) ed è sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l'indicazione, oltre che l’indicazione della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice (Cass. n. 31605/2019; n. 25773/2014; n. 4757/2009; n. 14894/2008). Va, infine, ritenuta assorbita la questione, oggetto del secondo motivo di ricorso, relativa alla rilevata incompetenza di Equitalia Nord s.p.a. (v. in controversie riguardanti l'allora IG R.D. Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., Cass. n. n. 21248/2017 e più di recente Cass n. 21737/2023). La sentenza impugnata va conseguentemente cassata perché la causa appartiene alla giurisdizione del giudice Giudice Ordinario. Le spese processuali, considerato l’evolversi della vicenda processuale, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al mezzo accolto e rimette la causa al Giudice Ordinario. Dichiara compensate le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 ottobre 2023.