Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 29/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4277/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 4277/2024 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. VERDUCCI BERNADETTE;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. NASPINI CP_1
ROLANDO;
e con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i sigg. e Parte_2
in Ancona in data 23 agosto 2015 settembre 1998 Atto n. 175 Parte 2 Serie A Parte_1 ordinando all'Ufficiale dello stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza
2. La casa coniugale sita a Chiaravalle, Piazza delle Erbe n. 21, con l'arredo e tutte le suppellettili esistenti, assegnata con l'omologa del 23/09/2020 emessa nel procedimento per separazione consensuale n. 2535/2020 RG Tribunale di Ancona rimarrà assegnata alla sig.ra Parte_1 che vi abiterà assieme ai figli fino al perfezionamento dell'atto di cessione della propria quota di proprietà da parte del sig. in favore della sig.ra , entro e non oltre 30 giorni Parte_2 Parte_1
dal deposito della sentenza, ivi compreso arredi e suppellettili;
1
3. I figli minori vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori i quali collaboreranno per la loro cura, educazione ed istruzione, con collocazione prevalente presso la madre, con la quale continueranno ad abitare. Il padre potrà tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
• il martedì e il mercoledì prelevandoli dalla casa materna alle ore 16.30 ed ivi riaccompagnandoli la mattina seguente, oltre ad un weekend a settimane alterne prelevandoli dalla casa materna il venerdì alle ore 16.30 ed ivi riaccompagnandoli la domenica alle ore 22.00, facendosi carico e tenendo conto delle esigenze e degli impegni scolastici dei minori;
• In occasione delle festività natalizie i figli trascorreranno con il padre il periodo dal 25 dicembre al 31 dicembre, mentre con la madre il 24 dicembre ed il periodo dal 1° al 6 gennaio e così ogni anno ad anni alterni. Per quanto riguarda la S. Pasqua ed il Lunedì in Albis i minori trascorreranno le anzidette festività con l'uno o l'altro dei genitori ad anni alterni. Festà del papà e compleanni del papà con il padre, festa della mamma e compleanno della mamma con la madre, indipendentemente dai giorni di spettanza. Per quanto attiene ai compleanni dei figli, i coniugi pattuiscono di festeggiarli assieme, dividendo al 50% le spese della festa. Il padre avrà inoltre anche il diritto di tenere con sé
i figli minori nel periodo estivo per due settimane non consecutive da concordarsi con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno. Ad ogni modo si precisa che, visto l'ottimo rapporto intercorrente tra i coniugi, il suesposto calendario potrà essere dalle parti derogato, concordando orari e modalità anche differenti rispetto a quelle sopra indicato in ragione dei rispettivi impegni lavorativi e/o personali;
4. Il sig. corrisponderà ai figli minori, e , a titolo di contributo al loro Parte_2 Per_1 Per_2 mantenimento un assegno mensile pari ad € 580,00 (€ 290,00 cadauno), entro il giorno 30 di ciascun mese. La somma di € 580,00 sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie e cioè quelle mediche specialistiche non coperte dal S.S.N, quelle relative all'acquisto di medicinali non garantite dal S.S.N., quelle scolastiche - intendendo per tali le spese di iscrizione e di frequenza, quelle per l'acquisto dei libri di testo, quelle per le ripetizioni, quelle per il trasporto e gite scolastiche - quelle sportive e comunque tutte quelle indicate nel Protocollo in uso avanti il
Tribunale di Ancona necessarie ai figli, saranno ripartire in parti uguali al 50% fra i coniugi e rimborsate alla parte che le ha anticipate, previa esibizione della relativa ricevuta di pagamento.
Tutte le spese straordinarie che dovessero comportare esborsi notevoli dovranno essere previamente concordate fra i coniugi.
5. Gli assegni unici ed universali saranno percepiti e trattenuti interamente dalla Sig.ra Parte_1
, impegnandosi il Sig. sin da ora, a fornire e sottoscrivere qualsiasi documentazione a
[...] Pt_2
tal fine necessaria.
2
6. I ricorrenti avevano altresì contratto, nell'interesse della famiglia e per far fronte ad esigenze della stessa, i seguenti prestiti personali: -Finanziamento n. 062351379 di complessivi € 6.000,00 contratto con Agos Ducato Spa intestato a con rata di circa € 101,80 mensili e Parte_1
scadenza il 01.11.2026; - Finanziamento n. 80117900 di complessivi € 32.467,79 contratto con
Bibanca SpA intestato a con rata da € 347,00 mensili, comprensiva di interessi e scadenza Parte_2
il 01.08.2034. Le parti continueranno ad adempiere congiuntamente ed in egual misura al pagamento di detti prestiti personali. A tal fine ciascun ricorrente corrisponderà la propria parte, in favore dell'altro, entro il giorno 30 di ogni mese. I ricorrenti concordano di estinguere congiuntamente detti prestiti anche qualora dovessero essere rimodulati per ridurre la rata mensile o migliorarne le condizioni, ovviamente senza aumentare l'importo iniziale richiesto
7. Il sig. , a definizione di ogni questione economica e patrimoniale e comunque di Parte_2
sistemazione dei rapporti familiari ed anche in relazione alle statuizioni indicate nel presente atto, essendo un elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, si impegna e si obbliga a trasferire alla sig.ra la propria quota di proprietà Parte_1 dell'immobile, già casa coniugale, sita a Chiaravalle, alla Piazza delle Erbe n. 21 acquistata con atto Notaio Avv. Vittorio Bortoluzzi in data 21/03/2019, catastalmente censita al Catasto dei
Fabbricati del predetto Comune al foglio n. 13, particella n. 559 sub. 24, piano 2, categoria A2, classe 4, cons. 5 vani, Rendita Euro 464,81 con un locale garage di pertinenza dell'appartamento, posto al piano terra, confinante con parti comuni, ragioni ai subalterni 16 e 18 della particella 559
e al foglio 13, particella n. 559 sub 17, piano T, categoria C6, classe 7, cons. 14 mq, rendita Euro
29,64, ivi compresi arredo e suppellettili, salvo errori che non inficiano l'efficacia della presente condizione, mediante atto da redigersi entro 30 giorni dal deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con atto notarile a spese della sig.ra a mezzo Parte_1
professionista scelto dalla stessa.
8. la sig.ra si accolla per l'integrale importo le residue rate del mutuo ipotecario Parte_1 contratto dai ricorrenti con l'Istituto bancario MPS filiale di Chiaravalle n. 741924363,75 di rata mensile di circa € 1200,00, con scadenza 21.03.2049 per l'acquisto dell'immobile sito a Chiaravalle,
Piazza delle Erbe n. 21;
9. le parti dichiarano espressamente che l'accordo patrimoniale di cui al precedente punto n. 7 è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e quindi dell'accordo relativo alla regolamentazione di ogni rapporto inerente il presente giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che il trasferimento immobiliare predetto avviene senza corrispettivo in esecuzione dei presenti accordi di separazione personale;
di volersi avvalere per il
3 relativo atto notarile di trasferimento delle esenzioni di cui all'art. 19 Legge 6 marzo 1987 n. 74, così come interpretata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e ss.;
10. con il verificarsi delle predette condizioni i coniugi dichiarano di aver definito ogni questione economica e patrimoniale tra gli stessi sussistente, anche relativa al pagamento dei pregressi ratei del mutuo suindicato inerente all'acquisto della casa familiare e delle spese ordinarie e straordinarie per i figli, dichiarano altresì di essere economicamente autosufficienti, rinunciando quindi a richiedere contributi al proprio mantenimento o assegni divorzili, e pertanto di nulla avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione ad eccezione di quanto sopra previsto;
11. i coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli minori, e;
Per_1 Per_2
12. spese della procedura compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto la Parte_1 CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 23.08.2015.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del
1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del 23.09.2020 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale il 18.09.2020. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre, non
è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il
23.08.2015 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 77, parte 2, serie
A dell'anno 2015.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
4 Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Le spese sono integralmente compensate tra le parti, così come richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
ad Ancona il 23/08/2015 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 77, parte 2, serie A dell'anno 2015; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.01.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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