Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3340 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere
dott.ssa Elena Gelato Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 1524/2023, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28 maggio 2025, pendente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Cristiana Capecchi giusta procura in atti appellante
E
(C.F. e P.I. ), in persona del curatore, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Alessandro Ferretti in forza di delega in atti, giusta autorizzazione del Giudice delegato in data
23.3.2023
appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa e respinta, in accoglimento del presente appello:
I) in via preliminare, alla luce delle motivazioni del presente appello, così come dedotte ed articolate, dichiarare lo stesso ammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
II) sempre in via preliminare, sussistendone le condizioni di legge, sospendere la provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza, ove la ritenga provvisoriamente esecutiva in punto di liquidazione delle spese di lite;
III) in via principale, riformare la sentenza definitiva n. 280/2023 del Tribunale di Roma, Sezione fallimentare, pubblicata il 9.1.2023, non notificata, per i motivi svolti nel presente atto e nelle parti censurate in questi ultimi, e, per
l'effetto, accogliere le seguenti domande della Parte_1
1. dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare l'avversa azione;
2. condannare la parte attrice alla refusione delle spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali e agli accessori di legge.
In via istruttoria meramente subordinata: si insiste per l'accoglimento della richiesta Consulenza tecnica d'ufficio tesa all'identificazione ed all'accertamento del valore degli immobili oggetto delle compravendite per atti Notar di Persona_1
Milano, Rep. 25946 Racc. 9481 del 17.06.2016 e atto Rep. 26043 - Racc. 9526 del 05.07.2016, tenendo conto dei seguenti gravami: a) ipoteca giudiziale per € 2.000.000,00 a favore di in forza di decreto ingiuntivo n. Controparte_2
9610/2016 del 20.4.2016 del Tribunale di Roma, a fronte di un debito in linea capitale di € 31.548.591,11; b) ipoteca giudiziale per € 2.000.000,00 a favore di in forza di decreto ingiuntivo n. 9611/2016 del Controparte_3
20.4.2016 del Tribunale di Roma, a fronte di un debito in linea capitale di € 13.249.565,23; c) trascrizione di domanda di esecuzione in forma specifica a favore di del 16.10.2014 nn. 44646/28976”; Parte_2
Per l'appellata: “Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, contrariis rejectis:
- In via preliminare, respingere l'inibitoria richiesta;
- Nel merito, respingere il gravame proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto Parte_1
confermare l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha proposto appello avverso la pronuncia n. 280/2023 resa dal Tribunale di Roma Parte_1
in data 29 gennaio 2023, con la quale era stata accolta la domanda proposta dal CP_1 Controparte_1
ai sensi degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c. e per l'effetto dichiarata l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori degli atti di compravendita già intercorsi tra e in bonis in data 17 giugno 2016 e Pt_1 CP_1
5 luglio 2016.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione ed erronea applicazione degli artt. 2901 e segg. c.c. e 66 L. Fall. per avere il Tribunale ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria sulla base di una valutazione postuma e non ex ante;
l'immotivato discostamento dall'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia;
il travisamento dei fatti e l'erronea motivazione su un punto decisivo della controversia.
ha evidenziato come il primo Giudice avesse ritenuto configurabile il pregiudizio per la massa Parte_1
dei creditori, rappresentato dalla lesione della garanzia patrimoniale, sulla base di un ragionamento a posteriori, basandosi sulla situazione percepibile a seguito del fallimento, e non invece dato corso alla necessaria valutazione “ex ante”, alla data dell'atto dispositivo, dei suddetti elementi dell'azione.
Qualora avesse effettuato le corrette valutazioni, avrebbe accertato che il corrispettivo versato per l'acquisto degli immobili oggetto di revocatoria era pari se non superiore all'effettivo valore di mercato degli immobili, tenuto conto dell'entità dei gravami sugli stessi insistenti, il cui valore era pari ad €
4.000.000,00 e doveva essere necessariamente considerato quale parte integrante del prezzo di cessione
(circostanza, questa, obliterata dalla curatela fallimentare e dal Giudice a quo).
Le diverse conclusioni tratte dal primo Giudice, circa la pretesa incongruità del prezzo di cessione degli immobili, erano erronee e comunque apodittiche, essendo tra l'altro stata inopinatamente disattesa l'istanza di espletamento di c.t.u. estimativa del valore degli immobili compravenduti.
Sempre ai fini della valutazione dell'eventus damni il Tribunale avrebbe poi dovuto considerare l'entità del patrimonio residuo di nel quale era compreso anche il compendio immobiliare di CP_1
Moncalieri, di enorme valore, tale da consentire comunque il soddisfacimento dei creditori;
in tale contesto, i negozi posti in essere non solo non avevano arrecato pregiudizio alle ragioni della platea dei creditori di ma, anzi, avevano sensibilmente ridotto il debito complessivo di quest'ultima CP_1
almeno di € 4.000.000,00 e con l'ulteriore effetto della totale esclusione del rischio derivante dall'azione di esecuzione specifica gravante sul compendio di di cui alla compravendita del 5.7.2016. Pt_3
Con il secondo motivo d'appello ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 Pt_1
c.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere il primo Giudice ritenuto raggiunta la prova della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria ordinaria in sede fallimentare, il travisamento dei fatti e l'erronea motivazione su un punto decisivo della controversia.
In proposito ha evidenziato:
a)quanto all'eventus damni: che le due compravendite oggetto di domanda rientravano nei normali rapporti commerciali tra imprenditori e non erano caratterizzate da alcun elemento di anomalia, considerato che il prezzo era stato versato;
gli atti dispositivi, poi, non solo non avevano generato o anche solo aggravato lo stato di insolvenza (come sarebbe stato necessario dimostrare, trattandosi di azione revocatoria ordinaria proposta da un fallimento), ma avevano diminuito l'indebitamento della società a vantaggio dell'intera platea dei suoi creditori, senza alcuna alterazione della par condicio, posto appunto che avevano ridotto l'indebitamento di 4 milioni di euro, pari al valore delle ipoteche iscritte da due istituti di credito sulla totalità degli immobili compravenduti;
b) quanto al consilium fraudis: che l'intento dell'amministratore di era evidentemente diretto CP_1
a contenere l'indebitamento con la cessione dei beni immobili più difficili da gestire per concentrare la continuità aziendale sulla riqualificazione, sullo sviluppo e sulla vendita del compendio di Moncalieri, il cui valore risultava a quell'epoca ingentissimo;
c) quanto alla partecipatio fraudis: che la curatela non aveva fornito alcuna prova, nemmeno indiziaria, della consapevolezza del pregiudizio in tesi arrecato ai creditori in capo al signor legale CP_4
rappresentante di Parte_1
Date queste premesse, la curatela non aveva assolto al proprio onere probatorio, “aggravato” dal fatto che, trattandosi appunto di azione proposta da un fallimento, sarebbe stato necessario provare che il credito di (alcuni) dei creditori ammessi al passivo era già sorto al momento del compimento dell'atto e che il patrimonio residuo del debitore non era idoneo a soddisfare i crediti a quella data esistenti. Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt.
115 e 116 c.p.c., l'erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze processuali circa la congruità del prezzo delle compravendite oggetto di revocatoria in ragione delle ipoteche gravanti sugli immobili ceduti, l'illegittimità del rigetto dell'istanza di ammissione di CTU e la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia.
In proposito ha evidenziato come erroneamente il primo Giudice, nel ritenere irrisorio il corrispettivo, avesse omesso di considerare nel prezzo di vendita l'importo di 4 milioni di euro pari alle ipoteche complessivamente iscritte sugli immobili, il che si poneva tra l'altro in contraddizione con la riconosciuta soggezione dell'acquirente alla possibile azione esecutiva degli istituti di credito;
sotto altro profilo ha censurato la decisione nella parte in cui il Tribunale, dopo aver ritenuto determinante la valutazione della congruità del prezzo d'acquisto, aveva poi inopinatamente disatteso l'istanza di espletamento di c.t.u.
Con il quarto motivo, l'appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. conseguente all'omessa pronuncia sull'eccezione preliminare svolta dalla di inammissibilità Parte_1
dell'azione di revocazione ordinaria promossa dal curatore fallimentare.
Il primo Giudice avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi con riguardo all'eccezione ab origine formulata dalla convenuta, con la quale si era evidenziata l'inammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore nei casi in cui, come quello di specie, lo stesso non avesse dimostrato: la sussistenza del pregiudizio derivante al debitore dagli atti di disposizione del patrimonio idonei a provocare (od aggravare) la sua insolvenza;
la consapevolezza del debitore in ordine al pregiudizio arrecato al proprio patrimonio idoneo a provocarne (od aggravarne) l'insolvenza; la piena consapevolezza, da parte del terzo contraente, dell'insolvenza del debitore come effetto dell'atto a titolo oneroso, atto che avrebbe anche dovuto possedere un carattere di anomalia rispetto alla normale attività imprenditoriale del debitore, cosa non predicabile nel caso di specie.
Alla luce di tali considerazioni, ha concluso per il rigetto delle domande proposte ex adverso, Parte_1
in totale riforma della pronuncia di primo grado.
Il Fallimento della società si è costituito in giudizio contestando il fondamento del Controparte_1
gravame. L'appellato, dopo aver evidenziato la ripetitività e sostanziale sovrapponibilità dei motivi d'appello, ha addotto la sussistenza di tutti i presupposti dell'azione revocatoria, dovendo ritenersi corretta la valutazione in proposito svolta dal Tribunale.
La curatela ha evidenziato:
-l'indubbia natura pregiudizievole dell'atto dispositivo, stipulato per un prezzo incongruo e del cui effettivo versamento neppure risultava prova, in esito al quale la venditrice non era stata liberata, nemmeno parzialmente, dai debiti ipotecari, tanto che le cessionarie degli istituti di credito erano state ammesse al passivo per l'intero importo dei rispettivi crediti, non avendo pagato alcunché; Pt_1
-l'esistenza, già alla data degli atti dispositivi, di rilevanti esposizioni debitorie in capo alla venditrice, come desumibile dai crediti ammessi al passivo, con conseguente configurabilità dei presupposti per la proposizione dell'azione revocatoria ordinaria da parte del curatore;
- la pacifica configurabilità dell'elemento soggettivo dell'azione, sia in capo alla venditrice che in capo all'acquirente, resa evidente dal cambiamento del legale rappresentante di (che era al contempo Pt_1
rappresentante della venditrice ) proprio il giorno prima della stipula delle compravendite. CP_1
Rilevando infine l'inconferenza dell'avverso riferimento ad una pretesa inammissibilità dell'azione
(risolvendosi le avverse censure nella contestazione dell'esistenza dei presupposti per il suo accoglimento nel merito), l'appellata ha concluso per la conferma della pronuncia di primo grado.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
I motivi d'appello, compreso il quarto relativo alla pretesa “inammissibilità” dell'azione revocatoria (che in realtà si risolve nella contestazione nel merito della sussistenza dei suoi presupposti), sono effettivamente sovrapponibili e parzialmente ripetitivi, talché saranno esaminati congiuntamente, mediante disamina di ciascuno dei presupposti dell'azione e valutazione, in quel contesto, delle censure formulate dall'appellante.
Tanto premesso, ricorre in primo luogo l'elemento obiettivo dell'azione, dovendo essere disattese le contrarie considerazioni svolte da nell'atto introduttivo del presente giudizio. Pt_1
Come noto, dal momento che l'azione revocatoria ordinaria assume unicamente lo scopo di ricostruire la garanzia generica offerta al creditore dall'art. 2740 c.c., per l'integrazione del profilo oggettivo dell'azione non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante, ovvero abbia determinato una maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (in argomento, ex plurimis, Cass., ord., 19.7.2018, n. 19207; Cass., 18.3.2005, n. 5972; Cass., 20813/2004, Cass.,
12144/1999).
Il pericolo di danno può dunque consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore, qual è tipicamente la sostituzione di un bene immobile con il denaro, bene facilmente occultabile, evenienza che certamente rende più difficile e incerta la riscossione del credito (in argomento, tra le molte, Cass., 3 febbraio 2015, n. 1902; Cass., 15 febbraio 2007, n. 3470).
Un simile pregiudizio è certamente prospettabile nel caso di specie.
E' invero indubitabile che per effetto degli atti dispositivi oggetto della domanda di revocatoria si sia verificata una riduzione del patrimonio di , tale da rendere più incerta la soddisfazione dei CP_1
crediti preesistenti.
Seppure evidentemente, a fronte del diritto di sequela facente capo al creditore ipotecario, anche l'acquirente era soggetta alla possibile azione esecutiva del primo, il pregiudizio a carico della venditrice è insito nel fatto che, in assenza di accollo del debito, con efficacia liberatoria, da parte dell'acquirente
(eventualmente nei limiti del valore per cui le ipoteche erano state iscritte sugli immobili compravenduti) la società poi fallita è rimasta titolare dell'intero debito preesistente nei confronti delle creditrici ipotecarie
(32 milioni di euro quanto ad e 13 milioni di euro quanto a ) potendo però CP_2 Controparte_5
risponderne con un patrimonio inferiore, in quanto appunto depauperato degli immobili, di rilevante valore, che in difetto avrebbero concorso a comporre la garanzia patrimoniale generica in favore dei creditori.
Contrariamente a quanto addotto dall'appellante, gli atti di compravendita oggetto di domanda non hanno affatto ridotto l'entità del debito, posto appunto che ne è rimasta titolare per l'intero, CP_1
in assenza come detto di accollo con efficacia liberatoria da parte dell'acquirente.
Il risultato delle operazioni impugnate per revocatoria, dunque, è che è rimasta per l'intero CP_1
debitrice nei confronti delle creditrici ipotecarie (per debiti complessivamente pari a circa 45 milioni di euro) e si è peraltro privata di immobili di rilevante valore, quantomeno pari al valore delle ipoteche su di essi iscritte corrispondente a 4 milioni di euro, come ammesso dall'appellante che adduce trattarsi di
“componenti” del prezzo d'acquisto.
Il dato è all'evidenza di per sé idoneo ad integrare l'eventus damni, anche volendo prescindere dal fatto che l'operazione depauperativa del patrimonio è avvenuta senza alcuna sostanziale contropartita, quand'anche si volesse dare per ammesso il pagamento (asseritamente intervenuto mediante compensazione con controcrediti della cui effettiva esistenza non ricorre peraltro prova) dell'irrisorio corrispettivo in denaro delle compravendite.
Venendo alle ulteriori contestazioni svolte dall'appellante in relazione al requisito oggettivo dell'azione, se è corretto l'assunto che nel caso di azione revocatoria ordinaria proposta da un fallimento debba essere provata da parte della curatela l'esistenza, alla data degli atti dispositivi, di crediti poi ammessi al passivo e “la sussistenza, al tempo del compimento del negozio, di una situazione patrimoniale della società che mettesse a rischio la realizzazione dei crediti sociali ed il mutamento qualitativo o quantitativo della garanzia patrimoniale generica, rappresentata dal patrimonio sociale, determinato dall'atto dispositivo” (così Cass., 197.2019, n. 19515), tali requisiti sussistono nel caso di specie.
Di certo erano esistenti, al momento degli atti di compravendita, i rilevanti crediti facenti capo a CP_2
e per i quali erano state iscritte le ipoteche sugli immobili compravenduti, Controparte_5
complessivamente pari a circa 45 milioni di euro.
Tali crediti, come pacifico tra le parti, sono stati poi ammessi al passivo del fallimento (per importi superiori, considerati gli interessi nelle more maturati) e l'ammissione, contrariamente a quanto addotto dall'appellante, è del tutto corretta, se è vero che è come detto rimasta debitrice e non risulta CP_1
che le creditrici ipotecarie siano state anche solo parzialmente soddisfatte a mezzo esecuzione specifica sugli immobili oggetto della garanzia reale.
Inoltre, alla data in cui sono stati compiuti gli atti di compravendita oggetto di causa esistevano ulteriori esposizioni debitorie rimaste poi insoddisfatte, con conseguente ammissione al passivo dei relativi creditori, tra le quali (considerate solo quelle di maggiore rilevanza) le esposizioni nei confronti del
Comune di Moncalieri per IMU relativa alle annualità 2014-2016 (circa 2 milioni di euro), di , CP_6
cessionaria del credito già facente capo a a titolo di insoluto relativo al mutuo fondiario Parte_4
con ipoteca sugli immobili in Moncalieri contratto nell'anno 2010 (circa 5 milioni di euro), dell'Agenzia delle Entrate (circa 3 milioni di euro;
si rimanda ai doc. 18 e 19 del fascicolo di primo grado del
[...]
CP_1
Tanto premesso quanto alla consistenza dei crediti esistenti al momento del compimento degli atti e poi ammessi al passivo, dalla documentazione prodotta dalla curatela può desumersi il fatto che gli atti dispositivi impugnati, oltre ad avere all'evidenza reso più difficoltoso il recupero dei crediti a fronte del mutamento qualitativo della garanzia patrimoniale della debitrice, fossero tali da mettere a rischio il soddisfacimento dei creditori, non potendo ritenersi sufficiente il residuo patrimonio della società.
Il compendio sito in Moncalieri, che era l'unico ulteriore immobile di proprietà di , nel CP_1
bilancio 2017 veniva devalutato di 40 milioni di euro rispetto alla stima effettuata nella perizia di parte svolta a metà 2015, secondo la quale il compendio avrebbe avuto un valore di 53 milioni di euro, comunque già inferiore al totale delle esposizioni debitorie preesistenti e poi ammesse al passivo (circa
55 milioni di euro), di cui si è sopra dato conto (si rimanda al doc. 12, recante copia della domanda di concordato e nel cui ambito è descritta l'evoluzione del valore attribuito al compendio in Moncalieri, e al doc. 7 del fascicolo di primo grado del fallimento).
Tale devalutazione (per effetto della quale l'immobile era stato dunque stimato circa 13 milioni di euro, importo nettamente inferiore alle esposizioni debitorie esistenti a metà 2016, data del compimento degli atti dispositivi impugnati) era conseguita al fallimento della conduttrice I.L.T.E. s.p.a. intervenuto a inizio
2016 ed al conseguente rilascio dell'immobile in favore della proprietaria avvenuto entro la prima metà dello stesso anno, in esito al quale si era accertata la presenza di amianto e rifiuti industriali nell'area industriale, tale da richiedere ingenti oneri di bonifica (in questi termini si è espressa la stessa CP_1
[...
nel descrivere le cause della crisi nell'ambito del ricorso per ammissione al concordato preventivo proposto nell'anno 2019, di cui al doc. 12 del fascicolo di primo grado del ). Controparte_1
Ne discende come, già nella metà del 2016, quando sono stati appunto posti in essere gli impugnati atti di compravendita (giugno e luglio 2016), il valore del compendio in Moncalieri, ovvero del residuo patrimonio facente capo alla debitrice, era nettamente inferiore alla somma dei crediti a quella data già esistenti.
L'alienazione degli immobili oggetto dei due atti di compravendita impugnati, dunque, certamente rendeva “oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura eccedente la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori”, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, stante la già evidenziata assenza di alcun effetto liberatorio dal debito in capo alla venditrice e l'insufficienza del residuo patrimonio della debitrice.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi provato l'elemento oggettivo dell'azione, apparendo ultronee le ulteriori censure svolte dall'appellante con riguardo all'assenza di “elementi di anomalia” degli atti di compravendita, trattandosi di un requisito non richiesto nell'ambito dell'azione revocatoria ordinaria.
Analogamente è a dirsi quanto al requisito soggettivo.
Sul punto, diversamente da quanto sopra prospettato con riguardo all'eventus damni, non sono nemmeno in astratto corrette le deduzioni di parte appellante in punto onere della prova dell'elemento soggettivo, con le quali ha sostenuto le necessità della prova della consapevolezza, in capo al debitore e Parte_1
al terzo contraente, del pregiudizio arrecato al patrimonio della debitrice, tale da provocarne l'insolvenza quale effetto dell'atto a titolo oneroso impugnato.
L'esercizio dell'azione revocatoria da parte del curatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 l.f.
e 2901 c.c., non postula infatti la necessità del compimento di un atto tale da determinare o aggravare lo stato di insolvenza, né dunque di un'eventuale consapevolezza di tale effetto in capo ai disponenti (scientia decoctionis).
Ed invero, come condivisibilmente ritenuto dalla Suprema Corte, “l'art. 66, comma 1, l. fall. prevede espressamente che “il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”. Il rinvio così compiuto alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria attesta la natura derivata dell'azione proposta dal curatore ex 66 l. fall., la quale, pur nella particolarità del suo esercizio nell'ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art.
2901 cod. civ. Il che significa che l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui l'azione trae origine, ma non modifica i presupposti (se non nei termini in cui gli stessi vanno verificati, come a breve si dirà) a cui è correlato l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale. Ne discende che l'azione in discorso non trova il suo fondamento nel fatto che l'atto in frode abbia determinato o aggravato lo stato di insolvenza, come erroneamente sostiene l'odierna ricorrente, poiché un simile requisito non trova alcuna giustificazione nel dato normativo e presta attenzione, in una prospettiva ribaltata rispetto ai presupposti di legge, all'incidenza del negozio sulla condizione di insolvenza del debitore piuttosto che al pregiudizio così arrecato alle ragioni dei creditori” (in questi termini, Cass., 22.11.2021, n.
36033).
Tanto premesso in termini generali, nella fattispecie ricorre l'elemento soggettivo della domanda di cui all'art. 2901 c.c., esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 66 L.F.
Come noto qualora, come nel caso di specie, si accerti la preesistenza di crediti rispetto all'atto dispositivo, ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria è sufficiente la mera consapevolezza, in capo al debitore ed al terzo contraente, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni creditorie (scientia damni), senza che assuma viceversa rilevanza la specifica intenzione degli stessi di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis).
Tale elemento soggettivo, in assenza di prova della capienza del residuo patrimonio della debitrice, ben può ritenersi in re ipsa nell'alienazione contestuale di una pluralità di immobili.
“La consapevolezza dell'evento dannoso…, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, c.c., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa"”, salva la prova che “il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”(in questi termini, Cass., 27.3.2007, n. 7507; nello stesso senso cfr. anche
Cass., 25.7.2013, n. 18034).
In applicazione dei suddetti principi deve ritenersi provata la scientia damni.
La consapevolezza della lesione arrecata alle ragioni dei creditori deve invero ritenersi insita nell'alienazione contestuale di una pluralità di immobili, nella conoscenza in capo ai disponenti
(quantomeno) dell'esistenza delle rilevantissime esposizioni debitorie già a quella data esistenti nei confronti di e (come detti pari a 45 milioni di euro per sola sorte capitale), di CP_2 Controparte_5
cui veniva data espressa menzione negli atti di compravendita, e nell'insufficienza del patrimonio residuo di a “soddisfare ampiamente le ragioni dei creditori”, di cui si è sinora dato conto. CP_1 La conclusione, per quanto necessario, è confermata dalle peculiari circostanze con le quali si sono svolti i fatti.
Il disponente, sig. , il quale in ragione della sua qualifica di amministratore e legale Parte_5
rappresentante della società era per definizione a conoscenza della difficile situazione CP_1
economico finanziaria in cui versava la società (stante l'intervenuto recente fallimento della società conduttrice del compendio in Moncalieri e dunque il venir meno dei redditi da locazione che costituivano la provvista necessaria per l'adempimento agli obblighi discendenti dai mutui, tanto che gli istituti di credito mutuanti avevano risolto i contratti e ottenuto l'emissione, nell'aprile 2016, di decreti ingiuntivi in danno della mutuataria) sino al giorno prima della stipula del primo atto di compravendita rivestiva anche il ruolo di legale rappresentante di (v. doc. 13 del fascicolo di primo grado dell'attore), Parte_1
dal che deve inevitabilmente concludersi nel senso che l'atto dispositivo, come detto concluso dinanzi al
Notaio rogante esattamente il giorno dopo la nomina di un nuovo rappresentante legale, fosse dal primo stato deciso.
La circostanza corrobora, per quanto necessario, la pacifica configurabilità dell'elemento soggettivo della proposta azione revocatoria.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
La pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori medi per lo scaglione di valore indeterminato medio, segue la soccombenza.
A fronte del rigetto del gravame sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 1524/2023 R.G., ogni domanda, eccezione e deduzioni disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 12.500,00, oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge;
3. accerta la debenza di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 28 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Pinto Diego Rosario Antonio