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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/08/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 118-2022
Repubblica IAna
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
PROMOZIONE ALBERGATORI Parte_1 [...]
in persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro-tempore, con gli Avv. Virgilio Romoli e Chiara Romoli, di Parte_1
Pistoia, appellante nei confronti di
Controparte_1 con l'Avv. Michele Pretelli, di Pesaro, convenuto in appello
e di
in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore– non costituita in giudizio;
in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore – non costituita in giudizio;
avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Pistoia;
in materia di contratto di prestazione opera/mediazione.
1 Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello di Firenze, contrariis reiectis, in riforma della sentenza N. 581/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia nei procedimenti civili riuniti recanti RG n. 356/2018 e n. 2273/2018, depositata in cancelleria in data 25/6/2021: in via principale: - accertare e dichiarare il credito di
p.a. Parte_3 Parte_2 nei confronti di in euro 10.083,00 oltre iva e per Controparte_1
l'effetto condannare il convenuto al pagamento della somma di cui sopra, oppure a quella maggiore o minore che risulterà di giustiz ia, il tutto oltre interessi di legge dal dì del dovuto al saldo. - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e Controparte_1 per l'effetto dichiarare non dovuto allo stesso il credito di € 120.000,00 oltre IVA richiesto da parte con venuta in forza della scrittura privata del 23.06.2014; in via subordinata, pronunciare la risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c. della scrittura privata del 23.06.2014 per inadempimento del , per l'effetto, dichiarare CP_1 non dovuto il compenso di euro 120.00,00 oltre Iva richiesto da parte convenuta in forza della suddetta scrittura. Vittoria di spese e competenze dei due gradi del giudizio. Con condanna del sig. CP_1
alla restituzione della somma di euro 180.148,57 riscossa
[...] in esecuzione della sentenza riformanda, con interessi di legge da dì del riscosso al soddisfo. In via istruttoria Si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova testimoniale così come formulati dal n. 8 al n. 14 nella propria memoria 21/05/2019 ex art. 183 co 6 n. 2 c.p.c. che, per comodità di lettura, vengono di seguito testualmente trascritti: “8. DCV che il 43% delle presenze al 14° Campionato del Mondo di Maxi basket è stato gestito dal booking center ufficiale.
9. DCV che 3052 su oltre 5300 presenze partecipant i al 14° Campionato del Mondo di Maxi basket si sono iscritte alla manifestazione senza passare dal booking ufficiale;
10. DCV che i contatti per le prenotazioni alberghiere venivano tenuti dal booking center con la federazione internazionale Fimba Maxibas ket. Dica il teste se il booking center si sia relazionato con il Sig. CP_1 per la gestione e sistemazione dei partecipanti. 11. DCV che
[...]
a fine manifestazione venne comunicato al Sig. che 51 CP_1 squadre partecipanti su un totale di 367 avev ano prenotato attraverso il booking ufficiale;
12. DCV che già nel mese di dicembre
2 2016 veniva contestato al Sig. che 2 team europei su 70 CP_1 avevano prenotato attraverso il booking ufficiale;
13. DCV che il sig. nella scrittura del 23/06/201 4 che le si mostra si era CP_1 impegnato a vincolare la partecipazione al Mondiale alla prenotazione da effettuarsi per il tramite unico del booking -center ufficiale;
14.DCV che le condizioni economiche pattuite nella scrittura del 23/06/2014 erano state concordate tra le parti a fronte dell'impegno del sig. a vincolare la partecipazione al alla CP_1 Pt_4 prenotazione da effettuarsi per il tramite unico del booking – center ufficiale.“
- Per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Collegio rigettare l'appello spiegato da Parte_5 in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi dedotti,
[...] con conseguente piena conferma della sentenza impugnata. Vinte le spese.
- Svolgimento del processo e motivi della decisione.
- Con atto di citazione ritualmente notificato, la società
Parte_6
ha convenuto in giudizio davanti a Tribunale di Pistoia il sig.
[...]
Controparte_1
La società attrice deduceva:
- che nelle giornate dal 30 giugno al 9 luglio del 2017 la città di Montecatini Terme aveva ospitato la 14° edizione dei mondiali
MB Maxibasketball, manifestazione ideata dalla Federazione internazionale MB MAXIBASKETBALL con sede in Buenos Aires, cui avevano partecipato circa 400 squadre;
- che nel mese di Aprile dell'anno 2015, unitamente alle società tour operator e aveva Controparte_2 Controparte_3 sottoscritto un accordo con Fimba Maxibasketball e il comitato organizzatore locale, in base al quale le imprese erano state autorizzate alla gestione delle prenotazioni alberghiere a fronte di
3 commissioni su alloggi e transfer da riconoscersi in favore di Fimba
Maxibasketball, con ciò venendo regolamentata ogni questione, anche economica, tra il comitato organizzatore e la predetta Fimba
Maxibasketball – che in tale contesto aveva percepito una somma complessiva di € 35.000,00;
- che tra i soggetti firmatari di tale accordo vi era anche il sig. come delegato italiano di Fimba Maxibasketball, Controparte_1 con il conseguente annullamento di ogni precedente pattuizione, e dunque anche di una scrittura privata avente ad oggetto attività di consulenza e organizzazione riguardanti la manifestazione sportiva
Fimba Maxibasket 2017, che era stata sottoscritta in data 23/6/2014 tra le tre società tour operator e il predetto che aveva agito CP_1 in rappresentanza di Fimba IA Maxibasketball;
- che tuttavia il proprio facendo riferimento al CP_1 predetto contratto 23.6.2014, in data 12 dicembre 2017, aveva richiesto a Parte_6 il pagamento del “saldo per consulenza e organizzazione
[...] manifestazione sportiva Torneo di Basket Fimba – Montecatini
Terme”, previsto alla clausola di cui all'art. 4 del contratto in questione;
- che tale richiesta di pagamento era stata contestata con missiva del 3/1/2018, significando l'insussistenza di un contratto di consulenza e organizzazione relativo alla manifestazione nonché la
“legittimazione attiva” del titolare di una ditta individuale, CP_1 riguardante gli asseriti corrispettivi provvigionali;
- che il convenuto aveva successivamente insistito nelle sue pretese, richiedendo il pagamento del compenso per “incarico di consulenza organizzativa e booking center”.
Tanto premesso, l'attrice promuoveva azione di accertamento
4 negativo del credito preteso, ritenendo che la provvigione richiesta dal (pari a 120mia euro) non fosse in alcun modo dovuta, CP_1 in quanto:
- questi era rappresentante di Fimba IA Maxibasketball e in tale veste aveva sottoscritto il contratto del 23/ 6/2014, dovendosi anche evidenziare che Fimba IA Maxibasketball era soggetto giuridicamente inesistente (con conseguente nullità del contratto di mandato con riferimento al contratto del 23/06/2014 );
- la ditta individuale del non sarebbe risultata iscritta CP_1 nell'albo degli agenti di affari di mediazione di cui all'art. 2 L.
39/1989, né sarebbe stata inviata la dichiarazione di inizio di attività alla Camera di commercio competente, ai sensi dell'art. 73 D.lgs.
59/2010, con conseguente esclusione del diritto del convenuto a qualsivoglia compenso provvisionale;
- alcun compenso per l'attività di booking center sarebbe dovuto in quanto questione oggetto della successiva regolamentazione con Fimba Maxibasketball nel contratto del 2015 .
L'attrice chiedeva inoltre che, i n ogni caso, anche a voler ritenere valida la scrittura privata del 23/6/2014, la stessa comunque avrebbe dovuto essere dichi arata risolta per grave inadempimento del convenuto all'impegno di veicolare tutte le prenotazioni delle squadre partecipanti al booking ufficiale della manifestazione gestito da Parte_6
[...]
Sul punto assumeva che solo il 43% delle presenze sarebbe stato gestito dal booking center ufficiale dell'evento, prospettando anche la sussistenza degli estremi per pronunciare la risoluzione della scrittura privata in parola per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione.
5 L'attrice concludeva, infine, assumendo che il si CP_1 sarebbe reso inadempiente all'obbligo di pagamento della prenotazione alberghiera delle squadre dell'IA M50 e M55 per un totale di 32 persone, per complessivi € 10.083,00 oltre Iva.
Il si costituiva in giudizio, depositando comparsa di CP_1 risposta, negando di essere rappresentante della Fimba
Maxibasketball ma solo un referente della medesima, veste nella quale si era occupato, tra l'altro, anche della gestione e del soggiorno delle squadre che avrebbero partecipato al mondiale, contestando tutto quanto dedotto in citazione.
Il convenuto affermava la piena sussistenza e validità del proprio diritto di credito in virtù del contratto de l 23/6/2014, quale compenso per l'assegnazione dell'attività di booking center ai tre tour operator, concludendo per il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto .
Sono quindi intervenute volontariamente in causa, c on comparse depositate rispettivamente in data 12/ 9/2018, le società
e che hanno insistito per Controparte_2 Controparte_3
l'accoglimento delle domande attoree.
Celebrata la prima udienza di trattazione in data 18/09/2018, il Giudice ha concesso alle parti i ter mini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con distinto atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in separato giudizio le società Controparte_1
Parte_6
, e per s entirle
[...] Controparte_2 Controparte_3 condannare, in solido tra loro, al pagamento della somma di €
120.000,00 oltre accessori di legge, interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di compenso maturato in virtù della citata scrittura privata del 23/6/2014.
6 Si è costituita in giudizio la società
[...] chiedendo la riunione Parte_6 del procedimento a quello precedentemente introdotto, contestando la domanda del di cui chiedeva il rigetto con condanna per CP_1 lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Si costituivano in giudizio anche le altre due società che, dopo aver richiesto la riunione dei due procedimenti, concludevano analogamente il rigetto della domanda, con condanna dell'attore per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
I procedimenti venivano riuniti e si procedeva alla trattazione della causa, con formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. tuttavia non accettata dalle tre società .
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni , all'esito, il
Tribunale ha trattenuto le cause riunite in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con la sentenza oggi appellata, sono state riconosciute le ragioni creditorie del con la condanna delle società al CP_1 pagamento della somma pattuita a titolo di provvigione.
Il giudice, dopo una breve ricostruzione dei fatti, ha deciso sulla base delle seguenti considerazioni.
In occasione della 14° edizione dei mondiali MB
Maxibasketball, tenutasi da 30 giugno al 9 Luglio 2017 a l'organizzazione era stata demandata da MB Parte_1
Maxibasketball, federazione internazionale con sede in Buenos Aires
(Argentina), al comitato organizzatore locale .
Il era intervenuto in qualità di titolare dell'omonima CP_1 ditta individuale, “in rappresentanza della MB IA
7 Maxibasketball” stipulando con le società
[...]
Parte_6 Controparte_2
e la scrittura privata del 23/6/2014 . Controparte_3
Sempre il si era obbligato a concedere il diritto di CP_4 esclusiva al costituente comitato organizzatore locale (COL) per l'affidamento alle tre società - tour operators - del servizio di gestione delle prenotazioni alberghiere e a vincolare la quota di partecipazione al mondiale alla prenotazione alberghiera da effettuarsi per il tramite dei tre tour operators.
Nel medesimo accordo era previsto, quale corrispettivo a favore del l'importo di € 6,00 oltre Iva giornaliero per ogni CP_1 persona che, gestita dai tre tour operators, avrebbe soggiornato in occasione della detta manifestazione sportiva, con somma da versarsi entro 30 giorni dal termine dell'evento (doc. 6 ).
Secondo il Tribunale, la lettura del contratto “nella sua formulazione sistematica”, dava conto del fatto che il vesse CP_1 partecipato all'atto quale titolare dell'omonima ditta individuale e dunque in nome e per conto proprio, ancorché quale referente per l'IA della predetta federazione internazio nale Fimba
Maxibasketball, ma non quale rappresentante di questa.
Il contratto aveva quindi fatto un riferimento “atecnico” al concetto di rappresentanza, come poteva ricavarsi dal fatto che il corrispettivo andava pagato al con versamento mediante CP_1 bonifico bancario da accreditarsi sul conto corrente a lui intestato al convenuto, oltre che dal fatto che la scrittura risultava da lui sottoscritta personalmente senza la spendita di ulteriore qualifica.
Diversamente da quanto soste nuto dalla società attrice, i documenti acquisiti agli atti davano conto del fatto che la partita iva della ditta individuale fosse ancora attiva, con esclusione dei
8 presupposti per ritenere sussistente invalidità della scrittura privata del 23/6/2014 per asserita nullità del contratto di mandato con rappresentanza che il avrebbe stipulato con Fimba IA CP_1
Maxibasketball e in virtù del quale il primo avrebbe poi raggiunto l'accordo oggetto di contestazione.
Il contratto successivamente sottoscritto da Fimba
Maxibasketball e nell'aprile 2015 al fine di CP_5 regolamentare aspetti propri organizzativi della manifestazione sportiva quali i diritti tv, il logo, il merchandising, il marketing dell'evento (doc. 4 di parte attrice), doveva ritenersi avere un oggetto diverso da quello contemplato nell'accordo di cui alla precedente scrittura privata del 23.6.2014.
In tale successivo contratto del 2015, peraltro, venivano regolamentati unicamente i rapporti tra Fimba e il comitato organizzativo e nulla veniva dettagliatamente disciplinato con riferimento alla gestione delle prenotazioni alberghiere (eccettuato un generico e non significativo riferimento alla circostanza che le prenotazioni alberghiere sarebbero state gestite dai tour operators di Montecatini Terme contenuto all'art. 2 del contratto ).
Tale contratto dell'aprile 2015 era poi stato espressamente risolto per mutuo consenso delle parti che avevano stipulato un successivo negozio del settembre 2016 (doc. 5 di parte attrice) con previsione di un corrispettivo in favore di Fimba di 35.000,00 quale contropartita del marketing del campionato, del merchandising, di pubblicità e di sponsorizzazione (art. 16 del contratto). In entrambi i casi, infine, andava rilevato che le società
[...]
Parte_6 Controparte_2
e non fossero state parti negoziali. Controparte_3
Ad avvalorare il fatto che la scrittura privata del 23/6/2014 dovesse ritenersi pienamente valida ed efficace, andava considerato
9 che la stessa società Parte_6
anche per conto delle società
[...] Controparte_2
e aveva inviato al convenuto una
[...] Controparte_3 proposta transattiva in cui non si era contestato l'an del credito, quanto piuttosto il quantum del corrispettivo.
Nella detta proposta, le parti avevano espressamente fatto riferimento al compenso previsto in favore del tenuto conto CP_1 del numero delle presenze veicolate al soggiorno presso le strutture del tre tour operators.
Il corrispettivo, liquidato dal convenuto in complessivi €
120.000,00 oltre Iva, teneva conto dei dati comunicati da
Parte_6
con mail del 27/10/2017 (le presenze sono state indicate in
[...] complessivi 2303).
Effettuata quindi la moltiplicazione (soggiornanti 2303 x il prezzo concordato di € 6,00 giornalieri e per il numero complessivo dei giorni del soggiorno, cioè 9), il compenso risultava pari ad €
124.362,00 oltre Iva e dunque in misura congrua, anzi inferiore, rispetto a quella indicata dal sig. nella pre -fattura n. 11 del CP_1
2/11/2017, oggetto di contestazione.
Il Tribunale osservava altresì che la peculiare natura dell'evento in riferimento al quale il si era impegnato a CP_1 veicolare le presenze dei partecipanti al torneo Fimba Maxibasket
2014 attraverso il booking center gestito dalla società
[...]
Parte_6 dimostrava come si fosse trattato di un'occasionale attività di procacciatore di affari svolta dal convenuto ed esercitata una tantum, con applicazione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza in tema di mediazione (art. 1754 e segg. cod. civ.)
e diritto al compenso, a nulla rilevando il limite di valore alla
10 provvigione apposto dalla normativa fiscale per escludere il diritto del procacciatore occasionale alla provvigione.
E pertanto andava respinta la domanda proposta dalla società
Parte_6 Parte_6
, cui vevano aderito anche le società intervenute
[...] Controparte_2
e di accertamento negativo del credito
[...] CP_3 CP_2 di Controparte_1
Andava altresì respinta la domanda di risoluzione della scrittura privata del 23/6/2014 per grave inadempimento del convenuto, proposta anch'essa dalle tre società essendo stato in merito unicamente allegato il fatto che solo il 43 % delle presenze all'evento era stato gestito dal booking center ufficiale.
Tuttavia, stando alla scrittura privata del 23/ 6/2014,
l'obbligazione assunta dal non poteva considerarsi affatto CP_1 un'obbligazione di risultato, non essendo stata prevista una percentuale minima di soggetti che il convenuto avrebbe dovuto convogliare al booking center ufficiale affinché gli venisse riconosciuta la provvigione.
Nessuna ulteriore specifica allegazione era stata offerta dalla società attrice circa l'asserito inadempimento del e così, CP_1 infine, anche la domanda di risoluzione della scrittura privata de qua per eccessiva onerosità sopravvenuta andava rigettata in difetto dei presupposti di legge, dovendosi ritenere che il fatto che il 57% dei partecipanti abbia utilizzato canali diversi rispetto al booking ufficiale non costituisce affatto un avvenimento straordinario e imprevedibile (art. 1467 c.c.)
Infine, il Tribunale respingeva l'ultima domanda di condanna del convenuto al pagamento della somma di € 10.083,00 oltre Iva,
a titolo di mancata corresponsione della prenotazione alberghiera
11 delle squadre dell'IA M50 e M55 per un totale di n. 32 persone.
Ciò perché, in primo luogo, la scrittura privata del 23/ 6/2014 prevedeva espressamente all'art.
4.1 che “i Tour Operators si impegnano ed obbligano a garantire i servizi di pernottamento, prima colazione e pranzo, in forma gratuita, per i giocatori, allenatori e componenti dello staff di una sola delle squadre nazionali partecipanti alla manifestazione, per un totale di 18 persone.”
Inoltre, nella mail inviata dalla sig.ra , già Testimone_1 referente della Segreteria organizzativa del UN di Montecatini
Terme e poi Assessore al Turismo, in data 24/6/2014 si legge “in questa scrittura FIRMATA c'è la specifica di UNA SQUADRA gratuita che ti sarà accordata dagli operatori di la SECONDA Parte_1
SQUADRA che avevamo concordato con ed il sindaco ti sarà CP_6 accordata direttamente dal comune, ma non può essere inclusa in questa scrittura perché i soggetti sono diversi” (doc. 3 di parte convenuta).
Passando poi a decidere sulle domande introdotte in causa nel giudizio azionato dal il Tribunale preliminarmente rilevava CP_1
l'infondatezza della tesi secondo cui questi sarebbe incorso nelle decadenze processuali maturate nel precedente giudizio di accertamento negativo del suo credito, per non avere in tale sede proposto in via riconvenzionale le domande di accertamento del proprio credito e di conseguente condanna dei tour operators.
Non vi era alcuna disposizione normativa che impon esse al di concentrare tutte le proprie azioni e domande in un unico CP_1 contesto processuale.
La domanda di pagamento del corrispettivo pattuito era comunque da ritenersi fondata, non sussistendo un inadempimento
12 del agli obblighi assunti per le r agioni già esposte, talchè le CP_1 società Parte_6
e andavano
[...] Controparte_2 CP_3 CP_2 condannate in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_1 della somma di € 120.000,00 oltre accessori di legge, oltre
[...] interessi (trattandosi di debito di valuta) a decorrere dalla domanda al saldo effettivo.
Le spese di lite, in base alla soccombenza, venivano interamente poste a carico di Parte_6
e
[...] Controparte_2 [...]
in solido tra loro e liquidate secondo i parametri CP_3 massimi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 , non sussistendo i presupposti per la condanna del in Controparte_1 quanto parte vittoriosa del giudizio, per lite temeraria ex art. 96
c.p.c.
Con l'odierno appello, la società
[...] ha impugnato davanti Parte_6
a questa Corte, chiedendone la riforma, la predetta sentenza di primo grado.
Il costituitosi in giudizio, ha resistito all'appello CP_1 chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
La Corte, all'udienza del 7.5.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
I° motivo di appello.
L'appello esordisce affermando che il Tribunale aveva erroneamente interpretato le questioni e le prove riguardanti la
13 domanda di condanna del al pagamento della somma di € CP_1
10.083,00 oltre Iva, a titolo di mancata corresponsione della prenotazione alberghiera delle squadre dell'IA M50 e M55 per un totale di n. 32 persone, che avevano tutte soggiornato a Parte_1 nei giorni della manifestazione.
L'appellante ha poi ricordato che, nel giudizio di primo grado, non era stata contestata la circostanza secondo la quale la somma richiesta riguardasse il numero delle persone/prenotazioni eccedenti quelle gratuite accordate al CP_1
E quindi si trattava di circostanza che non solo doveva ritenersi pacifica, ma era anche provata dai documenti prodotti dal medesimo convenuto (doc. 10 – riepilogo) dai quali peraltro sarebbe risultata dovuta una somma ancora maggiore (per 37 prenotazioni anziché
32).
L'appellante ha poi sostenuto, in primo luogo, che il Tribunale avesse formulato un'affermazione “inconferente”, perché la somma reclamata era già stata calcolata al netto della “gratuità accordata”
(prevista per una sola squadra e per un massimo di 18 persone/presenze) e, in secondo luogo, non avesse tenuto conto che era il UN ad aver garantito al la sistemazione gratuita CP_1 di una seconda squadra, come emergeva dalla missiva e-mail inviata dall'assessore del UN, accordo al quale i tour operators erano del tutto estranei.
La missiva dell'assessore faceva espresso riferimento al fatto che i costi per le prenotazioni di una seconda squadra sarebbero stati a carico del UN, ma era un impegno al quale – come emergeva dal testo - era estraneo il gruppo delle società.
Il convenuto, in primo grado, si era difeso sostenendo che vi era un accordo fra le parti in base al quale i costi per la seconda
14 squadra sarebbero stati sopportati dal UN, come risultava confermato dalla citata missiva e-mail dell'assessore al turismo.
Ha quindi chiesto la conferma della decisione di primo grado anche sul punto, assumendo che, comunque, la documentazione cui aveva fatto riferimento l'atto di appello , era tale da non consentire di ritenere sufficientemente provato che la domanda riguardasse proprio le 32 prenotazioni eccedenti rispetto a quelle promesse come gratuite (il documento indicato col num. 14 , contenente un prospetto con l'indicazione di 32 soggetti su 39, ribadiva che “la gratuità delle camere” era stata accordata e valeva per 18 soggetti)-
Il motivo di appello è, avviso della Corte, fondato in quanto la motivazione della sentenza appellata non è sul punto condivisibile.
Il primo giudice ha affermato che la domanda in parola proposta da parte dell'appellante fosse infondata, richiamando l'obbligo dei tour operators - ex art.
4.1 del contratto – “a garantire
i servizi di pernottamento, prima colazione e pranzo, in forma gratuita, per i giocatori, allenatori e componenti dello staff di una sola delle squadre nazionali partecipanti alla manifesta zione, per un totale di 18 persone.”
Inoltre, nella mail inviata dalla sig.ra , già Testimone_1 referente della Segreteria organizzativa del UN di Montecatini
Terme e poi Assessore al Turismo, in data 24/6/2014 si poteva leggere: “in questa scrittura FIRMATA c'è la specifica di UNA
SQUADRA gratuita che ti sarà accordata dagli operatori di
la SECONDA SQUADRA che avevamo concordato con Parte_1 ed il sindaco ti sarà accordata direttamente dal comune, ma CP_6 non può essere inclusa in questa scrittura perché i soggetti sono diversi” (doc. 3 di parte convenuta).
15 La Corte ritiene, invece, che il tenore della citata missiva dell'assessore, faccia riferimento a un futuro accordo col UN
(la gratuità della seconda squadra “ti sarà accordata direttamente dal UN…”) e non dimostra l'esistenza di una già concordata estensione della gratuità anche per una seconda squadra con i costi da porre a carico degli operatori turistici. Né il ha dato prova CP_1 che UN e tour operators si fossero poi, effettivamente, entrambi impegnati a suo favore.
Non è per nulla “evidente”, come ha sostenuto la di fesa del che tra il UN e le sue controparti “vi fosse stato un CP_1 accordo per garantire la gratuità di entrambe le squadre”, accordo non desumibile, come detto, dal testo degli accordi e della missiva e-mail citata, né dal fatto che fu l'assessore a inviare al la CP_1 scrittura privata già firmata dai tre tour operators, che dimostra unicamente che sul punto vi furono contatti ma non che questi dovessero direttamente o tramite il comune concedere anche una seconda squadra gratuita.
Né può affermarsi che i documenti prodotti non offrano riscontro alla tesi dell'appellante, dal momento che non risultando provato un accordo che obbligasse a concedere al la gratuità CP_1 anche per la seconda squadra, la discrasia evidenziata dal convenuto nell'indicazione del numero dei soggetti (32 anziché 39) deve valutarsi alla stregua di una mera incongruenza priva di rilievo.
Deve pertanto ritenersi che l'appellante, in base al titolo, abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico, dando dimostrazione dell'esistenza dell'obbligo a carico del di provvedere al CP_1 pagamento delle prestazioni eccedenti quelle gratuite concesse a termini contrattuali (clausola di cui all'art 4.1 pure richiamata dal
Tribunale).
La sentenza impugnata andrà sul punto opportunamente riformata, in accoglimento della domanda di condanna come in atti
16 proposta in primo grado dall'appellante, con la correlata condanna di a pagarle la somma di Euro 10.083,00 oltre Controparte_1 interessi legali a decorrere dalla notifica della citazione datata
1.2.2018.
II° motivo di appello.
Col secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice per aver questi errato nel punto in cui aveva affermato che il aveva sottoscritto, in proprio e non CP_1 quale rappresentante della Federazione (MB), la scrittura privata del 23.6.2014.
L'assunto è basato sulla considerazione secondo la quale , pur intervenendo quale titolare dell'omonima ditta individuale, il stipulando il contratto aveva agito in rappresentanza della CP_1
MB IA (articolazione della MB Internazionale) come l'atto specificava in più punti, con la conseguenza che non poteva essere considerato titolare (in proprio) di alcun diritto di credito discendente da quel contratto che sarebbe ovviamente spettato alla
Federazione rappresentata.
La motivazione resa dal Tribunale sul punto è stata in appello definita “non convincente”, per aver il primo giudice valorizzato elementi non significativi e cioè sia il fatto che era stato previsto che il pagamento del corrispettivo dovesse essere indirizzato su un conto corrente personale del (da ritenersi irrilevante atteso CP_1 che il pagamento può essere fatto alla persona indicata – adiectus - dal creditore ex art. 1188 c.c.), sia l'avvenuta sottoscrizione del contratto senza che quest'ultimo avesse ripetuto la contemplatio domini (non imposta da alcuna norma).
17 Secondo l'appellante, piuttosto, doveva ritenersi significativo il fatto che, in altro punto del contratto, all'art. 4, c.4, fosse stato espressamente indicato che i tour operators non avrebbero dovuto corrispondere a MB alcuna “ulteriore” commissione e il fatto che l'esclusiva delle prenotazioni era un'obbligazione che poteva essere garantita solo dalla Federazione organizzatrice.
Il motivo, ad avviso della Corte, è infondato.
Dagli atti è, in primo luogo, emerso che il fosse CP_1 soltanto uno dei referenti (e membro) della MB Federazione
Internazionale che opera in vari stati del mondo, non risultando poi nemmeno dimostrato che avesse mai avuto un mandato a rappresentare il predetto ente.
Erano poi stati gli stessi operatori turistici a individuare come contraente il che, a causa del suo ruolo e della relativa CP_1 competenza acquisita, doveva ritenersi soggetto in grado di apportare valido contributo all'organizzazione della manifestazione sportiva, quale soggetto referente della Federazione e che in IA
“deteneva i giusti contatti per offrire una consulenza qualificata”.
Ciò è tanto vero che nella scrittura si evidenzia come i tour operators avevano manifestato di avere uno specifico interesse alla collaborazione con “l'impresa individuale ”. Controparte_1
Va ritenuta estremamente riduttiva l'argomentazione dell'appellante secondo la quale il compenso sarebbe stato versato sul conto corrente del quale adiectus solutionis causa, CP_1 quando in realtà – a termini contrattuali - il pagamento del corrispettivo/provvigione gli era stato riconosciuto in proprio e resta altresì estremamente significativo il fatto, ben evidenziato in sentenza e rimasto nell'atto di appello senza una valida specifica argomentazione contrapposta, che nella fattura n. 11 del 2.11.17 la
18 prestazione è descritta con il seguente oggetto: “competenze per consulenza e organizzazione manifestazione sportiva TORNEO
BASKET MB in Montecatini Terme”.
Incomprensibile poi perché la natura delle obbligazioni assunte nella scrittura debba essere ritenuta incompatibile con la persona del trattandosi di svolgere un'attività di consulenza che il CP_1 convenuto era perfettamente in grado di effettuare (e che i tour operators espressamente gli riconoscono affermando di aver
“interesse” a collaborare con lui) con riguardo all'evento sportivo cui si faceva riferimento, trovando così spiegazione anche la previsione che MB nulla dovesse ulteriormente percepire rispetto ai pagamenti riferiti alla singola persona del CP_1
III° motivo di appello.
Col terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato la violazione delle norme di cui agli artt. 1218, 1362 e ss., 1453 e
1455 del codice civile, in quanto il primo giudice avrebbe erroneamente escluso che fosse gravemente inadempiente CP_1 agli obblighi assunti con la scrittura privata del giugno 2014, respingendo la domanda di risoluzione del contratto.
Secondo l'appellante, era rimasto incontestato che il CP_1 avessea l'obbligo di impegnarsi a “convogliare” attraverso il booking ufficiale istituito dai tour operators le prenotazioni alberghiere, che avrebbero dovuto tutte avvenire solo per quel tramite avendo quelli ottenuto l'esclusiva.
I “numeri” avevano però dato conto che le prenotazioni veicolate secondo l'accordo erano risultate il 43% del t otale, poiché
3.052 partecipanti (su un totale di oltre 5.300) avevano effettuato prenotazioni attraverso altri canali e il non aveva in CP_1 proposito offerto alcuna “giustificazione”, né aveva dato prova di essersi “fattivamente adoperato per far sì che le squadre mancant i
19 prenotassero il soggiorno alberghiero attraverso il booking gestito dalle società contraenti”.
E pertanto il primo giudice avrebbe errato nel ritenere insussistente il prospettato inadempimento , assumendo che CP_1 non avesse assunto un'obbligazione di risultato in quanto non era stata specificamente prevista in contratto una percentuale minima di partecipanti da convogliare verso il booking center ufficiale gestito dalle tre società.
E ciò perché doveva ritenersi che lo scopo pratico del contratto non fosse altro che quello di “far sì che tutte le prenotazioni dei partecipanti all'evento fossero veicolate sul booking ufficiale istituito dai Tour Operators”, cioè relative alla totalità dei partecipanti come sarebbe stato assicurato in sede di stipula.
E che tutte le presenze sarebbero “passate” attraverso il booking center ufficiale con “assicurazione trasfusa nell'accordo”, trovava conferma (implicita) anche nelle condizioni economiche pattuite nella scrittura (6 € al giorno per presenza prenotata a mezzo del booking center ufficiale), che vennero concordate dalle parti proprio in funzione dell'impegno a veicolare attraverso i tour operators le prenotazioni alberghiere della totalità delle squadre partecipanti e dei conseguenti prevedibili introiti.
All'esito della manifestazione, il numero delle prenotazioni era risultato però largamente insufficiente, con introiti di gran lunga inferiori alle attese, il che aveva reso sostanzialmente antieconomica per le società l'intera operazione, privando di
“adeguata giustificazione sinallagmatica” l'entità del compenso pattuito quale corrispettivo a favore del che, per il CP_1 medesimo insoddisfacente risultato, era da considerarsi perciò gravemente inadempiente agli obblighi assunti, qualificabili anche ex art. 1381 c.c. come promessa del fatto di un terzo.
20 Dopo una breve disamina dell'istituto invocato , l'appellante ha proseguito evidenziando come il non avesse – come gli CP_1 incombeva - dato prova “di aver contattato le squadre mancanti all'appello e di essersi fattivamente adoperato per il raggiungimento del risultato promesso” o comunque di aver fatto quanto poteva per assicurare il diritto di esclusiva, risultando così inadempiente all'obbligazione di facere dedotta in contratto.
Ne derivava, di conseguenza, la riforma della sentenza impugnata, con pronuncia di risoluzione del contratto per grave inadempimento del e reiezione delle sue domande. CP_1
Il terzo motivo di appello, stando alla sua formulazione, postula che l'accordo contenuto nella scrittura del giugno 2014, avesse posto a carico del l'obbligo di convogliare tutti i partecipanti CP_1 al Torneo ad effettuare la prenotaz ione alberghiera tramite il
Booking Center ufficiale creato dall'appellante e dalle altre società
e garantendo che questi CP_2 Controparte_3 usufruissero del pacchetto turistico predisposto.
L'inadempimento prospettato consisterebbe quindi nel mancato fattivo adoperarsi del convenuto per ottenere che tutti i partecipanti al mondiale effettuassero le prenotazioni alberghiere attraverso il booking center gestito dai tre tour operators.
Premesso che è incontestato che l'obbligo del CP_1 consistesse proprio nel far sì che i partecipanti alla manifestazione prenotassero il loro soggiorno a tramite le tre società, Parte_1 non può però certo ritenersi che stando ai termini contrattuali , il convenuto avesse assunto obblighi circa il fatto che tutti i partecipanti in concreto si avvalessero dei tour operators (così assicurando in sostanza il risultato preteso dall'appellante).
21 Non vi è prova che l'impegno preso non sia stato assolto dal né che questi non abbia “supportato” l'attività del booking CP_1 center, atteso che la percentuale delle prenotazioni che la stessa appellante riconosce come avvenute in esecuzione del contratto, pur se da lei ritenuta insoddisfacente, è tutt'altro che scarsa (2303 partecipanti), risultando piuttosto poco concorrenziali le condizioni economiche praticate dai tre operatori.
Non vi è prova che quel mancato risultato sperato sia dipeso dallo scarso impegno (diligenza) impiegato dal (fatto CP_1 peraltro dedotto in causa del tutto genericamente), non potendo quest'ultimo coartare o estorcere ai partecipanti la propria prenotazione nelle modalità indicate, risultato che comunque a termini di contratto nemmeno era richiesto. E né, significativamente e sempre a termini di contratto, era stata prevista una percentuale minima di prenotazioni perché potesse sorgere il diritto al corrispettivo.
Va sul punto ulteriormente osservato che l'appellante, prima dell'instaurazione della causa, non ha mai specificamente contestato al di essersi impegnato poco. CP_1
Le suesposte considerazioni assorbono e quindi superano anche le questioni poste dalla prospettazione (avvenuta effettivamente per la prima volta in grado di appello) secondo la quale col contratto in parola, il si sarebbe obbligato ex art. 1381 c.c. promettendo CP_1 il fatto del terzo (nella fattispecie l'impegno dei partecipanti alla manifestazione a prenotare tramite i tre operatori), obbligazione del tutto insussistente e non ricavabile dall'interpretazione (chiara) dei termini contrattuali.
Non era stata dal convenuto assunta alcuna garanzia che tutti i partecipanti alla manifestazione avrebbero prenotato il soggiorno avvalendosi dei servizi dei tre operatori, ma solo un obbligo a
22 impegnarsi, per il suo ruolo, per le sue competenze e conoscenze nel mondo del basket e della federazione menzionata, a “veicolare”
i detti partecipanti verso il bookcenter ufficiale, cosa avvenuta come premesso per ben 2303 soggetti.
Del tutto irrilevanti quindi le prove articolate in atto di appello
(cioè la riproposizione di alcuni capitoli di quelle già dedotte in precedenza), in quanto vertenti su circostanze la cui conferma o meno non muterebbe gli elementi sui quali si basa no sia la decisione impugnata, sia la conferma.
Regolamentazione delle spese di giudizio.
La riforma, anche parziale, della decisione di primo grado comporta la rivisitazione della regolamentazione delle spese di causa come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità
(Cassazione sent. num. 8400\2018- “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determin a la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. (ord.)
24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della
23 sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).”
Passando quindi a regolare le spese del giudizio, la Corte, ricorrendo quindi un'ipotesi riconducibile a una sostanziale soccombenza reciproca (o mancato integrale accoglimento della domanda) e in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, in base all'esito complessivo della lite, ritiene che queste debbano esser poste prevalentemente a carico dell'appellante nella misura di
3\4ti, così applicandosi l'art. 92, 2° comma c.p.c.
La soccombenza dell'appellante è innegabilmente da ritenersi prevalente visto l'accoglimento di gran parte delle domande del con più modesto riconoscimento delle ragioni dei tour CP_1 operators.
Tali spese si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore corrispondente ad euro 110.000 (criterio che fa riferimento al decisum), esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria del giudizio di appello che non si è svolta.
Le spese rimanenti di giudizio possono essere compensate.
PQM
Decidendo sull'appello come in atti proposto ed in parziale riforma della sentenza impugnata n. 581\2021 emessa inter partes dal
Tribunale di Pistoia, pubbl. il g. 25.6.2021:
- CONDANNA a pagare all'appellante la somma di Controparte_1
Euro 10.083,00 oltre interessi legali a decorrere dal la notifica della citazione datata 1.2.2018.
- RESPINGE nel resto l'appello come in atti proposto;
24 - CONDANNA l'appellante a rimborsare al convenuto i 3 \4ti delle spese del giudizio, frazione che liquida:
- quanto al primo grado, in complessivi Euro 12.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
- quanto al presente grado di appello, in complessivi Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
26.3.2025.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
25
Repubblica IAna
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
PROMOZIONE ALBERGATORI Parte_1 [...]
in persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro-tempore, con gli Avv. Virgilio Romoli e Chiara Romoli, di Parte_1
Pistoia, appellante nei confronti di
Controparte_1 con l'Avv. Michele Pretelli, di Pesaro, convenuto in appello
e di
in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore– non costituita in giudizio;
in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore – non costituita in giudizio;
avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Pistoia;
in materia di contratto di prestazione opera/mediazione.
1 Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello di Firenze, contrariis reiectis, in riforma della sentenza N. 581/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia nei procedimenti civili riuniti recanti RG n. 356/2018 e n. 2273/2018, depositata in cancelleria in data 25/6/2021: in via principale: - accertare e dichiarare il credito di
p.a. Parte_3 Parte_2 nei confronti di in euro 10.083,00 oltre iva e per Controparte_1
l'effetto condannare il convenuto al pagamento della somma di cui sopra, oppure a quella maggiore o minore che risulterà di giustiz ia, il tutto oltre interessi di legge dal dì del dovuto al saldo. - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e Controparte_1 per l'effetto dichiarare non dovuto allo stesso il credito di € 120.000,00 oltre IVA richiesto da parte con venuta in forza della scrittura privata del 23.06.2014; in via subordinata, pronunciare la risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c. della scrittura privata del 23.06.2014 per inadempimento del , per l'effetto, dichiarare CP_1 non dovuto il compenso di euro 120.00,00 oltre Iva richiesto da parte convenuta in forza della suddetta scrittura. Vittoria di spese e competenze dei due gradi del giudizio. Con condanna del sig. CP_1
alla restituzione della somma di euro 180.148,57 riscossa
[...] in esecuzione della sentenza riformanda, con interessi di legge da dì del riscosso al soddisfo. In via istruttoria Si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova testimoniale così come formulati dal n. 8 al n. 14 nella propria memoria 21/05/2019 ex art. 183 co 6 n. 2 c.p.c. che, per comodità di lettura, vengono di seguito testualmente trascritti: “8. DCV che il 43% delle presenze al 14° Campionato del Mondo di Maxi basket è stato gestito dal booking center ufficiale.
9. DCV che 3052 su oltre 5300 presenze partecipant i al 14° Campionato del Mondo di Maxi basket si sono iscritte alla manifestazione senza passare dal booking ufficiale;
10. DCV che i contatti per le prenotazioni alberghiere venivano tenuti dal booking center con la federazione internazionale Fimba Maxibas ket. Dica il teste se il booking center si sia relazionato con il Sig. CP_1 per la gestione e sistemazione dei partecipanti. 11. DCV che
[...]
a fine manifestazione venne comunicato al Sig. che 51 CP_1 squadre partecipanti su un totale di 367 avev ano prenotato attraverso il booking ufficiale;
12. DCV che già nel mese di dicembre
2 2016 veniva contestato al Sig. che 2 team europei su 70 CP_1 avevano prenotato attraverso il booking ufficiale;
13. DCV che il sig. nella scrittura del 23/06/201 4 che le si mostra si era CP_1 impegnato a vincolare la partecipazione al Mondiale alla prenotazione da effettuarsi per il tramite unico del booking -center ufficiale;
14.DCV che le condizioni economiche pattuite nella scrittura del 23/06/2014 erano state concordate tra le parti a fronte dell'impegno del sig. a vincolare la partecipazione al alla CP_1 Pt_4 prenotazione da effettuarsi per il tramite unico del booking – center ufficiale.“
- Per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Collegio rigettare l'appello spiegato da Parte_5 in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi dedotti,
[...] con conseguente piena conferma della sentenza impugnata. Vinte le spese.
- Svolgimento del processo e motivi della decisione.
- Con atto di citazione ritualmente notificato, la società
Parte_6
ha convenuto in giudizio davanti a Tribunale di Pistoia il sig.
[...]
Controparte_1
La società attrice deduceva:
- che nelle giornate dal 30 giugno al 9 luglio del 2017 la città di Montecatini Terme aveva ospitato la 14° edizione dei mondiali
MB Maxibasketball, manifestazione ideata dalla Federazione internazionale MB MAXIBASKETBALL con sede in Buenos Aires, cui avevano partecipato circa 400 squadre;
- che nel mese di Aprile dell'anno 2015, unitamente alle società tour operator e aveva Controparte_2 Controparte_3 sottoscritto un accordo con Fimba Maxibasketball e il comitato organizzatore locale, in base al quale le imprese erano state autorizzate alla gestione delle prenotazioni alberghiere a fronte di
3 commissioni su alloggi e transfer da riconoscersi in favore di Fimba
Maxibasketball, con ciò venendo regolamentata ogni questione, anche economica, tra il comitato organizzatore e la predetta Fimba
Maxibasketball – che in tale contesto aveva percepito una somma complessiva di € 35.000,00;
- che tra i soggetti firmatari di tale accordo vi era anche il sig. come delegato italiano di Fimba Maxibasketball, Controparte_1 con il conseguente annullamento di ogni precedente pattuizione, e dunque anche di una scrittura privata avente ad oggetto attività di consulenza e organizzazione riguardanti la manifestazione sportiva
Fimba Maxibasket 2017, che era stata sottoscritta in data 23/6/2014 tra le tre società tour operator e il predetto che aveva agito CP_1 in rappresentanza di Fimba IA Maxibasketball;
- che tuttavia il proprio facendo riferimento al CP_1 predetto contratto 23.6.2014, in data 12 dicembre 2017, aveva richiesto a Parte_6 il pagamento del “saldo per consulenza e organizzazione
[...] manifestazione sportiva Torneo di Basket Fimba – Montecatini
Terme”, previsto alla clausola di cui all'art. 4 del contratto in questione;
- che tale richiesta di pagamento era stata contestata con missiva del 3/1/2018, significando l'insussistenza di un contratto di consulenza e organizzazione relativo alla manifestazione nonché la
“legittimazione attiva” del titolare di una ditta individuale, CP_1 riguardante gli asseriti corrispettivi provvigionali;
- che il convenuto aveva successivamente insistito nelle sue pretese, richiedendo il pagamento del compenso per “incarico di consulenza organizzativa e booking center”.
Tanto premesso, l'attrice promuoveva azione di accertamento
4 negativo del credito preteso, ritenendo che la provvigione richiesta dal (pari a 120mia euro) non fosse in alcun modo dovuta, CP_1 in quanto:
- questi era rappresentante di Fimba IA Maxibasketball e in tale veste aveva sottoscritto il contratto del 23/ 6/2014, dovendosi anche evidenziare che Fimba IA Maxibasketball era soggetto giuridicamente inesistente (con conseguente nullità del contratto di mandato con riferimento al contratto del 23/06/2014 );
- la ditta individuale del non sarebbe risultata iscritta CP_1 nell'albo degli agenti di affari di mediazione di cui all'art. 2 L.
39/1989, né sarebbe stata inviata la dichiarazione di inizio di attività alla Camera di commercio competente, ai sensi dell'art. 73 D.lgs.
59/2010, con conseguente esclusione del diritto del convenuto a qualsivoglia compenso provvisionale;
- alcun compenso per l'attività di booking center sarebbe dovuto in quanto questione oggetto della successiva regolamentazione con Fimba Maxibasketball nel contratto del 2015 .
L'attrice chiedeva inoltre che, i n ogni caso, anche a voler ritenere valida la scrittura privata del 23/6/2014, la stessa comunque avrebbe dovuto essere dichi arata risolta per grave inadempimento del convenuto all'impegno di veicolare tutte le prenotazioni delle squadre partecipanti al booking ufficiale della manifestazione gestito da Parte_6
[...]
Sul punto assumeva che solo il 43% delle presenze sarebbe stato gestito dal booking center ufficiale dell'evento, prospettando anche la sussistenza degli estremi per pronunciare la risoluzione della scrittura privata in parola per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione.
5 L'attrice concludeva, infine, assumendo che il si CP_1 sarebbe reso inadempiente all'obbligo di pagamento della prenotazione alberghiera delle squadre dell'IA M50 e M55 per un totale di 32 persone, per complessivi € 10.083,00 oltre Iva.
Il si costituiva in giudizio, depositando comparsa di CP_1 risposta, negando di essere rappresentante della Fimba
Maxibasketball ma solo un referente della medesima, veste nella quale si era occupato, tra l'altro, anche della gestione e del soggiorno delle squadre che avrebbero partecipato al mondiale, contestando tutto quanto dedotto in citazione.
Il convenuto affermava la piena sussistenza e validità del proprio diritto di credito in virtù del contratto de l 23/6/2014, quale compenso per l'assegnazione dell'attività di booking center ai tre tour operator, concludendo per il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto .
Sono quindi intervenute volontariamente in causa, c on comparse depositate rispettivamente in data 12/ 9/2018, le società
e che hanno insistito per Controparte_2 Controparte_3
l'accoglimento delle domande attoree.
Celebrata la prima udienza di trattazione in data 18/09/2018, il Giudice ha concesso alle parti i ter mini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con distinto atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in separato giudizio le società Controparte_1
Parte_6
, e per s entirle
[...] Controparte_2 Controparte_3 condannare, in solido tra loro, al pagamento della somma di €
120.000,00 oltre accessori di legge, interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di compenso maturato in virtù della citata scrittura privata del 23/6/2014.
6 Si è costituita in giudizio la società
[...] chiedendo la riunione Parte_6 del procedimento a quello precedentemente introdotto, contestando la domanda del di cui chiedeva il rigetto con condanna per CP_1 lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Si costituivano in giudizio anche le altre due società che, dopo aver richiesto la riunione dei due procedimenti, concludevano analogamente il rigetto della domanda, con condanna dell'attore per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
I procedimenti venivano riuniti e si procedeva alla trattazione della causa, con formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. tuttavia non accettata dalle tre società .
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni , all'esito, il
Tribunale ha trattenuto le cause riunite in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con la sentenza oggi appellata, sono state riconosciute le ragioni creditorie del con la condanna delle società al CP_1 pagamento della somma pattuita a titolo di provvigione.
Il giudice, dopo una breve ricostruzione dei fatti, ha deciso sulla base delle seguenti considerazioni.
In occasione della 14° edizione dei mondiali MB
Maxibasketball, tenutasi da 30 giugno al 9 Luglio 2017 a l'organizzazione era stata demandata da MB Parte_1
Maxibasketball, federazione internazionale con sede in Buenos Aires
(Argentina), al comitato organizzatore locale .
Il era intervenuto in qualità di titolare dell'omonima CP_1 ditta individuale, “in rappresentanza della MB IA
7 Maxibasketball” stipulando con le società
[...]
Parte_6 Controparte_2
e la scrittura privata del 23/6/2014 . Controparte_3
Sempre il si era obbligato a concedere il diritto di CP_4 esclusiva al costituente comitato organizzatore locale (COL) per l'affidamento alle tre società - tour operators - del servizio di gestione delle prenotazioni alberghiere e a vincolare la quota di partecipazione al mondiale alla prenotazione alberghiera da effettuarsi per il tramite dei tre tour operators.
Nel medesimo accordo era previsto, quale corrispettivo a favore del l'importo di € 6,00 oltre Iva giornaliero per ogni CP_1 persona che, gestita dai tre tour operators, avrebbe soggiornato in occasione della detta manifestazione sportiva, con somma da versarsi entro 30 giorni dal termine dell'evento (doc. 6 ).
Secondo il Tribunale, la lettura del contratto “nella sua formulazione sistematica”, dava conto del fatto che il vesse CP_1 partecipato all'atto quale titolare dell'omonima ditta individuale e dunque in nome e per conto proprio, ancorché quale referente per l'IA della predetta federazione internazio nale Fimba
Maxibasketball, ma non quale rappresentante di questa.
Il contratto aveva quindi fatto un riferimento “atecnico” al concetto di rappresentanza, come poteva ricavarsi dal fatto che il corrispettivo andava pagato al con versamento mediante CP_1 bonifico bancario da accreditarsi sul conto corrente a lui intestato al convenuto, oltre che dal fatto che la scrittura risultava da lui sottoscritta personalmente senza la spendita di ulteriore qualifica.
Diversamente da quanto soste nuto dalla società attrice, i documenti acquisiti agli atti davano conto del fatto che la partita iva della ditta individuale fosse ancora attiva, con esclusione dei
8 presupposti per ritenere sussistente invalidità della scrittura privata del 23/6/2014 per asserita nullità del contratto di mandato con rappresentanza che il avrebbe stipulato con Fimba IA CP_1
Maxibasketball e in virtù del quale il primo avrebbe poi raggiunto l'accordo oggetto di contestazione.
Il contratto successivamente sottoscritto da Fimba
Maxibasketball e nell'aprile 2015 al fine di CP_5 regolamentare aspetti propri organizzativi della manifestazione sportiva quali i diritti tv, il logo, il merchandising, il marketing dell'evento (doc. 4 di parte attrice), doveva ritenersi avere un oggetto diverso da quello contemplato nell'accordo di cui alla precedente scrittura privata del 23.6.2014.
In tale successivo contratto del 2015, peraltro, venivano regolamentati unicamente i rapporti tra Fimba e il comitato organizzativo e nulla veniva dettagliatamente disciplinato con riferimento alla gestione delle prenotazioni alberghiere (eccettuato un generico e non significativo riferimento alla circostanza che le prenotazioni alberghiere sarebbero state gestite dai tour operators di Montecatini Terme contenuto all'art. 2 del contratto ).
Tale contratto dell'aprile 2015 era poi stato espressamente risolto per mutuo consenso delle parti che avevano stipulato un successivo negozio del settembre 2016 (doc. 5 di parte attrice) con previsione di un corrispettivo in favore di Fimba di 35.000,00 quale contropartita del marketing del campionato, del merchandising, di pubblicità e di sponsorizzazione (art. 16 del contratto). In entrambi i casi, infine, andava rilevato che le società
[...]
Parte_6 Controparte_2
e non fossero state parti negoziali. Controparte_3
Ad avvalorare il fatto che la scrittura privata del 23/6/2014 dovesse ritenersi pienamente valida ed efficace, andava considerato
9 che la stessa società Parte_6
anche per conto delle società
[...] Controparte_2
e aveva inviato al convenuto una
[...] Controparte_3 proposta transattiva in cui non si era contestato l'an del credito, quanto piuttosto il quantum del corrispettivo.
Nella detta proposta, le parti avevano espressamente fatto riferimento al compenso previsto in favore del tenuto conto CP_1 del numero delle presenze veicolate al soggiorno presso le strutture del tre tour operators.
Il corrispettivo, liquidato dal convenuto in complessivi €
120.000,00 oltre Iva, teneva conto dei dati comunicati da
Parte_6
con mail del 27/10/2017 (le presenze sono state indicate in
[...] complessivi 2303).
Effettuata quindi la moltiplicazione (soggiornanti 2303 x il prezzo concordato di € 6,00 giornalieri e per il numero complessivo dei giorni del soggiorno, cioè 9), il compenso risultava pari ad €
124.362,00 oltre Iva e dunque in misura congrua, anzi inferiore, rispetto a quella indicata dal sig. nella pre -fattura n. 11 del CP_1
2/11/2017, oggetto di contestazione.
Il Tribunale osservava altresì che la peculiare natura dell'evento in riferimento al quale il si era impegnato a CP_1 veicolare le presenze dei partecipanti al torneo Fimba Maxibasket
2014 attraverso il booking center gestito dalla società
[...]
Parte_6 dimostrava come si fosse trattato di un'occasionale attività di procacciatore di affari svolta dal convenuto ed esercitata una tantum, con applicazione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza in tema di mediazione (art. 1754 e segg. cod. civ.)
e diritto al compenso, a nulla rilevando il limite di valore alla
10 provvigione apposto dalla normativa fiscale per escludere il diritto del procacciatore occasionale alla provvigione.
E pertanto andava respinta la domanda proposta dalla società
Parte_6 Parte_6
, cui vevano aderito anche le società intervenute
[...] Controparte_2
e di accertamento negativo del credito
[...] CP_3 CP_2 di Controparte_1
Andava altresì respinta la domanda di risoluzione della scrittura privata del 23/6/2014 per grave inadempimento del convenuto, proposta anch'essa dalle tre società essendo stato in merito unicamente allegato il fatto che solo il 43 % delle presenze all'evento era stato gestito dal booking center ufficiale.
Tuttavia, stando alla scrittura privata del 23/ 6/2014,
l'obbligazione assunta dal non poteva considerarsi affatto CP_1 un'obbligazione di risultato, non essendo stata prevista una percentuale minima di soggetti che il convenuto avrebbe dovuto convogliare al booking center ufficiale affinché gli venisse riconosciuta la provvigione.
Nessuna ulteriore specifica allegazione era stata offerta dalla società attrice circa l'asserito inadempimento del e così, CP_1 infine, anche la domanda di risoluzione della scrittura privata de qua per eccessiva onerosità sopravvenuta andava rigettata in difetto dei presupposti di legge, dovendosi ritenere che il fatto che il 57% dei partecipanti abbia utilizzato canali diversi rispetto al booking ufficiale non costituisce affatto un avvenimento straordinario e imprevedibile (art. 1467 c.c.)
Infine, il Tribunale respingeva l'ultima domanda di condanna del convenuto al pagamento della somma di € 10.083,00 oltre Iva,
a titolo di mancata corresponsione della prenotazione alberghiera
11 delle squadre dell'IA M50 e M55 per un totale di n. 32 persone.
Ciò perché, in primo luogo, la scrittura privata del 23/ 6/2014 prevedeva espressamente all'art.
4.1 che “i Tour Operators si impegnano ed obbligano a garantire i servizi di pernottamento, prima colazione e pranzo, in forma gratuita, per i giocatori, allenatori e componenti dello staff di una sola delle squadre nazionali partecipanti alla manifestazione, per un totale di 18 persone.”
Inoltre, nella mail inviata dalla sig.ra , già Testimone_1 referente della Segreteria organizzativa del UN di Montecatini
Terme e poi Assessore al Turismo, in data 24/6/2014 si legge “in questa scrittura FIRMATA c'è la specifica di UNA SQUADRA gratuita che ti sarà accordata dagli operatori di la SECONDA Parte_1
SQUADRA che avevamo concordato con ed il sindaco ti sarà CP_6 accordata direttamente dal comune, ma non può essere inclusa in questa scrittura perché i soggetti sono diversi” (doc. 3 di parte convenuta).
Passando poi a decidere sulle domande introdotte in causa nel giudizio azionato dal il Tribunale preliminarmente rilevava CP_1
l'infondatezza della tesi secondo cui questi sarebbe incorso nelle decadenze processuali maturate nel precedente giudizio di accertamento negativo del suo credito, per non avere in tale sede proposto in via riconvenzionale le domande di accertamento del proprio credito e di conseguente condanna dei tour operators.
Non vi era alcuna disposizione normativa che impon esse al di concentrare tutte le proprie azioni e domande in un unico CP_1 contesto processuale.
La domanda di pagamento del corrispettivo pattuito era comunque da ritenersi fondata, non sussistendo un inadempimento
12 del agli obblighi assunti per le r agioni già esposte, talchè le CP_1 società Parte_6
e andavano
[...] Controparte_2 CP_3 CP_2 condannate in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_1 della somma di € 120.000,00 oltre accessori di legge, oltre
[...] interessi (trattandosi di debito di valuta) a decorrere dalla domanda al saldo effettivo.
Le spese di lite, in base alla soccombenza, venivano interamente poste a carico di Parte_6
e
[...] Controparte_2 [...]
in solido tra loro e liquidate secondo i parametri CP_3 massimi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 , non sussistendo i presupposti per la condanna del in Controparte_1 quanto parte vittoriosa del giudizio, per lite temeraria ex art. 96
c.p.c.
Con l'odierno appello, la società
[...] ha impugnato davanti Parte_6
a questa Corte, chiedendone la riforma, la predetta sentenza di primo grado.
Il costituitosi in giudizio, ha resistito all'appello CP_1 chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
La Corte, all'udienza del 7.5.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
I° motivo di appello.
L'appello esordisce affermando che il Tribunale aveva erroneamente interpretato le questioni e le prove riguardanti la
13 domanda di condanna del al pagamento della somma di € CP_1
10.083,00 oltre Iva, a titolo di mancata corresponsione della prenotazione alberghiera delle squadre dell'IA M50 e M55 per un totale di n. 32 persone, che avevano tutte soggiornato a Parte_1 nei giorni della manifestazione.
L'appellante ha poi ricordato che, nel giudizio di primo grado, non era stata contestata la circostanza secondo la quale la somma richiesta riguardasse il numero delle persone/prenotazioni eccedenti quelle gratuite accordate al CP_1
E quindi si trattava di circostanza che non solo doveva ritenersi pacifica, ma era anche provata dai documenti prodotti dal medesimo convenuto (doc. 10 – riepilogo) dai quali peraltro sarebbe risultata dovuta una somma ancora maggiore (per 37 prenotazioni anziché
32).
L'appellante ha poi sostenuto, in primo luogo, che il Tribunale avesse formulato un'affermazione “inconferente”, perché la somma reclamata era già stata calcolata al netto della “gratuità accordata”
(prevista per una sola squadra e per un massimo di 18 persone/presenze) e, in secondo luogo, non avesse tenuto conto che era il UN ad aver garantito al la sistemazione gratuita CP_1 di una seconda squadra, come emergeva dalla missiva e-mail inviata dall'assessore del UN, accordo al quale i tour operators erano del tutto estranei.
La missiva dell'assessore faceva espresso riferimento al fatto che i costi per le prenotazioni di una seconda squadra sarebbero stati a carico del UN, ma era un impegno al quale – come emergeva dal testo - era estraneo il gruppo delle società.
Il convenuto, in primo grado, si era difeso sostenendo che vi era un accordo fra le parti in base al quale i costi per la seconda
14 squadra sarebbero stati sopportati dal UN, come risultava confermato dalla citata missiva e-mail dell'assessore al turismo.
Ha quindi chiesto la conferma della decisione di primo grado anche sul punto, assumendo che, comunque, la documentazione cui aveva fatto riferimento l'atto di appello , era tale da non consentire di ritenere sufficientemente provato che la domanda riguardasse proprio le 32 prenotazioni eccedenti rispetto a quelle promesse come gratuite (il documento indicato col num. 14 , contenente un prospetto con l'indicazione di 32 soggetti su 39, ribadiva che “la gratuità delle camere” era stata accordata e valeva per 18 soggetti)-
Il motivo di appello è, avviso della Corte, fondato in quanto la motivazione della sentenza appellata non è sul punto condivisibile.
Il primo giudice ha affermato che la domanda in parola proposta da parte dell'appellante fosse infondata, richiamando l'obbligo dei tour operators - ex art.
4.1 del contratto – “a garantire
i servizi di pernottamento, prima colazione e pranzo, in forma gratuita, per i giocatori, allenatori e componenti dello staff di una sola delle squadre nazionali partecipanti alla manifesta zione, per un totale di 18 persone.”
Inoltre, nella mail inviata dalla sig.ra , già Testimone_1 referente della Segreteria organizzativa del UN di Montecatini
Terme e poi Assessore al Turismo, in data 24/6/2014 si poteva leggere: “in questa scrittura FIRMATA c'è la specifica di UNA
SQUADRA gratuita che ti sarà accordata dagli operatori di
la SECONDA SQUADRA che avevamo concordato con Parte_1 ed il sindaco ti sarà accordata direttamente dal comune, ma CP_6 non può essere inclusa in questa scrittura perché i soggetti sono diversi” (doc. 3 di parte convenuta).
15 La Corte ritiene, invece, che il tenore della citata missiva dell'assessore, faccia riferimento a un futuro accordo col UN
(la gratuità della seconda squadra “ti sarà accordata direttamente dal UN…”) e non dimostra l'esistenza di una già concordata estensione della gratuità anche per una seconda squadra con i costi da porre a carico degli operatori turistici. Né il ha dato prova CP_1 che UN e tour operators si fossero poi, effettivamente, entrambi impegnati a suo favore.
Non è per nulla “evidente”, come ha sostenuto la di fesa del che tra il UN e le sue controparti “vi fosse stato un CP_1 accordo per garantire la gratuità di entrambe le squadre”, accordo non desumibile, come detto, dal testo degli accordi e della missiva e-mail citata, né dal fatto che fu l'assessore a inviare al la CP_1 scrittura privata già firmata dai tre tour operators, che dimostra unicamente che sul punto vi furono contatti ma non che questi dovessero direttamente o tramite il comune concedere anche una seconda squadra gratuita.
Né può affermarsi che i documenti prodotti non offrano riscontro alla tesi dell'appellante, dal momento che non risultando provato un accordo che obbligasse a concedere al la gratuità CP_1 anche per la seconda squadra, la discrasia evidenziata dal convenuto nell'indicazione del numero dei soggetti (32 anziché 39) deve valutarsi alla stregua di una mera incongruenza priva di rilievo.
Deve pertanto ritenersi che l'appellante, in base al titolo, abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico, dando dimostrazione dell'esistenza dell'obbligo a carico del di provvedere al CP_1 pagamento delle prestazioni eccedenti quelle gratuite concesse a termini contrattuali (clausola di cui all'art 4.1 pure richiamata dal
Tribunale).
La sentenza impugnata andrà sul punto opportunamente riformata, in accoglimento della domanda di condanna come in atti
16 proposta in primo grado dall'appellante, con la correlata condanna di a pagarle la somma di Euro 10.083,00 oltre Controparte_1 interessi legali a decorrere dalla notifica della citazione datata
1.2.2018.
II° motivo di appello.
Col secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice per aver questi errato nel punto in cui aveva affermato che il aveva sottoscritto, in proprio e non CP_1 quale rappresentante della Federazione (MB), la scrittura privata del 23.6.2014.
L'assunto è basato sulla considerazione secondo la quale , pur intervenendo quale titolare dell'omonima ditta individuale, il stipulando il contratto aveva agito in rappresentanza della CP_1
MB IA (articolazione della MB Internazionale) come l'atto specificava in più punti, con la conseguenza che non poteva essere considerato titolare (in proprio) di alcun diritto di credito discendente da quel contratto che sarebbe ovviamente spettato alla
Federazione rappresentata.
La motivazione resa dal Tribunale sul punto è stata in appello definita “non convincente”, per aver il primo giudice valorizzato elementi non significativi e cioè sia il fatto che era stato previsto che il pagamento del corrispettivo dovesse essere indirizzato su un conto corrente personale del (da ritenersi irrilevante atteso CP_1 che il pagamento può essere fatto alla persona indicata – adiectus - dal creditore ex art. 1188 c.c.), sia l'avvenuta sottoscrizione del contratto senza che quest'ultimo avesse ripetuto la contemplatio domini (non imposta da alcuna norma).
17 Secondo l'appellante, piuttosto, doveva ritenersi significativo il fatto che, in altro punto del contratto, all'art. 4, c.4, fosse stato espressamente indicato che i tour operators non avrebbero dovuto corrispondere a MB alcuna “ulteriore” commissione e il fatto che l'esclusiva delle prenotazioni era un'obbligazione che poteva essere garantita solo dalla Federazione organizzatrice.
Il motivo, ad avviso della Corte, è infondato.
Dagli atti è, in primo luogo, emerso che il fosse CP_1 soltanto uno dei referenti (e membro) della MB Federazione
Internazionale che opera in vari stati del mondo, non risultando poi nemmeno dimostrato che avesse mai avuto un mandato a rappresentare il predetto ente.
Erano poi stati gli stessi operatori turistici a individuare come contraente il che, a causa del suo ruolo e della relativa CP_1 competenza acquisita, doveva ritenersi soggetto in grado di apportare valido contributo all'organizzazione della manifestazione sportiva, quale soggetto referente della Federazione e che in IA
“deteneva i giusti contatti per offrire una consulenza qualificata”.
Ciò è tanto vero che nella scrittura si evidenzia come i tour operators avevano manifestato di avere uno specifico interesse alla collaborazione con “l'impresa individuale ”. Controparte_1
Va ritenuta estremamente riduttiva l'argomentazione dell'appellante secondo la quale il compenso sarebbe stato versato sul conto corrente del quale adiectus solutionis causa, CP_1 quando in realtà – a termini contrattuali - il pagamento del corrispettivo/provvigione gli era stato riconosciuto in proprio e resta altresì estremamente significativo il fatto, ben evidenziato in sentenza e rimasto nell'atto di appello senza una valida specifica argomentazione contrapposta, che nella fattura n. 11 del 2.11.17 la
18 prestazione è descritta con il seguente oggetto: “competenze per consulenza e organizzazione manifestazione sportiva TORNEO
BASKET MB in Montecatini Terme”.
Incomprensibile poi perché la natura delle obbligazioni assunte nella scrittura debba essere ritenuta incompatibile con la persona del trattandosi di svolgere un'attività di consulenza che il CP_1 convenuto era perfettamente in grado di effettuare (e che i tour operators espressamente gli riconoscono affermando di aver
“interesse” a collaborare con lui) con riguardo all'evento sportivo cui si faceva riferimento, trovando così spiegazione anche la previsione che MB nulla dovesse ulteriormente percepire rispetto ai pagamenti riferiti alla singola persona del CP_1
III° motivo di appello.
Col terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato la violazione delle norme di cui agli artt. 1218, 1362 e ss., 1453 e
1455 del codice civile, in quanto il primo giudice avrebbe erroneamente escluso che fosse gravemente inadempiente CP_1 agli obblighi assunti con la scrittura privata del giugno 2014, respingendo la domanda di risoluzione del contratto.
Secondo l'appellante, era rimasto incontestato che il CP_1 avessea l'obbligo di impegnarsi a “convogliare” attraverso il booking ufficiale istituito dai tour operators le prenotazioni alberghiere, che avrebbero dovuto tutte avvenire solo per quel tramite avendo quelli ottenuto l'esclusiva.
I “numeri” avevano però dato conto che le prenotazioni veicolate secondo l'accordo erano risultate il 43% del t otale, poiché
3.052 partecipanti (su un totale di oltre 5.300) avevano effettuato prenotazioni attraverso altri canali e il non aveva in CP_1 proposito offerto alcuna “giustificazione”, né aveva dato prova di essersi “fattivamente adoperato per far sì che le squadre mancant i
19 prenotassero il soggiorno alberghiero attraverso il booking gestito dalle società contraenti”.
E pertanto il primo giudice avrebbe errato nel ritenere insussistente il prospettato inadempimento , assumendo che CP_1 non avesse assunto un'obbligazione di risultato in quanto non era stata specificamente prevista in contratto una percentuale minima di partecipanti da convogliare verso il booking center ufficiale gestito dalle tre società.
E ciò perché doveva ritenersi che lo scopo pratico del contratto non fosse altro che quello di “far sì che tutte le prenotazioni dei partecipanti all'evento fossero veicolate sul booking ufficiale istituito dai Tour Operators”, cioè relative alla totalità dei partecipanti come sarebbe stato assicurato in sede di stipula.
E che tutte le presenze sarebbero “passate” attraverso il booking center ufficiale con “assicurazione trasfusa nell'accordo”, trovava conferma (implicita) anche nelle condizioni economiche pattuite nella scrittura (6 € al giorno per presenza prenotata a mezzo del booking center ufficiale), che vennero concordate dalle parti proprio in funzione dell'impegno a veicolare attraverso i tour operators le prenotazioni alberghiere della totalità delle squadre partecipanti e dei conseguenti prevedibili introiti.
All'esito della manifestazione, il numero delle prenotazioni era risultato però largamente insufficiente, con introiti di gran lunga inferiori alle attese, il che aveva reso sostanzialmente antieconomica per le società l'intera operazione, privando di
“adeguata giustificazione sinallagmatica” l'entità del compenso pattuito quale corrispettivo a favore del che, per il CP_1 medesimo insoddisfacente risultato, era da considerarsi perciò gravemente inadempiente agli obblighi assunti, qualificabili anche ex art. 1381 c.c. come promessa del fatto di un terzo.
20 Dopo una breve disamina dell'istituto invocato , l'appellante ha proseguito evidenziando come il non avesse – come gli CP_1 incombeva - dato prova “di aver contattato le squadre mancanti all'appello e di essersi fattivamente adoperato per il raggiungimento del risultato promesso” o comunque di aver fatto quanto poteva per assicurare il diritto di esclusiva, risultando così inadempiente all'obbligazione di facere dedotta in contratto.
Ne derivava, di conseguenza, la riforma della sentenza impugnata, con pronuncia di risoluzione del contratto per grave inadempimento del e reiezione delle sue domande. CP_1
Il terzo motivo di appello, stando alla sua formulazione, postula che l'accordo contenuto nella scrittura del giugno 2014, avesse posto a carico del l'obbligo di convogliare tutti i partecipanti CP_1 al Torneo ad effettuare la prenotaz ione alberghiera tramite il
Booking Center ufficiale creato dall'appellante e dalle altre società
e garantendo che questi CP_2 Controparte_3 usufruissero del pacchetto turistico predisposto.
L'inadempimento prospettato consisterebbe quindi nel mancato fattivo adoperarsi del convenuto per ottenere che tutti i partecipanti al mondiale effettuassero le prenotazioni alberghiere attraverso il booking center gestito dai tre tour operators.
Premesso che è incontestato che l'obbligo del CP_1 consistesse proprio nel far sì che i partecipanti alla manifestazione prenotassero il loro soggiorno a tramite le tre società, Parte_1 non può però certo ritenersi che stando ai termini contrattuali , il convenuto avesse assunto obblighi circa il fatto che tutti i partecipanti in concreto si avvalessero dei tour operators (così assicurando in sostanza il risultato preteso dall'appellante).
21 Non vi è prova che l'impegno preso non sia stato assolto dal né che questi non abbia “supportato” l'attività del booking CP_1 center, atteso che la percentuale delle prenotazioni che la stessa appellante riconosce come avvenute in esecuzione del contratto, pur se da lei ritenuta insoddisfacente, è tutt'altro che scarsa (2303 partecipanti), risultando piuttosto poco concorrenziali le condizioni economiche praticate dai tre operatori.
Non vi è prova che quel mancato risultato sperato sia dipeso dallo scarso impegno (diligenza) impiegato dal (fatto CP_1 peraltro dedotto in causa del tutto genericamente), non potendo quest'ultimo coartare o estorcere ai partecipanti la propria prenotazione nelle modalità indicate, risultato che comunque a termini di contratto nemmeno era richiesto. E né, significativamente e sempre a termini di contratto, era stata prevista una percentuale minima di prenotazioni perché potesse sorgere il diritto al corrispettivo.
Va sul punto ulteriormente osservato che l'appellante, prima dell'instaurazione della causa, non ha mai specificamente contestato al di essersi impegnato poco. CP_1
Le suesposte considerazioni assorbono e quindi superano anche le questioni poste dalla prospettazione (avvenuta effettivamente per la prima volta in grado di appello) secondo la quale col contratto in parola, il si sarebbe obbligato ex art. 1381 c.c. promettendo CP_1 il fatto del terzo (nella fattispecie l'impegno dei partecipanti alla manifestazione a prenotare tramite i tre operatori), obbligazione del tutto insussistente e non ricavabile dall'interpretazione (chiara) dei termini contrattuali.
Non era stata dal convenuto assunta alcuna garanzia che tutti i partecipanti alla manifestazione avrebbero prenotato il soggiorno avvalendosi dei servizi dei tre operatori, ma solo un obbligo a
22 impegnarsi, per il suo ruolo, per le sue competenze e conoscenze nel mondo del basket e della federazione menzionata, a “veicolare”
i detti partecipanti verso il bookcenter ufficiale, cosa avvenuta come premesso per ben 2303 soggetti.
Del tutto irrilevanti quindi le prove articolate in atto di appello
(cioè la riproposizione di alcuni capitoli di quelle già dedotte in precedenza), in quanto vertenti su circostanze la cui conferma o meno non muterebbe gli elementi sui quali si basa no sia la decisione impugnata, sia la conferma.
Regolamentazione delle spese di giudizio.
La riforma, anche parziale, della decisione di primo grado comporta la rivisitazione della regolamentazione delle spese di causa come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità
(Cassazione sent. num. 8400\2018- “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determin a la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. (ord.)
24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della
23 sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).”
Passando quindi a regolare le spese del giudizio, la Corte, ricorrendo quindi un'ipotesi riconducibile a una sostanziale soccombenza reciproca (o mancato integrale accoglimento della domanda) e in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, in base all'esito complessivo della lite, ritiene che queste debbano esser poste prevalentemente a carico dell'appellante nella misura di
3\4ti, così applicandosi l'art. 92, 2° comma c.p.c.
La soccombenza dell'appellante è innegabilmente da ritenersi prevalente visto l'accoglimento di gran parte delle domande del con più modesto riconoscimento delle ragioni dei tour CP_1 operators.
Tali spese si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore corrispondente ad euro 110.000 (criterio che fa riferimento al decisum), esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria del giudizio di appello che non si è svolta.
Le spese rimanenti di giudizio possono essere compensate.
PQM
Decidendo sull'appello come in atti proposto ed in parziale riforma della sentenza impugnata n. 581\2021 emessa inter partes dal
Tribunale di Pistoia, pubbl. il g. 25.6.2021:
- CONDANNA a pagare all'appellante la somma di Controparte_1
Euro 10.083,00 oltre interessi legali a decorrere dal la notifica della citazione datata 1.2.2018.
- RESPINGE nel resto l'appello come in atti proposto;
24 - CONDANNA l'appellante a rimborsare al convenuto i 3 \4ti delle spese del giudizio, frazione che liquida:
- quanto al primo grado, in complessivi Euro 12.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
- quanto al presente grado di appello, in complessivi Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
26.3.2025.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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