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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/06/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13170/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13170/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. PASSERINI RITA elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA CALZOLARI, 30 40062 MOLINELLA presso il difensore avv. PASSERINI RITA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Bologna in data 2.9.2007, in regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Bologna (Atto di Matrimonio Per_ n. 436, Parte 1, anno 2007). Dall'unione coniugale sono nate le figlie in data 5.11.2007 e Per_2 in data 14.6.2014. Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., hanno chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio alle condizioni concordate. All'udienza del 24.4.2025, svoltasi a mezzo di trattazione scritta, hanno confermato di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate vanno accolte in quanto conformi a legge e all'interesse delle figlie minori. La causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore come da separata ordinanza, per la decisione sulla domanda di divorzio.
Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede: pagina 1 di 2 1.Dichiara la separazione personale dei coniugi (nato a [...] Parte_1 il 26.4.1982) e (nata a [...] il [...]), che hanno contratto Parte_2 matrimonio in data 2.9.2007 in BOLOGNA, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Bologna al n. 436, anno 2007, parte 1;
2.Ordina al Comune di BOLOGNA di annotare la presente sentenza a margine dell'Atto di
Matrimonio;
3.Prende atto che per volontà delle parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
- 1) I coniugi vivranno separati.
-2) La casa coniugale, sita a Bologna in Via Fornasini n. 38, viene assegnata alla Signora Parte_2 Per_
che continuerà ad abitarci con le figlie e mentre il Sig.
[...] Per_2 Parte_1 uscirà dalla casa coniugale, come in concreto ha già fatto, portando con sé i propri beni personali, che lo stesso preleverà dalla detta abitazione non appena possibile. Per_
-3) Le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i genitori con affido condiviso e Per_2 collocazione prevalente presso la madre. Per_
- 4) Stanti gli ottimi rapporti tra i ricorrenti, le figlie minori e trascorreranno tempi Per_2 sostanzialmente equivalenti con ciascun genitore, secondo accordi che verranno presi di volta in volta dai genitori stessi, tenuto conto dei desideri e degli impegni delle figlie e dei rispettivi impegni di lavoro anche in merito alle vacanze natalizie, pasquali ed estive. Per_
-5) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto delle figlie e nei periodi in cui le Per_2 avrà con sé. Per_
- 6) Saranno a carico dei genitori al 50% ciascuno le spese straordinarie relative ad e Per_2 mediche, sportive, scolastiche ed extrascolastiche, regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Bologna del 9.8.2017, che integralmente si richiama.
- 7) I Signori e sono economicamente autonomi ed Parte_1 Parte_2 autosufficienti e rinunciano a qualunque richiesta di alimenti e/o di mantenimento l'uno verso l'altro.
- 8) L'assegno unico, ove richiesto, spetterà ai genitori al 50% ciascuno.
- 9) Il camper tg. DT 974 JL ed il motoveicolo tg. EL 08172 rimangono in proprietà esclusiva del Sig. mentre l'autovettura Kia Sportage rimane in proprietà esclusiva della Parte_1
Signora Parte_2
- 10) I ricorrenti prestano sin da ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e/o di Per_ altro documento valido per l'espatrio sia per essi ricorrenti, sia per le figlie minori e Per_2
-11) Tutti i restanti rapporti, anche patrimoniali, intercorrenti tra i ricorrenti sono già stati regolati di comune accordo in separata sede.
- 12) La causa è rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
- 13) Spese al merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13170/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. PASSERINI RITA elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA CALZOLARI, 30 40062 MOLINELLA presso il difensore avv. PASSERINI RITA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Bologna in data 2.9.2007, in regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Bologna (Atto di Matrimonio Per_ n. 436, Parte 1, anno 2007). Dall'unione coniugale sono nate le figlie in data 5.11.2007 e Per_2 in data 14.6.2014. Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., hanno chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio alle condizioni concordate. All'udienza del 24.4.2025, svoltasi a mezzo di trattazione scritta, hanno confermato di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate vanno accolte in quanto conformi a legge e all'interesse delle figlie minori. La causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore come da separata ordinanza, per la decisione sulla domanda di divorzio.
Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede: pagina 1 di 2 1.Dichiara la separazione personale dei coniugi (nato a [...] Parte_1 il 26.4.1982) e (nata a [...] il [...]), che hanno contratto Parte_2 matrimonio in data 2.9.2007 in BOLOGNA, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Bologna al n. 436, anno 2007, parte 1;
2.Ordina al Comune di BOLOGNA di annotare la presente sentenza a margine dell'Atto di
Matrimonio;
3.Prende atto che per volontà delle parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
- 1) I coniugi vivranno separati.
-2) La casa coniugale, sita a Bologna in Via Fornasini n. 38, viene assegnata alla Signora Parte_2 Per_
che continuerà ad abitarci con le figlie e mentre il Sig.
[...] Per_2 Parte_1 uscirà dalla casa coniugale, come in concreto ha già fatto, portando con sé i propri beni personali, che lo stesso preleverà dalla detta abitazione non appena possibile. Per_
-3) Le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i genitori con affido condiviso e Per_2 collocazione prevalente presso la madre. Per_
- 4) Stanti gli ottimi rapporti tra i ricorrenti, le figlie minori e trascorreranno tempi Per_2 sostanzialmente equivalenti con ciascun genitore, secondo accordi che verranno presi di volta in volta dai genitori stessi, tenuto conto dei desideri e degli impegni delle figlie e dei rispettivi impegni di lavoro anche in merito alle vacanze natalizie, pasquali ed estive. Per_
-5) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto delle figlie e nei periodi in cui le Per_2 avrà con sé. Per_
- 6) Saranno a carico dei genitori al 50% ciascuno le spese straordinarie relative ad e Per_2 mediche, sportive, scolastiche ed extrascolastiche, regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Bologna del 9.8.2017, che integralmente si richiama.
- 7) I Signori e sono economicamente autonomi ed Parte_1 Parte_2 autosufficienti e rinunciano a qualunque richiesta di alimenti e/o di mantenimento l'uno verso l'altro.
- 8) L'assegno unico, ove richiesto, spetterà ai genitori al 50% ciascuno.
- 9) Il camper tg. DT 974 JL ed il motoveicolo tg. EL 08172 rimangono in proprietà esclusiva del Sig. mentre l'autovettura Kia Sportage rimane in proprietà esclusiva della Parte_1
Signora Parte_2
- 10) I ricorrenti prestano sin da ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e/o di Per_ altro documento valido per l'espatrio sia per essi ricorrenti, sia per le figlie minori e Per_2
-11) Tutti i restanti rapporti, anche patrimoniali, intercorrenti tra i ricorrenti sono già stati regolati di comune accordo in separata sede.
- 12) La causa è rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
- 13) Spese al merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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