Sentenza breve 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 09/09/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01439/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01173/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1173 del 2025, proposto da
MA Lo ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Altavilla Irpina, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso in data 12.05.2025, avete prot. N. 3956, emanato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Geom. Giuseppe Maselli, il Tecnico Comunale, Geom. Antonio Santacroce, e dal Responsabile del Procedimento, Geom. Cesare Polcari, notificato in data 13.05.2023, con il quale è stato comunicato il diniego alla domanda di condono edilizio n. 7073 del 31.12.1986 (cfr. all.n.1 e all. n.1 b);
- di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente impugna il provvedimento n. 3956 del 12.05.2025, con cui il Comune di Altavilla Irpina ha respinto la domanda di condono edilizio prot. n. 7073 del 31.12.1986, sul rilevo che la pratica di condono è stata dichiarata irreperibile con atto del 27.11.2023, perché non rinvenuta nell’archivio cartaceo dell’ente.
Il ricorso è manifestamente fondato e può essere deciso in forma semplificata.
Invero, nel dichiarare l’irreperibilità della pratica, il Comune dà espressamente conto:
a) la pratica, come integrata dal ricorrente, è “completa di tutta la documentazione richiesta”;
b) la parte interessata ha ricostruito la pratica “in modo preciso e puntuale”;
c) la pratica, in base alla ricostruzione effettuata dal ricorrente, sarebbe prima facie accoglibile;
d) la dispersione della pratica potrebbe ben essere dovuta ai “diversi traslochi e/o spostamenti degli archivi comunali” effettuati negli anni.
Tenuto pertanto conto della violazione ad opera della P.A. dell’obbligo di custodia degli atti giuridici da essa detenuti e non ricorrendo un comportamento colposo dell’interessato, può soccorrere, per analogia, la regola generale dell’art. 9- bis , comma 1- bis , del D.P.R. n. 380/2001, in tema di stato legittimo del fabbricato, che, in presenza di un principio di prova e qualora la copia ufficiale dell’atto non sia disponibile, consente l’utilizzo di altra documentazione probante.
Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato, con obbligo del Comune di ripronunciarsi in conformità al principio enunciato.
La particolarità della vicenda consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento n. 3956 del 12.05.2025.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
Roberto Ferrari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO