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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/11/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile nelle persone dei Magistrati:
dott. US De RO Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. ROrio ON RO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 897 del Ruolo Generale
dell'anno 2023, promossa da nato a [...] il [...] (CF Parte_1
) e residente a [...], con il C.F._1
patrocinio dell'Avv. Bruno Maviglia.
- appellante -
Contro
(CF ), già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, (CF ) e Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
TRIBUNALE DI MODENA (CF ), con il patrocinio dell'Avvocatura P.IVA_3
dello Stato.
(CF ), con il patrocinio dell'Avv. Stefano Maini Parte_2 P.IVA_4
e dell'Avv. Giacomo Zaccaria dell'Avvocatura Civica.
- appellati - IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n.1485/2022 del 29 novembre-2 dicembre
2022 del Tribunale di Modena.
CONCLUSIONI
Per come da note scritte depositate il 11 aprile 2025 e il 9 giugno Parte_1
2025
Per , e Controparte_1 Controparte_3
TRIBUNALE DI MODENA come da note scritte depositate il 11 aprile 2025 e il 9
giugno 2025;
Per come da note scritte depositate il 3 aprile 2025 e il 9 Parte_2
giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto, dinanzi al Tribunale di Modena, opposizione Parte_3
avverso le cartelle esattoriali n. 070.2007.0036738346.000, n.
070.2007.0044562070.000, n. 07020050003173165000 e n. 070200700386223115000,
nei confronti della nonché della Controparte_1
, del TRIBUNALE DI MODENA e del Controparte_3 Parte_2
.
[...]
Il Tribunale di Modena, con la sentenza n.1485/2022 del 29 novembre-2 dicembre
2022, ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle n.
070.2007.0036738346.000 e n. 070.2007.0044562070.000, annullate in applicazione del
D.L.41/2021; ha rigettato l'opposizione con riferimento alle cartelle esattoriali n.
07020050003173165000 e n. 070200700386223115000; ha condannato Pt_1
a rimborsare ai convenuti le spese di lite, liquidandole come segue: in favore
[...]
pag. 2/13 dell' nella misura di 14.342,80 Euro, di Controparte_1
cui 1.870,00 Euro per spese, oltre accessori di legge;
in favore della CP_3
in 8.964,25 Euro, di cui 1.169,25 Euro per spese, oltre accessori di legge;
in
[...]
favore del TRIBUNALE DI MODENA in 8.964,25 Euro, di cui 1.169,25 Euro per spese, oltre accessori di legge;
in favore del in 8.964,25 Euro, Pt_2 CP_3
di cui 1.169,25 Euro per spese, oltre accessori di legge.
2- Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello , affidandolo a Parte_1
cinque motivi.
Si sono costituiti in giudizio l' la Controparte_1
e il DI MODENA, con il patrocinio Controparte_3 CP_4
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato e hanno resistito all'appello, invocandone il rigetto.
Si è costituito anche il e ha resistito all'appello. Parte_2
Fissata dal Consigliere Istruttore udienza di rimessione della causa in decisione, ex
art. 352 c. p. c., la causa è stata, infine, rimessa al Collegio per la decisione, all'esito
di trattazione cartolare, con ordinanza del 9luglio 2025.
3- Ritiene la Corte di esaminare, innanzitutto, i motivi di impugnazione che investono la posizione del . Parte_2
Con il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo di appello, per quel che concerne detto appellato, ha censurato la sentenza impugnata per avere il Parte_1
primo Giudice condannato esso appellante al rimborso delle spese di lite in favore dell'Ente territoriale, in virtù del principio della soccombenza virtuale (in relazione alla cartella n. 070.2007.0044562070.000 è stata dichiarata cessata la materia del pag. 3/13 contendere), e per avere, comunque, erroneamente liquidato gli importi dovuti alla controparte suddetta a tale titolo.
Orbene, il primo motivo di appello è inammissibile in quanto la questione della nullità
della notifica della cartella predetta, sollevata con tale censura rivolta alla sentenza di primo grado (consegna della cartella alla madre senza successivo invio della comunicazione di avvenuta notifica ad esso appellante), è stata dedotta per la prima volta in sede di impugnazione (vedi art. 345 c. p. c.).
Il secondo motivo di gravame, con il quale ha censurato la Parte_1
sentenza impugnata per non avere il Giudice di prime cure tenuto conto, per escludere la soccombenza virtuale di esso appellante, della intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella predetta, è irrilevante ai fini della decisione concernente il
, ove si consideri che il Tribunale di Modena ha ritenuto Parte_2
soccombente il sulla scorta della riconosciuta fondatezza della eccezione di Pt_1
difetto di legittimazione passiva, sollevata dall'Ente territoriale convenuto.
Con il terzo motivo di gravame il ha censurato, poi, proprio la ritenuta Pt_1
fondatezza, ad opera del Giudice di prime cure, della eccezione di difetto di legittimazione passiva della quale si è detto.
La Suprema Corte (vedi Cas. Civile Sez. III 20 settembre 2024 n.25272) ha, in proposito, rilevato che, in tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del
D.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizione esecutive non
"recuperatorie" compete unicamente all'agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all'integrazione del contraddittorio di cui pag. 4/13 all'art. 102 cod. proc. civ., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario c.d. sostanziale (così Cass. 12/02/2024, n. 3870). La Corte, a sostegno di tale conclusione, ha prospettato le seguenti ragioni:
a) l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore;
b) l'agente della riscossione è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, poiché soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del D.
Lgs. 13 aprile 1999, n. 112;
c) diversa è la situazione delle opposizioni c.d. recuperatorie, nelle quali cioè la parte deduce che la cartella di pagamento costituisca il primo atto con cui è venuta a conoscenza della pretesa, in ragione della nullità o della inesistenza della notificazione degli atti prodromici alla iscrizione a ruolo: in tal caso, avendo l'opposizione lo scopo effettivo di recuperare la tutela relativa alla stessa esistenza del credito iscritto a ruolo, sussiste legittimazione concorrente necessaria dell'agente della riscossione e dell'ente creditore;
d) nelle opposizioni esecutive riconducibili invece nell'àmbito dell'art. 615 cod. proc. civ., il principio generale è quello dettato dal citato art. 39 del D. Lgs. n. 112 del 1999: norma che onera l'agente della riscossione, nelle liti che "non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi" di chiamare in causa l'ente creditore interessato, sotto pena di rispondere delle conseguenze della lite;
pag. 5/13 e) da questa ultima disposizione - dettata per agevolare l'esercizio del diritto di difesa del debitore, con l'individuazione sicura dell'agente della riscossione quale soggetto da convenire in giudizio - si inferisce che la opposizione esecutiva può, ben legittimamente, svolgersi senza la partecipazione dell'ente creditore, il quale, pertanto, non assume la veste di litisconsorte necessario, ma di eventuale chiamato in causa.
Tale motivo di gravame è, dunque, privo di fondamento.
E', invece, fondato il quinto motivo di impugnazione con il quale è stata dedotta l'erroneità
della liquidazione delle spese di lite, operata dal Giudice di prime cure in favore del
[...]
. Parte_2
Va escluso, intanto, che l'Ente territoriale abbia affrontato spese vive per resistere alla domanda formulata nei suoi confronti dal come, per contro, riconosciuto dal Giudice di primo Pt_1
grado.
Ha errato, poi, il Giudice di prime cure nella individuazione del valore della lite tra il Pt_1
e il , essendo il credito controverso di valore ricompreso nello Parte_2
scaglione tra 1.100,01 e 5.200,00 Euro.
Il Tribunale avrebbe, comunque, dovuto liquidare il compenso esclusivamente per la fase di studio e per la fase introduttiva, secondo i valori minimi di cui al DM 147/2022, in ragione della modesta attività difensiva svolta, e, quindi, in 426,00 Euro (213,00 Euro per la fase di studio e
213,00 Euro per la fase introduttiva).
L'accoglimento solo parziale dell'appello del nei confronti del Pt_1 Parte_2
comporta che le spese di entrambi i gradi debbano essere compensate per ¼ e che
[...]
l'odierno appellante, soccombente virtualmente in misura prevalente, debba essere condannato al pagamento, in favore dell'Ente appellato, della parte rimanente, liquidata, quanto al primo pag. 6/13 grado, in 319,50 Euro per compenso di avvocato (159,75 Euro per la fase di studio e 159,75
Euro per la fase introduttiva), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e, quanto all'appello, in 761,45 Euro (221,00 Euro per la fase di studio, 221,00 Euro
per la fase introduttiva e 319,45 Euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
Anche per l'appello il compenso è stato liquidato nella misura minima in ragione della modesta attività difensiva svolta dal . Parte_2
4- Vanno ora esaminati i motivi della impugnazione del che investono la posizione Pt_1
del TRIBUNALE DI MODENA, della e Controparte_3 [...]
. Controparte_5
Il primo motivo di appello è inammissibile in quanto la questione della nullità della notifica della cartella n. 070.2007.0044562070.000, portante credito facente capo al Parte_2
sollevata con tale censura rivolta alla sentenza di primo grado (consegna della
[...]
cartella alla madre senza successivo invio della comunicazione di avvenuta notifica ad esso appellante), è stata dedotta per la prima volta in sede di impugnazione.
Deve considerarsi, poi, infondato il secondo motivo di gravame, con il quale Pt_1
ha censurato la sentenza impugnata per non avere il primo Giudice dichiarato
[...]
prescritto il credito facente capo al TRIBUNALE DI MODENA, portato dalla cartella esattoriale n. 07020050003173165000.
Orbene, dalla documentazione in atti emerge che, in data 11 ottobre 2021, vale a dire dopo la maturazione del termine di prescrizione, il ha invocato la rateizzazione del debito Pt_1
(vedi documentazione in atti), fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione e pag. 7/13 comportante, quindi, rinuncia tacita a tale fattispecie estintiva del credito azionato nei suoi confronti.
La rinuncia alla prescrizione, integrando un'eccezione in senso lato, non è soggetta all'onere di riproposizione ex art. 346 c. p. c. e può essere rilevata di ufficio anche in appello, purché i fatti sui quali essa si fonda, benché non allegati dalle parti, siano stati ritualmente acquisiti al processo (Cass. II n.24677/2024).
Nel caso di specie, va evidenziato che, in assenza di diverse specifiche disposizioni, il termine di prescrizione del credito avente ad oggetto spese di giustizia liquidate in sede penale è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.(vedi Cass.4422/2021).
Preme, invero, sottolineare che, in relazione al credito al quale si è fatto riferimento, portato dalla cartella n. 07020050003173165000, è stato depositato atto di intervento nella procedura esecutiva RGEI n.2/2000, in data 23 febbraio 2005, e che tale intervento ha comportato un effetto interruttivo permanente fino al 29 settembre 2010, data di approvazione del progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita del bene pignorato. In assenza di altri atti interruttivi,
l'estinzione del credito per prescrizione è intervenuta il 29 settembre 2020 e, quindi, la richiesta di rateizzazione del 11 ottobre 2021 ha comportato tacita rinuncia ad avvalersi della prescrizione, ai sensi dell'art. 2937 c. c.
5-Vanno esaminati i motivi di appello riguardanti i crediti facenti capo alla e al , quest'ultimo Controparte_3 Parte_2
limitatamente alla decisione riguardante l' Controparte_1
.
[...]
Con il secondo e il terzo motivo di appello ha censurato la sentenza Parte_1
impugnata per non avere il primo Giudice ritenuto prescritti i crediti portati dalle pag. 8/13 cartelle n. 070.2007.0036738346.000, n. 070200700386223115000 e n. n.
070.2007.0044562070.000, anche ai fini dell'applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Osserva la Corte che il non ha contestato l'esistenza degli atti interruttivi Pt_1
dettagliatamente elencati nella sentenza impugnata, ma ha dedotto che dal 29 settembre
2010, data nella quale era cessato l'effetto interruttivo permanente determinato da intervento in procedura esecutiva immobiliare, aveva ripreso a decorrere il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 della Legge 689/1981, venendo a scadere il 29 settembre 2015, senza che fosse intervenuto ulteriore atto interruttivo, atteso che gli era stata notificata nuova intimazione di pagamento solo il successivo 16 ottobre
2015. Il Giudice di prime cure, ad avviso di , aveva errato a ritenere Parte_1
operativa, nella specie, la sospensione di tale termine, per 5 mesi e 22 giorni, ai sensi degli artt. 8 comma 1 n.3 del D.L. n.74/2012, convertito in Legge 122/2012, e dell'art. 1
del DM del Ministero dell'Economia e Finanze, non risiedendo esso appellante in
Comune danneggiato dal sisma, a seguito del quale era stata adottata la normativa predetta. La censura è priva di rilevo, posto che, comunque, nel caso di specie, come sottolineato dalla difesa di parte appellata, viene ad operare la causa di sospensione della prescrizione di cinque mesi e quindici giorni di cui all'art. 1 commi 618 e 623
della Legge 147/2013 (introdotta per consentire l'estinzione agevolata dei carichi inclusi in ruoli emessi da e Comuni affidati in riscossione fino al 31 ottobre CP_6
2013). Su tale rilievo, il non ha preso posizione. Discende da quanto Pt_1
sottolineato che, alla data della notifica dell'intimazione del 16 ottobre 2015, il termine pag. 9/13 quinquennale di prescrizione, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, non era ancora decorso.
Preme solo evidenziare che l'eccezione di sospensione integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata di ufficio dal Giudice anche in grado di appello,
purché sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti (vedi Cass. 19567/2016),
6-Deve, ancora, essere disatteso il quarto motivo di appello con il quale Pt_1
ha censurato la sentenza gravata per violazione dell'art. 1 commi da 537 a 544
[...]
della Legge n.228/2012, posto che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla cartella n. 070200700386223115000 e la caducazione di tale cartella. Esso appellante aveva, infatti, inviato alla
[...]
dichiarazione di sospensione della riscossione per Controparte_1
prescrizione ed aveva ricevuto da quest'ultima comunicazione della avvenuta trasmissione della istanza alla di . Essendo, dunque, decorso CP_3 CP_3
inutilmente il termine di 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione predetta senza che fosse intervenuta la comunicazione di cui al comma 539, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la caducazione ex lege della cartella.
Orbene, a prescindere dalla considerazione che tale normativa deve considerarsi applicabile solo ai tributi, alla luce dell'inequivocabile testo delle disposizioni citate, va rilevato che la proposizione di opposizione in sede giudiziale, con la quale è stata eccepita la prescrizione del credito, prima del decorso del termine di 220 giorno suddetto, risulta incompatibile con il meccanismo di cui all'art. 1 commi da 537 a 544
della Legge 228/2012, avendo il inteso provocare una pronuncia Pt_1
pag. 10/13 dell'Autorità Giudiziaria sul tema (vedi Corte di Appello di Bologna Sez. Lavoro
sentenza 336/2023 del 20 giugno 2023).
7- Il quinto motivo di appello, nei confronti della Controparte_1
, della e del TRIBUNALE DI
[...] Controparte_3
MODENA, è fondato, innanzitutto, limitatamente al contestato riconoscimento, ad opera del primo Giudice, del rimborso di spese vive in favore degli appellati predetti,
non risultando dagli atti che le spese vive liquidate siano state effettivamente sostenute.
Il primo Giudicante avrebbe, d'altra parte, dovuto liquidare un unico compenso in relazione alle parti predette, essendo state tutte difese dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, ai sensi dell'art. 4 del DM 55/2014., come modificato dal DM 147/2022.
Tale compenso avrebbe, poi, dovuto essere liquidato, avuto riguardo al valore complessivo della controversia, ex DM 147/2002, in 11.268, 00 Euro (2.552,00 Euro
per la fase di studio, 1.628,00 Euro per la fase introduttiva, 2.835,00 Euro per la fase di trattazione e 4.253,00 Euro per la fase decisionale).
Il compenso per la fase di trattazione è stato liquidato nella misura minima, in ragione della modesta attività difensiva di tale fase.
L'accoglimento parziale dell'appello del induce alla compensazione per ¼ Pt_1
delle spese di entrambi i gradi.
, prevalentemente soccombente, va, pertanto, condannato al Parte_1
rimborso, in favore degli appellati predetti, della parte rimanente, liquidata, quanto al primo grado, in 8.451,00 Euro, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e, quanto al presente grado, in 7.468,25 (2.207,75 Euro per la fase pag. 11/13 di studio, 1.433,25 per la fase introduttiva e 3.827,75 Euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza assorbita o disattesa:
1-In riforma della sentenza n.1485/2022 del 29 novembre- 2 dicembre 2022, dichiara compensate per ¼ le spese del giudizio di primo grado e condanna Parte_1
al pagamento della parte rimanente, che liquida, in favore del , Parte_2
in 319,50 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%
del compenso liquidato, IV e PA come per legge, e, in favore di
[...]
e TRIBUNALE DI Controparte_1 Controparte_3
MODENA in complessivi 8.451,00 Euro, oltre spese forfettarie nella misura del 15%
del compenso liquidato, IV e PA come per legge;
II- Ferma nel resto l'impugnata sentenza, dichiara compensate per ¼ le spese del presente grado e condanna al pagamento della parte rimanente, che CP_7
liquida, in favore del , in 761,45 Euro per compenso di Parte_2
avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, IV e PA
come per legge, e, quanto all' alla Controparte_1
e al TRIBUNALE DI MODENA, in complessivi Controparte_3
7.468,25 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%
del compenso liquidato, IV e PA come per legge;
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 21
ottobre 2025
pag. 12/13 Il Consigliere relatore Il Presidente
ROrio ON RO US De RO
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile nelle persone dei Magistrati:
dott. US De RO Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. ROrio ON RO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 897 del Ruolo Generale
dell'anno 2023, promossa da nato a [...] il [...] (CF Parte_1
) e residente a [...], con il C.F._1
patrocinio dell'Avv. Bruno Maviglia.
- appellante -
Contro
(CF ), già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, (CF ) e Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
TRIBUNALE DI MODENA (CF ), con il patrocinio dell'Avvocatura P.IVA_3
dello Stato.
(CF ), con il patrocinio dell'Avv. Stefano Maini Parte_2 P.IVA_4
e dell'Avv. Giacomo Zaccaria dell'Avvocatura Civica.
- appellati - IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n.1485/2022 del 29 novembre-2 dicembre
2022 del Tribunale di Modena.
CONCLUSIONI
Per come da note scritte depositate il 11 aprile 2025 e il 9 giugno Parte_1
2025
Per , e Controparte_1 Controparte_3
TRIBUNALE DI MODENA come da note scritte depositate il 11 aprile 2025 e il 9
giugno 2025;
Per come da note scritte depositate il 3 aprile 2025 e il 9 Parte_2
giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto, dinanzi al Tribunale di Modena, opposizione Parte_3
avverso le cartelle esattoriali n. 070.2007.0036738346.000, n.
070.2007.0044562070.000, n. 07020050003173165000 e n. 070200700386223115000,
nei confronti della nonché della Controparte_1
, del TRIBUNALE DI MODENA e del Controparte_3 Parte_2
.
[...]
Il Tribunale di Modena, con la sentenza n.1485/2022 del 29 novembre-2 dicembre
2022, ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle n.
070.2007.0036738346.000 e n. 070.2007.0044562070.000, annullate in applicazione del
D.L.41/2021; ha rigettato l'opposizione con riferimento alle cartelle esattoriali n.
07020050003173165000 e n. 070200700386223115000; ha condannato Pt_1
a rimborsare ai convenuti le spese di lite, liquidandole come segue: in favore
[...]
pag. 2/13 dell' nella misura di 14.342,80 Euro, di Controparte_1
cui 1.870,00 Euro per spese, oltre accessori di legge;
in favore della CP_3
in 8.964,25 Euro, di cui 1.169,25 Euro per spese, oltre accessori di legge;
in
[...]
favore del TRIBUNALE DI MODENA in 8.964,25 Euro, di cui 1.169,25 Euro per spese, oltre accessori di legge;
in favore del in 8.964,25 Euro, Pt_2 CP_3
di cui 1.169,25 Euro per spese, oltre accessori di legge.
2- Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello , affidandolo a Parte_1
cinque motivi.
Si sono costituiti in giudizio l' la Controparte_1
e il DI MODENA, con il patrocinio Controparte_3 CP_4
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato e hanno resistito all'appello, invocandone il rigetto.
Si è costituito anche il e ha resistito all'appello. Parte_2
Fissata dal Consigliere Istruttore udienza di rimessione della causa in decisione, ex
art. 352 c. p. c., la causa è stata, infine, rimessa al Collegio per la decisione, all'esito
di trattazione cartolare, con ordinanza del 9luglio 2025.
3- Ritiene la Corte di esaminare, innanzitutto, i motivi di impugnazione che investono la posizione del . Parte_2
Con il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo di appello, per quel che concerne detto appellato, ha censurato la sentenza impugnata per avere il Parte_1
primo Giudice condannato esso appellante al rimborso delle spese di lite in favore dell'Ente territoriale, in virtù del principio della soccombenza virtuale (in relazione alla cartella n. 070.2007.0044562070.000 è stata dichiarata cessata la materia del pag. 3/13 contendere), e per avere, comunque, erroneamente liquidato gli importi dovuti alla controparte suddetta a tale titolo.
Orbene, il primo motivo di appello è inammissibile in quanto la questione della nullità
della notifica della cartella predetta, sollevata con tale censura rivolta alla sentenza di primo grado (consegna della cartella alla madre senza successivo invio della comunicazione di avvenuta notifica ad esso appellante), è stata dedotta per la prima volta in sede di impugnazione (vedi art. 345 c. p. c.).
Il secondo motivo di gravame, con il quale ha censurato la Parte_1
sentenza impugnata per non avere il Giudice di prime cure tenuto conto, per escludere la soccombenza virtuale di esso appellante, della intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella predetta, è irrilevante ai fini della decisione concernente il
, ove si consideri che il Tribunale di Modena ha ritenuto Parte_2
soccombente il sulla scorta della riconosciuta fondatezza della eccezione di Pt_1
difetto di legittimazione passiva, sollevata dall'Ente territoriale convenuto.
Con il terzo motivo di gravame il ha censurato, poi, proprio la ritenuta Pt_1
fondatezza, ad opera del Giudice di prime cure, della eccezione di difetto di legittimazione passiva della quale si è detto.
La Suprema Corte (vedi Cas. Civile Sez. III 20 settembre 2024 n.25272) ha, in proposito, rilevato che, in tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del
D.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizione esecutive non
"recuperatorie" compete unicamente all'agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all'integrazione del contraddittorio di cui pag. 4/13 all'art. 102 cod. proc. civ., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario c.d. sostanziale (così Cass. 12/02/2024, n. 3870). La Corte, a sostegno di tale conclusione, ha prospettato le seguenti ragioni:
a) l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore;
b) l'agente della riscossione è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, poiché soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del D.
Lgs. 13 aprile 1999, n. 112;
c) diversa è la situazione delle opposizioni c.d. recuperatorie, nelle quali cioè la parte deduce che la cartella di pagamento costituisca il primo atto con cui è venuta a conoscenza della pretesa, in ragione della nullità o della inesistenza della notificazione degli atti prodromici alla iscrizione a ruolo: in tal caso, avendo l'opposizione lo scopo effettivo di recuperare la tutela relativa alla stessa esistenza del credito iscritto a ruolo, sussiste legittimazione concorrente necessaria dell'agente della riscossione e dell'ente creditore;
d) nelle opposizioni esecutive riconducibili invece nell'àmbito dell'art. 615 cod. proc. civ., il principio generale è quello dettato dal citato art. 39 del D. Lgs. n. 112 del 1999: norma che onera l'agente della riscossione, nelle liti che "non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi" di chiamare in causa l'ente creditore interessato, sotto pena di rispondere delle conseguenze della lite;
pag. 5/13 e) da questa ultima disposizione - dettata per agevolare l'esercizio del diritto di difesa del debitore, con l'individuazione sicura dell'agente della riscossione quale soggetto da convenire in giudizio - si inferisce che la opposizione esecutiva può, ben legittimamente, svolgersi senza la partecipazione dell'ente creditore, il quale, pertanto, non assume la veste di litisconsorte necessario, ma di eventuale chiamato in causa.
Tale motivo di gravame è, dunque, privo di fondamento.
E', invece, fondato il quinto motivo di impugnazione con il quale è stata dedotta l'erroneità
della liquidazione delle spese di lite, operata dal Giudice di prime cure in favore del
[...]
. Parte_2
Va escluso, intanto, che l'Ente territoriale abbia affrontato spese vive per resistere alla domanda formulata nei suoi confronti dal come, per contro, riconosciuto dal Giudice di primo Pt_1
grado.
Ha errato, poi, il Giudice di prime cure nella individuazione del valore della lite tra il Pt_1
e il , essendo il credito controverso di valore ricompreso nello Parte_2
scaglione tra 1.100,01 e 5.200,00 Euro.
Il Tribunale avrebbe, comunque, dovuto liquidare il compenso esclusivamente per la fase di studio e per la fase introduttiva, secondo i valori minimi di cui al DM 147/2022, in ragione della modesta attività difensiva svolta, e, quindi, in 426,00 Euro (213,00 Euro per la fase di studio e
213,00 Euro per la fase introduttiva).
L'accoglimento solo parziale dell'appello del nei confronti del Pt_1 Parte_2
comporta che le spese di entrambi i gradi debbano essere compensate per ¼ e che
[...]
l'odierno appellante, soccombente virtualmente in misura prevalente, debba essere condannato al pagamento, in favore dell'Ente appellato, della parte rimanente, liquidata, quanto al primo pag. 6/13 grado, in 319,50 Euro per compenso di avvocato (159,75 Euro per la fase di studio e 159,75
Euro per la fase introduttiva), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e, quanto all'appello, in 761,45 Euro (221,00 Euro per la fase di studio, 221,00 Euro
per la fase introduttiva e 319,45 Euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
Anche per l'appello il compenso è stato liquidato nella misura minima in ragione della modesta attività difensiva svolta dal . Parte_2
4- Vanno ora esaminati i motivi della impugnazione del che investono la posizione Pt_1
del TRIBUNALE DI MODENA, della e Controparte_3 [...]
. Controparte_5
Il primo motivo di appello è inammissibile in quanto la questione della nullità della notifica della cartella n. 070.2007.0044562070.000, portante credito facente capo al Parte_2
sollevata con tale censura rivolta alla sentenza di primo grado (consegna della
[...]
cartella alla madre senza successivo invio della comunicazione di avvenuta notifica ad esso appellante), è stata dedotta per la prima volta in sede di impugnazione.
Deve considerarsi, poi, infondato il secondo motivo di gravame, con il quale Pt_1
ha censurato la sentenza impugnata per non avere il primo Giudice dichiarato
[...]
prescritto il credito facente capo al TRIBUNALE DI MODENA, portato dalla cartella esattoriale n. 07020050003173165000.
Orbene, dalla documentazione in atti emerge che, in data 11 ottobre 2021, vale a dire dopo la maturazione del termine di prescrizione, il ha invocato la rateizzazione del debito Pt_1
(vedi documentazione in atti), fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione e pag. 7/13 comportante, quindi, rinuncia tacita a tale fattispecie estintiva del credito azionato nei suoi confronti.
La rinuncia alla prescrizione, integrando un'eccezione in senso lato, non è soggetta all'onere di riproposizione ex art. 346 c. p. c. e può essere rilevata di ufficio anche in appello, purché i fatti sui quali essa si fonda, benché non allegati dalle parti, siano stati ritualmente acquisiti al processo (Cass. II n.24677/2024).
Nel caso di specie, va evidenziato che, in assenza di diverse specifiche disposizioni, il termine di prescrizione del credito avente ad oggetto spese di giustizia liquidate in sede penale è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.(vedi Cass.4422/2021).
Preme, invero, sottolineare che, in relazione al credito al quale si è fatto riferimento, portato dalla cartella n. 07020050003173165000, è stato depositato atto di intervento nella procedura esecutiva RGEI n.2/2000, in data 23 febbraio 2005, e che tale intervento ha comportato un effetto interruttivo permanente fino al 29 settembre 2010, data di approvazione del progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita del bene pignorato. In assenza di altri atti interruttivi,
l'estinzione del credito per prescrizione è intervenuta il 29 settembre 2020 e, quindi, la richiesta di rateizzazione del 11 ottobre 2021 ha comportato tacita rinuncia ad avvalersi della prescrizione, ai sensi dell'art. 2937 c. c.
5-Vanno esaminati i motivi di appello riguardanti i crediti facenti capo alla e al , quest'ultimo Controparte_3 Parte_2
limitatamente alla decisione riguardante l' Controparte_1
.
[...]
Con il secondo e il terzo motivo di appello ha censurato la sentenza Parte_1
impugnata per non avere il primo Giudice ritenuto prescritti i crediti portati dalle pag. 8/13 cartelle n. 070.2007.0036738346.000, n. 070200700386223115000 e n. n.
070.2007.0044562070.000, anche ai fini dell'applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Osserva la Corte che il non ha contestato l'esistenza degli atti interruttivi Pt_1
dettagliatamente elencati nella sentenza impugnata, ma ha dedotto che dal 29 settembre
2010, data nella quale era cessato l'effetto interruttivo permanente determinato da intervento in procedura esecutiva immobiliare, aveva ripreso a decorrere il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 della Legge 689/1981, venendo a scadere il 29 settembre 2015, senza che fosse intervenuto ulteriore atto interruttivo, atteso che gli era stata notificata nuova intimazione di pagamento solo il successivo 16 ottobre
2015. Il Giudice di prime cure, ad avviso di , aveva errato a ritenere Parte_1
operativa, nella specie, la sospensione di tale termine, per 5 mesi e 22 giorni, ai sensi degli artt. 8 comma 1 n.3 del D.L. n.74/2012, convertito in Legge 122/2012, e dell'art. 1
del DM del Ministero dell'Economia e Finanze, non risiedendo esso appellante in
Comune danneggiato dal sisma, a seguito del quale era stata adottata la normativa predetta. La censura è priva di rilevo, posto che, comunque, nel caso di specie, come sottolineato dalla difesa di parte appellata, viene ad operare la causa di sospensione della prescrizione di cinque mesi e quindici giorni di cui all'art. 1 commi 618 e 623
della Legge 147/2013 (introdotta per consentire l'estinzione agevolata dei carichi inclusi in ruoli emessi da e Comuni affidati in riscossione fino al 31 ottobre CP_6
2013). Su tale rilievo, il non ha preso posizione. Discende da quanto Pt_1
sottolineato che, alla data della notifica dell'intimazione del 16 ottobre 2015, il termine pag. 9/13 quinquennale di prescrizione, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, non era ancora decorso.
Preme solo evidenziare che l'eccezione di sospensione integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata di ufficio dal Giudice anche in grado di appello,
purché sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti (vedi Cass. 19567/2016),
6-Deve, ancora, essere disatteso il quarto motivo di appello con il quale Pt_1
ha censurato la sentenza gravata per violazione dell'art. 1 commi da 537 a 544
[...]
della Legge n.228/2012, posto che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla cartella n. 070200700386223115000 e la caducazione di tale cartella. Esso appellante aveva, infatti, inviato alla
[...]
dichiarazione di sospensione della riscossione per Controparte_1
prescrizione ed aveva ricevuto da quest'ultima comunicazione della avvenuta trasmissione della istanza alla di . Essendo, dunque, decorso CP_3 CP_3
inutilmente il termine di 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione predetta senza che fosse intervenuta la comunicazione di cui al comma 539, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la caducazione ex lege della cartella.
Orbene, a prescindere dalla considerazione che tale normativa deve considerarsi applicabile solo ai tributi, alla luce dell'inequivocabile testo delle disposizioni citate, va rilevato che la proposizione di opposizione in sede giudiziale, con la quale è stata eccepita la prescrizione del credito, prima del decorso del termine di 220 giorno suddetto, risulta incompatibile con il meccanismo di cui all'art. 1 commi da 537 a 544
della Legge 228/2012, avendo il inteso provocare una pronuncia Pt_1
pag. 10/13 dell'Autorità Giudiziaria sul tema (vedi Corte di Appello di Bologna Sez. Lavoro
sentenza 336/2023 del 20 giugno 2023).
7- Il quinto motivo di appello, nei confronti della Controparte_1
, della e del TRIBUNALE DI
[...] Controparte_3
MODENA, è fondato, innanzitutto, limitatamente al contestato riconoscimento, ad opera del primo Giudice, del rimborso di spese vive in favore degli appellati predetti,
non risultando dagli atti che le spese vive liquidate siano state effettivamente sostenute.
Il primo Giudicante avrebbe, d'altra parte, dovuto liquidare un unico compenso in relazione alle parti predette, essendo state tutte difese dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, ai sensi dell'art. 4 del DM 55/2014., come modificato dal DM 147/2022.
Tale compenso avrebbe, poi, dovuto essere liquidato, avuto riguardo al valore complessivo della controversia, ex DM 147/2002, in 11.268, 00 Euro (2.552,00 Euro
per la fase di studio, 1.628,00 Euro per la fase introduttiva, 2.835,00 Euro per la fase di trattazione e 4.253,00 Euro per la fase decisionale).
Il compenso per la fase di trattazione è stato liquidato nella misura minima, in ragione della modesta attività difensiva di tale fase.
L'accoglimento parziale dell'appello del induce alla compensazione per ¼ Pt_1
delle spese di entrambi i gradi.
, prevalentemente soccombente, va, pertanto, condannato al Parte_1
rimborso, in favore degli appellati predetti, della parte rimanente, liquidata, quanto al primo grado, in 8.451,00 Euro, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e, quanto al presente grado, in 7.468,25 (2.207,75 Euro per la fase pag. 11/13 di studio, 1.433,25 per la fase introduttiva e 3.827,75 Euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza assorbita o disattesa:
1-In riforma della sentenza n.1485/2022 del 29 novembre- 2 dicembre 2022, dichiara compensate per ¼ le spese del giudizio di primo grado e condanna Parte_1
al pagamento della parte rimanente, che liquida, in favore del , Parte_2
in 319,50 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%
del compenso liquidato, IV e PA come per legge, e, in favore di
[...]
e TRIBUNALE DI Controparte_1 Controparte_3
MODENA in complessivi 8.451,00 Euro, oltre spese forfettarie nella misura del 15%
del compenso liquidato, IV e PA come per legge;
II- Ferma nel resto l'impugnata sentenza, dichiara compensate per ¼ le spese del presente grado e condanna al pagamento della parte rimanente, che CP_7
liquida, in favore del , in 761,45 Euro per compenso di Parte_2
avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, IV e PA
come per legge, e, quanto all' alla Controparte_1
e al TRIBUNALE DI MODENA, in complessivi Controparte_3
7.468,25 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%
del compenso liquidato, IV e PA come per legge;
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 21
ottobre 2025
pag. 12/13 Il Consigliere relatore Il Presidente
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