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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 17/12/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 53 del 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott. ND Di AC - Presidente rel. Dott. Ugo Iannini - Giudice Dott.ssa Micol Menconi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa
DA
, con sede in Arzachena (SS), Via Dettori n. 4 (p. iva e cf. Parte_1
), in persona del liquidatore unico, rappresentata e difesa dall'avv. ND Ricci P.IVA_1
- ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.1.2025 la ha proposto istanza Parte_1 di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI). La società ricorrente non ha chiesto di essere sentita e in ogni caso l'audizione della stessa appare superflua, atteso che, dalla documentazione depositata dalla stessa, sono emersi elementi sufficienti per poter provvedere sulla domanda. Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Tempio Pausania, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Tempio Pausania. La ricorrente ha esposto che il 99% delle quote del capitale sociale, formalmente intestate alla società
è stato oggetto di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. del Tribunale di Controparte_1
Velletri in data 09/12/2020, nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 2489/17, che la gestione della Società ha evidenziato una situazione di grave e progressiva crisi economico-finanziaria, come attestato dai bilanci degli ultimi esercizi, che il G.I.P. del Tribunale di Velletri, con provvedimento del 6 febbraio 2025, ha autorizzato l'amministratore giudiziario a porre in liquidazione la Società e che, con successivo provvedimento del 21/11/2025, il G.I.P. ha autorizzato l'amministratore giudiziario, di concerto con il liquidatore, a depositare domanda di liquidazione giudiziale in proprio ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 14/2019. Parte ricorrente ha prodotto solo in parte la documentazione prevista dall'art. 39 CCI e, in particolare, i bilanci depositati relativi agli anni 2021, 2022 e 2022, nonché i documenti relativi alla situazione contabile al 31.12.2024 ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 agosto 2025. Dalla documentazione versata in atti emerge, in ogni caso, il superamento dei requisiti di cui all'art. 2, I comma, lett. d) CCI. La stessa documentazione consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI). Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che l'impresa si trova in stato di insolvenza (intesa ex art. 2, I comma, lett. b come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), non avendo la stessa liquidità sufficiente per onorare i debiti sociali, come emerge dalla situazione contabile al 31/12/2024 (v. doc. 8 ), che evidenzia un patrimonio netto negativo per €. 965.604, a fronte di un totale di debiti pari a € 1.675.044. Ricorrono dunque i presupposti di cui all'art. 121 CCI per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società istante. L'apertura della liquidazione giudiziale rende superflua l'adozione delle misure cautelari richieste dalla ricorrente. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI, dando atto che l'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, se pur oggetto del decreto di attuazione di cui al DM 75/2022 (entrato in vigore il 6.7.2022), non risulta ancora operativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, visti ed applicati gli artt.1, 5, 6, 9, 16, 17, 28 co. II, 101 co. I e 146 R.D.267/1942,
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della (p. iva e cf. Parte_1
), P.IVA_1
nomina giudice delegato il dott. ND Di AC
nomina Curatore il dott. con studio in Tempio Pausania, dando atto che entro due giorni Persona_1 dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società; ordina al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
ordina la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
stabilisce la data del 22.4.2026, ore 9:30 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
assegna ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
dispone che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 16.12.2025.
Il Presidente rel.
ND Di AC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott. ND Di AC - Presidente rel. Dott. Ugo Iannini - Giudice Dott.ssa Micol Menconi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa
DA
, con sede in Arzachena (SS), Via Dettori n. 4 (p. iva e cf. Parte_1
), in persona del liquidatore unico, rappresentata e difesa dall'avv. ND Ricci P.IVA_1
- ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.1.2025 la ha proposto istanza Parte_1 di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI). La società ricorrente non ha chiesto di essere sentita e in ogni caso l'audizione della stessa appare superflua, atteso che, dalla documentazione depositata dalla stessa, sono emersi elementi sufficienti per poter provvedere sulla domanda. Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Tempio Pausania, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Tempio Pausania. La ricorrente ha esposto che il 99% delle quote del capitale sociale, formalmente intestate alla società
è stato oggetto di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. del Tribunale di Controparte_1
Velletri in data 09/12/2020, nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 2489/17, che la gestione della Società ha evidenziato una situazione di grave e progressiva crisi economico-finanziaria, come attestato dai bilanci degli ultimi esercizi, che il G.I.P. del Tribunale di Velletri, con provvedimento del 6 febbraio 2025, ha autorizzato l'amministratore giudiziario a porre in liquidazione la Società e che, con successivo provvedimento del 21/11/2025, il G.I.P. ha autorizzato l'amministratore giudiziario, di concerto con il liquidatore, a depositare domanda di liquidazione giudiziale in proprio ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 14/2019. Parte ricorrente ha prodotto solo in parte la documentazione prevista dall'art. 39 CCI e, in particolare, i bilanci depositati relativi agli anni 2021, 2022 e 2022, nonché i documenti relativi alla situazione contabile al 31.12.2024 ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 agosto 2025. Dalla documentazione versata in atti emerge, in ogni caso, il superamento dei requisiti di cui all'art. 2, I comma, lett. d) CCI. La stessa documentazione consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI). Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che l'impresa si trova in stato di insolvenza (intesa ex art. 2, I comma, lett. b come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), non avendo la stessa liquidità sufficiente per onorare i debiti sociali, come emerge dalla situazione contabile al 31/12/2024 (v. doc. 8 ), che evidenzia un patrimonio netto negativo per €. 965.604, a fronte di un totale di debiti pari a € 1.675.044. Ricorrono dunque i presupposti di cui all'art. 121 CCI per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società istante. L'apertura della liquidazione giudiziale rende superflua l'adozione delle misure cautelari richieste dalla ricorrente. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI, dando atto che l'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, se pur oggetto del decreto di attuazione di cui al DM 75/2022 (entrato in vigore il 6.7.2022), non risulta ancora operativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, visti ed applicati gli artt.1, 5, 6, 9, 16, 17, 28 co. II, 101 co. I e 146 R.D.267/1942,
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della (p. iva e cf. Parte_1
), P.IVA_1
nomina giudice delegato il dott. ND Di AC
nomina Curatore il dott. con studio in Tempio Pausania, dando atto che entro due giorni Persona_1 dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società; ordina al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
ordina la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
stabilisce la data del 22.4.2026, ore 9:30 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
assegna ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
dispone che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 16.12.2025.
Il Presidente rel.
ND Di AC