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Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2024, n. 4157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4157 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale Civile di Roma, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe DI SALVO PRESIDENTE
Dott. Maurizio MANZI GIUDICE
Dott.ssa Cristina PIGOZZO GIUDICE RELATORE
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n.76933 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 14.03.2023 e promossa
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da
(C.F.: ) - Parte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
OPPONENTI
nei confronti di
(C.F./P.IVA: ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore
[...]
, elettivamente domiciliato in Roma, via Santa Costanza n. 39, Parte_2 presso lo studio legale dell'avv. Davide Perrotta, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e allegato ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
OGGETTO: somministrazione (codice oggetto: 140031).
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa di PARTE OPPONENTE: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Roma: - in via pregiudiziale, in rito, dichiarare
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Firenze competente in base al criterio del locus contractus e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via preliminare, dichiarare la prescrizione dei crediti richiesti;
- nel merito, in subordine, dichiarare nullo, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per inammissibilità, improponibilità e/o infondatezza dell'avversaria domanda monitoria, per tutti i motivi esposti in narrativa.” ;
• La difesa di PARTE OPPOSTA: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via preliminare, accertare e dichiarare sussistente la propria competenza territoriale a decidere il presente giudizio per tutti i motivi di cui al presente atto, e, per l'effetto, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte
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opponente; - nel merito, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal RO
, in quanto inammissibile e/o improponibile e
[...] comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo parzialmente eseguito dal debitore, condannare il
[...]
al pagamento in favore di RO del residuo importo di € 6.463,12, indebitamente compensato CP_2 con le note di credito di competenza della differente anagrafica
C.I.S.A.M.; - in via gradata, laddove codesto Ill.mo Giudicante dovesse ritenere legittima la compensazione operata dal
RO
, condannare lo stesso al pagamento in favore di
[...] CP_2 del residuo importo di € di € 1.165,48, a titolo di IVA di competenza dell'Erario poiché le note di credito emesse nei confronti di sono state emesse in regime di split payment;
- Parte_3 condannare l'opponente
[...]
al pagamento delle spese del RO giudizio di opposizione e, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da liquidare anche in via equitativa, per aver l'opponente agito in giudizio con mala fede e colpa grave;
- disporre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. la distrazione degli onorari e delle spese in favore del difensore antistatario Avv. Davide Perrotta.”. premesso in fatto che:
Con atto di citazione notificato il 19.11.2018, il
[...]
conveniva in RO giudizio , esponendo: Controparte_2
- Che le era stato notificato un decreto ingiuntivo per il pagamento di € 695.028,12, oltre interessi di mora e spese di procedura, a titolo di corrispettivo asseritamente dovuto per la fornitura di energia elettrica effettuata dalla opposta Controparte_4
Quali motivi di opposizione, deduceva:
- nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del
Tribunale di Roma, in quanto trattandosi di una causa di responsabilità contrattuale, per inadempimento ex art. 1218 c.c.
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derivante dall'asserito omesso pagamento degli importi recati dalle fatture elencate nell'avversario ricorso, la competenza territoriale doveva essere determinata tenuto conto del “locus contractus”, ubicato, nel caso di specie, fuori dal distretto della Corte di Appello di Roma, in favore del Tribunale di Firenze, posto che il contratto era stato stipulato mediante ordinativo alla società CP_2
, che si era resa aggiudicataria del bando di gara
[...] promosso dalla per l'acquisizione (centralizzata) di beni e Org_1 servizi da parte delle amministrazioni (statali e non) mediante la stipulazione di convenzioni quadro con i potenziali fornitori di amministrazioni ed enti pubblici;
- i singoli contratti di fornitura dovevano considerarsi conclusi a tutti gli effetti con l'emissione dell'ordinativo di fornitura da parte dell'amministrazione interessata, ritenendo che il contratto si perfeziona nel luogo in cui tali ordinativi vengono emessi o abbiano avuto inizio esecuzione;
- - infondatezza della domanda nel merito, in quanto ogni pretesa era prescritta, o comunque infondata.
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
Si costituiva in giudizio , la quale Controparte_2 esponeva:
- che, a seguito di ordine di acquisto per l'attivazione della fornitura di energia elettrica, sottoscritto in data 21.05.2013, a valle di un bando di gara e di una convenzione aveva effettuato servizi di Org_1 fornitura di energia elettrica in favore di parte opponente,
RO
;
[...]
- che, a causa di inadempimento dell'opponente relativamente al pagamento dei corrispettivi, aveva maturato il credito oggetto di procedimento monitorio, evincibile dalle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo;
- che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente era infondata, essendo competente territorialmente il
Tribunale di Roma ai sensi degli artt. 20 e 25, comma 2, cpc, e non quello di Firenze, in quanto il era debitore di CP_3
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un'obbligazione pecuniaria, certa, liquida ed esigibile e, pertanto, portable ai sensi dell'art. 1182 c.c.;
- che, nel merito, il opponente non aveva assolto al proprio CP_3 onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., omettendo qualsivoglia specifica contestazione;
- che, inoltre, i crediti non erano prescritti, posto che aveva più volte diffidato e messo in mora il , il quale aveva anche CP_3 sottoscritto un riconoscimento del debito, formalizzando la propria volontà di adempiere;
- che, pertanto, l'opponente doveva essere condannato ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nonché al pagamento di quanto dovuto a titolo di corrispettivo per le prestazioni di fornitura rese.
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
OSSERVA IN DIRITTO
Parte opponente ha instaurato l'odierno giudizio al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo, che ha chiesto e Controparte_2
ottenuto dal Tribunale di Roma, al fine di ingiungere il pagamento di
€695.028,12, a titolo di corrispettivo pattuito e mai corrispostole a fronte dell'avvenuta esecuzione di un contratto di fornitura di energia elettrica.
A sostegno delle proprie ragioni, il ha eccepito la incompetenza CP_3
territoriale dell'odierno Tribunale adito, in favore del Tribunale di Firenze, ai sensi e per gli effetti del criterio del locus contractus, previsto dall'art. 25 c.p.c. sostenendo che il contratto dovesse intendersi stipulato con l'emissione dell'ordinativo da parte della di . RO CP_3
Parte opposta, al contrario, ha chiesto il rigetto dell'eccezione di rito sollevata da parte opponente, contestando anche la genericità delle difese nel merito formulate dal , chiedendo, quindi, la condanna di CP_3
quest'ultimo al pagamento della somma ingiunta.
Tanto premesso, l'opposizione non è fondata e deve essere rigettata.
Peraltro, il D.I. è stato quasi integralmente adempiuto e perciò dovrà essere
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revocato.
Sull'eccezione di incompetenza e nullità del D.I. opposto
In primo luogo, è necessario affrontare la questione pregiudiziale dell'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale per come sollevata da parte opponente.
Com'è noto, invero, nelle controversie in cui sia parte una Pubblica
Amministrazione trova applicazione l'art. 25 cpc, secondo cui “Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile
o immobile oggetto della domanda”.
E', quindi, evidente che, salvo il collegamento con il luogo ove abbia sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, i fori sono molteplici e, per potersi negare la competenza di un Tribunale, sede dell'ufficio centrale o di uffici distrettuali dell'Avvocatura dello Stato, si dovrà negare la competenza di detto foro in relazione a tutti i criteri possibili.
Trattandosi di una causa da responsabilità contrattuale, in cui si fa questione dell'adempimento di un'obbligazione ex art. 1218 c.c. derivante dall'asserito omesso pagamento degli importi recati dalle fatture riportate nell'elenco allegato nel ricorso monitorio, la competenza territoriale deve essere determinata tenuto conto del forum contractus o del forum destinatae solutionis.
Posto che per potersi affermare la competenza del giudice adito basta che lo stesso sia competente per uno dei due criteri, è sufficiente rilevare che in
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generale, nei casi in cui la pubblica amministrazione è convenuta, il foro erariale va individuato nel giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione.
Quanto al forum contractus, lo stesso Ministero opponente richiama le modalità di formazione del vincolo contrattuale, menzionando l'art. 3 punto
11 dell'Allegato D che disciplina le “Condizioni Generali” il quale recita:
“I singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli
Ordinativi di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni Contraenti.
Spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile per le
Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.”
Rilevato che la sede legale del Fornitore è in Roma, si deve contestare che sotto tale profilo il giudice competente sia da individuare nel foro di
Firenze, posto che il contratto risulta perfezionato al 4° giorno dalla ricezione dello stesso, non potendo bastare la mera emissione dell'ordinativo.
Quanto al forum destinatae solutionis, le prestazioni in un contratto sinallagmatico sono almeno due e possono dover essere adempiute in luoghi diversi. Venendo in rilievo l'obbligazione di pagamento e trattandosi di obbligazione portables, il criterio di competenza è quello del creditore.
Tuttavia, per i pagamenti che non devono eseguirsi mediante ruoli, tale è il giudice nella cui circoscrizione si trova la sezione di tesoreria della provincia ove il creditore è domiciliato, in base alle norme di contabilità pubblica (art. 54 r.d. n. 2440/1923; artt. 278, lett. d, 287 e 407 r.d. n.
827/1924) (Cass. n. 11385/2004).
Sulla possibilità che il criterio della tesoreria provinciale possa incidere e
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modificare il foro del creditore ex art. 1182 c.c. sussistono orientamenti contrastanti, (cfr. “il principio secondo cui il luogo del pagamento – e, di conseguenza, il forum destinatae solutionis – si determinano non in applicazione all'art. 1182 c.c., ma in applicazione alle norme di contabilità pubblica e, quindi, con riferimento alla sede della tesoreria deputata al pagamento […]”, (cfr. Cass., n. 2265 del 2012; Cass. Sent. n. 15465 del
5.12.00; Cass. Sent. n. 11385 del 17.6.04)). Di recente, la Suprema Corte ha affermato che ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile. La P.A. convenuta che intenda, pertanto, eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza” (ord. N. 2020 .
Orbene, benché lo stesso opposto riferisca che il sia RO
suddiviso in reparti, ciascuno dei quali costituisce un ente in contabilità ordinaria, munito di un proprio codice fiscale (e di un codice univoco di fatturazione elettronica), e così pure l di , non è RO CP_3
stata allegato alcun elemento tale da poter escludere con certezza che la sede della tesoreria contabilmente competente non sia in Roma.
Pertanto, conclusivamente non si può escludere quale foro alternativo il foro di Roma che è luogo di conclusione del contratto e di pagamento del credito portable.
Sull'adempimento del debito e sulla compensazione parziale opposta dal
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CP_3
Passando all'esame del merito della questione, si osserva quanto segue.
Parte opposta ha assolto l'onere probatorio su di sé incombente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., il quale, nell'ambito di una controversia in tema di responsabilità contrattuale, impone al creditore di dare prova della fonte del diritto fatto valere, di allegare l'inadempimento della controparte, di provare il nesso causale tra la condotta del debitore e il danno evento lamentato.
Al convenuto debitore, invece, spetta la prova degli elementi impeditivi o estintivi della pretesa creditoria, dovendo provare di avere adempiuto o che l'inadempimento non sia a lui imputabile ai sensi e per gli effetti degli artt.
1176, 1218 e 1256 c.c.
Nel caso di specie, ha depositato in atti il Controparte_2
contratto di fornitura intervenuto con il opponente, le fatture CP_3
rimaste insolute e le plurime diffide e messe in mora disattese.
Il , al contrario, ha contestato la pretesa della società opposta in CP_3
maniera del tutto generica e apodittica, omettendo financo l'allegazione di fatti astrattamente impeditivi della pretesa altrui.
Lo stesso , inoltre, non ha contestato né la sussistenza di un CP_3
rapporto contrattuale tra le parti, né la bontà delle fatture, parte delle quali, inoltre, ha provveduto a saldare nelle more del procedimento come evincibile dalla comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. di parte opposta.
Pertanto, nel merito, le contestazioni formulate dal opponente CP_3
non possono trovare accoglimento, essendo le stesse infondate e prive di riscontro probatorio.
Ciò precisato, con comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., l'opposta ha dato atto del parziale pagamento del credito operato dal , a CP_3
seguito di notifica dell'atto di precetto del 13.03.2021, per l'importo complessivo di € 929.665,62, dei quali €577.935,30 a titolo di sorte
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capitale ed € 350.860,30 a titolo di interessi di mora maturati ed aggiornati al 10.03.2021.
Tuttavia, l'opposta ha lamentato che la P.A. convenuta, nel provvedere al pagamento, ha decurtato dalla debitoria, 2 note di credito emesse dalla
a favore di una diversa amministrazione Controparte_2
( in relazione a fatture emesse in regime di split payment). Parte_4
Orbene, a seguito del suddetto pagamento la PA non è comparsa in giudizio e nulla ha eccepito in relazione alla contestata compensabilità delle due note di credito in ragione della diversità del soggetto giuridico.
In fatto, le due note di credito a conguaglio sono state allegate dall'opposta: la prima indica un totale da pagare di - 5025,97 con iva pari a -1105,71 da versare all'Erario; la seconda un totale da pagare di - 271,67 con iva pari a
– 59,77 da versare all'Erario.
La comunicazione in merito alla decisione di procedere a parziale compensazione, pure allegata dall'opposta, è stata inviata stragiudizialmente con missiva del 16.03.2021 dalla Direzione del Genio della Marina, che si è evidentemente ritenuta legittimata a compensare anche le partite facenti capo a con sede in Pisa, includendo per Pt_3
altre nelle somme da decurtare alla debitoria anche gli importi che dovrebbero essere stati versati in eccesso dal all'Erario secondo CP_3
il regime dello split payment.
Sul punto, devesi ricordare che, ai sensi dell'art. 1242 c.c. “La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d'ufficio.”.
Ancorché si verta in ipotesi di compensazione legale, la quale, ope legis, estingue reciprocamente le situazioni di debito/credito tra le parti, quando i crediti contrapposti abbiano ad oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere, egualmente (certi), liquidi ed esigibili
(art. 1243 c.c.), si ritiene che la parte che voglia avvalersene debba
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manifestare la propria intenzione in tal senso.
Il verificarsi della compensazione suppone la dichiarazione di una delle parti di volersene avvalere, con dichiarazione unilaterale, che ha natura sostanzialmente negoziale sia che la dichiarazione sia resa in via giudiziale sia che venga resa in via stragiudiziale. Come ha correttamente rilevato la pronuncia di Cass., 13 maggio 2014, n. 10335, la dichiarazione di volersi avvalere della compensazione «costituisce l'esercizio di un diritto potestativo e postula che la parte, valutando il suo interesse all'adempimento, decida se esercitare o meno il potere di determinare
l'estinzione dei debiti contrapposti dal giorno della loro coesistenza» ([…]
v. Cass., 7 aprile 2016, n.
6752).” (cfr. Cass. civ. Sez. I, Sent. n. 23948/2018).
Come si è chiarito, la dichiarazione di volersi valere della compensazione può essere svolta nel processo o fuori del processo. Qualora si tratti di dichiarazione stragiudiziale di compensazione risultante dagli atti del processo in seguito instaurato, il giudice potrà accertare la compensazione senza formale eccezione sulla base della ricorrenza dei rispettivi presupposti al tempo della dichiarazione stragiudiziale.
Nel caso concreto, il ha dichiarato stragiudizialmente, con la CP_3
missiva citata, di volere compensare il credito per la parte residua ed il
Giudice deve prenderne atto.
In merito all'eccezione relativa alla non compensabilità del credito maturato nei confronti di nei confronti di diversa Controparte_2
amministrazione, si deve richiamare una risalente pronuncia per la quale è possibile la compensazione legale di crediti e debiti facenti capo ad un privato, da un lato, e a differenti amministrazioni dello Stato, dall'altro, sul presupposto che l'autonomia amministrativa e contabile dei vari rami dell'amministrazione non elimina il carattere unitario della personalità dello
Stato (Cass. n. 4035/1974).
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Invece, non è stata corretta l'inclusione nella debitoria degli importi relativi all'IVA che, per il regime di split payment, non erano stati pagati dalla e per i quali, quindi, non sussisteva alcuna ragione di emissione di CP_2
una nota di credito a favore del . CP_3
In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, dando atto del pagamento parziale della somma originariamente ingiunta, il D.I. deve essere revocato, per essere intervenuto l'adempimento parziale dell'obbligazione.
Parte opponente, tuttavia, deve essere condannata al pagamento, in favore di parte opposta, di €1165,48, pari alla imposta IVA che non è stata pagata da e che doveva essere pagata dall'Amministrazione, somma CP_2
per la quale non vi è alcun credito in capo all'Amministrazione e che, quindi, non poteva essere decurtata dalla debitoria riconosciuta in capo a oltre interessi di mora e sino all'effettivo saldo. CP_2
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate al parametro minimo senza la fase di istruzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Sedicesima Sezione Civile – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in ragione del parziale adempimento, revoca il decreto ingiuntivo n.
18911/2018 del 23/08/2018, emesso dal Tribunale di Roma in data
21/08/2018;
2) condanna il RO
al pagamento, in favore di parte opposta Controparte_2
di €1165,48, oltre interessi moratori sino al saldo;
3) condanna il RO
al pagamento, in favore di parte opposta Controparte_2
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di €7831, oltre interessi moratori sino al saldo;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.02.2024.
Il Giudice est.
Dott.ssa Cristina Pigozzo
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
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