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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 2480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2480 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12612/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12612/2024 promossa da:
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Colombo ed elettivamente domiciliato in Monza, Piazza Carrobiolo n. 5, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_2 P.IVA_2 Milano, via Tiziano n. 32;
(C.F. ), residente in [...]; Controparte_3 C.F._1
RESISTENTI CONTUMACI
Conclusioni
La parte costituita, all'udienza del 25.02.2025, celebrata ex art. 281 sexies c.p.c., ha precisato le conclusioni come di seguito.
Parte ricorrente:
“Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda ed eccezione, così giudicare: previe le più opportune declaratorie di responsabilità in relazione alla causazione del sinistro stradale del giorno 22.07.202, condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 rappresentanza Generale per l'Italia con sede in Via Tiziano, 32 20145 Milano, P.Iva e C.F. P.IVA_2 Posta Elettronica Certificata (da ) al pagamento in favore d Emai_1 Email_2 [...]
[..
[...] [
dell'importo di euro 273.000,00= oltre rivalutazione monetaria ed Parte_1 interessi ex art. 1284, comma 1°, c.c. siccome dovuti dalle date di liquidazione sino all'effettivo soddisfo.
Oltre all'integrale rimborso di spese e competenze di lite ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91 c.p.c. secondo parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche con gli aumenti di cui all'art. 4 commi 1 bis e 8”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 02.04.2024, Controparte_1 esercitava azione di rivalsa ex art. 141, comma IV, D. Lgs. 209/2005 convenendo in
[...] nor , litisconsorte necessario in quanto proprietario della vettura Controparte_3
AR LI (tg. X25YY2), e quale compagnia assicuratrice del predetto veicolo, al CP_2 fine di ottenere il rimborso dell poste in favore della signora Parte_2
a titolo di risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro stradale occorso in data 22.07.2020.
In particolare, parte ricorrente allegava e deduceva: che, in data 22 luglio 2020, in Catania, SA DU conduceva il motociclo KI, targato DZ80546, di sua proprietà, assicurato con e trasportava;
che il motociclo Controparte_1 Parte_2
KI veniva coinvolto in un sinistro stradale per responsabilità esclusiva dell'autoveicolo AR LI, targato X25YY2, condotto da e di proprietà di , assicurato Controparte_4 Controparte_3 con che sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Locale di Aci Castello che CP_2 prov re la relazione di incidente stradale;
che la responsabilità esclusiva dell'assicurato veniva accertata nella sentenza n. rg. 1161/2023 del Giudice di Pace di Catania;
che, CP_2
, quale assicurazione del veicolo vettore, provvedeva ad istruire la Controparte_1 pratica per il danno subito dalla terza trasportata;
che quest'ultima veniva Parte_2 sottoposta a visita medico-legale ove veniva iniz in misura pari al 37% e, successivamente, in sede di riesame in Consulenza Medica Centrale, la stessa veniva rivalutata con determinazione finale di un I.P. pari al 40%; che provvedeva a Controparte_1 liquidare il risarcimento del danno nei confronti della terza trasportata, corrispondendo la somma complessiva di Euro 273.000,00 mediante il pagamento in due rate distinte;
che un primo assegno di Euro 14.847,00 veniva effettuato in data 17 marzo 2022 ed il secondo, di importo pari a Euro 258.153,00, veniva emesso in data 6 giugno 2022; che , pertanto, Controparte_1 chiedeva a ai sensi dell'art. 141, comma 4, cod. ass., il rimborso delle somme versate CP_2 nei confronti di , tuttavia senza ottenere alcun riscontro. Pt_2 Parte_2
Nessuno si costituiva in giudizio per e . CP_2 Controparte_3
All'udienza del 15.10.2024, verificata la regolarità della notificazione nei confronti dei resistenti e questo Giudice ne dichiarava la contumacia e, ritenuta la causa Controparte_3 CP_5 si la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del giorno 25.02.2025.
A quest'ultima udienza, a seguito di discussione orale, questo Giudice riservava il deposito della sentenza nei termini di legge ai sensi del comma III dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda di rivalsa ex art. 141, co. IV, D. Lgs. 209/2005 formulata da
[...] nei confronti della resistente è fondata e meritevole di Controparte_1 CP_5 accoglimento seppure nei limiti che saranno di seguito esposti.
2 2.1. In ordine al profilo relativo all'an debeatur, si rileva innanzi tutto che il fatto storico, inteso quale reale accadimento del sinistro occorso in data 22.07.2020 che ha coinvolto il motociclo KI (tg. DZ80546) e la vettura AR LI (tg. X25YY2), trova conferma negli accertamenti compiuti dalla Polizia Locale di Aci Castello, intervenuta nell'immediatezza dei fatti sul luogo del sinistro (v. doc. 3, fasc. ricorrente).
Gli agenti, infatti, hanno accertato che: “Verso le ore 09:30 circa del giorno 22 Luglio 2020 il signor CP_4 alla guida del quadriciclo IE targato X25YV2 percorreva la via G. Pezzana con direzione
[...] verso Aci Castello. Giunto nei pressi del civico 43 entrava in collisione con il motociclo KI targata DZ80546 condotto dal Signor che in quel momento stava percorrendo la via G. Pezzana nel senso opposto di Parte_3 marcia, da Aci Castello verso Catania. L'urto avveniva tra la parte sinistra/laterale del quadriciclo IE e la parte sinistra/laterale del motociclo KI. All'arrivo degli agenti operanti la minicar si trovava nella sua posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento mentre il motociclo era stato spostato dalla sua posizione finale e si trovava appoggiato al muro che delimita la carreggiata nei pressi del civico 39, inoltre in luogo non venivano reperiti testimoni oculari. Sulla corsia di marcia, direzione Aci Castello verso Catania, veniva rilevata un'area di frammenti appartenenti ai due veicoli” (v. doc. 3, pag. 10, fasc. ricorrente).
In relazione, invece, alla ricostruzione della dinamica del sinistro, parte attrice richiama, quali fonti di prova a sostegno della pretesa, sia la relazione di incidente sub doc.3, fasc. ricorrente, sia la sentenza n. 1161/2023, emessa dal Giudice di Pace di Catania nell'ambito del procedimento R.G.N. 7884/2021 promosso dall'odierno resistente, sig. , nei confronti dell'odierna ricorrente, CP_3
e del sig. (v. doc.13, fasc. ricorrente). Controparte_1 Parte_3
Tuttavia, si rileva che dalla relazione di incidente si evince soltanto la circostanza relativa all'effettivo urto tra il motociclo KI (tg. DZ80546) e la vettura AR LI (tg. X25YY2), in quanto gli agenti di P.L. hanno accertato i danni riportati dai due mezzi coinvolti nel sinistro e hanno altresì raccolto le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dai due conducenti (v. doc.3, fasc. ricorrente).
Al contrario, però, dalla predetta relazione non si evince la dinamica del sinistro, in quanto gli Agenti di P.L. sono intervenuti successivamente allo stesso e non hanno reperito sul luogo testimoni in grado di riferire in ordine all'evento lesivo occorso;
dunque, non è chiaro chi sia il responsabile nella causazione del sinistro de quo.
Quanto, invece, alla sentenza n. 1161/2023, emessa dal Giudice di Pace di Catania (v. doc.13, fasc. ricorrente), che ha rigettato la domanda proposta dal sig. (odierno resistente) nei confronti CP_3 di (odierna ricorrente) e si rileva innanzi tutto che Controparte_1 Parte_3 la ente giudizio il valor ova atipica e, dunque, in quanto tale, è liberamente apprezzabile dal giudice.
Ed infatti, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il materiale probatorio acquisito in altri giudizi, anche se intercorrente tra parti diverse, costituisce prova c.d. atipica e, quindi, elemento di prova e di valutazione che ben può essere sottoposto al prudente apprezzamento del giudice (cfr. ex multis Cass. Civ., sez. III, 9.8.2007, n. 17477 e Cass. civ. n. 16019/2001). In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare, confermando un orientamento al riguardo già consolidato e del tutto condiviso da questo Tribunale, che il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse (Cass. civ. 12422/2000; 8585/1999; 2839/1997 e 478/1995).
3 Ciò posto, nel caso di specie, questo Giudice ritiene che la sentenza, da sé sola, non costituisce prova della effettiva dinamica del sinistro: ed infatti il Tribunale non ritiene di condividere le statuizioni del Giudice di pace di Catania di cui alla sentenza n. 1161/2023, laddove ha affermato che: “[…] essendo tutti i frammenti sul lato opposto al senso di marcia del veicolo attoreo è evidente che l'urto si è verificato in seguito ad una invasione della corsia su cui transitava il motociclo del convenuto che nulla poteva fare per evitarlo” (v. Pt_3 doc.13, pag. 3, fasc. ricorrente).
Al riguardo, deve osservarsi che, sebbene gli agenti di P.L. intervenuti sul luogo del sinistro abbiano riscontrato la presenza dei frammenti dei due veicoli sulla corsia percorsa dal motociclo KI, questo elemento, in assenza di altre fonti di prova convergenti, non è da sé solo sufficiente a provare che il sinistro di causa sia occorso per responsabilità esclusiva del conducente della vettura AR LI che avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, ben potendo ritenersi che tali frammenti si siano collocati sulla corsia di marcia opposta rispetto a quella percorsa dal veicolo condotto dal anche in ragione di una loro proiezione a seguito del violento urto. Sul punto deve CP_3 osservarsi che la violenza dell'urto occorso può agevolmente evincersi dalla circostanza che il conducente del motociclo, e la sua terza trasportata, , Parte_3 Parte_2 hanno subito lesioni gravi a causa dell'urto (v. doc. 3, fasc. ricorrente).
Dall'insieme delle emergenze processuali, dunque, non è chiara la dinamica del sinistro di causa e, pertanto, deve rilevarsi che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, laddove all'esito del giudizio il Giudice, risultato provato l'urto tra due veicoli, non riesca tuttavia a delineare una chiara dinamica dello scontro da cui dedurre le reciproche responsabilità dei conducenti dei veicoli, dovrà trovare applicazione la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. la quale ha carattere sussidiario e opera solo in difetto di prova contraria (cfr. ex multis Cass. Civ. 3696/2018 e 15736/2022).
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, nel caso di scontro tra veicoli l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054, II comma, c.c., essendo a tal fine necessario accertare, allo stesso tempo, che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle di comune prudenza e che abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (Cass. civ. sent. n. 12444/2008, Cass. Civ., III, 12.6.2012, n. 9528, Cass. 7479/20).
Dunque, alla luce dei principi sopra citati e del complessivo compendio probatorio, si reputa che, sebbene dalla documentazione allegata in atti risulti provato l'urto tra il motociclo KI, sul quale la danneggiata indennizzata dalla ricorrente viaggiava in qualità di terza trasportata, e la vettura AR LI, condotta dal resistente , tuttavia non è possibile addivenire ad un CP_3 accertamento delle quote di responsabilità a quello di cui all'art. 2054, comma II, c.c., sicché si ritiene che ad entrambi i conducenti coinvolti debba essere addebitata una paritaria e presunta responsabilità nella determinazione del sinistro de quo ai sensi dell'art. 2054, II comma, c.c..
3. Ritenuta la responsabilità concorrente, nella misura del 50% ciascuno, in via presuntiva, dei due conducenti nella determinazione del sinistro per cui è causa, quanto al contenuto della pretesa fatta valere da nei confronti esclusivamente di Controparte_1 CP_2 deve evidenziar te ha agito in rivalsa per ottenere somme erogate in favore della signora e, in particolare, della somma Parte_2 onnicomprensiva di Euro 273.000,00 cor dei danni da quest'ultima patiti in conseguenza al sinistro per cui è causa.
4 Ebbene, con riguardo al predetto pagamento, parte ricorrente ha prodotto in giudizio il documento n. 7 contenente l'atto di quietanza sottoscritto dalla signora , dal quale si Parte_2 evince che la compagnia sto in favore Controparte_1 della medesima dapprima la somma di Euro 14.847,00 e, successivamente, l'ulteriore somma di Euro 235.153,00, oltre onorari legali pari a Euro 23.000,00 (v. doc. 7, fasc. ricorrente).
I predetti pagamenti sono altresì comprovati alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente sub docc. 9 e 10, contenente gli assegni versati da in favore della Controparte_1 signora . Parte_2
Dunque, alla luce della documentazione in atti risulta provato il pagamento effettuato da
[...] in favore della danneggiata pari a complessivi Controparte_1 Parte_2 Euro 273.000,00 somma che, rivalutata all'attualità, è pari a Euro 301.392,00.
Ciò posto, il danno patito dalla sig.ra è stato oggetto di accertamento Parte_2 medico-legale da parte del dott. trato in capo alla danneggiata un Persona_1
I.P. pari al 37% (v. doc.4, fasc. ricorrente), e, successivamente, da parte della dott.ssa Persona_2 che ha incrementato l'invalidità permanente al 40% in considerazione del danno es
[...] riscontro strumentale di “evoluzione in pseudoartrosi della frattura acetabolare” (v. doc.5, fasc. ricorrente).
Come si evince dalle predette relazioni peritali di parte, le valutazioni medico-legali in esse contenute sono suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale
Dunque, la quantificazione dai danni patiti dalla sig.ra operata dalla Parte_2 compagnia ricorrente può ritenersi adeguatamente comprovata alla luce della documentazione offerta in produzione sub docc. 4 e 5, fasc. ricorrente, e, peraltro, la stessa deve ritenersi congrua rispetto all'evento lesivo occorso.
Deve dunque ritenersi accoglibile la domanda formulata da parte ricorrente e, conseguentemente, la resistente deve essere condannata al pagamento della somma di Euro 150.696,00 CP_5 tenuto co concorso di colpa di entrambi i conducenti accertato in via presuntiva ai sensi dell'art. 2054, co. II, c.c. (Euro 301.392,00 già rivalutata all'attualità/2), oltre interessi, trattandosi di somma risarcitoria, in applicazione dei criteri di cui alla pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite del 1995 (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), dal dì dell'indennizzo alla sentenza.
4. Quanto al regolamento delle spese processuali, stante l'esito della lite, tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta nonché della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, II comma, c.c.., si ritiene di compensare le spese di lite tra le parti nella misura della metà e di porre la restante metà a carico di parte resistente, spese liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022 (tenuto conto dello scaglione da Euro 52.000 a Euro 260.000, dei valori medi in relazione alle fasi di studio e introduttiva e dei valori minimi con riguardo alla fase istruttoria e decisionale stante la natura del procedimento e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.), con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello di cui alla nota spese depositata dall'avv. Michele Colombo in data 20.02.2025 ex art. 75 disp. att. c.p.c..
Secondo i medesimi criteri, previa compensazione nella misura della metà, devono essere posti a carico di parte resistente, gli esborsi sostenuti da parte ricorrente per il contributo unificato e marca da bollo (Euro 1.214,00 + Euro 27,00).
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta presuntivamente la responsabilità di e ex art. 2054, Parte_3 Controparte_4 comma II, c.c. nella determinazione del sinistro di causa occorso in data 22.07.2020;
- accoglie il ricorso proposto da nei confronti di Controparte_1 CP_2
e, per l'effetto, condann ricorrente la s
[...] CP_2
Euro 150.696,00, oltre accessori come in motivazione, già tenuto conto del concorso di colpa dei due conducenti nella misura del 50% accertato in via presuntiva ex art. 2054, comma II, c.c.;
- condanna, previa compensazione nella misura della metà, parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in Euro 4.571,00 per compensi, Euro 620,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Milano, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12612/2024 promossa da:
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Colombo ed elettivamente domiciliato in Monza, Piazza Carrobiolo n. 5, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_2 P.IVA_2 Milano, via Tiziano n. 32;
(C.F. ), residente in [...]; Controparte_3 C.F._1
RESISTENTI CONTUMACI
Conclusioni
La parte costituita, all'udienza del 25.02.2025, celebrata ex art. 281 sexies c.p.c., ha precisato le conclusioni come di seguito.
Parte ricorrente:
“Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda ed eccezione, così giudicare: previe le più opportune declaratorie di responsabilità in relazione alla causazione del sinistro stradale del giorno 22.07.202, condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 rappresentanza Generale per l'Italia con sede in Via Tiziano, 32 20145 Milano, P.Iva e C.F. P.IVA_2 Posta Elettronica Certificata (da ) al pagamento in favore d Emai_1 Email_2 [...]
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[...] [
dell'importo di euro 273.000,00= oltre rivalutazione monetaria ed Parte_1 interessi ex art. 1284, comma 1°, c.c. siccome dovuti dalle date di liquidazione sino all'effettivo soddisfo.
Oltre all'integrale rimborso di spese e competenze di lite ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91 c.p.c. secondo parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche con gli aumenti di cui all'art. 4 commi 1 bis e 8”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 02.04.2024, Controparte_1 esercitava azione di rivalsa ex art. 141, comma IV, D. Lgs. 209/2005 convenendo in
[...] nor , litisconsorte necessario in quanto proprietario della vettura Controparte_3
AR LI (tg. X25YY2), e quale compagnia assicuratrice del predetto veicolo, al CP_2 fine di ottenere il rimborso dell poste in favore della signora Parte_2
a titolo di risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro stradale occorso in data 22.07.2020.
In particolare, parte ricorrente allegava e deduceva: che, in data 22 luglio 2020, in Catania, SA DU conduceva il motociclo KI, targato DZ80546, di sua proprietà, assicurato con e trasportava;
che il motociclo Controparte_1 Parte_2
KI veniva coinvolto in un sinistro stradale per responsabilità esclusiva dell'autoveicolo AR LI, targato X25YY2, condotto da e di proprietà di , assicurato Controparte_4 Controparte_3 con che sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Locale di Aci Castello che CP_2 prov re la relazione di incidente stradale;
che la responsabilità esclusiva dell'assicurato veniva accertata nella sentenza n. rg. 1161/2023 del Giudice di Pace di Catania;
che, CP_2
, quale assicurazione del veicolo vettore, provvedeva ad istruire la Controparte_1 pratica per il danno subito dalla terza trasportata;
che quest'ultima veniva Parte_2 sottoposta a visita medico-legale ove veniva iniz in misura pari al 37% e, successivamente, in sede di riesame in Consulenza Medica Centrale, la stessa veniva rivalutata con determinazione finale di un I.P. pari al 40%; che provvedeva a Controparte_1 liquidare il risarcimento del danno nei confronti della terza trasportata, corrispondendo la somma complessiva di Euro 273.000,00 mediante il pagamento in due rate distinte;
che un primo assegno di Euro 14.847,00 veniva effettuato in data 17 marzo 2022 ed il secondo, di importo pari a Euro 258.153,00, veniva emesso in data 6 giugno 2022; che , pertanto, Controparte_1 chiedeva a ai sensi dell'art. 141, comma 4, cod. ass., il rimborso delle somme versate CP_2 nei confronti di , tuttavia senza ottenere alcun riscontro. Pt_2 Parte_2
Nessuno si costituiva in giudizio per e . CP_2 Controparte_3
All'udienza del 15.10.2024, verificata la regolarità della notificazione nei confronti dei resistenti e questo Giudice ne dichiarava la contumacia e, ritenuta la causa Controparte_3 CP_5 si la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del giorno 25.02.2025.
A quest'ultima udienza, a seguito di discussione orale, questo Giudice riservava il deposito della sentenza nei termini di legge ai sensi del comma III dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda di rivalsa ex art. 141, co. IV, D. Lgs. 209/2005 formulata da
[...] nei confronti della resistente è fondata e meritevole di Controparte_1 CP_5 accoglimento seppure nei limiti che saranno di seguito esposti.
2 2.1. In ordine al profilo relativo all'an debeatur, si rileva innanzi tutto che il fatto storico, inteso quale reale accadimento del sinistro occorso in data 22.07.2020 che ha coinvolto il motociclo KI (tg. DZ80546) e la vettura AR LI (tg. X25YY2), trova conferma negli accertamenti compiuti dalla Polizia Locale di Aci Castello, intervenuta nell'immediatezza dei fatti sul luogo del sinistro (v. doc. 3, fasc. ricorrente).
Gli agenti, infatti, hanno accertato che: “Verso le ore 09:30 circa del giorno 22 Luglio 2020 il signor CP_4 alla guida del quadriciclo IE targato X25YV2 percorreva la via G. Pezzana con direzione
[...] verso Aci Castello. Giunto nei pressi del civico 43 entrava in collisione con il motociclo KI targata DZ80546 condotto dal Signor che in quel momento stava percorrendo la via G. Pezzana nel senso opposto di Parte_3 marcia, da Aci Castello verso Catania. L'urto avveniva tra la parte sinistra/laterale del quadriciclo IE e la parte sinistra/laterale del motociclo KI. All'arrivo degli agenti operanti la minicar si trovava nella sua posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento mentre il motociclo era stato spostato dalla sua posizione finale e si trovava appoggiato al muro che delimita la carreggiata nei pressi del civico 39, inoltre in luogo non venivano reperiti testimoni oculari. Sulla corsia di marcia, direzione Aci Castello verso Catania, veniva rilevata un'area di frammenti appartenenti ai due veicoli” (v. doc. 3, pag. 10, fasc. ricorrente).
In relazione, invece, alla ricostruzione della dinamica del sinistro, parte attrice richiama, quali fonti di prova a sostegno della pretesa, sia la relazione di incidente sub doc.3, fasc. ricorrente, sia la sentenza n. 1161/2023, emessa dal Giudice di Pace di Catania nell'ambito del procedimento R.G.N. 7884/2021 promosso dall'odierno resistente, sig. , nei confronti dell'odierna ricorrente, CP_3
e del sig. (v. doc.13, fasc. ricorrente). Controparte_1 Parte_3
Tuttavia, si rileva che dalla relazione di incidente si evince soltanto la circostanza relativa all'effettivo urto tra il motociclo KI (tg. DZ80546) e la vettura AR LI (tg. X25YY2), in quanto gli agenti di P.L. hanno accertato i danni riportati dai due mezzi coinvolti nel sinistro e hanno altresì raccolto le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dai due conducenti (v. doc.3, fasc. ricorrente).
Al contrario, però, dalla predetta relazione non si evince la dinamica del sinistro, in quanto gli Agenti di P.L. sono intervenuti successivamente allo stesso e non hanno reperito sul luogo testimoni in grado di riferire in ordine all'evento lesivo occorso;
dunque, non è chiaro chi sia il responsabile nella causazione del sinistro de quo.
Quanto, invece, alla sentenza n. 1161/2023, emessa dal Giudice di Pace di Catania (v. doc.13, fasc. ricorrente), che ha rigettato la domanda proposta dal sig. (odierno resistente) nei confronti CP_3 di (odierna ricorrente) e si rileva innanzi tutto che Controparte_1 Parte_3 la ente giudizio il valor ova atipica e, dunque, in quanto tale, è liberamente apprezzabile dal giudice.
Ed infatti, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il materiale probatorio acquisito in altri giudizi, anche se intercorrente tra parti diverse, costituisce prova c.d. atipica e, quindi, elemento di prova e di valutazione che ben può essere sottoposto al prudente apprezzamento del giudice (cfr. ex multis Cass. Civ., sez. III, 9.8.2007, n. 17477 e Cass. civ. n. 16019/2001). In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare, confermando un orientamento al riguardo già consolidato e del tutto condiviso da questo Tribunale, che il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse (Cass. civ. 12422/2000; 8585/1999; 2839/1997 e 478/1995).
3 Ciò posto, nel caso di specie, questo Giudice ritiene che la sentenza, da sé sola, non costituisce prova della effettiva dinamica del sinistro: ed infatti il Tribunale non ritiene di condividere le statuizioni del Giudice di pace di Catania di cui alla sentenza n. 1161/2023, laddove ha affermato che: “[…] essendo tutti i frammenti sul lato opposto al senso di marcia del veicolo attoreo è evidente che l'urto si è verificato in seguito ad una invasione della corsia su cui transitava il motociclo del convenuto che nulla poteva fare per evitarlo” (v. Pt_3 doc.13, pag. 3, fasc. ricorrente).
Al riguardo, deve osservarsi che, sebbene gli agenti di P.L. intervenuti sul luogo del sinistro abbiano riscontrato la presenza dei frammenti dei due veicoli sulla corsia percorsa dal motociclo KI, questo elemento, in assenza di altre fonti di prova convergenti, non è da sé solo sufficiente a provare che il sinistro di causa sia occorso per responsabilità esclusiva del conducente della vettura AR LI che avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, ben potendo ritenersi che tali frammenti si siano collocati sulla corsia di marcia opposta rispetto a quella percorsa dal veicolo condotto dal anche in ragione di una loro proiezione a seguito del violento urto. Sul punto deve CP_3 osservarsi che la violenza dell'urto occorso può agevolmente evincersi dalla circostanza che il conducente del motociclo, e la sua terza trasportata, , Parte_3 Parte_2 hanno subito lesioni gravi a causa dell'urto (v. doc. 3, fasc. ricorrente).
Dall'insieme delle emergenze processuali, dunque, non è chiara la dinamica del sinistro di causa e, pertanto, deve rilevarsi che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, laddove all'esito del giudizio il Giudice, risultato provato l'urto tra due veicoli, non riesca tuttavia a delineare una chiara dinamica dello scontro da cui dedurre le reciproche responsabilità dei conducenti dei veicoli, dovrà trovare applicazione la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. la quale ha carattere sussidiario e opera solo in difetto di prova contraria (cfr. ex multis Cass. Civ. 3696/2018 e 15736/2022).
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, nel caso di scontro tra veicoli l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054, II comma, c.c., essendo a tal fine necessario accertare, allo stesso tempo, che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle di comune prudenza e che abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (Cass. civ. sent. n. 12444/2008, Cass. Civ., III, 12.6.2012, n. 9528, Cass. 7479/20).
Dunque, alla luce dei principi sopra citati e del complessivo compendio probatorio, si reputa che, sebbene dalla documentazione allegata in atti risulti provato l'urto tra il motociclo KI, sul quale la danneggiata indennizzata dalla ricorrente viaggiava in qualità di terza trasportata, e la vettura AR LI, condotta dal resistente , tuttavia non è possibile addivenire ad un CP_3 accertamento delle quote di responsabilità a quello di cui all'art. 2054, comma II, c.c., sicché si ritiene che ad entrambi i conducenti coinvolti debba essere addebitata una paritaria e presunta responsabilità nella determinazione del sinistro de quo ai sensi dell'art. 2054, II comma, c.c..
3. Ritenuta la responsabilità concorrente, nella misura del 50% ciascuno, in via presuntiva, dei due conducenti nella determinazione del sinistro per cui è causa, quanto al contenuto della pretesa fatta valere da nei confronti esclusivamente di Controparte_1 CP_2 deve evidenziar te ha agito in rivalsa per ottenere somme erogate in favore della signora e, in particolare, della somma Parte_2 onnicomprensiva di Euro 273.000,00 cor dei danni da quest'ultima patiti in conseguenza al sinistro per cui è causa.
4 Ebbene, con riguardo al predetto pagamento, parte ricorrente ha prodotto in giudizio il documento n. 7 contenente l'atto di quietanza sottoscritto dalla signora , dal quale si Parte_2 evince che la compagnia sto in favore Controparte_1 della medesima dapprima la somma di Euro 14.847,00 e, successivamente, l'ulteriore somma di Euro 235.153,00, oltre onorari legali pari a Euro 23.000,00 (v. doc. 7, fasc. ricorrente).
I predetti pagamenti sono altresì comprovati alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente sub docc. 9 e 10, contenente gli assegni versati da in favore della Controparte_1 signora . Parte_2
Dunque, alla luce della documentazione in atti risulta provato il pagamento effettuato da
[...] in favore della danneggiata pari a complessivi Controparte_1 Parte_2 Euro 273.000,00 somma che, rivalutata all'attualità, è pari a Euro 301.392,00.
Ciò posto, il danno patito dalla sig.ra è stato oggetto di accertamento Parte_2 medico-legale da parte del dott. trato in capo alla danneggiata un Persona_1
I.P. pari al 37% (v. doc.4, fasc. ricorrente), e, successivamente, da parte della dott.ssa Persona_2 che ha incrementato l'invalidità permanente al 40% in considerazione del danno es
[...] riscontro strumentale di “evoluzione in pseudoartrosi della frattura acetabolare” (v. doc.5, fasc. ricorrente).
Come si evince dalle predette relazioni peritali di parte, le valutazioni medico-legali in esse contenute sono suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale
Dunque, la quantificazione dai danni patiti dalla sig.ra operata dalla Parte_2 compagnia ricorrente può ritenersi adeguatamente comprovata alla luce della documentazione offerta in produzione sub docc. 4 e 5, fasc. ricorrente, e, peraltro, la stessa deve ritenersi congrua rispetto all'evento lesivo occorso.
Deve dunque ritenersi accoglibile la domanda formulata da parte ricorrente e, conseguentemente, la resistente deve essere condannata al pagamento della somma di Euro 150.696,00 CP_5 tenuto co concorso di colpa di entrambi i conducenti accertato in via presuntiva ai sensi dell'art. 2054, co. II, c.c. (Euro 301.392,00 già rivalutata all'attualità/2), oltre interessi, trattandosi di somma risarcitoria, in applicazione dei criteri di cui alla pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite del 1995 (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), dal dì dell'indennizzo alla sentenza.
4. Quanto al regolamento delle spese processuali, stante l'esito della lite, tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta nonché della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, II comma, c.c.., si ritiene di compensare le spese di lite tra le parti nella misura della metà e di porre la restante metà a carico di parte resistente, spese liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022 (tenuto conto dello scaglione da Euro 52.000 a Euro 260.000, dei valori medi in relazione alle fasi di studio e introduttiva e dei valori minimi con riguardo alla fase istruttoria e decisionale stante la natura del procedimento e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.), con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello di cui alla nota spese depositata dall'avv. Michele Colombo in data 20.02.2025 ex art. 75 disp. att. c.p.c..
Secondo i medesimi criteri, previa compensazione nella misura della metà, devono essere posti a carico di parte resistente, gli esborsi sostenuti da parte ricorrente per il contributo unificato e marca da bollo (Euro 1.214,00 + Euro 27,00).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta presuntivamente la responsabilità di e ex art. 2054, Parte_3 Controparte_4 comma II, c.c. nella determinazione del sinistro di causa occorso in data 22.07.2020;
- accoglie il ricorso proposto da nei confronti di Controparte_1 CP_2
e, per l'effetto, condann ricorrente la s
[...] CP_2
Euro 150.696,00, oltre accessori come in motivazione, già tenuto conto del concorso di colpa dei due conducenti nella misura del 50% accertato in via presuntiva ex art. 2054, comma II, c.c.;
- condanna, previa compensazione nella misura della metà, parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in Euro 4.571,00 per compensi, Euro 620,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Milano, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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