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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 25073/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.V.G. 25073/2024 promosso da:
(c.f. ), con l'avv. ZANACCHI NICOLO' Parte_1 C.F._1
ADOTTANTE/I ai fini dell'adozione di
(c.f. Persona_1 C.F._2
ADOTTANDO/A
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
TERZO INTERVENUTO
Oggetto: adozione di maggiorenne
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.12.2024, promuoveva procedimento ex artt. 291 e ss. Parte_1 cod. civ. ai fini dell'adozione di , esponendo che ricorrevano tutte le condizioni Persona_2
previste dalla legge e che non ostava alcun impedimento.
Acquisite le informazioni ex art. 312 c.c., trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del
22.5.2025, verificata la regolarità delle notifiche ai soggetti ex art. 296 e 297 c.c., erano raccolti i consensi e assensi necessari.
Quindi, la causa era rimessa al collegio per la decisione. pagina 1 di 3 ***
Sussistono le condizioni di cui all'art.291 c.c. per l'adozione, considerato che è nato il Parte_1
24.3.1966, ha oltre trentacinque anni e la sua età supera di oltre diciotto anni quella dell'adottanda, nata il [...].
Risultano correttamente effettuate le notifiche ai soggetti ex art. 296 e 297 c.c., con regolare acquisizione all'udienza del 22.5.2025dei necessari consensi e assensi, da parte dei genitori dell'adottanda, , attuale coniuge dell'adottante, e , ex coniuge di Persona_3 _4
. Si dava altresì atto dell'assenza di figli dell'adottante e dell'adottanda. Persona_3
Dalla documentazione acquisita, emerge che l'istanza di adozione è conforme agli interessi dell'adottanda da un punto di vista affettivo, considerato che l'adottante e la madre dell'adottanda (con cui quest'ultima ha sempre convissuto) sono uniti in matrimonio dal 3.7.2014, preceduto da lunga convivenza (2004) nel corso della quale l'adottanda ha vissuto insieme all'adottante, coltivando pertanto un forte legame affettivo, pienamente confermato in udienza.
Le informazioni di P.S. concernenti gli adottanti non hanno evidenziato circostanze tali da escludere che l'adozione convenga all'adottanda.
Non sussistono, pertanto, dubbi sui vantaggi che deriverebbero per l'adottanda con l'adozione, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra quest'ultima e gli adottanti che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare;
l'adozione di maggiorenne, assume infatti funzioni nuove rispetto a quella tradizionale, avendo la giurisprudenza da tempo precisato che "l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio" ma anche quella di "consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto" (Cass. Sez. I,
3.2.2006, n. 2426).
Quanto al cognome da attribuire all'adottanda, occorre osservare che l'art. 299 comma 3 c.c., a mente del quale “se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito”, è stato dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale 27 aprile - 31 maggio 2022, n. 131,
“nella parte in cui prevede che «l'adottato assume il cognome del marito», anziché prevedere che
l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto".
Ulteriormente, la Corte Costituzionale ha chiarito, nel sancire ancora l'illegittimità costituzionale dell'art. 299 comma 1 c.c., che è consentito: “con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di
pagina 2 di 3 anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto”: invero, “l'ordine con cui il cognome dell'adottante si unisce a quello dell'adottato maggiore d'età incide sul diritto all'identità personale di quest'ultimo, che è associato al suo originario cognome”, il quale viene, in ogni caso, conservato non essendo contestata “in sé la regola dell'anteposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottando”, la quale non appare irragionevole anche alla luce della netta distinzione, compiuta a livello normativo, con il medesimo istituto in ambito minorile (cfr. Corte Cost. n. 135/2023, nonché
Corte Cost. n. 120/2001).
Nel caso di specie l'adottante, concordemente all'adottanda, hanno espresso unanime consenso affinché l'adottanda assuma il cognome dell'adottante postponendolo al proprio, sì da chiamarsi
[...]
, scelta da ritenersi pienamente conforme all'interesse dell'adottanda per quanto già Persona_5
sopra esposto.
Nulla in punto di spese di lite, trattandosi di procedimento di natura non contenziosa.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) dispone l'adozione da parte di nei confronti di con Parte_1 Persona_2 attribuzione a quest'ultima del cognome concordemente scelto, sì da chiamarsi
[...]
; Persona_5
2) ordina al Ufficiale dello stato civile del Comune di Brescia (Bs) l'annotazione del dispositivo della presente sentenza sull'atto di nascita dell'adottanda, anno 1997, parte I, serie A, reg. II, n.
617.
Brescia, camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.V.G. 25073/2024 promosso da:
(c.f. ), con l'avv. ZANACCHI NICOLO' Parte_1 C.F._1
ADOTTANTE/I ai fini dell'adozione di
(c.f. Persona_1 C.F._2
ADOTTANDO/A
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
TERZO INTERVENUTO
Oggetto: adozione di maggiorenne
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.12.2024, promuoveva procedimento ex artt. 291 e ss. Parte_1 cod. civ. ai fini dell'adozione di , esponendo che ricorrevano tutte le condizioni Persona_2
previste dalla legge e che non ostava alcun impedimento.
Acquisite le informazioni ex art. 312 c.c., trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del
22.5.2025, verificata la regolarità delle notifiche ai soggetti ex art. 296 e 297 c.c., erano raccolti i consensi e assensi necessari.
Quindi, la causa era rimessa al collegio per la decisione. pagina 1 di 3 ***
Sussistono le condizioni di cui all'art.291 c.c. per l'adozione, considerato che è nato il Parte_1
24.3.1966, ha oltre trentacinque anni e la sua età supera di oltre diciotto anni quella dell'adottanda, nata il [...].
Risultano correttamente effettuate le notifiche ai soggetti ex art. 296 e 297 c.c., con regolare acquisizione all'udienza del 22.5.2025dei necessari consensi e assensi, da parte dei genitori dell'adottanda, , attuale coniuge dell'adottante, e , ex coniuge di Persona_3 _4
. Si dava altresì atto dell'assenza di figli dell'adottante e dell'adottanda. Persona_3
Dalla documentazione acquisita, emerge che l'istanza di adozione è conforme agli interessi dell'adottanda da un punto di vista affettivo, considerato che l'adottante e la madre dell'adottanda (con cui quest'ultima ha sempre convissuto) sono uniti in matrimonio dal 3.7.2014, preceduto da lunga convivenza (2004) nel corso della quale l'adottanda ha vissuto insieme all'adottante, coltivando pertanto un forte legame affettivo, pienamente confermato in udienza.
Le informazioni di P.S. concernenti gli adottanti non hanno evidenziato circostanze tali da escludere che l'adozione convenga all'adottanda.
Non sussistono, pertanto, dubbi sui vantaggi che deriverebbero per l'adottanda con l'adozione, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra quest'ultima e gli adottanti che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare;
l'adozione di maggiorenne, assume infatti funzioni nuove rispetto a quella tradizionale, avendo la giurisprudenza da tempo precisato che "l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio" ma anche quella di "consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto" (Cass. Sez. I,
3.2.2006, n. 2426).
Quanto al cognome da attribuire all'adottanda, occorre osservare che l'art. 299 comma 3 c.c., a mente del quale “se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito”, è stato dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale 27 aprile - 31 maggio 2022, n. 131,
“nella parte in cui prevede che «l'adottato assume il cognome del marito», anziché prevedere che
l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto".
Ulteriormente, la Corte Costituzionale ha chiarito, nel sancire ancora l'illegittimità costituzionale dell'art. 299 comma 1 c.c., che è consentito: “con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di
pagina 2 di 3 anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto”: invero, “l'ordine con cui il cognome dell'adottante si unisce a quello dell'adottato maggiore d'età incide sul diritto all'identità personale di quest'ultimo, che è associato al suo originario cognome”, il quale viene, in ogni caso, conservato non essendo contestata “in sé la regola dell'anteposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottando”, la quale non appare irragionevole anche alla luce della netta distinzione, compiuta a livello normativo, con il medesimo istituto in ambito minorile (cfr. Corte Cost. n. 135/2023, nonché
Corte Cost. n. 120/2001).
Nel caso di specie l'adottante, concordemente all'adottanda, hanno espresso unanime consenso affinché l'adottanda assuma il cognome dell'adottante postponendolo al proprio, sì da chiamarsi
[...]
, scelta da ritenersi pienamente conforme all'interesse dell'adottanda per quanto già Persona_5
sopra esposto.
Nulla in punto di spese di lite, trattandosi di procedimento di natura non contenziosa.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) dispone l'adozione da parte di nei confronti di con Parte_1 Persona_2 attribuzione a quest'ultima del cognome concordemente scelto, sì da chiamarsi
[...]
; Persona_5
2) ordina al Ufficiale dello stato civile del Comune di Brescia (Bs) l'annotazione del dispositivo della presente sentenza sull'atto di nascita dell'adottanda, anno 1997, parte I, serie A, reg. II, n.
617.
Brescia, camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 3