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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/06/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino alla pubblica udienza svolta in data 16.06.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5447/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Luciana Parte_1 C.F._1
Intilisano;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Luca Michele Bellomo.
Oggetto: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 18.10.2024 ufficiale di coperta, premetteva: Parte_1
- che in data 14.09.2023 aveva subito un infortunio sul lavoro a seguito del quale era rimasto ricoverato - dopo essere rimasto parecchi giorni in rianimazione ed avere subìto numerosi interventi chirurgici presso diverse strutture ospedaliere in Salerno - sino al 19.01.2024, data in cui era stato dimesso ed era potuto rientrare a casa;
CP_
- che, trattandosi di infortunio sul lavoro, l' aveva riconosciuto al ricorrente il periodo di indennità temporanea sino al 23.09.2024, data in cui era stato giudicato guarito con postumi ancora da valutarsi;
- che erano ancora pendenti i termini per l'eventuale ricorso avverso la cessazione dell'indennità temporanea;
CP_
- che l' aveva provveduto a liquidare mensilmente l'indennità temporanea ma non aveva ancora stabilito la percentuale dell'indennità permanente né aveva conseguentemente provveduto alla liquidazione della relativa rendita;
- che in data 31.01.2024 il ricorrente, avendone i requisiti, aveva presentato all' domanda per CP_1 ottenere l'indennità di accompagnamento ai sensi delle Leggi n. 118/1971, n. 93/1988, n. 291/1988, e successive modificazioni, nonché i benefici previsti dall'art. 3, commi 1 e 3, della Legge n. 104/1992 e
1 successive modificazioni, in quanto affetto da infermità tali da ridurre con connotazione di gravità la sua autonomia personale;
- che sottoposto a visita dalla Commissione medica in data 24.05.2024 veniva riconosciuto invalido nella misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa, con revisione al 31.1.2025. Inoltre veniva riconosciuto invalido ai sensi della legge 104 con il riconoscimento della connotazione di gravità (art. 3, commi 1 e 3, della Legge n. 104/1992) sin dalla data della domanda amministrativa, con revisione al 31.1.2025;
- che, tuttavia, nello stesso verbale la Commissione Medica dell' aveva rilevato: “Ai soli fini CP_1 dell'eventuale diritto ad assegni, pensioni e indennità a favore degli invalidi civili, si formula il seguente giudizio diagnostico
-valutativo: Diagnosi: Deficit deambulatorio in esito di trauma bilaterale agli arti inferiori (a destra frattura scomposta della diafisi femorale, frattura comminuta dell'epifisi prossimale e scomposta della diafisi del perone;
a sinistra sguantamento del mantello cutaneo dalla coscia alla gamba e frattura intrarticolare del condido femorale interno), già sottoposto a intervento di posizionamento di chiodo endomidollare arto inferiore destro e ricostruzione dell'arto inferiore, in attuale trattamento riabilitativo plurisettimanale (infortunio sul lavoro in corso di definizione ). Valutazione: NON INVALIDO CP_2 civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE AD 1/3 o minore art. 2 L. 118/71). Data decorrenza: 31/01/2024”;
- che in data 02.10.2024 il ricorrente aveva provveduto ad inviare all' una nota con la quale aveva CP_1 chiesto la corresponsione e la liquidazione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa (31/01/2024); CP_
- che l' pur avendo riconosciuto il ricorrente inabile con diritto all'indennità di accompagnamento, lo “riteneva non invalido ai fini del diritto all'assegno, alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento” ritenendo che si trattava di un infortunio sul lavoro incompatibile con la liquidazione dell'indennità di accompagnamento.
Chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa, sussistendo i requisiti socio economici e sanitari;
condannare l' liquidazione ed al pagamento delle provvidenze economiche connesse CP_3 con il riconoscimento del requisito sanitario e cioè alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dall'1.02.2024, oltre interessi legali a decorrere da ogni singolo rateo non corrisposto sino al soddisfo effettivo;
con vittoria di onorari, compensi e spese del giudizio, oltre il rimborso delle spese generali del giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario. CP_ 2.- L' costituitosi in giudizio con memoria del 06.06.2025, chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite avendo erogato la prestazione richiesta.
3.- In data odierna in esito alla discussione orale la causa veniva decisa.
2 4.- Nel merito va dichiarata cessata la materia del contendere atteso che dagli atti di causa risulta che CP_ l' ha provveduto ad erogare la prestazione con decorrenza dal mese di febbraio 2024 con prima erogazione avvenuta nel mese di dicembre 2024. CP_
5.- Le spese sono poste, in virtù della soccombenza virtuale, in capo all' e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed applicati i minimi tariffari atteso l'esito del giudizio.
Va infatti rilevato che la prestazione risulta essere stata erogata successivamente alla notifica del ricorso e non risulta che l' abbia richiesto documentazione non preventivamente comunicata e necessaria CP_1 per la liquidazione della stessa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.310,00 oltre spese generali CP_1 iva e cpa con distrazione in favore dell'avv. Luciana Intilisano.
Messina, 16.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino alla pubblica udienza svolta in data 16.06.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5447/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Luciana Parte_1 C.F._1
Intilisano;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Luca Michele Bellomo.
Oggetto: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 18.10.2024 ufficiale di coperta, premetteva: Parte_1
- che in data 14.09.2023 aveva subito un infortunio sul lavoro a seguito del quale era rimasto ricoverato - dopo essere rimasto parecchi giorni in rianimazione ed avere subìto numerosi interventi chirurgici presso diverse strutture ospedaliere in Salerno - sino al 19.01.2024, data in cui era stato dimesso ed era potuto rientrare a casa;
CP_
- che, trattandosi di infortunio sul lavoro, l' aveva riconosciuto al ricorrente il periodo di indennità temporanea sino al 23.09.2024, data in cui era stato giudicato guarito con postumi ancora da valutarsi;
- che erano ancora pendenti i termini per l'eventuale ricorso avverso la cessazione dell'indennità temporanea;
CP_
- che l' aveva provveduto a liquidare mensilmente l'indennità temporanea ma non aveva ancora stabilito la percentuale dell'indennità permanente né aveva conseguentemente provveduto alla liquidazione della relativa rendita;
- che in data 31.01.2024 il ricorrente, avendone i requisiti, aveva presentato all' domanda per CP_1 ottenere l'indennità di accompagnamento ai sensi delle Leggi n. 118/1971, n. 93/1988, n. 291/1988, e successive modificazioni, nonché i benefici previsti dall'art. 3, commi 1 e 3, della Legge n. 104/1992 e
1 successive modificazioni, in quanto affetto da infermità tali da ridurre con connotazione di gravità la sua autonomia personale;
- che sottoposto a visita dalla Commissione medica in data 24.05.2024 veniva riconosciuto invalido nella misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa, con revisione al 31.1.2025. Inoltre veniva riconosciuto invalido ai sensi della legge 104 con il riconoscimento della connotazione di gravità (art. 3, commi 1 e 3, della Legge n. 104/1992) sin dalla data della domanda amministrativa, con revisione al 31.1.2025;
- che, tuttavia, nello stesso verbale la Commissione Medica dell' aveva rilevato: “Ai soli fini CP_1 dell'eventuale diritto ad assegni, pensioni e indennità a favore degli invalidi civili, si formula il seguente giudizio diagnostico
-valutativo: Diagnosi: Deficit deambulatorio in esito di trauma bilaterale agli arti inferiori (a destra frattura scomposta della diafisi femorale, frattura comminuta dell'epifisi prossimale e scomposta della diafisi del perone;
a sinistra sguantamento del mantello cutaneo dalla coscia alla gamba e frattura intrarticolare del condido femorale interno), già sottoposto a intervento di posizionamento di chiodo endomidollare arto inferiore destro e ricostruzione dell'arto inferiore, in attuale trattamento riabilitativo plurisettimanale (infortunio sul lavoro in corso di definizione ). Valutazione: NON INVALIDO CP_2 civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE AD 1/3 o minore art. 2 L. 118/71). Data decorrenza: 31/01/2024”;
- che in data 02.10.2024 il ricorrente aveva provveduto ad inviare all' una nota con la quale aveva CP_1 chiesto la corresponsione e la liquidazione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa (31/01/2024); CP_
- che l' pur avendo riconosciuto il ricorrente inabile con diritto all'indennità di accompagnamento, lo “riteneva non invalido ai fini del diritto all'assegno, alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento” ritenendo che si trattava di un infortunio sul lavoro incompatibile con la liquidazione dell'indennità di accompagnamento.
Chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa, sussistendo i requisiti socio economici e sanitari;
condannare l' liquidazione ed al pagamento delle provvidenze economiche connesse CP_3 con il riconoscimento del requisito sanitario e cioè alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dall'1.02.2024, oltre interessi legali a decorrere da ogni singolo rateo non corrisposto sino al soddisfo effettivo;
con vittoria di onorari, compensi e spese del giudizio, oltre il rimborso delle spese generali del giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario. CP_ 2.- L' costituitosi in giudizio con memoria del 06.06.2025, chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite avendo erogato la prestazione richiesta.
3.- In data odierna in esito alla discussione orale la causa veniva decisa.
2 4.- Nel merito va dichiarata cessata la materia del contendere atteso che dagli atti di causa risulta che CP_ l' ha provveduto ad erogare la prestazione con decorrenza dal mese di febbraio 2024 con prima erogazione avvenuta nel mese di dicembre 2024. CP_
5.- Le spese sono poste, in virtù della soccombenza virtuale, in capo all' e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed applicati i minimi tariffari atteso l'esito del giudizio.
Va infatti rilevato che la prestazione risulta essere stata erogata successivamente alla notifica del ricorso e non risulta che l' abbia richiesto documentazione non preventivamente comunicata e necessaria CP_1 per la liquidazione della stessa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.310,00 oltre spese generali CP_1 iva e cpa con distrazione in favore dell'avv. Luciana Intilisano.
Messina, 16.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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