Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2025, n. 6080
CASS
Sentenza 7 marzo 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, il 9 gennaio 2025, riguardante una controversia di filiazione e sottrazione internazionale di minori. Le parti in causa erano un padre, che richiedeva la sospensione della responsabilità genitoriale della madre e il rientro del minore in Italia, e la madre, che chiedeva il rimpatrio del minore in Gran Bretagna. Il padre sosteneva che la madre non fosse in grado di esercitare la responsabilità genitoriale a causa di problematiche psichiatriche, mentre la madre contestava la legittimità della richiesta di rientro, sostenendo di avere il diritto di custodia.

La Corte ha accolto i motivi di ricorso del padre, ritenendo che il Tribunale per i Minorenni non avesse adeguatamente esaminato le condizioni oggettive della sottrazione internazionale, in particolare l'effettivo esercizio del diritto di custodia da parte della madre al momento del mancato rientro del minore. La Corte ha sottolineato che il Tribunale avrebbe dovuto considerare il provvedimento dell'Autorità giudiziaria inglese che limitava i diritti della madre, evidenziando l'importanza di accertare la titolarità e l'esercizio effettivo della responsabilità genitoriale. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata e il caso è stato rinviato al Tribunale per un riesame completo, in conformità ai principi espressi dalla Corte.

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Massime2

In materia di sottrazione internazionale di minori, l'autorizzazione del giudice al trasferimento temporaneo, e non definitivo, del minore in un Paese diverso da quello di residenza abituale non esclude che il mancato rientro nel termine fissato configuri una condotta illecita, poiché le uniche ragioni ostative al rientro sono il fondato rischio che il minore possa essere sottoposto a pericoli fisici o psichici o che si trovi in una situazione intollerabile. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'illiceità del mancato rientro di un minore presso la madre, residente in Inghilterra, poiché la stessa era destinataria di un ordine di allontanamento nei confronti del figlio, emesso dall'Autorità giudiziaria inglese).

In tema di sottrazione internazionale di minori, nel procedimento ex art. 7 della l. n. 64 del 1994, volto ad ottenere il rimpatrio del minore presso l'affidatario al quale è stato sottratto, il pubblico ministero, rappresentando l'organo tenuto a promuovere il procedimento ed in tal modo veicolando, dinanzi all'ufficio giudiziario competente, l'istanza proveniente dallo Stato in cui il minore aveva la propria residenza abituale, non ha la disponibilità degli interessi di cui si fa promotore, con la conseguenza che non può rinunciare al ricorso.

Commentario1

  • 1Sottrazione internazionale di minori: le condizioni per l’ordine di rientroAccesso limitato
    Giuseppina Vassallo · https://www.altalex.com/ · 14 maggio 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2025, n. 6080
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6080
Data del deposito : 7 marzo 2025

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