Sentenza 7 marzo 2025
Massime • 2
In materia di sottrazione internazionale di minori, l'autorizzazione del giudice al trasferimento temporaneo, e non definitivo, del minore in un Paese diverso da quello di residenza abituale non esclude che il mancato rientro nel termine fissato configuri una condotta illecita, poiché le uniche ragioni ostative al rientro sono il fondato rischio che il minore possa essere sottoposto a pericoli fisici o psichici o che si trovi in una situazione intollerabile. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'illiceità del mancato rientro di un minore presso la madre, residente in Inghilterra, poiché la stessa era destinataria di un ordine di allontanamento nei confronti del figlio, emesso dall'Autorità giudiziaria inglese).
In tema di sottrazione internazionale di minori, nel procedimento ex art. 7 della l. n. 64 del 1994, volto ad ottenere il rimpatrio del minore presso l'affidatario al quale è stato sottratto, il pubblico ministero, rappresentando l'organo tenuto a promuovere il procedimento ed in tal modo veicolando, dinanzi all'ufficio giudiziario competente, l'istanza proveniente dallo Stato in cui il minore aveva la propria residenza abituale, non ha la disponibilità degli interessi di cui si fa promotore, con la conseguenza che non può rinunciare al ricorso.
Commentario • 1
- 1. Sottrazione internazionale di minori: le condizioni per l’ordine di rientroAccesso limitatoGiuseppina Vassallo · https://www.altalex.com/ · 14 maggio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2025, n. 6080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6080 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Numero registro generale 10286/2024 Numero sezionale 86/2025 Numero di raccolta generale 6080/2025 Data pubblicazione 07/03/2025
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
IA NO
Presidente
Oggetto: FILIAZIONE MINORI- SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI
LAURA TRICOMI
Relatore
MINORI
GI RI
Consigliere
Ud.09/01/2025 PU
AU LI
Consigliere
RI IR NN SO
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10286/2024 R.G. proposto da: BARRETTA FABRIZIO, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIALE CALASCIONE, 5/A DOM DIG, presso lo studio dell'avvocato COPPOLA GIORGIO che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
contro
-ricorrente-
Avv. AVALLONE FLORA, curatore speciale del minore CH OU TA, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA E. NICOLARDI, 159 DOM DIG, presso il suo studio, rappresentata e difesa sa sé medesima, come da procura speciale in atti. -controricorrente e ricorrente incidentale-
Firmato Da: IA NO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 70651278964ede7 - Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 33ca460b44ae52ff
Oscuramento disposto
nonché
Numero registro generale 10286/2024 Numero sezionale 86/2025 Numero di raccolta generale 6080/2025
contro
Data pubblicazione 07/03/2025
MPIMBA LINE EDGARD, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI,
-intimati-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI n. 5/2022 depositato il 19/02/2024. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 09/01/2025 dal Consigliere LAURA TRICOMI. Udite le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale NN IA SOLDI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Udito l'Avvocato GIORGIO COPPOLA per il ricorrente che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso principale. Udito l'Avvocato FLORA AVALLONE, curatrice speciale, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso incidentale.
FATTI DI CAUSA
1.1.- Con ricorso ex art. 330 e 333 c.c. depositato in data 5 gennaio 2022, AB TA si rivolgeva al Tribunale per i Minorenni di Napoli (proc. n.5/2022), chiedendo di sospendere la responsabilità genitoriale di BA NE GA sul minore CH OU TA, nato a [...] il [...], e di disporre, se ritenuti opportuni nell'interesse del minore, incontri protetti, con la vigilanza e il controllo dei servizi sociali di competenza di Quarto (Na); chiedeva, quindi, di verificare la capacità genitoriale della madre, mediante ogni indagine, anche a mezzo di CTU, ed all'esito di adottare tutti i provvedimenti più utili nell'interesse esclusivo e supremo del figlio minore;
nelle more delle indagini, di disporre l'affido esclusivo del minore al padre. 1.2.- Con ricorso ex art. 7 e ss. della legge n. 64/1994 depositato in data 16 febbraio 2022 dal Pubblico Ministero veniva aperto altro procedimento avente numero 224/2022 VG con il quale veniva chiesto su istanza della madre BA NE GA l'immediato rimpatrio del minore in Gran Bretagna.
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Numero registro generale 10286/2024 Numero sezionale 86/2025 Numero di raccolta generale 6080/2025 per la Data pubblicazione 07/03/2025
1.3. All'udienza collegiale del 05.05.22, fissata comparizione delle parti, il Tribunale per i Minorenni disponeva procedersi all'audizione dei genitori e dei Servizi Sociali, nominando curatore speciale del minore l'avv. Flora Avallone. Veniva disposto altresì che la madre potesse incontrare il figlio in presenza, mediante diritti di visita protetti a mezzo dei medesimi Servizi Sociali. I due procedimenti venivano riuniti. Successivamente, il procedimento avente numero 224/2022, pendente ad istanza del PMM, veniva sospeso in attesa della definizione del giudizio avente numero 5/2022, pendente ad istanza del padre. Con provvedimento emesso fuori udienza in data 13 febbraio 2023, il Collegio nominava CTU il dott. Antonio Pitoni, fissando il giorno del 4 maggio 2023 per il conferimento dell'incarico. Svolta e depositata la consulenza tecnica di ufficio, all'udienza del 9 gennaio 2024 le parti precisavano le conclusioni e i giudizi venivano introitati in decisione con termine di giorni 20 per note. Il Tribunale per i Minorenni di Napoli con decreto n. 3448/2024, su difforme richiesta del P.M.M., riuniti i giudizi, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale per i Minorenni di Napoli in relazione al ricorso ex art. 330 e seg. c.c., promosso dal padre, ed ha ordinato il rientro del minore in Inghilterra dalla madre con efficacia immediata ravvisando l'illiceità del mancato rientro. 1.4.- TA AB ha proposto ricorso con quattro motivi, chiedendo la cassazione del decreto in epigrafe indicato. La curatrice speciale del minore ha svolto controricorso con ricorso incidentale adesivo con cinque mezzi. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE
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2.1.- Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.99 e 112 c.p.c. in relazione alla rinunzia al ricorso formulata dal PMM dinanzi all'Autorità Giudiziaria Minorile, la violazione del principio della domanda ed il vizio di ultra- petizione. Il ricorrente deduce che il procedimento per il rientro del minore in Inghilterra era iniziato su istanza della Procura minorile e che questa, nelle conclusioni rassegnate aveva dapprima chiesto il rigetto del proprio ricorso di rimpatrio e poi aveva espressamente rinunciato allo stesso: ne trae la conseguenza che, avendo la Procura rinunciato alla domanda di rimpatrio, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere o il non luogo a provvedere;
a tal fine sostiene che la rinuncia alla domanda non richiede forme specifiche, distinguendosi dalla rinuncia agli atti del giudizio disciplinata dall'art. 306 c.p.c. Sostiene, quindi, che il Tribunale si è pronunciato oltre i limiti della domanda in violazione dell'art. 112 c.p.c. e assume che il Tribunale, dichiarata cessata la domanda del contendere, avrebbe dovuto decidere la domanda di sospensione della responsabilità genitoriale materna introdotta dal padre del minore.
2.2.- Il primo motivo è infondato.
Il procedimento con richiesta di rimpatrio del minore in Inghilterra è iniziato su istanza della madre che ha denunciato il mancato rientro del minore a seguito di trasferimento illecito perché non autorizzato ed il PM non è titolare del potere di rinuncia. Va condiviso, sul punto, quanto efficacemente osservato dalla Procura Generale. Invero, ai sensi dell'art. 7 e ss. della legge n. 64/1994 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980), il P.M. rappresenta l'organo cui le autorità preposte trasmettono senza indugio gli atti affinché quest'ultimo possa, con ricorso in via
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d'urgenza, investire della richiesta di rimpatrio il tribunale del Data pubblicazione 07/03/2025 minorenni cui spetta decidere. Il predetto ricorso non è, però, espressione di una richiesta facoltativa della Procura della Repubblica. La Procura della Repubblica, piuttosto, rappresenta l'organo tenuto a promuovere il procedimento veicolando dinanzi all'ufficio giudiziario competente l'istanza proveniente dallo Stato in cui il minore aveva la propria residenza abituale. Da ciò consegue che il P.M., in presenza di un procedimento instaurato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 64/1994, non ha la disponibilità degli interessi di cui si fa promotore sicché non può rinunciare al ricorso che è tenuto a proporre per le ragioni già esposte. Al P.M. è, però, riservato il compito di partecipare al procedimento e di esprimere il proprio parere rassegnando conclusioni di merito;
egli ha, infine, la facoltà di impugnare la decisione del tribunale dei minorenni nel caso in cui risulti difforme dalle sue richieste e vi sia fondato motivo di ritenere che possa rivelarsi pregiudizievole per gli interessi del minore di cui è garante (Cass. n. 3319/2017). Orbene, alla luce di quanto precede, il Tribunale per i minorenni doveva procedere all'esame della richiesta di rimpatrio e la decisione, sul punto, è immune da vizi.
3.1. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. b) della Convenzione dell'Aja del 1980, ratificata con legge. n. 101/2015, in relazione al rischio del minore di trovarsi in una situazione intollerabile derivante dalla custodia materna, in relazione alla condizione psichiatrica della madre. Critica, inoltre, l'omesso esame di circostanze di fatto ritenute decisive. Il ricorrente censura la statuizione con cui il Tribunale, sulla scorta delle conclusioni espresse dal CTU riportate nel decreto, ha
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escluso l'esistenza del fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile e ne ha ordinato l'immediato rientro del minore in Inghilterra. Deduce che il Tribunale laddove ha affermato che «ora il bambino è più tranquillo perché non vive più l'ambiente conflittuale malsano, ma non perché i genitori abbiano mitigato o armonizzato il conflitto, ma più semplicemente poiché è stato eliminato uno dei due poli del conflitto>> ha svolto una ricostruzione apodittica al fine di smentire la relazione dei servizi sociali inglesi del 5 gennaio 2022, che aveva dato conto dei problemi mentali della madre, che il Tribunale ha dichiarato "poi rientrati". In particolare evidenzia l'omesso esame da parte del Tribunale di fatti che reputa decisivi con riferimento a i) la relazione dei servizi sociali inglesi del 5 gennaio 2022; ii) il mancato accoglimento della richiesta di acquisire il fascicolo relativo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale dichiarata per un'altra figlia a danno della madre;
iii) la consulenza psichiatrica compiuta dal dott. Salvati (in collaborazione con il CTU, che così si era espresso << "nel caso della signora NE, ci troviamo di fronte ad un quadro clinico complesso, sovradeterminato, articolato e suscettibile di variazioni ...qui per disturbo affettivo di personalità si deve intendere un disturbo della sfera affettiva, con una eziologia più psicodinamica, fatta di distacchi, legami problematici, esperienze traumatiche e di abbandono"; iv) una relazione dei Sevizi sociali inglesi del 23 marzo 2023 relativa ad un episodio di violenza domestica tra la madre del minore e il suo nuovo compagno;
v) plurimi documenti riguardanti le condizioni psichiche o psichiatriche della madre tali da incidere sulle sue capacità genitoriali. 3.2.- Il terzo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 lettera a) della Convenzione dell'Aja
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Nurgero di raccolta generale 6080/2025 del 1980, in relazione al mancato, effettivo esercizio del diritto di Data pubblicazione 07/03/2025 affidamento da parte della madre. Il ricorrente espone che di avere avuto l'assenso materno a recarsi in Italia con il figlio minore, con rientro stabilito per il 26 novembre del 2021, ragion per cui la eventuale sottrazione internazionale di minore, era da calcolare dal mancato rientro, ovvero dal 26 novembre del 2021. Deduce, quindi, che nelle more, in data 17 novembre 2021, l'Autorità Giudiziaria Inglese aveva pronunciato nei confronti di BA un ordine di allontanamento (allegato nel fascicolo di primo grado) della durata di un anno (che scadeva il 22 novembre 2022) dal padre e dal figlio e che sulla base di ciò che la madre non esercitava più il diritto di custodia. Lamenta che il Tribunale abbia omesso di accertare la sussistenza del presupposto dell'effettivo esercizio del diritto di affidamento sul minore al momento del suo trasferimento in Italia, accertamento che deve essere puntualmente eseguito dal giudice e non può essere omesso (Cass. n.14561/2014). 3.3.- Il quarto motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in merito alla prevalente residenza del minore relativamente alla negata giurisdizione italiana - violazione dell'art. 5 paragrafo 2 della Convenzione dell'Aja del 1996, ratificata in Italia con la legge n. 101/2015, e dell'art. 12, comma 2, della Convenzione dell'Aja del 1980. La censura concerne la statuizione con cui il Tribunale per i minorenni ha declinato la propria giurisdizione in relazione alla domanda ex art.330 c.c. proposta da TA, richiamando gli artt. 5 e 7 della Convenzione dell'Aja del 1996, sul rilievo che all'epoca del deposito del ricorso ex art. 330 c.c. il minore aveva ancora la residenza nello stato inglese, ove viveva stabilmente, e quello Stato aveva già emanato alcuni provvedimenti in tema (vedi allontanamento dal marito e dal figlio)» (fol.2, decr. imp.).
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Numero registro generale 10286/2024 Numero sezionale 86/2025 Numero di raccolta generale 6080/2025 Data pubblicazione 07/03/2025
Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha errato nel non mettere in correlazione gli artt. 5 e 7 della Convenzione dell'Aja del 1996 e che avrebbe dovuto essere valorizzata la circostanza che il minore alla data del febbraio del 2024, in cui è stato emesso in provvedimento impugnato, aveva acquisito la residenza abituale in Italia, vivendo qui con il padre e la famiglia di origine di quest'ultimo dal novembre del 2021. Richiama, in tema di residenza abituale, anche l'art. 12, p.2, della Convenzione dell'Aja del 1980. 4.1. I motivi secondo e terzo che attengono alla procedura per sottrazione internazionale del minore - vanno trattati congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti.
4.2. Va osservato che, in base all'art. 3 della Convenzione dell'Aja del 1980, applicabile nel caso in esame, l'illecita sottrazione di un minore richiede l'esistenza di tre presupposti oggettivi: 1) l'allontanamento del minore dalla residenza abituale senza il consenso dell'altro genitore;
2) il trasferimento o il mancato rientro;
3) la titolarità e l'esercizio effettivo del diritto di custodia da parte del denunciante l'avvenuta sottrazione (Cass. n.27169/2024; Cass. n. 18845/2024) e che, in base all'art. 13 della Convenzione, la parte che si oppone al rientro può provare che non ricorrono le condizioni indicate. Questa Corte ha affermato, in particolare, che in tema di sottrazione internazionale di minori, il rimpatrio del minore può essere disposto, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, purché ricorra l'indispensabile presupposto dell'effettivo esercizio, in modo non episodico ma continuo, del diritto di affidamento da parte del richiedente al momento del trasferimento del minore, sicché il giudice è tenuto ad accertare la sussistenza di tale presupposto puntualmente ed in concreto, non essendo sufficiente una valutazione solo in astratto, sulla base del regime legale di esercizio della responsabilità genitoriale (Cass. n. 6139/2015; Cass. n. 3250/2022; Cass. n. 32526/2023).
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E' stato anche chiarito che «In materia di sottrazione internazionale dei minori, l'accordo raggiunto dai genitori sul trasferimento del figlio in un Paese diverso da quello in cui il minore aveva la residenza abituale, connotato dai caratteri di temporaneità e non definitività, fermi gli altri requisiti di legge, non esclude, cessate le ragioni del temporaneo trasferimento, l'illecito trattenimento del minore in Stato diverso da quello della dimora abituale in capo al genitore che lo pone in essere unilateralmente e contro la volontà dell'altro.» (Cass. n. 7261/2022). Tale principio è applicabile anche nel caso in cui il trasferimento temporaneo e non definitivo sia stato autorizzato dal giudice competente a decidere sull'affidamento dei minori e, una volta scaduto il termine assegnato per il rientro nello Stato di provenienza, la consegna del minore e il suo rientro non sia stato eseguito, con conseguente illiceità della condotta di "mancato rientro". Ove siano state accertate le condizioni oggettive della sottrazione internazionale di cui all'art. 3 della Convenzione dell'Aja del 1980, le uniche ragioni ostative al rientro nel luogo di residenza abituale del minore, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), della Convenzione dell'Aja del 1980, sono il fondato rischio del minore di essere sottoposto a pericoli fisici o psichici, oppure di trovarsi in una situazione comunque intollerabile e l'accertamento circa la ricorrenza di tali condizioni costituisce indagine di fatto sottratta al controllo di legittimità (Cass. n.27169/2024; Cass. n. 4222/2021). 4.3.- Nel caso di specie il Tribunale non ha dato retta applicazione ai principi esposti, perché non ha proceduto al compiuto accertamento della ricorrenza delle condizioni oggettive sopra indicate in capo alla denunciante prima di procedere all'ordine di rientro e, segnatamente, non ha accertato la titolarità e l'esercizio effettivo del diritto di custodia da parte della denunciante l'avvenuta sottrazione al momento del mancato rientro del minore, atteso che
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nel presente caso il trasferimento temporaneo era stato inizialmente autorizzato. Tale carenza appare ancor più evidente, dovendo osservare che il padre, sin dal primo grado, si era opposto al rientro ed aveva contestato la ricorrenza delle condizioni oggettive, depositando un provvedimento dell'Autorità giudiziaria inglese fortemente limitativo dei diritti genitoriali esercitabili dalla madre nei confronti del figlio. Invero, come si evince dagli atti - in data 17 novembre 2021, l'Autorità Giudiziaria Inglese aveva pronunciato nei confronti di BA un ordine di allontanamento (allegato nel fascicolo di primo grado) della durata di un anno (che scadeva il 22 novembre 2022), che le faceva divieto, tra l'altro, di essere violenta nei confronti del figlio, minacciare, intimidire o fare del male;
condividere o pubblicare qualsiasi cosa sul figlio del richiedente, in formato cartaceo o digitale (p.2); di telefonare, inviare sms, e-mail, tranne che contattare gli avvocati del richiedente, allo scopo di organizzare contatti con suo figlio (p.4). Il ricorrente ha sostenuto dinanzi al Tribunale che in ragione di ciò la madre, al momento del mancato rientro, non poteva esercitare effettivamente la sua responsabilità genitoriale sul figlio, secondo quanto previsto dalla lettera a) dell'art 3 della Convenzione dell'Aja del 1980. 4.4.- Orbene il Tribunale ha preso in esame il provvedimento di allontanamento della madre dal marito e dal figlio (fol.2 della sent. imp.), ma solo al fine di dedurre la stabile residenza del minore in Inghilterra - in ragione della quale ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione, declinandola in ordine alla domanda di limitazione della responsabilità genitoriale proposta da TA -, ma non ha svolto alcun apprezzamento sul contenuto del provvedimento inglese, che prevedeva una serie di inibitorie a carico della madre nei confronti del figlio e non ha valutato con priorità l'incidenza del provvedimento stesso sull'effettivo esercizio del diritto di custodia da parte della madre, al momento del mancato rientro del minore, accertamento
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Numero registro generale 10286/2024 Numero sezionale 86/2025 Numero di raccolta generale 6080/2025 cui era doverosamente tenuto. Non ha nemmeno considerato che Data pubblicazione 07/03/2025 quest'accertamento, prioritario, è tale da influire, nei suoi esiti, anche sulla valutazione dello stesso requisito della residenza abituale del minore da prendere in esame ai fini dell'individuazione dell'autorità giudiziaria munita di giurisdizione per i provvedimenti ex art.330 c.c., atteso che all'epoca del provvedimento dell'autorità inglese, il minore si trovava già in Italia con il padre - a ciò debitamente e temporaneamente autorizzato.
4.5. In sintesi, dunque, va evidenziato che il contenuto dell'ordine di allontanamento emesso dall'Autorità giudiziaria inglese, preesistente al momento del mancato rientro, avrebbe dovuto essere preso in considerazione in relazione alla domanda di rientro proposta, per valutare in primis l'effettivo esercizio dell'affidamento del minore da parte della madre e, quindi per pervenire all'accertamento dell'illiceità o meno del mancato rientro. 4.6. - Va aggiunto che anche l'accertamento circa l'insussistenza di ragioni ostative al rientro ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 1980, su cui il Tribunale per i Minorenni si è ampiamente soffermato, pur avendo inopinatamente pretermesso l'accertamento preliminare circa la ricorrenza delle condizioni oggettive previste dall'art.3 della stessa Convenzione in assenza delle quali la domanda avrebbe dovuto essere respinta, non avrebbe potuto prescindere, ancora una volta, dall'esame e dalla valutazione del provvedimento dell'Autorità giudiziaria inglese emesso il 17 novembre 2021 e della ulteriore documentazione versata in atti dal ricorrente, relativa alle condizioni di salute della madre, prima ricordata. 5.1.- Passando all'esame specifico del quarto motivo di ricorso, si osserva che il Tribunale ha proceduto alla riunione non necessaria e non opportuna del procedimento ex art.330 c.c. e del procedimento ex art. 7 della legge n. 64/1994, trattandosi di procedimenti che seguono un rito diverso, provvedimento di riunione che, tuttavia, è
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divenuto definitivo in quanto non è stato attinto da alcuna censura in sede di legittimità.
5.2. Il motivo, concernente la declinatoria di giurisdizione in merito alle domande concernenti la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre va assorbito in ragione dell'accoglimento dei motivi secondo e terzo.
5.3. In tema di giurisdizione sulla domanda relativa alla responsabilità genitoriale come ricorda, esattamente, lo stesso Tribunale trovano applicazione gli artt. 5 e 7 della Convenzione dell'Aja del 1996, cui l'Italia ha dato esecuzione con la legge n. 101/2015 (entrata in vigore in Italia il 1° gennaio 2016), atteso che la domanda relativa alla responsabilità genitoriale concerne l'interesse del minore che si assume essere illecitamente trattenuto dal padre. 5.4.- È opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 67 dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (cd. "Brexit Withdrawal Agreement" approvato il 7/10/2019 ed entrato in vigore l'1/2/2020), le disposizioni del regolamento CE n. 2201/2003, riguardanti la competenza giurisdizionale, si applicano ai procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo transitorio, ossia fino al 31.12.2020, come previsto ex artt. 126 e 127 dell'Accordo Brexit (cfr. in tema, Cass. n. 31470/2023 e Cass. n. 12892/2023) e, quindi, le disposizioni del regolamento CE n. 2201/2003, riguardanti la competenza giurisdizionale non si applicano ai procedimenti giudiziari avviati dopo la fine del periodo transitorio, ossia successivamente al 31.12.2020. Poiché il ricorso ex art. 330 e 333 c.c. è stato depositato in data 5 gennaio 2022 (dopo la fine del periodo transitorio), le disposizioni applicabili alla fattispecie in esame nei rapporti col Regno Unito sono quelle dettate dalla Convenzione dell'Aja del 1996.
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Oscuramento disposto
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5.5.- In tema di autorità competente, l'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 1996 stabilisce che «1. Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni.
2. Fatto salvo l'art. 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato della nuova residenza». Il citato art.7 della medesima Convenzione dell'Aja del 1996, in deroga, prevede che «1. In caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del minore, le autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato e: a) ogni persona, istituzione o altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al trasferimento o al mancato ritorno;
o b) il minore abbia risieduto nell'altro Stato per un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la persona, l'istituzione o ogni altro ente avente il diritto di custodia ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore, nessuna domanda di ritorno presentata in quel periodo sia in corso di esame e il minore si sia integrato nel suo nuovo ambiente.
2. Il trasferimento o il mancato ritorno del minore è considerato illecito: a) se avviene in violazione di un diritto di affidamento, assegnato a una persona, un'istituzione o ogni altro ente individualmente, o congiuntamente, in base alla legislazione dello Stato in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del mancato ritorno, e b) se tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o avrebbe potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze. Il diritto di affidamento di cui alla lettera a) può in
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particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato.
3. Finché le autorità citate al paragrafo primo conservano la loro competenza, le autorità dello Stato contraente in cui il minore è stato trasferito o trattenuto non possono adottare se non le misure urgenti necessarie alla protezione della persona o dei beni del minore, conformemente all'art. 11.». Infine, l'art. 12, della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, stabilisce <<(1) Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell'articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell'istanza presso l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato Contraente dove si trova il minore, l'autorità adita ordina il suo ritorno immediato. (2) L'autorità giudiziaria o amministrativa, benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore sia integrato nel suo nuovo ambiente. (3) Se l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto ha motivo di ritenere che il minore é stato condotto in un altro stato, essa può sospendere la procedura o respingere la domanda di ritorno del minore.>> 5.6.- In sintesi, il ricorrente critica la statuizione del Tribunale declinatoria della giurisdizione per l'azione ex art.330 c.c. e sostiene che, in applicazione degli artt. 5, p.2, e 12, p.2 della Convenzione dell'Aja del 1996, il Tribunale avrebbe dovuto affermare la propria giurisdizione sul rilievo che la residenza del minore al febbraio 2024 è stabilmente collocata in Italia presso il padre. 5.7.- Tale assunto merita delle puntualizzazioni. 5.8.- A differenza di quanto sostiene il ricorrente, la dedotta circostanza dell'avvenuta integrazione del minore nel suo nuovo ambiente peraltro, non ancora accertata dal Tribunale - non
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necessariamente rileva in relazione alla pronuncia di giurisdizione sulla responsabilità genitoriale. E infatti, il Tribunale ha preso in esame l'art. 7 della Convenzione dell'Aja del 1996 e ha applicato il criterio di perpetuatio iurisdictionis, in favore delle autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno (Gran Bretagna) non autorizzato, perché la domanda di rientro da parte della madre era stata presentata ben prima che fosse trascorso un anno dalla data del mancato rientro (fattispecie prevista dall'art. 7, par.1, lett. b); la medesima circostanza fattuale comporta anche l'inapplicabilità dell'art 12, p.2, della Convenzione dell'Aja del 1980, in quanto l'autorità giudiziaria adita per conseguire l'immediato rientro del minore illecitamente trasferito può astenersi dall'ordinare il ritorno del minore - in deroga alla disciplina generale dettata dalla stessa Convenzione - solo nel caso in cui sia stata adita "dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente" e sia dimostrato che il minore sia integrato nel suo nuovo ambiente e, nel presente caso, il primo presupposto (ultrannualità) certamente non ricorre. 5.9.- Va tuttavia osservato che l'applicazione dell'art. 7, p.1, della Convenzione dell'Aja del 1996 ove introduce il criterio della perpetuatio iurisdictionis - che deroga alla regola generale prevista dall'art.5 in tema di competenza giurisdizionale impone che si proceda anche alla valutazione della ricorrenza del presupposto dell'illiceità del trasferimento ai sensi dell'art.7, p.2. 5.10. Nel caso di specie, la pronuncia declinatoria della giurisdizione relativa alle domande ex art.330 c.c. del Tribunale è stata inficiata - stante la riunione dei procedimenti dalla erroneità della statuizione sull'illiceità del mancato rientro, le cui ragioni sono esposte ad accoglimento dei motivi secondo e terzo del ricorso principale, e ciò comporta l'assorbimento del quarto motivo.
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Numero registro generale 10286/2024 Numero sezionale 86/2025 6.1. Con il primo motivo, la ricorrente incidentale, deduce, al Nurfiero di raccolta generale 6080/2025 sensi dell'art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., l'erroneità dell'esclusioneone 07/03/2025 della giurisdizione italiana a decidere, in contrasto con quanto previsto e disciplinato dal combinato disposto delle norme degli artt. 15, 16 e 17 della Convenzione AJA del 1998 ed il Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003. La ricorrente incidentale, sotto un primo profilo, invoca l'applicazione dell'art. 15 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, che secondo il quale <<In via eccezionale le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito, qualora ritengano che l'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare, sia più adatto a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda all'interesse superiore del minore possono: a) interrompere l'esame del caso e invitare le parti a presentare domanda all'autorità giurisdizionale dell'altro Stato membro oppure b) chiedere all'autorità giurisdizionale dell'altro Stato membro di assumere la competenza». Sotto altro profilo, deduce la violazione gli artt. 16 e 17 della Convenzione dell'Aja del 1996 (erroneamente indicata dalla ricorrente incidentale come del "1998"), osservando che l'esercizio della responsabilità genitoriale è disciplinato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
6.2. Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile. 6.3.- La prima questione proposta è inammissibile perché la giurisdizione italiana in relazione all'illecito sottrattivo non è stata oggetto né della decisione del Tribunale né del quarto motivo di ricorso principale, entrambi riguardanti la domanda formante oggetto del procedimento instaurato ex art. 330 c.c. Va aggiunto che il Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003 non trova applicazione nel caso in esame, per le ragioni già esposte sub 5.4.
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6.4.- La seconda questione è inammissibile perché nel caso in esame la pronuncia impugnata non ha riguardato il tema della legge applicabile, che è disciplinata dagli artt. 16 e 17 della Convenzione dell'Aja del 1986 di cui si invoca l'applicazione, ma la competenza giurisdizionale. 7.1.- Il ricorso incidentale propone ulteriori tre motivi: - secondo motivo, violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 4 della Convenzione Aja del 1980, prospettando l'errata interpretazione del concetto di "residenza abituale" e di "effettivo esercizio del diritto di affidamento" del minore;
terzo motivo, violazione degli artt. 8 e 13 della Convenzione dell'Aja del 1980, lamentando che non si sia proceduto all'ascolto del minore;
quarto motivo, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per non avere il giudice di prime cure tenuto in adeguata considerazione le reali risultanze dell'analitico elaborato peritale del CTU sulle capacità genitoriali delle parti. 7.2.- I restanti motivi sono assorbiti in ragione dell'accoglimento del ricorso principale. 7.3.- In relazione al terzo motivo del ricorso incidentale si evidenzia che sarà compito del Tribunale per i Minorenni in sede di rinvio valutare se procedere o meno all'ascolto del minore, nato del 2019, in ragione dell'età e della capacità di discernimento.
8. In conclusione, il ricorso principale proposto da AB TA va accolto, fondati i motivi secondo e terzo, infondato il primo ed assorbito il quarto;
il ricorso incidentale proposto dal curatore speciale è assorbito quanto ai motivi secondo, terzo e quarto, in ragione dell'accoglimento del ricorso principale, ed è inammissibile quanto al primo motivo. La decisione impugnata va pertanto cassata, nei limiti dell'accoglimento, affinché, in sede di rinvio, il Tribunale per i Minorenni in diversa composizione proceda al compiuto riesame delle acquisizioni documentali ed istruttorie in applicazione dei principi
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Numero sezionale 86/2025 espressi, al fine di accertare in primis la ricorrenza o meno delle Numero di raccolta generale 6080/2025 condizioni oggettive richieste, in tema di sottrazione internazionale one 07/03/2025 di minore, ai sensi dell'art.3 della Convenzione dell'Aja del 1980 e, ove queste siano positivamente accertate, proceda alla valutazione della ricorrenza o meno di ragioni ostative al rientro, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 1980. Il Tribunale dovrà procedere, quindi, alla luce dei principi espressi al riesame complessivo di tutte le emergenze fattuali ed istruttorie che impingono l'esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione sulla domanda ex art.330 c.c., segnatamente sotto il profilo della residenza abituale del minore e della eventuale ricorrenza di ipotesi derogatorie. Il Tribunale per i Minorenni di Napoli provvederà alla liquidazione delle spese anche per il grado di legittimità. Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
- Accoglie i motivi secondo e terzo del ricorso principale, infondato il primo motivo e assorbito il quarto;
- Dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbiti gli altri motivi in ragione dell'accoglimento del ricorso principale;
- Cassa il decreto impugnato nei limiti dell'accoglimento e rinvia al Tribunale per i Minorenni di Napoli in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese;
- Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 gennaio 2025.
La Consigliera est.
La Presidente
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