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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 28/06/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 573/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Maria Turco Presidente dott.ssa AN Capuzzi Giudice dott. Davide Palmieri Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 573/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Viterbo
(VT), via San Bonaventura n. 27, presso lo studio dell'avv. AN Celoni, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
06/05/1968 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Vetralla (VT) alla Via Cassia Cura n. 172, presso lo studio dell'avv. Lattanzi
Loredana, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Resistente
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , con ricorso depositato in data 25.03.2024, deduceva che, in data Parte_1
31.07.2015, il Tribunale di Viterbo pubblicava sentenza n. 863/2025 rg. 1478/2015 di scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra il 26.06.1994 (all. 1 del ricorso). Controparte_1
Il ricorrente rappresentava che, con tale sentenza, veniva disposto a suo carico, il versamento di un contributo per il mantenimento delle figlie pari ad euro 271,00 per ciascuna, oltre al
50% degli assegni familiari nonché la partecipazione in misura del 50% per le spese straordinarie.
Il ricorrente deduceva che, nel corso degli anni, aveva corrisposto alla ex moglie la somma mensile, prevista in sentenza, a titolo di mantenimento delle due figlie e che aveva sostenuto tutte le spese straordinarie.
Il ricorrente rilevava che sig.ra aveva una situazione economica più favorevole CP_1
della sua essendo insegnante di religione a scuola, mentre egli era stato collocato in pensione a partire da Novembre 2023 con un trattamento netto pari ad euro 1. 350,00.
Precisava, inoltre, che la figlia maggiore ( dopo la laurea aveva svolto un tirocinio Per_1
presso la dalla quale aveva percepito un rimborso spese sino al 01.08.2023. Controparte_2
Successivamente, veniva assunta con contratto di apprendistato a tempo pieno sino al
01.08.2027.
Relativamente alla figlia minore AN, rilevava che era stata inquadrata a far data dal
17.08.2022 come lavoratrice dipendente a tempo parziale presso la società Pop Hair snc.
Il ricorrente, pertanto, richiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, previo accertamento della raggiunta autosufficienza economica delle figlie e AN, con Per_1
conseguente revoca integrale del contributo che era tenuto a pagare sia a titolo ordinario che per le spese straordinarie.
Inoltre, richiedeva la condanna della alla restituzione delle somme versate a partire CP_1
dalle date di effettiva regolarizzazione della posizione lavorativa delle figlie.
2. Si costituiva in giudizio la quale, in primo luogo, deduceva che i Controparte_1
rapporti tra il e le due figlie si erano deteriorati per totale indifferenza dello stesso Parte_1
e che da circa due anni erano completamente assenti.
La resistente precisava che il ricorrente era stato messo al corrente dalla figlia di essere Per_1 stata assunta, con conseguente cessazione degli effetti del mantenimento, tant'è che aveva
2 provveduto a restituire quanto versato.
Con riferimento alla figlia AN precisava che era stata assunta dal 17.08.2022 come lavoratrice dipendente a tempo parziale presso la Pop Hair snc.
In proposito aggiungeva che AN aveva svolto dal 07.10.2021 al 15.06.2023 un corso professionalizzante per conseguire la qualifica di acconciatore presso la B-Side System per un costo totale pari ad euro 5.750,00 e che dal 02.10.2023 al 08.04.2024 aveva, invece, frequentato un corso di specializzazione costato euro 1. 850,00.
La rilevava, altresì, che AN, mostrando determinazione e buona volontà, CP_1
svolgeva dei piccoli lavori con contratti a tempo determinato o a chiamata, oltre alle ore di tirocinio non retribuito, per potersi immettere nel mondo del lavoro, ma che tali contratti non le avevano consentito di poter acquisire una indipendenza economica.
Con riguardo alle spese straordinarie deduceva che con il si era sempre trovato un Parte_1
accordo e ricordava che la figlia AN é affetta da endometriosi e papilloma virus, malattie per le quali sono richiesti costanti e necessari controlli.
La resistente, per quanto concerne la sua situazione reddituale, rappresentava di svolgere la professione di insegnante di religione e di essere proprietaria di una abitazione sita in
Tuscania acquistata nel 2023 e gravata da mutuo. Dallo stipendio di circa 2.100,00 euro devono essere decurtati euro 740 comprensivi sia del pagamento della rata del mutuo che della restituzione dei finanziamenti.
Alla luce delle superiori considerazioni, chiedeva la cessazione dell'assegno di mantenimento per la figlia visto il raggiungimento dell'autosufficienza economica. Persona_2
Per la figlia AN riteneva che la stessa non avesse ancora raggiunto l'autosufficienza economica e di conseguenza chiedeva di rigettare la domanda del ricorrente lasciando invariato l'assegno di mantenimento.
4. All'udienza del 9.01.2025 il Giudice rinviava per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 18.06.2025 ed assegnava alle parti termine di 60 giorni per il deposito di note scritte, termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine di 15 giorni per il deposito di memorie di replica.
All'udienza del 18.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
5. Sull'assegno di mantenimento per Le figlie AN e e sulle spese straordinarie Per_1
Quanto alle figlie maggiorenni, il Tribunale osserva che l'art. 337 septies c.c. stabilisce che il giudice può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente un
3 assegno di mantenimento, valutate le circostanze. Tale disposizione è da coordinare con l'art. 337-ter c. 4 c.c., ai sensi del quale ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, tenendo in considerazione, fra l'altro, le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita da questi goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse economiche di entrambi i genitori. Proprio alla luce del combinato disposto delle disposizioni appena richiamate, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cass. Civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020). Tuttavia, tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 38366 del 03/12/2021; Cass. Civ., Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020; Cass. Civ., Sez. 1,
Sentenza n. 18076 del 20/08/2014).
Ebbene, nel caso scrutinato, ha raggiunto l'età di 27 anni;
anzi, è emerso che la stessa, Per_1
dopo aver conseguito la laurea in Biotecnologie farmaceutiche nel maggio 2023, è stata assunta con contratto di apprendistato in data 1.02.2024 per 36 mesi fino al 31.01.2027 (all.5 della comparsa di costituzione e risposta).
Pertanto, le parti hanno concordato sulla circostanza che fosse economicamente Per_1
indipendente e la stessa aveva comunicato direttamente al padre, in data 9.03.2024, di essere divenuta autosufficiente (all.2 della comparsa di costituzione e risposta).
Per quanto concerne la figlia AN, la stessa, dopo aver svolto diversi corsi professionalizzanti, risulta essere stata inquadrata come lavoratrice dipendente a tempo parziale orizzontale presso la società Pop Hair snc dal e svolge piccoli lavori sempre nel suo ambito professionale con contratti a tempo determinato part time o intermittente. (all.ti
9,10,11,12 della comparsa di costituzione e risposta)
Pertanto, anche AN, tenuto conto della professionalità acquisita, risulta economicamente autosufficiente e, allo stato, non permangono esigenze (perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del figlio), sottese all'assegno di mantenimento.
Ne consegue che l'assegno di mantenimento posto a carico del con la sentenza di Parte_1
divorzio deve essere revocato.
4 5. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in considerazione della natura del giudizio, del rapporto fra le parti, per il fatto che non ci fosse disaccordo sull'autosufficienza economica della figlia e che l'assegno di mantenimento sia di Per_1
misura minore per l'altra figlia AN rispetto a quanto chiesto dalla CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Viterbo, nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a R.G. 573/2024, vertente tra e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) Dichiara la raggiunta autosufficienza economica raggiunta dalla figlia e il Per_1 contestuale venir meno dell'assegno di mantenimento a far data dal 01.02.2024;
2) Dichiara la raggiunta autosufficienza economica raggiunta dalla figlia AN e il contestuale venir meno dell'assegno di mantenimento a far data dal 29.03.2024;
3) A parziale modifica della sentenza di divorzio n. 863/2025 revoca l'assegno di mantenimento posto a carico di per il mantenimento delle figlie;
Parte_1
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di consiglio di Viterbo, 20.06.2025
Il Giudice relatore
Dott. Davide Palmieri Il Presidente
Dott. Eugenio Maria Turco
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Maria Turco Presidente dott.ssa AN Capuzzi Giudice dott. Davide Palmieri Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 573/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Viterbo
(VT), via San Bonaventura n. 27, presso lo studio dell'avv. AN Celoni, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
06/05/1968 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Vetralla (VT) alla Via Cassia Cura n. 172, presso lo studio dell'avv. Lattanzi
Loredana, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Resistente
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , con ricorso depositato in data 25.03.2024, deduceva che, in data Parte_1
31.07.2015, il Tribunale di Viterbo pubblicava sentenza n. 863/2025 rg. 1478/2015 di scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra il 26.06.1994 (all. 1 del ricorso). Controparte_1
Il ricorrente rappresentava che, con tale sentenza, veniva disposto a suo carico, il versamento di un contributo per il mantenimento delle figlie pari ad euro 271,00 per ciascuna, oltre al
50% degli assegni familiari nonché la partecipazione in misura del 50% per le spese straordinarie.
Il ricorrente deduceva che, nel corso degli anni, aveva corrisposto alla ex moglie la somma mensile, prevista in sentenza, a titolo di mantenimento delle due figlie e che aveva sostenuto tutte le spese straordinarie.
Il ricorrente rilevava che sig.ra aveva una situazione economica più favorevole CP_1
della sua essendo insegnante di religione a scuola, mentre egli era stato collocato in pensione a partire da Novembre 2023 con un trattamento netto pari ad euro 1. 350,00.
Precisava, inoltre, che la figlia maggiore ( dopo la laurea aveva svolto un tirocinio Per_1
presso la dalla quale aveva percepito un rimborso spese sino al 01.08.2023. Controparte_2
Successivamente, veniva assunta con contratto di apprendistato a tempo pieno sino al
01.08.2027.
Relativamente alla figlia minore AN, rilevava che era stata inquadrata a far data dal
17.08.2022 come lavoratrice dipendente a tempo parziale presso la società Pop Hair snc.
Il ricorrente, pertanto, richiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, previo accertamento della raggiunta autosufficienza economica delle figlie e AN, con Per_1
conseguente revoca integrale del contributo che era tenuto a pagare sia a titolo ordinario che per le spese straordinarie.
Inoltre, richiedeva la condanna della alla restituzione delle somme versate a partire CP_1
dalle date di effettiva regolarizzazione della posizione lavorativa delle figlie.
2. Si costituiva in giudizio la quale, in primo luogo, deduceva che i Controparte_1
rapporti tra il e le due figlie si erano deteriorati per totale indifferenza dello stesso Parte_1
e che da circa due anni erano completamente assenti.
La resistente precisava che il ricorrente era stato messo al corrente dalla figlia di essere Per_1 stata assunta, con conseguente cessazione degli effetti del mantenimento, tant'è che aveva
2 provveduto a restituire quanto versato.
Con riferimento alla figlia AN precisava che era stata assunta dal 17.08.2022 come lavoratrice dipendente a tempo parziale presso la Pop Hair snc.
In proposito aggiungeva che AN aveva svolto dal 07.10.2021 al 15.06.2023 un corso professionalizzante per conseguire la qualifica di acconciatore presso la B-Side System per un costo totale pari ad euro 5.750,00 e che dal 02.10.2023 al 08.04.2024 aveva, invece, frequentato un corso di specializzazione costato euro 1. 850,00.
La rilevava, altresì, che AN, mostrando determinazione e buona volontà, CP_1
svolgeva dei piccoli lavori con contratti a tempo determinato o a chiamata, oltre alle ore di tirocinio non retribuito, per potersi immettere nel mondo del lavoro, ma che tali contratti non le avevano consentito di poter acquisire una indipendenza economica.
Con riguardo alle spese straordinarie deduceva che con il si era sempre trovato un Parte_1
accordo e ricordava che la figlia AN é affetta da endometriosi e papilloma virus, malattie per le quali sono richiesti costanti e necessari controlli.
La resistente, per quanto concerne la sua situazione reddituale, rappresentava di svolgere la professione di insegnante di religione e di essere proprietaria di una abitazione sita in
Tuscania acquistata nel 2023 e gravata da mutuo. Dallo stipendio di circa 2.100,00 euro devono essere decurtati euro 740 comprensivi sia del pagamento della rata del mutuo che della restituzione dei finanziamenti.
Alla luce delle superiori considerazioni, chiedeva la cessazione dell'assegno di mantenimento per la figlia visto il raggiungimento dell'autosufficienza economica. Persona_2
Per la figlia AN riteneva che la stessa non avesse ancora raggiunto l'autosufficienza economica e di conseguenza chiedeva di rigettare la domanda del ricorrente lasciando invariato l'assegno di mantenimento.
4. All'udienza del 9.01.2025 il Giudice rinviava per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 18.06.2025 ed assegnava alle parti termine di 60 giorni per il deposito di note scritte, termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine di 15 giorni per il deposito di memorie di replica.
All'udienza del 18.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
5. Sull'assegno di mantenimento per Le figlie AN e e sulle spese straordinarie Per_1
Quanto alle figlie maggiorenni, il Tribunale osserva che l'art. 337 septies c.c. stabilisce che il giudice può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente un
3 assegno di mantenimento, valutate le circostanze. Tale disposizione è da coordinare con l'art. 337-ter c. 4 c.c., ai sensi del quale ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, tenendo in considerazione, fra l'altro, le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita da questi goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse economiche di entrambi i genitori. Proprio alla luce del combinato disposto delle disposizioni appena richiamate, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cass. Civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020). Tuttavia, tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 38366 del 03/12/2021; Cass. Civ., Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020; Cass. Civ., Sez. 1,
Sentenza n. 18076 del 20/08/2014).
Ebbene, nel caso scrutinato, ha raggiunto l'età di 27 anni;
anzi, è emerso che la stessa, Per_1
dopo aver conseguito la laurea in Biotecnologie farmaceutiche nel maggio 2023, è stata assunta con contratto di apprendistato in data 1.02.2024 per 36 mesi fino al 31.01.2027 (all.5 della comparsa di costituzione e risposta).
Pertanto, le parti hanno concordato sulla circostanza che fosse economicamente Per_1
indipendente e la stessa aveva comunicato direttamente al padre, in data 9.03.2024, di essere divenuta autosufficiente (all.2 della comparsa di costituzione e risposta).
Per quanto concerne la figlia AN, la stessa, dopo aver svolto diversi corsi professionalizzanti, risulta essere stata inquadrata come lavoratrice dipendente a tempo parziale orizzontale presso la società Pop Hair snc dal e svolge piccoli lavori sempre nel suo ambito professionale con contratti a tempo determinato part time o intermittente. (all.ti
9,10,11,12 della comparsa di costituzione e risposta)
Pertanto, anche AN, tenuto conto della professionalità acquisita, risulta economicamente autosufficiente e, allo stato, non permangono esigenze (perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del figlio), sottese all'assegno di mantenimento.
Ne consegue che l'assegno di mantenimento posto a carico del con la sentenza di Parte_1
divorzio deve essere revocato.
4 5. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in considerazione della natura del giudizio, del rapporto fra le parti, per il fatto che non ci fosse disaccordo sull'autosufficienza economica della figlia e che l'assegno di mantenimento sia di Per_1
misura minore per l'altra figlia AN rispetto a quanto chiesto dalla CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Viterbo, nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a R.G. 573/2024, vertente tra e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) Dichiara la raggiunta autosufficienza economica raggiunta dalla figlia e il Per_1 contestuale venir meno dell'assegno di mantenimento a far data dal 01.02.2024;
2) Dichiara la raggiunta autosufficienza economica raggiunta dalla figlia AN e il contestuale venir meno dell'assegno di mantenimento a far data dal 29.03.2024;
3) A parziale modifica della sentenza di divorzio n. 863/2025 revoca l'assegno di mantenimento posto a carico di per il mantenimento delle figlie;
Parte_1
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di consiglio di Viterbo, 20.06.2025
Il Giudice relatore
Dott. Davide Palmieri Il Presidente
Dott. Eugenio Maria Turco
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