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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/02/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia Semini ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies 3° comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 16932/23 R.G., promossa da c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Oulx, Piazza Dorato Guido n. 5, C.F._2
presso e nello studio dell'avv. Carlo Ferrotta, che li rappresenta e difende per procura alle liti 18.9.2023 su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- ATTORI -
-
contro
-
c.f. e c.f. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, elettivamente domiciliati in Torino, Via XX Settembre n. 51, C.F._4
presso e nello studio dell'avv. Roberto Guarino, che li rappresenta e difende per procura alle liti su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- CONVENUTI -
Oggetto: accertamento intervenuto acquisto per usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate in data 27.1.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta da Parte_1
e allegando le seguenti circostanze: Parte_2
- con atto di compravendita 27.11.1954, rogito Notaio rep. n. 11632, Persona_1
, madre degli attori, acquistava l'unità immobiliare con terreno Persona_2
pagina 1 di 9 circostante, sita in Bardonecchia F.ne Millaures, via Susa n. 7 (poi n. 5), censita al
Catasto Fabbricati al Foglio 7, part. 162;
- in data 17.2.1965 riceveva dalla sorella la somma di L. Controparte_1 Per_2
90.000,00 quale prezzo della propria quota indivisa del terreno sito in Bardonecchia, Via
Susa n. 5, e si impegnava a stipulare regolare atto di vendita;
- in data 4.4.1964 e ricevevano dalla sorella la Parte_3 Parte_4 Per_2
somma di L. 90.000,00 (ciascuna) quale prezzo della propria quota indivisa del terreno sito in Bardonecchia, Via Susa n. 5, e si impegnavano a stipulare regolare atto di vendita;
- in data 16.6.1968 riceveva dalla sorella la somma di L. Persona_3 Per_2
90.000,00 quale prezzo della propria quota indivisa del terreno sito in Bardonecchia, Via
Susa n. 5, e si impegnava a stipulare regolare atto di vendita;
- non essendo poi intervenuti i relativi atti di compravendita, il terreno risulta ancora intestato per la quota pari ad 1/5 ciascuno a
. , Controparte_3
. , deceduto in data 24.10.2001 lasciando a succedergli Persona_3 CP_2
,
[...]
. , deceduta in data 22.8.1967 lasciando a succederle la sorella e Parte_4 CP_1
i nipoti , Parte_1 Parte_2 Controparte_2
. , deceduta in data 19.3.2018 lasciando a succederle la sorella e Parte_3 CP_1
i nipoti , Parte_1 Parte_2 Controparte_2
. , deceduta in data 26.12.2020 lasciando a succederle i figli e Persona_2 Pt_1
Parte_2
Gli attori hanno quindi dedotto che il terreno in questione è stato da loro goduto e posseduto, nella sua totalità, in modo pieno, esclusivo, pacifico, ininterrotto ed ultraventennale, quale giardino di pertinenza dell'abitazione, dal 1965 ad oggi, occupandosi gli attori (e prima la madre) della relativa manutenzione e provvedendo a recintarlo con paletti in ferro e rete metallica;
hanno aggiunto di avere altresì goduto e posseduto (e prima di loro la madre) in modo pieno, esclusivo, pacifico, ininterrotto ed ultraventennale i terreni siti nel Comune di Bardonecchia censiti al Fg. 11 Part. 141,
Foglio 16 part. 286 e Foglio 16 part. 333, intestati alla madre e a Persona_2 Per_4
pagina 2 di 9 , deceduta lasciando a succederle i nipoti Persona_5 Parte_1 [...]
e la sorella : terreni da sempre utilizzati Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
dalla madre e quindi dagli attori, i quali hanno sempre provveduto alla falciatura e alla cura degli stessi.
Gli attori hanno ritenuto evidente l'intervenuta usucapione dei terreni, essendo essi e i loro danti causa nel pacifico e continuato possesso dei fondi elencati, avendo sempre esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà su detti terreni in termini di esclusività, con atti tali da evidenziare il proprio animus domini incompatibile con il compossesso altrui: da qui le conclusioni in epigrafe riportate.
Si sono costituiti in giudizio e , i quali hanno Controparte_3 Controparte_2
aderito alle domande attoree, riconoscendo che i terreni oggetto di causa sono stati goduti e posseduti dagli attori, nella loro totalità, in modo pieno, esclusivo, pacifico, ininterrotto ed ultraventennale, avendo sempre esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà in termini di esclusività, con atti tali da evidenziare il proprio animus domini, incompatibile col compossesso altrui: hanno quindi assunto le conclusioni in epigrafe riportate.
In corso di causa, ammessi alcuni dei capitoli di prova per interrogatorio e testi dedotti da parte convenuta, sono stati escussi i testi intimati ed è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
subentrato il Giudice estensore al titolare del fascicolo, già trasferito ad altra Sezione a seguito di concorso interno ordinario, e nuovamente calendarizzata l'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata acquisita documentazione necessaria a verificare l'integrità del contraddittorio, fissandosi quindi udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.: lette le note scritte depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta a decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma c.p.c.
*************
Come è noto, la legittimazione passiva ad causam, rispetto alla domanda diretta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un bene, deve essere riconosciuta in capo a chi contesti detta proprietà vantando un diritto proprio, a chi possiede il bene o a tutti coloro che ne sono proprietari all'atto della domanda, non pagina 3 di 9 anche ai precedenti danti causa (cfr. Cass. n. 28793/23 e Cass. n. 24260/18): in particolare, “La domanda diretta all'accertamento della usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contraddittorio di ogni interessato“ (cfr. Cass. n.
15619/18); “In tema di giudizio diretto all'accertamento dell'usucapione, la fattispecie del litisconsorzio necessario ricorre esclusivamente nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, cioè tra coloro in danno dei quali la domanda è diretta, non anche nell'ipotesi in cui essa si riscontri dal lato attivo, atteso che, in tale evenienza, l'azione proposta è diretta a costituire una situazione compatibile con la pretesa che i soggetti non citati in giudizio potranno eventualmente vantare in futuro”
(cfr. Cass. n. 6136/06).
Orbene, nel caso di specie gli attori hanno convenuto in giudizio e Controparte_1
. Controparte_2
Documentalmente risulta quanto segue:
. catastalmente il terreno censito al Fg. 7 Part. 490 sub 1 risulta intestato a CP_1
, , , e , per la
[...] Persona_3 Parte_4 Parte_3 Persona_2
quota di 1/5 ciascuno (cfr. doc. 2 fasc. attoreo), mentre i terreni censiti al Fg. 11 Part. 141, Fg. 16 Part. 286, Fg. 16 Part. 333 risultano intestati a e Controparte_4
(cfr. docc. 7, 8 e 9 fasc. attoreo); Persona_2
. è deceduta il 22.8.1967, lasciando a succederle il padre il Parte_4 CP_5
fratello e le sorelle , ed (cfr. documentazione allegata alla Per_3 Per_2 Pt_3 CP_1
memoria 12.12.2024);
. è deceduto il 24.10.2001 (cfr. doc. 3 fasc. attoreo), lasciando a Persona_3
succedergli la moglie , deceduta il 18.4.2014, ed il figlio Persona_6 CP_2
(cfr. documentazione depositata il 12.12.2024 e in data 27.1.2025);
[...]
. è deceduta il 19.3.2018, lasciando a succederle la sorella Parte_3 Per_2
(madre degli attori), la sorella e il figlio del fratello premorto , ovvero CP_1 Per_3
; Controparte_2
pagina 4 di 9 . è deceduta il 26.12.2020 (cfr. doc. 6 fasc. attoreo) lasciando a Persona_2
succederle i figli, odierni attori;
. era la madre di , , , e Persona_7 Per_2 Pt_4 CP_3 Per_3 [...]
. Pt_3
Deve dunque ritenersi correttamente instaurato il contraddittorio, risultando comproprietari dei beni in questione, oltre agli attori, i convenuti, e Controparte_3
. Controparte_2
Ora, l'usucapione rappresenta un modo di acquisto della proprietà a titolo originario: l'art. 1158 c.c. dispone che “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Il possesso deve essere acquistato in modo non violento o clandestino, ai sensi dell'art. 1163 c.c., e deve essere connotato dall'animus domini: con l'intenzione quindi, da parte di chi lo esercita, di comportarsi come proprietario del bene.
I requisiti necessari richiesti dalla legge ai fini dell'usucapione ordinaria ventennale sono pertanto il possesso pacifico, pubblico, ininterrotto, con animus domini, e il decorso del tempo necessario.
La parte che domanda l'accertamento dell'avvenuta usucapione di un bene è tenuta a provare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge, nel rispetto del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., come statuito dalla Corte di Cassazione: “È poi indubbio che chi agisce per far accertare l'usucapione deve provare di aver esercitato un possesso continuo pacifico ed ultraventennale, esercitando facoltà corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà o del diritto reale che sostiene di aver acquistato a titolo originario (Cass. 22667/2017; Cass. 14092/2010; Cass. 15145/2004; Cass. 15755/2001;
Cass. 7142/2000; Cass. 741/1983). E' richiesto il raggiungimento della prova anche dell'elemento oggettivo, non potendo ritenersi sufficiente il mero utilizzo del bene con modalità che non si esprimano in forme corrispondenti al contenuto del diritto controverso e, in proposito, non è contemplata nel codice alcuna una presunzione di possesso a titolo di proprietà” (cfr. Cass. Civ. n. 20884/2023).
Fondamentale rilievo, ai fini dell'acquisto per usucapione, assume l'animus possidendi, elemento soggettivo della fattispecie, individuato nella “intenzionalità della coscienza”,
pagina 5 di 9 distinto rispetto al corpus, ossia la “disponibilità materiale” del bene, rispetto al quale si è osservato che: “per escludere il possesso utile all'usucapione non è sufficiente il riconoscimento del possessore circa l'altrui proprietà del bene, ma occorre invece che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà inequivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare. Infatti,
l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà” (cfr.
Cass. Civ. n. 25095/2022).
L'avvenuta usucapione può essere provata, secondo il Supremo Collegio, anche tramite testimoni, trattandosi di accertamento di una situazione di fatto: “... la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni, non occorrendo alcuna conferma o supporto documentale dell'esercizio del possesso” (cfr. Cass. n. 20884/23).
Nel caso di specie, i convenuti non hanno contestato la sussistenza dei presupposti in capo agli attori per l'acquisto per usucapione della proprietà dei terreni oggetto di causa, anzi hanno aderito alle domande attoree: la non contestazione esonera parte attrice dall'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, giusta la previsione dell'art. 115 c.p.c., atteso che “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica ...”(cfr. Cass. n.
26908/20).
Vi è poi da aggiungere che i convenuti non si sono presentati a rendere l'interrogatorio formale, senza addurre alcun “giustificato motivo”, con conseguente applicazione dell'art. 232 c.p.c.; inoltre, entrambi i testi escussi hanno confermato le circostanze allegate dagli attori ed articolate nei capitoli di prova ammessi (capp. 7, 8, 9, 11 e 12
pagina 6 di 9 atto di citazione), volti a dimostrare il possesso pacifico, pubblico, ininterrotto, ultraventennale e con animus domini.
Al riguardo, come precisato dalla Suprema Corte, “In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (cfr. Cass. n. 7091/24).
Il teste ha aggiunto di avere visto il terreno costituente giardino Tes_1 dell'abitazione degli attori “già da quanto eravamo adolescenti, circa nella metà degli anni 70” e la testimone, moglie di ha precisato di avere visto il Parte_2 giardino recintato già nell'anno 1979 (“quando ho conosciuto la famiglia ). Parte_2
Secondo l'indirizzo, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità (in materia di usucapione di fondi agricoli, ma riferibile a qualsiasi fondo), “il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per
l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. … Al riguardo va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios. Ciò non esclude, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde;
tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si
pagina 7 di 9 trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso. Pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del quale intenda usucapire la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento;
esclusione che trova la sua primaria espressione, come già detto, nella recinzione del fondo” (cfr. Cass. Civ. n. 1796/2022, nonché già in termini Cass. n. 6123/20 e conformi Cass. Civ. n. 18528/23 e Cass. n. 1121/2024).
In definitiva, per le considerazioni tutte che precedono la domanda attorea deve essere accolta, dichiarandosi l'avvenuto acquisto per usucapione, in favore degli attori, della proprietà dei terreni così come identificati nelle visure catastali prodotte (cfr. docc.
2, 7, 8 e 9), avuto riguardo alle quote facenti capo a e Controparte_3 CP_2
, con la precisazione che il terreno censito al Fg. 7 Part. 409 sub 1 (come
[...]
rettificato dalle parti nelle note scritte depositate) si trova in Bardonecchia Via Susa n. 5 bis (cfr. doc. 2 fasc. attoreo), anziché n. 5.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la non contestazione della domanda attorea da parte dei convenuti, i quali hanno aderito in toto alla richiesta di parte attrice,
e la necessità per gli attori di un titolo idoneo ai fini della trascrizione consentono di ritenere sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, giusta la previsione dell'art. 92 c.p.c. nel testo risultante dall'intervento della Corte
Costituzionale con la sentenza n. 77/19.
Infine, ai sensi dell'art. 2651 c.c. “Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta … acquistato per usucapione … uno dei diritti indicati dai numeri 1, 2, e 4 dell'art. 2643
c.c.”: a tal fine, dunque, ovvero ai fini della trascrizione, non occorre l'ordine del Giudice.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, in capo a Parte_1
nato a [...] il [...], c.f. e
[...] C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...], c.f. , della proprietà del terreno
[...] C.F._2
sito in Bardonecchia (TO), F.ne Millaures, Via Susa n. 5 bis, censito al C.F. al Fg. 7 part.
pagina 8 di 9 490 sub 1 cat. F/1 cons. 77 mq, nonché della proprietà dei terreni siti in Bardonecchia
(TO), censiti al C.T. come segue:
. Fg. 11 part. 141, porz. AA seminativo, ha are ca 00 38, r.d. € 0,02 r.a. € 0,03, porz. AB pascolo arb., ha are ca 07 00, r.d. € 0,29, r.a. € 0,14;
. Fg. 16 part. 286, porz. AA incolt prod., ha are ca 00 798, r.d. € 0,01, r.a. € 0,41, porz.
AB pascolo arb., ha are ca 10 00, r.d. € 0,41, r.a. € 0,21;
. Fg. 16 part. 333 pascolo arb., ha are ca 07 10, r.d. € 0,29, r.a. € 0,15;
▪ compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torino, in data 26.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Semini
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia Semini ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies 3° comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 16932/23 R.G., promossa da c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Oulx, Piazza Dorato Guido n. 5, C.F._2
presso e nello studio dell'avv. Carlo Ferrotta, che li rappresenta e difende per procura alle liti 18.9.2023 su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- ATTORI -
-
contro
-
c.f. e c.f. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, elettivamente domiciliati in Torino, Via XX Settembre n. 51, C.F._4
presso e nello studio dell'avv. Roberto Guarino, che li rappresenta e difende per procura alle liti su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- CONVENUTI -
Oggetto: accertamento intervenuto acquisto per usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate in data 27.1.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta da Parte_1
e allegando le seguenti circostanze: Parte_2
- con atto di compravendita 27.11.1954, rogito Notaio rep. n. 11632, Persona_1
, madre degli attori, acquistava l'unità immobiliare con terreno Persona_2
pagina 1 di 9 circostante, sita in Bardonecchia F.ne Millaures, via Susa n. 7 (poi n. 5), censita al
Catasto Fabbricati al Foglio 7, part. 162;
- in data 17.2.1965 riceveva dalla sorella la somma di L. Controparte_1 Per_2
90.000,00 quale prezzo della propria quota indivisa del terreno sito in Bardonecchia, Via
Susa n. 5, e si impegnava a stipulare regolare atto di vendita;
- in data 4.4.1964 e ricevevano dalla sorella la Parte_3 Parte_4 Per_2
somma di L. 90.000,00 (ciascuna) quale prezzo della propria quota indivisa del terreno sito in Bardonecchia, Via Susa n. 5, e si impegnavano a stipulare regolare atto di vendita;
- in data 16.6.1968 riceveva dalla sorella la somma di L. Persona_3 Per_2
90.000,00 quale prezzo della propria quota indivisa del terreno sito in Bardonecchia, Via
Susa n. 5, e si impegnava a stipulare regolare atto di vendita;
- non essendo poi intervenuti i relativi atti di compravendita, il terreno risulta ancora intestato per la quota pari ad 1/5 ciascuno a
. , Controparte_3
. , deceduto in data 24.10.2001 lasciando a succedergli Persona_3 CP_2
,
[...]
. , deceduta in data 22.8.1967 lasciando a succederle la sorella e Parte_4 CP_1
i nipoti , Parte_1 Parte_2 Controparte_2
. , deceduta in data 19.3.2018 lasciando a succederle la sorella e Parte_3 CP_1
i nipoti , Parte_1 Parte_2 Controparte_2
. , deceduta in data 26.12.2020 lasciando a succederle i figli e Persona_2 Pt_1
Parte_2
Gli attori hanno quindi dedotto che il terreno in questione è stato da loro goduto e posseduto, nella sua totalità, in modo pieno, esclusivo, pacifico, ininterrotto ed ultraventennale, quale giardino di pertinenza dell'abitazione, dal 1965 ad oggi, occupandosi gli attori (e prima la madre) della relativa manutenzione e provvedendo a recintarlo con paletti in ferro e rete metallica;
hanno aggiunto di avere altresì goduto e posseduto (e prima di loro la madre) in modo pieno, esclusivo, pacifico, ininterrotto ed ultraventennale i terreni siti nel Comune di Bardonecchia censiti al Fg. 11 Part. 141,
Foglio 16 part. 286 e Foglio 16 part. 333, intestati alla madre e a Persona_2 Per_4
pagina 2 di 9 , deceduta lasciando a succederle i nipoti Persona_5 Parte_1 [...]
e la sorella : terreni da sempre utilizzati Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
dalla madre e quindi dagli attori, i quali hanno sempre provveduto alla falciatura e alla cura degli stessi.
Gli attori hanno ritenuto evidente l'intervenuta usucapione dei terreni, essendo essi e i loro danti causa nel pacifico e continuato possesso dei fondi elencati, avendo sempre esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà su detti terreni in termini di esclusività, con atti tali da evidenziare il proprio animus domini incompatibile con il compossesso altrui: da qui le conclusioni in epigrafe riportate.
Si sono costituiti in giudizio e , i quali hanno Controparte_3 Controparte_2
aderito alle domande attoree, riconoscendo che i terreni oggetto di causa sono stati goduti e posseduti dagli attori, nella loro totalità, in modo pieno, esclusivo, pacifico, ininterrotto ed ultraventennale, avendo sempre esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà in termini di esclusività, con atti tali da evidenziare il proprio animus domini, incompatibile col compossesso altrui: hanno quindi assunto le conclusioni in epigrafe riportate.
In corso di causa, ammessi alcuni dei capitoli di prova per interrogatorio e testi dedotti da parte convenuta, sono stati escussi i testi intimati ed è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
subentrato il Giudice estensore al titolare del fascicolo, già trasferito ad altra Sezione a seguito di concorso interno ordinario, e nuovamente calendarizzata l'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata acquisita documentazione necessaria a verificare l'integrità del contraddittorio, fissandosi quindi udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.: lette le note scritte depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta a decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma c.p.c.
*************
Come è noto, la legittimazione passiva ad causam, rispetto alla domanda diretta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un bene, deve essere riconosciuta in capo a chi contesti detta proprietà vantando un diritto proprio, a chi possiede il bene o a tutti coloro che ne sono proprietari all'atto della domanda, non pagina 3 di 9 anche ai precedenti danti causa (cfr. Cass. n. 28793/23 e Cass. n. 24260/18): in particolare, “La domanda diretta all'accertamento della usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contraddittorio di ogni interessato“ (cfr. Cass. n.
15619/18); “In tema di giudizio diretto all'accertamento dell'usucapione, la fattispecie del litisconsorzio necessario ricorre esclusivamente nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, cioè tra coloro in danno dei quali la domanda è diretta, non anche nell'ipotesi in cui essa si riscontri dal lato attivo, atteso che, in tale evenienza, l'azione proposta è diretta a costituire una situazione compatibile con la pretesa che i soggetti non citati in giudizio potranno eventualmente vantare in futuro”
(cfr. Cass. n. 6136/06).
Orbene, nel caso di specie gli attori hanno convenuto in giudizio e Controparte_1
. Controparte_2
Documentalmente risulta quanto segue:
. catastalmente il terreno censito al Fg. 7 Part. 490 sub 1 risulta intestato a CP_1
, , , e , per la
[...] Persona_3 Parte_4 Parte_3 Persona_2
quota di 1/5 ciascuno (cfr. doc. 2 fasc. attoreo), mentre i terreni censiti al Fg. 11 Part. 141, Fg. 16 Part. 286, Fg. 16 Part. 333 risultano intestati a e Controparte_4
(cfr. docc. 7, 8 e 9 fasc. attoreo); Persona_2
. è deceduta il 22.8.1967, lasciando a succederle il padre il Parte_4 CP_5
fratello e le sorelle , ed (cfr. documentazione allegata alla Per_3 Per_2 Pt_3 CP_1
memoria 12.12.2024);
. è deceduto il 24.10.2001 (cfr. doc. 3 fasc. attoreo), lasciando a Persona_3
succedergli la moglie , deceduta il 18.4.2014, ed il figlio Persona_6 CP_2
(cfr. documentazione depositata il 12.12.2024 e in data 27.1.2025);
[...]
. è deceduta il 19.3.2018, lasciando a succederle la sorella Parte_3 Per_2
(madre degli attori), la sorella e il figlio del fratello premorto , ovvero CP_1 Per_3
; Controparte_2
pagina 4 di 9 . è deceduta il 26.12.2020 (cfr. doc. 6 fasc. attoreo) lasciando a Persona_2
succederle i figli, odierni attori;
. era la madre di , , , e Persona_7 Per_2 Pt_4 CP_3 Per_3 [...]
. Pt_3
Deve dunque ritenersi correttamente instaurato il contraddittorio, risultando comproprietari dei beni in questione, oltre agli attori, i convenuti, e Controparte_3
. Controparte_2
Ora, l'usucapione rappresenta un modo di acquisto della proprietà a titolo originario: l'art. 1158 c.c. dispone che “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Il possesso deve essere acquistato in modo non violento o clandestino, ai sensi dell'art. 1163 c.c., e deve essere connotato dall'animus domini: con l'intenzione quindi, da parte di chi lo esercita, di comportarsi come proprietario del bene.
I requisiti necessari richiesti dalla legge ai fini dell'usucapione ordinaria ventennale sono pertanto il possesso pacifico, pubblico, ininterrotto, con animus domini, e il decorso del tempo necessario.
La parte che domanda l'accertamento dell'avvenuta usucapione di un bene è tenuta a provare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge, nel rispetto del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., come statuito dalla Corte di Cassazione: “È poi indubbio che chi agisce per far accertare l'usucapione deve provare di aver esercitato un possesso continuo pacifico ed ultraventennale, esercitando facoltà corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà o del diritto reale che sostiene di aver acquistato a titolo originario (Cass. 22667/2017; Cass. 14092/2010; Cass. 15145/2004; Cass. 15755/2001;
Cass. 7142/2000; Cass. 741/1983). E' richiesto il raggiungimento della prova anche dell'elemento oggettivo, non potendo ritenersi sufficiente il mero utilizzo del bene con modalità che non si esprimano in forme corrispondenti al contenuto del diritto controverso e, in proposito, non è contemplata nel codice alcuna una presunzione di possesso a titolo di proprietà” (cfr. Cass. Civ. n. 20884/2023).
Fondamentale rilievo, ai fini dell'acquisto per usucapione, assume l'animus possidendi, elemento soggettivo della fattispecie, individuato nella “intenzionalità della coscienza”,
pagina 5 di 9 distinto rispetto al corpus, ossia la “disponibilità materiale” del bene, rispetto al quale si è osservato che: “per escludere il possesso utile all'usucapione non è sufficiente il riconoscimento del possessore circa l'altrui proprietà del bene, ma occorre invece che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà inequivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare. Infatti,
l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà” (cfr.
Cass. Civ. n. 25095/2022).
L'avvenuta usucapione può essere provata, secondo il Supremo Collegio, anche tramite testimoni, trattandosi di accertamento di una situazione di fatto: “... la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni, non occorrendo alcuna conferma o supporto documentale dell'esercizio del possesso” (cfr. Cass. n. 20884/23).
Nel caso di specie, i convenuti non hanno contestato la sussistenza dei presupposti in capo agli attori per l'acquisto per usucapione della proprietà dei terreni oggetto di causa, anzi hanno aderito alle domande attoree: la non contestazione esonera parte attrice dall'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, giusta la previsione dell'art. 115 c.p.c., atteso che “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica ...”(cfr. Cass. n.
26908/20).
Vi è poi da aggiungere che i convenuti non si sono presentati a rendere l'interrogatorio formale, senza addurre alcun “giustificato motivo”, con conseguente applicazione dell'art. 232 c.p.c.; inoltre, entrambi i testi escussi hanno confermato le circostanze allegate dagli attori ed articolate nei capitoli di prova ammessi (capp. 7, 8, 9, 11 e 12
pagina 6 di 9 atto di citazione), volti a dimostrare il possesso pacifico, pubblico, ininterrotto, ultraventennale e con animus domini.
Al riguardo, come precisato dalla Suprema Corte, “In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (cfr. Cass. n. 7091/24).
Il teste ha aggiunto di avere visto il terreno costituente giardino Tes_1 dell'abitazione degli attori “già da quanto eravamo adolescenti, circa nella metà degli anni 70” e la testimone, moglie di ha precisato di avere visto il Parte_2 giardino recintato già nell'anno 1979 (“quando ho conosciuto la famiglia ). Parte_2
Secondo l'indirizzo, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità (in materia di usucapione di fondi agricoli, ma riferibile a qualsiasi fondo), “il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per
l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. … Al riguardo va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios. Ciò non esclude, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde;
tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si
pagina 7 di 9 trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso. Pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del quale intenda usucapire la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento;
esclusione che trova la sua primaria espressione, come già detto, nella recinzione del fondo” (cfr. Cass. Civ. n. 1796/2022, nonché già in termini Cass. n. 6123/20 e conformi Cass. Civ. n. 18528/23 e Cass. n. 1121/2024).
In definitiva, per le considerazioni tutte che precedono la domanda attorea deve essere accolta, dichiarandosi l'avvenuto acquisto per usucapione, in favore degli attori, della proprietà dei terreni così come identificati nelle visure catastali prodotte (cfr. docc.
2, 7, 8 e 9), avuto riguardo alle quote facenti capo a e Controparte_3 CP_2
, con la precisazione che il terreno censito al Fg. 7 Part. 409 sub 1 (come
[...]
rettificato dalle parti nelle note scritte depositate) si trova in Bardonecchia Via Susa n. 5 bis (cfr. doc. 2 fasc. attoreo), anziché n. 5.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la non contestazione della domanda attorea da parte dei convenuti, i quali hanno aderito in toto alla richiesta di parte attrice,
e la necessità per gli attori di un titolo idoneo ai fini della trascrizione consentono di ritenere sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, giusta la previsione dell'art. 92 c.p.c. nel testo risultante dall'intervento della Corte
Costituzionale con la sentenza n. 77/19.
Infine, ai sensi dell'art. 2651 c.c. “Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta … acquistato per usucapione … uno dei diritti indicati dai numeri 1, 2, e 4 dell'art. 2643
c.c.”: a tal fine, dunque, ovvero ai fini della trascrizione, non occorre l'ordine del Giudice.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, in capo a Parte_1
nato a [...] il [...], c.f. e
[...] C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...], c.f. , della proprietà del terreno
[...] C.F._2
sito in Bardonecchia (TO), F.ne Millaures, Via Susa n. 5 bis, censito al C.F. al Fg. 7 part.
pagina 8 di 9 490 sub 1 cat. F/1 cons. 77 mq, nonché della proprietà dei terreni siti in Bardonecchia
(TO), censiti al C.T. come segue:
. Fg. 11 part. 141, porz. AA seminativo, ha are ca 00 38, r.d. € 0,02 r.a. € 0,03, porz. AB pascolo arb., ha are ca 07 00, r.d. € 0,29, r.a. € 0,14;
. Fg. 16 part. 286, porz. AA incolt prod., ha are ca 00 798, r.d. € 0,01, r.a. € 0,41, porz.
AB pascolo arb., ha are ca 10 00, r.d. € 0,41, r.a. € 0,21;
. Fg. 16 part. 333 pascolo arb., ha are ca 07 10, r.d. € 0,29, r.a. € 0,15;
▪ compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torino, in data 26.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Semini
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